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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10861 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40152/2024
Il Giudice ZI CA, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti PAPALUCA ROBERTO e ALOISIO SIMONA
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SPATARO PAOLO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024 agisce in Parte_1
giudizio per vedersi liquidare l'importo maturato, a titolo di differenze retributive, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la CP_2
resistente dal 4.9.2023 al 31.1.2024.
Parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio rilevando di aver già corrisposto la somma di euro 728,00, a saldo di tutte le differenze retributive maturate, oltre alla ulteriore somma di euro 345,00, a titolo di permessi residui.
Il giudice, all'udienza del 28.10.2025, invitava le parti alla discussione e all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
Pag. 2 di 5 Ritiene il Tribunale, all'esito della discussione delle parti, che il ricorso vada accolto, limitatamente all'importo di euro 233,56 lordi, a titolo di maggiorazioni previste dall'art. 116 CCNL di settore per le festività lavorate e per lo straordinario al 35% svolto nei giorni di festività e di riposo lavorato.
L'art. 89 CCNL di settore stabilisce che “al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116” mentre l'art 116 prevede che “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero”.
L'importo richiesto in ricorso trova fondamento in tali disposizioni negoziali, che riconoscono una maggiorazione retributiva oraria nei casi per cui è contenzioso, e parte resistente non ha provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., di aver effettivamente liquidato i maggiori compensi previsti dalla normativa collettiva di settore, anche a titolo di lavoro straordinario, per le festività e per i giorni di riposo di volta in volta lavorati.
Pag. 3 di 5 La resistente va, pertanto, condannata al pagamento di euro 233,56 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite vanno compensate, in ragion di 1/3, tra le parti, a fronte del buon comportamento della resistente che, all'atto della costituzione in giudizio, ha corrisposto spontaneamente al ricorrente parte dell'importo richiesto, e vanno liquidate, per la restante parte, a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, condanna , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Parte_1
complessi euro 233,56 lordi, oltre interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a rimborsare a parte ricorrente le restanti spese liquidate in complessivi euro 320,00 oltre CPA, IVA e spese generali come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
28/10/2025
Il Giudice
ZI CA
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40152/2024
Il Giudice ZI CA, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti PAPALUCA ROBERTO e ALOISIO SIMONA
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SPATARO PAOLO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024 agisce in Parte_1
giudizio per vedersi liquidare l'importo maturato, a titolo di differenze retributive, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la CP_2
resistente dal 4.9.2023 al 31.1.2024.
Parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio rilevando di aver già corrisposto la somma di euro 728,00, a saldo di tutte le differenze retributive maturate, oltre alla ulteriore somma di euro 345,00, a titolo di permessi residui.
Il giudice, all'udienza del 28.10.2025, invitava le parti alla discussione e all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
Pag. 2 di 5 Ritiene il Tribunale, all'esito della discussione delle parti, che il ricorso vada accolto, limitatamente all'importo di euro 233,56 lordi, a titolo di maggiorazioni previste dall'art. 116 CCNL di settore per le festività lavorate e per lo straordinario al 35% svolto nei giorni di festività e di riposo lavorato.
L'art. 89 CCNL di settore stabilisce che “al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116” mentre l'art 116 prevede che “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero”.
L'importo richiesto in ricorso trova fondamento in tali disposizioni negoziali, che riconoscono una maggiorazione retributiva oraria nei casi per cui è contenzioso, e parte resistente non ha provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., di aver effettivamente liquidato i maggiori compensi previsti dalla normativa collettiva di settore, anche a titolo di lavoro straordinario, per le festività e per i giorni di riposo di volta in volta lavorati.
Pag. 3 di 5 La resistente va, pertanto, condannata al pagamento di euro 233,56 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite vanno compensate, in ragion di 1/3, tra le parti, a fronte del buon comportamento della resistente che, all'atto della costituzione in giudizio, ha corrisposto spontaneamente al ricorrente parte dell'importo richiesto, e vanno liquidate, per la restante parte, a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, condanna , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Parte_1
complessi euro 233,56 lordi, oltre interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a rimborsare a parte ricorrente le restanti spese liquidate in complessivi euro 320,00 oltre CPA, IVA e spese generali come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
28/10/2025
Il Giudice
ZI CA
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