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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice);
• Dott.ssa Rossella Casillo (giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 844 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Carlo Prisco;
(parte attrice)
contro
:
, in qualità di titolare di NUVIDA SHS DI RO Controparte_1
D'LE (P.IVA: ); P.IVA_2
(parte convenuta)
Oggetto: tutela del marchio;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore – premesso di essere titolare del marchio figurativo registrato, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui indebito utilizzo da parte del convenuto era stato accertato con ordinanza cautelare ante causam emessa, dall'intestato Tribunale, in data 11/04/2024, che aveva inibito al resistente (odierno convenuto)
“di continuare la commercializzazione e pubblicità dei prodotti contrassegnandoli con il marchio sinora utilizzato e riportato nelle fotografie di cui alla motivazione” (punto n. 1 del dispositivo), ordinandogli “di ritirare dal mercato i prodotti riportanti il predetto marchio/etichetta” (punto n. 2 del dispositivo) e fissando “in €100,00 la sanzione pecuniaria da pagarsi ad opera del resistente per ogni violazione del provvedimento di cui al precedente punto 1” (punto n. 3 del dispositivo) e premesso, altresì, che il convenuto, nonostante l'ordinanza cautelare suddetta, aveva, invero, continuato la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti raffiguranti il marchio tutelato – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, l'odierno convenuto, chiedendo:
- in via cautelare, di inibire la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti in questione, disponendone il sequestro e oscurando il sito web e la pagina Facebook ove i prodotti sono pubblicizzati e di fissare una penale per ogni violazione del provvedimento e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso, con pubblicazione dell'ordinanza su un quotidiano nazionale;
- in via principale, di condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni subiti dalla società attrice (sub specie di lucro cessante, di danno morale e di danno di immagine), nonché di un'ulteriore somma dovuta, a titolo di penale, per l'inottemperanza dell'inibitoria cautelare.
Si è costituito, nel solo subprocedimento volto alla discussione in merito all'istanza cautelare, il convenuto, eccependo, preliminarmente, la nullità della notificazione dell'atto di citazione contenente l'istanza di sospensione e del decreto di fissazione dell'udienza volta alla discussione in ordine a tale istanza, stante l'erronea indicazione, nella relata di notificazione, del Tribunale adito (Tribunale di
Milano, in luogo dell'indicazione, corretta, del Tribunale di Campobasso) e del numero di R.G. del procedimento (R.G. n. 31266/2023, in luogo dell'indicazione, corretta, del R.G. n. 644/2024 sub.1) e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Il convenuto, in particolare, ha allegato di essersi spontaneamente adeguato – dopo la relativa notificazione – all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Campobasso, ritirando tutti i prodotti recanti il marchio di proprietà della società attrice, eliminando da tutti i prodotti il marchio stesso ed eliminando, altresì, dalla propria pagina “Facebook” e da ogni altro sito internet tutte le immagini di prodotti raffiguranti il marchio medesimo.
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, stante l'insussistenza dei relativi presupposti.
Dichiarata inammissibile, nel subprocedimento R.G. n. 844/2024 sub.1, l'istanza cautelare formulata dalla società attrice e dichiarata, altresì, nel fascicolo portante, la contumacia del convenuto (non costituitosi benché ritualmente citato), la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
Fatte precisare le conclusioni mediante note scritte e concessi i termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, si è, da ultimo, costituito, con comparsa di costituzione e risposta del
16/06/2025, l'odierno convenuto, al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per gli stessi motivi già posti a fondamento della medesima eccezione nell'ambito del subprocedimento R.G. n. 844/2024 sub.1, ossia stante l'erronea indicazione, nella relata di notificazione, del Tribunale adito (Tribunale di Milano, in luogo dell'indicazione, corretta, del Tribunale di Campobasso) e del numero di R.G. del procedimento (R.G.
n. 31266/2023 in luogo dell'indicazione, corretta, del R.G. n. 644/2024), chiedendo, quindi, di dichiarare la nullità della notificazione o, in subordine, di essere rimesso in termini al fine di spiegare le proprie difese.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con le quali le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
***
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta attinente all'asserita nullità dell'atto di citazione per erroneità del contenuto della relata di notificazione, atteso che, come si evince dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla documentazione allegata all'atto di citazione, la relazione di notificazione risulta espressamente riferita “all'instaurando procedimento avanti al giudice del Tribunale di Campobasso, Sezione Imprese”, con conseguente rigetto anche dell'istanza di rimessione in termini.
***
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
È opportuno premettere, in via generale, che, ai sensi dell'art. 20, lett. “b”, del C.P.I. (d.lgs. n.
30/2005), il titolare di un marchio registrato – com'è noto – “ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità
o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione”. Ebbene, ciò premesso in via generale, nel caso di specie, devono ritenersi pienamente provati, trattandosi di fatti del tutto pacifici tra le parti, in quanto incontestati:
- sia la titolarità del marchio registrato in capo alla società attrice (titolarità risultante, per altro, per tabulas, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla domanda di marchio di impresa n. 302009901727174 presentante il 28/04/2009 e rinnovata in data 07/02/2019);
- sia l'utilizzo, da parte del convenuto, quantomeno sino all'ordinanza dell'11/04/2024, sui prodotti ” a lui riconducibili, di un marchio di fatto identico a quello Parte_2 registrato e, quindi, tutelato (cfr., in particolare, le stesse deduzioni del convenuto, rese nell'ambito del subprocedimento R.G. n. 844/2024 sub.1, laddove afferma che egli “dopo la notifica del citato provvedimento, ha provveduto a ritirare tutti i (pochissimi) prodotti presenti sul mercato recanti il marchio di proprietà della , avendo, Parte_1 altresì, “provveduto ad eliminare dall'etichetta dei prodotti il marchio consistente nel
«disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia»”, così, implicitamente, ammettendo di aver utilizzato, in passato, esattamente il marchio di proprietà della società attrice.
Deve, quindi, ritenersi accertata, alla luce delle allegazioni delle parti (cfr., in particolare, le richiamate dichiarazioni del convenuto, laddove ha ammesso di aver ritirato i prodotti dopo la notificazione dell'ordinanza cautelare inibitoria) e della copiosa documentazione versata in atti (cfr., in particolare, le fotografie riproducenti la pagina Facebook ”, da cui si evince la Parte_2 pubblicizzazione di prodotti, sui quali era apposto il marchio di proprietà dell'attrice, a partire almeno dal 29/10/2021 e sino al 7 settembre 2023), la violazione del diritto di proprietà industriale della società attrice da parte del convenuto nel periodo, quantomeno, dall'ottobre 2021 all'aprile 2024 (due anni e mezzo circa), con conseguente sussistenza del diritto della società attrice al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale violazione, ai sensi dell'art. 125 C.P.I.
Circa la quantificazione di tali danni, ritiene questo Collegio equo riconoscere, in favore della società attrice, il cd. danno da lucro cessante, corrispondente, ai sensi dell'art. 125 del C.P.I. e in applicazione del criterio del “prezzo del giusto consenso” ivi previsto (configurato quale “parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore”; in tal senso: Cass. civ. n. 24635/2021), ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, il listino prezzi allegato all'atto di citazione, valutabile dal Collegio ai fini della decisione quale indizio o presunzione dei prezzi praticati dall'attore e, quindi, del danno dalla stessa subito in termini di lucro cessante;
in tal senso: Cass. civ. n. 24635/2021 cit.) risulta che la società titolare, per l'utilizzo del marchio da parte del convenuto, avrebbe dovuto introitare profitti pari ad € 1.000,00 a prodotto, in caso di utilizzo del marchio su un numero di prodotti fino a 10, e pari, invece, ad € 750,00 a prodotto, in caso di utilizzo del marchio su un numero di prodotti pari a più di dieci.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, delle fotografie depositate dalla parte attrice, risulta che il convenuto ha apposto il marchio di proprietà della società attrice su almeno n. 13 prodotti, ossia:
- “codìa al tartufo”;
- “codìa al pistacchio”;
- “codìa erbori”;
- “codìa caliente”;
- “codìa noci e fichi”;
- “codìa provè”;
- “codìa marinara”;
- “codìa paprika”
- “crèessenza delicata”;
- “crèessenza ganzo”;
- “crèessenza cipollina”;
- “pigiao black pepe”;
- “pigiao intenso”; non risultando invece, quantomeno alla luce delle fotografie versate in atti, l'utilizzo del marchio sugli ulteriori prodotti menzionati dalla società attrice a pag. 7 dell'atto di citazione (in particolare:
“codìa pepita”, “crèessenza rustica” e “pigiao stagionato”).
Deve, pertanto, essere risarcito, in favore della parte attrice, il danno corrispondente ai mancati introiti che la società attrice avrebbe dovuto incassare dal convenuto ove l'utilizzo del marchio fosse stato consentito, per un importo pari – alla stregua dei criteri quantitativi sopra richiamati – ad € 9.750,00 annui (ossia ad un importo pari al prezzo di ciascun prodotto, pari ad € 750,00, moltiplicato per il numero dei prodotti, pari a 13), per due annualità e mezzo, ossia pari a complessivi € 24.375,00.
Non possono, invece, essere riconosciuti gli ulteriori danni (morale e di immagine) lamentati dalla società attrice, in mancanza di allegazione e prova circa la sussistenza di specifici fatti forieri di tali danni.
Nè, del pari, può essere riconosciuto il danno da violazione dell'ordinanza cautelare emessa in data
11/04/2024, in assenza di ogni allegazione e prova circa l'indebito utilizzo del marchio successivamente all'emissione dell'ordinanza suddetta (atteso che, come già osservato, le fotografie in atti, ritraenti l'indebito utilizzo del marchio, non attestano la violazione per il periodo successivo all'emissione dell'ordinanza cautelare).
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna del convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della somma complessivamente pari ad € 24.375,00, oltre agli interessi legali dal giorno della liquidazione sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (individuato tenuto conto del decisum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di imprese, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 844 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024, così provvede:
• Accerta e dichiara che l'utilizzo, da parte del convenuto, nel periodo dall'ottobre 2021 all'aprile 2024 del marchio di proprietà dell'attore sui propri prodotti e, più in generale, per lo svolgimento della propria attività e/o per la pubblicizzazione della stessa ha costituito violazione del diritto di proprietà industriale della società attrice e, per l'effetto:
• Condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 24.375,00 oltre interessi legali dalla data della liquidazione sino al saldo effettivo;
• Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato.
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice);
• Dott.ssa Rossella Casillo (giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 844 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Carlo Prisco;
(parte attrice)
contro
:
, in qualità di titolare di NUVIDA SHS DI RO Controparte_1
D'LE (P.IVA: ); P.IVA_2
(parte convenuta)
Oggetto: tutela del marchio;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore – premesso di essere titolare del marchio figurativo registrato, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui indebito utilizzo da parte del convenuto era stato accertato con ordinanza cautelare ante causam emessa, dall'intestato Tribunale, in data 11/04/2024, che aveva inibito al resistente (odierno convenuto)
“di continuare la commercializzazione e pubblicità dei prodotti contrassegnandoli con il marchio sinora utilizzato e riportato nelle fotografie di cui alla motivazione” (punto n. 1 del dispositivo), ordinandogli “di ritirare dal mercato i prodotti riportanti il predetto marchio/etichetta” (punto n. 2 del dispositivo) e fissando “in €100,00 la sanzione pecuniaria da pagarsi ad opera del resistente per ogni violazione del provvedimento di cui al precedente punto 1” (punto n. 3 del dispositivo) e premesso, altresì, che il convenuto, nonostante l'ordinanza cautelare suddetta, aveva, invero, continuato la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti raffiguranti il marchio tutelato – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, l'odierno convenuto, chiedendo:
- in via cautelare, di inibire la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti in questione, disponendone il sequestro e oscurando il sito web e la pagina Facebook ove i prodotti sono pubblicizzati e di fissare una penale per ogni violazione del provvedimento e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso, con pubblicazione dell'ordinanza su un quotidiano nazionale;
- in via principale, di condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni subiti dalla società attrice (sub specie di lucro cessante, di danno morale e di danno di immagine), nonché di un'ulteriore somma dovuta, a titolo di penale, per l'inottemperanza dell'inibitoria cautelare.
Si è costituito, nel solo subprocedimento volto alla discussione in merito all'istanza cautelare, il convenuto, eccependo, preliminarmente, la nullità della notificazione dell'atto di citazione contenente l'istanza di sospensione e del decreto di fissazione dell'udienza volta alla discussione in ordine a tale istanza, stante l'erronea indicazione, nella relata di notificazione, del Tribunale adito (Tribunale di
Milano, in luogo dell'indicazione, corretta, del Tribunale di Campobasso) e del numero di R.G. del procedimento (R.G. n. 31266/2023, in luogo dell'indicazione, corretta, del R.G. n. 644/2024 sub.1) e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Il convenuto, in particolare, ha allegato di essersi spontaneamente adeguato – dopo la relativa notificazione – all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Campobasso, ritirando tutti i prodotti recanti il marchio di proprietà della società attrice, eliminando da tutti i prodotti il marchio stesso ed eliminando, altresì, dalla propria pagina “Facebook” e da ogni altro sito internet tutte le immagini di prodotti raffiguranti il marchio medesimo.
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, stante l'insussistenza dei relativi presupposti.
Dichiarata inammissibile, nel subprocedimento R.G. n. 844/2024 sub.1, l'istanza cautelare formulata dalla società attrice e dichiarata, altresì, nel fascicolo portante, la contumacia del convenuto (non costituitosi benché ritualmente citato), la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
Fatte precisare le conclusioni mediante note scritte e concessi i termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, si è, da ultimo, costituito, con comparsa di costituzione e risposta del
16/06/2025, l'odierno convenuto, al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per gli stessi motivi già posti a fondamento della medesima eccezione nell'ambito del subprocedimento R.G. n. 844/2024 sub.1, ossia stante l'erronea indicazione, nella relata di notificazione, del Tribunale adito (Tribunale di Milano, in luogo dell'indicazione, corretta, del Tribunale di Campobasso) e del numero di R.G. del procedimento (R.G.
n. 31266/2023 in luogo dell'indicazione, corretta, del R.G. n. 644/2024), chiedendo, quindi, di dichiarare la nullità della notificazione o, in subordine, di essere rimesso in termini al fine di spiegare le proprie difese.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con le quali le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
***
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta attinente all'asserita nullità dell'atto di citazione per erroneità del contenuto della relata di notificazione, atteso che, come si evince dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla documentazione allegata all'atto di citazione, la relazione di notificazione risulta espressamente riferita “all'instaurando procedimento avanti al giudice del Tribunale di Campobasso, Sezione Imprese”, con conseguente rigetto anche dell'istanza di rimessione in termini.
***
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
È opportuno premettere, in via generale, che, ai sensi dell'art. 20, lett. “b”, del C.P.I. (d.lgs. n.
30/2005), il titolare di un marchio registrato – com'è noto – “ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità
o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione”. Ebbene, ciò premesso in via generale, nel caso di specie, devono ritenersi pienamente provati, trattandosi di fatti del tutto pacifici tra le parti, in quanto incontestati:
- sia la titolarità del marchio registrato in capo alla società attrice (titolarità risultante, per altro, per tabulas, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla domanda di marchio di impresa n. 302009901727174 presentante il 28/04/2009 e rinnovata in data 07/02/2019);
- sia l'utilizzo, da parte del convenuto, quantomeno sino all'ordinanza dell'11/04/2024, sui prodotti ” a lui riconducibili, di un marchio di fatto identico a quello Parte_2 registrato e, quindi, tutelato (cfr., in particolare, le stesse deduzioni del convenuto, rese nell'ambito del subprocedimento R.G. n. 844/2024 sub.1, laddove afferma che egli “dopo la notifica del citato provvedimento, ha provveduto a ritirare tutti i (pochissimi) prodotti presenti sul mercato recanti il marchio di proprietà della , avendo, Parte_1 altresì, “provveduto ad eliminare dall'etichetta dei prodotti il marchio consistente nel
«disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia»”, così, implicitamente, ammettendo di aver utilizzato, in passato, esattamente il marchio di proprietà della società attrice.
Deve, quindi, ritenersi accertata, alla luce delle allegazioni delle parti (cfr., in particolare, le richiamate dichiarazioni del convenuto, laddove ha ammesso di aver ritirato i prodotti dopo la notificazione dell'ordinanza cautelare inibitoria) e della copiosa documentazione versata in atti (cfr., in particolare, le fotografie riproducenti la pagina Facebook ”, da cui si evince la Parte_2 pubblicizzazione di prodotti, sui quali era apposto il marchio di proprietà dell'attrice, a partire almeno dal 29/10/2021 e sino al 7 settembre 2023), la violazione del diritto di proprietà industriale della società attrice da parte del convenuto nel periodo, quantomeno, dall'ottobre 2021 all'aprile 2024 (due anni e mezzo circa), con conseguente sussistenza del diritto della società attrice al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale violazione, ai sensi dell'art. 125 C.P.I.
Circa la quantificazione di tali danni, ritiene questo Collegio equo riconoscere, in favore della società attrice, il cd. danno da lucro cessante, corrispondente, ai sensi dell'art. 125 del C.P.I. e in applicazione del criterio del “prezzo del giusto consenso” ivi previsto (configurato quale “parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore”; in tal senso: Cass. civ. n. 24635/2021), ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, il listino prezzi allegato all'atto di citazione, valutabile dal Collegio ai fini della decisione quale indizio o presunzione dei prezzi praticati dall'attore e, quindi, del danno dalla stessa subito in termini di lucro cessante;
in tal senso: Cass. civ. n. 24635/2021 cit.) risulta che la società titolare, per l'utilizzo del marchio da parte del convenuto, avrebbe dovuto introitare profitti pari ad € 1.000,00 a prodotto, in caso di utilizzo del marchio su un numero di prodotti fino a 10, e pari, invece, ad € 750,00 a prodotto, in caso di utilizzo del marchio su un numero di prodotti pari a più di dieci.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, delle fotografie depositate dalla parte attrice, risulta che il convenuto ha apposto il marchio di proprietà della società attrice su almeno n. 13 prodotti, ossia:
- “codìa al tartufo”;
- “codìa al pistacchio”;
- “codìa erbori”;
- “codìa caliente”;
- “codìa noci e fichi”;
- “codìa provè”;
- “codìa marinara”;
- “codìa paprika”
- “crèessenza delicata”;
- “crèessenza ganzo”;
- “crèessenza cipollina”;
- “pigiao black pepe”;
- “pigiao intenso”; non risultando invece, quantomeno alla luce delle fotografie versate in atti, l'utilizzo del marchio sugli ulteriori prodotti menzionati dalla società attrice a pag. 7 dell'atto di citazione (in particolare:
“codìa pepita”, “crèessenza rustica” e “pigiao stagionato”).
Deve, pertanto, essere risarcito, in favore della parte attrice, il danno corrispondente ai mancati introiti che la società attrice avrebbe dovuto incassare dal convenuto ove l'utilizzo del marchio fosse stato consentito, per un importo pari – alla stregua dei criteri quantitativi sopra richiamati – ad € 9.750,00 annui (ossia ad un importo pari al prezzo di ciascun prodotto, pari ad € 750,00, moltiplicato per il numero dei prodotti, pari a 13), per due annualità e mezzo, ossia pari a complessivi € 24.375,00.
Non possono, invece, essere riconosciuti gli ulteriori danni (morale e di immagine) lamentati dalla società attrice, in mancanza di allegazione e prova circa la sussistenza di specifici fatti forieri di tali danni.
Nè, del pari, può essere riconosciuto il danno da violazione dell'ordinanza cautelare emessa in data
11/04/2024, in assenza di ogni allegazione e prova circa l'indebito utilizzo del marchio successivamente all'emissione dell'ordinanza suddetta (atteso che, come già osservato, le fotografie in atti, ritraenti l'indebito utilizzo del marchio, non attestano la violazione per il periodo successivo all'emissione dell'ordinanza cautelare).
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna del convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della somma complessivamente pari ad € 24.375,00, oltre agli interessi legali dal giorno della liquidazione sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (individuato tenuto conto del decisum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di imprese, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 844 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024, così provvede:
• Accerta e dichiara che l'utilizzo, da parte del convenuto, nel periodo dall'ottobre 2021 all'aprile 2024 del marchio di proprietà dell'attore sui propri prodotti e, più in generale, per lo svolgimento della propria attività e/o per la pubblicizzazione della stessa ha costituito violazione del diritto di proprietà industriale della società attrice e, per l'effetto:
• Condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 24.375,00 oltre interessi legali dalla data della liquidazione sino al saldo effettivo;
• Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato.
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati