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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32339/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BURELLI ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140 140 00195 ROMA ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MORGILLO GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, G. APPULO 1 80136 NAPOLI
1 APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento (tasse automobilistiche) - appello
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha Parte_1
dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'opposizione dal medesimo proposta contro la cartella n. 09720140193049091, avente ad oggetto tasse automobilistiche, e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice tributario anziché al giudice ordinario, in quanto al contrario, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, allorché venga eccepita la prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella senza che sia richiesta un'analisi della notifica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel caso di specie, la prescrizione era stata eccepita per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento a prescindere dalla validità o meno della sua notifica. Dunque il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla eccepita prescrizione triennale del diritto, che invece si era maturata in quanto la cartella era stata presuntivamente notificata nel 2014 e l'intimazione di pagamento nel 2022.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza gravata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario e la intervenuta prescrizione del credito, con condanna della Controparte_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del
[...]
procuratore antistatario.
2 Si è costituita deducendo che la giurisprudenza, onde Controparte_3
distinguere il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, faceva riferimento alla natura del credito, sicché nel caso di specie – vertendosi in materia di tassa automobilistica - la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario.
In ogni caso il credito non si era prescritto, stante l'efficacia interruttiva di una intimazione di pagamento notificata il 16.11.2016 e di altra intimazione notificata il 15.4.2019. La mancata impugnazione della cartella di pagamento ne aveva comportato la definitività e il termine di prescrizione decennale.
Ha quindi chiesto la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, accertarsi la tempestività delle notifiche nei termini di legge, con condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
--------------
L'appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, rilevando che la cartella e l'intimazione di pagamento si riferivano a tasse automobilistiche e che ove venga eccepita la prescrizione del diritto di credito, fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, la giurisdizione spetta al giudice tributario.
La decisione del giudice di pace appare corretta.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati", inclusi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le addizionali, le sovraimposte, le relative sanzioni, gli interessi, ogni altro accessorio. La norma soggiunge che "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 2018, ha ritenuto che “l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, nel prevedere che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», viene a tracciare “una linea di demarcazione
3 della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.”
La Suprema Corte, con ordinanza a SS.UU. n. 8465/2022, valorizzando la citata pronuncia della
Consulta e i propri precedenti sul punto, ha statuito che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Quindi lo spartiacque tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è segnato dalla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento (ove prevista). Nondimeno, occorre poi ulteriormente distinguere se la parte alleghi o meno un vizio della notifica della cartella o dell'intimazione: in caso di allegazione del vizio, la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario
(sia sotto il profilo formale che dei presupposti sostanziali della pretesa tributaria) fino al
4 momento del pignoramento;
ove invece non venga lamentato un vizio di notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per i fatti intervenuti successivamente alla detta notifica e che incidano sulla pretesa tributaria, nonché – in ogni caso – sui vizi formali afferenti il pignoramento.
Venendo ora al caso di specie, va premesso che, come rilevato dal giudice di pace, il ha Pt_1
proposto opposizione all'esecuzione contro una intimazione di pagamento avente ad oggetto una cartella relativa alla Tassa Automobilistica 2011 (quindi di un tributo). Egli ha quindi dedotto, a sostegno dell'opposizione, la prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione asseritamente intervenute tra la data di presunta notifica della cartella e la data di notifica della intimazione di pagamento, affermando che la cartella non era stata ritualmente notificata.
Poiché pertanto, alla stregua dei principi sopra riportati, il ha lamentato l'omessa notifica Pt_1
della cartella, allegando una decadenza o prescrizione che sarebbero intervenute prima dell'intimazione di pagamento, appare palese che la giurisdizione sul punto spetta ancora al giudice tributario (estendendosi anche ai fatti verificatisi fino al pignoramento).
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata.
Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 CP_2
giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 3 gennaio 2025
5 Il Giudice
dott. Guido Marcelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32339/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BURELLI ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140 140 00195 ROMA ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MORGILLO GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, G. APPULO 1 80136 NAPOLI
1 APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento (tasse automobilistiche) - appello
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha Parte_1
dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'opposizione dal medesimo proposta contro la cartella n. 09720140193049091, avente ad oggetto tasse automobilistiche, e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice tributario anziché al giudice ordinario, in quanto al contrario, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, allorché venga eccepita la prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella senza che sia richiesta un'analisi della notifica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel caso di specie, la prescrizione era stata eccepita per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento a prescindere dalla validità o meno della sua notifica. Dunque il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla eccepita prescrizione triennale del diritto, che invece si era maturata in quanto la cartella era stata presuntivamente notificata nel 2014 e l'intimazione di pagamento nel 2022.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza gravata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario e la intervenuta prescrizione del credito, con condanna della Controparte_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del
[...]
procuratore antistatario.
2 Si è costituita deducendo che la giurisprudenza, onde Controparte_3
distinguere il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, faceva riferimento alla natura del credito, sicché nel caso di specie – vertendosi in materia di tassa automobilistica - la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario.
In ogni caso il credito non si era prescritto, stante l'efficacia interruttiva di una intimazione di pagamento notificata il 16.11.2016 e di altra intimazione notificata il 15.4.2019. La mancata impugnazione della cartella di pagamento ne aveva comportato la definitività e il termine di prescrizione decennale.
Ha quindi chiesto la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, accertarsi la tempestività delle notifiche nei termini di legge, con condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
--------------
L'appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, rilevando che la cartella e l'intimazione di pagamento si riferivano a tasse automobilistiche e che ove venga eccepita la prescrizione del diritto di credito, fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, la giurisdizione spetta al giudice tributario.
La decisione del giudice di pace appare corretta.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati", inclusi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le addizionali, le sovraimposte, le relative sanzioni, gli interessi, ogni altro accessorio. La norma soggiunge che "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 2018, ha ritenuto che “l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, nel prevedere che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», viene a tracciare “una linea di demarcazione
3 della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.”
La Suprema Corte, con ordinanza a SS.UU. n. 8465/2022, valorizzando la citata pronuncia della
Consulta e i propri precedenti sul punto, ha statuito che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Quindi lo spartiacque tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è segnato dalla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento (ove prevista). Nondimeno, occorre poi ulteriormente distinguere se la parte alleghi o meno un vizio della notifica della cartella o dell'intimazione: in caso di allegazione del vizio, la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario
(sia sotto il profilo formale che dei presupposti sostanziali della pretesa tributaria) fino al
4 momento del pignoramento;
ove invece non venga lamentato un vizio di notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per i fatti intervenuti successivamente alla detta notifica e che incidano sulla pretesa tributaria, nonché – in ogni caso – sui vizi formali afferenti il pignoramento.
Venendo ora al caso di specie, va premesso che, come rilevato dal giudice di pace, il ha Pt_1
proposto opposizione all'esecuzione contro una intimazione di pagamento avente ad oggetto una cartella relativa alla Tassa Automobilistica 2011 (quindi di un tributo). Egli ha quindi dedotto, a sostegno dell'opposizione, la prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione asseritamente intervenute tra la data di presunta notifica della cartella e la data di notifica della intimazione di pagamento, affermando che la cartella non era stata ritualmente notificata.
Poiché pertanto, alla stregua dei principi sopra riportati, il ha lamentato l'omessa notifica Pt_1
della cartella, allegando una decadenza o prescrizione che sarebbero intervenute prima dell'intimazione di pagamento, appare palese che la giurisdizione sul punto spetta ancora al giudice tributario (estendendosi anche ai fatti verificatisi fino al pignoramento).
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata.
Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 CP_2
giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 3 gennaio 2025
5 Il Giudice
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