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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
Il Giudice designato dott.ssa Giovanna Palmieri all'udienza del 5 febbraio 2025 pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nel giudizio iscritto al N.R. 23146/2024 nella causa vertente, tra
, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), Piazza Parte_1
Giuseppe De Santis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mastrobattista (pec
, che lo rappresenta e lo difende giusta Email_1
procura in atti
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del Direttore Generale, dott. elettivamente domiciliata Controparte_2
in Roma in Via Muzio Clementi n.68, presso lo studio dell'Avv. Raoul Barsanti che la rappresenta e la difende giusta delega in atti
Resistente
Oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.6.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto l' Controparte_3
(in seguito ) chiedendo al Tribunale di “in via preliminare, CP_1 sospendere l'esecuzione del provvedimento disciplinare n. 11/2024 del 17.04.2024; sempre in via preliminare, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della sanzione disciplinare impugnata e degli atti ad essa presupposti e collegati;
nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, così come gli atti del procedimento e gli eventuali provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi poiché ingiusti ed illegittimi;
in via subordinata, rideterminare e sostituire la sanzione disciplinare irrogata con un'altra meno gravosa ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte ricorrente ha dedotto al riguardo, di essere infermiere della UOCT
Lazio 2 e di aver ricevuto in data 9 gennaio 2024 la nota prot. 671/2024, con la quale gli erano state contestate, da parte dell' Controparte_4
, le seguenti violazioni: aver svolto, nei mesi di luglio, agosto e
[...]
settembre 2018 per conto della “Ditta individuale Di Lello Francesco” attività di
“aiuto cuoco”, che sarebbe stata retribuita a titolo di compensi per prestazioni di lavoro dipendente;
aver svolto dal 1 al 4 giugno 2021 attività di consulenza eno- gastronomica presso la società Fenice S. r. L., che sarebbe stata retribuita a titolo di compensi per prestazioni occasionali.
Con la contestazione disciplinare, in particolare, gli era stato imputato, per entrambi i fatti sopra indicati, l'omessa preventiva richiesta di autorizzazione del datore di lavoro, a svolgere incarichi extra lavorativi retribuiti, così come previsto dal Regolamento aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (art. 53 D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.). Ha altresì dedotto di aver reso dichiarazioni in sede di audizione il 1° marzo 2024 innanzi all'Ufficio Procedimenti Disciplinari presso la sede dell' in Roma e di aver ricevuto il 18 aprile 2024 il CP_1
provvedimento disciplinare n. 11/2024, con il quale veniva applicata nei suoi confronti la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei a decorrere dal 19 aprile 2024 e fino al 18 ottobre 2024.
Pag. 2 di 7 In diritto, parte ricorrente ha allegato che il provvedimento disciplinare in questione, era illegittimo in quanto non chiariva se il lavoratore, raggiunto dalla contestazione disciplinare, dovesse considerare le differenti tipologie di sanzioni richiamate come ricollegate ed applicabili alle violazioni contestate singolarmente oppure cumulativamente, con la conseguenza che detta contestazione, per la sua genericità, andava a minare il diritto di difesa del lavoratore, impossibilitato a prevedere con certezza le conseguenze delle condotte contestategli.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito la sproporzione della sanzione disciplinare inflitta, considerato che, dal tenore della contestazione disciplinare inflitta, non risultava prospettata situazione di conflitto di interesse, essendo stata sempre svolta l'attività lavorativa extra istituzionale al di fuori dell'orario di lavoro e che l'attività extra- lavorativa svolta era stata molto contenuta nel tempo e modestissimi erano stati i compensi percepiti, pari, rispettivamente, ad euro
243,12 netti e a euro 500 netti .
Si è costituita ritualmente in giudizio l' Controparte_5
, che ha chiesto al Tribunale di rigettare il ricorso in
[...]
quanto nullo e/o inammissibile e, comunque, destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto. Ha eccepito in particolare che il ricorso era privo dell'esposizione delle ragioni di diritto su cui erano fondate le pretese avanzate dal ricorrente, non avendo quest'ultimo richiamato alcuna disposizione legislativa e/o contrattuale. Nel merito, ha dedotto che, in base ai risultati di indagine istruttoria svolta a carico del lavoratore, avvalendosi anche del Servizio
Ispettivo Aziendale, era emerso che il ricorrente, in qualità di infermiere dipendente dell' avrebbe svolto sin dal 2017 un'attività di ristorazione CP_1
denominata "Home Restaurant - A casa di Marco", ovvero una attività commerciale che, pur non essendo in conflitto di interesse con le attività aziendali, era soggetta ad autorizzazione preventiva dell'amministrazione stessa.
Pag. 3 di 7 Inoltre parte convenuta ha fatto rilevare, che le indagini interne era scaturite dai risultati trasmessigli di accertamenti eseguiti dalla G.D.F. di Terracina, su richiesta del Nucleo Speciale Anticorruzione ( doc. 11 fascicolo di parte ) e che a seguito di audizione nel corso del procedimento disciplinare, in data 1° marzo
2024, aveva sentito nuovamente il ricorrente, il quale, in tale occasione, aveva confermato le condotte addebitategli, affermando di aver svolto attività lavorativa di natura subordinata in favore della ditta individuale “Di Lello
Francesco” nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018, in qualità di aiuto cuoco, nonché di aver svolto dal 1° al 4 giugno 2021 attività di consulenza enogastronomica in favore della e che aveva omesso di richiedere la Parte_2 necessaria e preventiva autorizzazione all'Azienda per lo svolgimento delle suddette attività. Ha richiamato altresì la recidiva del ricorrente in quanto aveva riportato rimprovero scritto ( doc. 1 fascicolo di parte ).
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Si premette che l'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, ai commi 7 e 11 dispone;
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. .. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma
Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente per i compensi ricevuti a fronte di attività di aiuto cuoco svolto per la Ditta individuale Di Lello Francesco” nei mesi di luglio 2018, agosto 2018 e settembre 2018, nonché per quelli ricevuti per l'attività di consulenza enogastronomico per la società nel periodo Parte_2
Pag. 4 di 7 tra il 1° e il 4 giugno 2021, non ha previamente chiesto ed ottenuto autorizzazione preventiva dal datore di lavoro a svolgere l'attività extra lavorativa come contestato in via disciplinare ed ammesso dallo stesso ricorrente in sede amministrativa, né ha comunicati all'Amministrazione di appartenenza.
Si osserva pertanto che il procedimento disciplinare correttamente è stato azionato dal datore di lavoro che ha il diritto di esercitare il potere disciplinare,
a fronte di comportamenti del lavoratore che, come nel caso di specie, costituiscono inosservanza degli obblighi contrattuali, derivanti nel caso che occupa dal citato disposto normativo.
Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione inflitta, disciplinato dall'art. 2106 c.c., che prevede appunto che nell'applicazione della sanzione occorre tener conto della gravità del fatto contestato.
Tanto premesso, reputa la scrivente che il vizio di difetto di proporzionalità della misura inflitta, allegato da parte ricorrente, sussiste alla luce del dedotto in ricorso e non contestato svolgimento dell' attività lavorativa extraistituzionali al di fuori dell'orario di lavoro e di reperibilità del dipendente;
inoltre il danno all'immagine e alla buona amministrazione non è stato dedotto nella sua più specifica consistenza in assenza di elementi concreti offerti a supporto della difesa. Si osserva inoltre che la recidiva, contestata al ricorrente è contenuta perché inflitto provvedimento disciplinare del rimprovero scritto nel biennio precedente e non altra misura disciplinare più consistente. Inoltre, atteso che ai fini della valutazione della gravità del comportamento del lavoratore devono essere considerate le particolari circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e l'intensità dell'elemento intenzionale, si rileva che nel caso di specie, il fatto disciplinarmente rilevante risulta caratterizzato da colpa, per inosservanza di un onere imposto della legge ed appare ragionevole rideterminare la sanzione inflitta nella misura di tre mesi, a decorrere dal 19 aprile 2024, in ossequio
Pag. 5 di 7 dell'art. 84, n. 8 del CCNL – Personale comparto sanità triennio 2019-2011 applicato al rapporto di lavoro, che, in caso di violazioni di doveri e obblighi da parte del dipendente, prevede sanzione da un minimo di undici giorni di sospensione ad un massimo di sei mesi. Si richiama altresì l'art. 63 comma 2 bis del D,legs. 165/2001 che prevede : “ Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il Giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. “
Alla luce del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 17 giugno 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente le domanda e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente e ridetermina la stessa in mesi tre di sospensione dal servizio a decorrere dal 19 aprile 2024;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, lì 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Palmieri
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO –
DR.SSA PRISCA BOGGETTI
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
Il Giudice designato dott.ssa Giovanna Palmieri all'udienza del 5 febbraio 2025 pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nel giudizio iscritto al N.R. 23146/2024 nella causa vertente, tra
, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), Piazza Parte_1
Giuseppe De Santis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mastrobattista (pec
, che lo rappresenta e lo difende giusta Email_1
procura in atti
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del Direttore Generale, dott. elettivamente domiciliata Controparte_2
in Roma in Via Muzio Clementi n.68, presso lo studio dell'Avv. Raoul Barsanti che la rappresenta e la difende giusta delega in atti
Resistente
Oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.6.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto l' Controparte_3
(in seguito ) chiedendo al Tribunale di “in via preliminare, CP_1 sospendere l'esecuzione del provvedimento disciplinare n. 11/2024 del 17.04.2024; sempre in via preliminare, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della sanzione disciplinare impugnata e degli atti ad essa presupposti e collegati;
nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, così come gli atti del procedimento e gli eventuali provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi poiché ingiusti ed illegittimi;
in via subordinata, rideterminare e sostituire la sanzione disciplinare irrogata con un'altra meno gravosa ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte ricorrente ha dedotto al riguardo, di essere infermiere della UOCT
Lazio 2 e di aver ricevuto in data 9 gennaio 2024 la nota prot. 671/2024, con la quale gli erano state contestate, da parte dell' Controparte_4
, le seguenti violazioni: aver svolto, nei mesi di luglio, agosto e
[...]
settembre 2018 per conto della “Ditta individuale Di Lello Francesco” attività di
“aiuto cuoco”, che sarebbe stata retribuita a titolo di compensi per prestazioni di lavoro dipendente;
aver svolto dal 1 al 4 giugno 2021 attività di consulenza eno- gastronomica presso la società Fenice S. r. L., che sarebbe stata retribuita a titolo di compensi per prestazioni occasionali.
Con la contestazione disciplinare, in particolare, gli era stato imputato, per entrambi i fatti sopra indicati, l'omessa preventiva richiesta di autorizzazione del datore di lavoro, a svolgere incarichi extra lavorativi retribuiti, così come previsto dal Regolamento aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (art. 53 D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.). Ha altresì dedotto di aver reso dichiarazioni in sede di audizione il 1° marzo 2024 innanzi all'Ufficio Procedimenti Disciplinari presso la sede dell' in Roma e di aver ricevuto il 18 aprile 2024 il CP_1
provvedimento disciplinare n. 11/2024, con il quale veniva applicata nei suoi confronti la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei a decorrere dal 19 aprile 2024 e fino al 18 ottobre 2024.
Pag. 2 di 7 In diritto, parte ricorrente ha allegato che il provvedimento disciplinare in questione, era illegittimo in quanto non chiariva se il lavoratore, raggiunto dalla contestazione disciplinare, dovesse considerare le differenti tipologie di sanzioni richiamate come ricollegate ed applicabili alle violazioni contestate singolarmente oppure cumulativamente, con la conseguenza che detta contestazione, per la sua genericità, andava a minare il diritto di difesa del lavoratore, impossibilitato a prevedere con certezza le conseguenze delle condotte contestategli.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito la sproporzione della sanzione disciplinare inflitta, considerato che, dal tenore della contestazione disciplinare inflitta, non risultava prospettata situazione di conflitto di interesse, essendo stata sempre svolta l'attività lavorativa extra istituzionale al di fuori dell'orario di lavoro e che l'attività extra- lavorativa svolta era stata molto contenuta nel tempo e modestissimi erano stati i compensi percepiti, pari, rispettivamente, ad euro
243,12 netti e a euro 500 netti .
Si è costituita ritualmente in giudizio l' Controparte_5
, che ha chiesto al Tribunale di rigettare il ricorso in
[...]
quanto nullo e/o inammissibile e, comunque, destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto. Ha eccepito in particolare che il ricorso era privo dell'esposizione delle ragioni di diritto su cui erano fondate le pretese avanzate dal ricorrente, non avendo quest'ultimo richiamato alcuna disposizione legislativa e/o contrattuale. Nel merito, ha dedotto che, in base ai risultati di indagine istruttoria svolta a carico del lavoratore, avvalendosi anche del Servizio
Ispettivo Aziendale, era emerso che il ricorrente, in qualità di infermiere dipendente dell' avrebbe svolto sin dal 2017 un'attività di ristorazione CP_1
denominata "Home Restaurant - A casa di Marco", ovvero una attività commerciale che, pur non essendo in conflitto di interesse con le attività aziendali, era soggetta ad autorizzazione preventiva dell'amministrazione stessa.
Pag. 3 di 7 Inoltre parte convenuta ha fatto rilevare, che le indagini interne era scaturite dai risultati trasmessigli di accertamenti eseguiti dalla G.D.F. di Terracina, su richiesta del Nucleo Speciale Anticorruzione ( doc. 11 fascicolo di parte ) e che a seguito di audizione nel corso del procedimento disciplinare, in data 1° marzo
2024, aveva sentito nuovamente il ricorrente, il quale, in tale occasione, aveva confermato le condotte addebitategli, affermando di aver svolto attività lavorativa di natura subordinata in favore della ditta individuale “Di Lello
Francesco” nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018, in qualità di aiuto cuoco, nonché di aver svolto dal 1° al 4 giugno 2021 attività di consulenza enogastronomica in favore della e che aveva omesso di richiedere la Parte_2 necessaria e preventiva autorizzazione all'Azienda per lo svolgimento delle suddette attività. Ha richiamato altresì la recidiva del ricorrente in quanto aveva riportato rimprovero scritto ( doc. 1 fascicolo di parte ).
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Si premette che l'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, ai commi 7 e 11 dispone;
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. .. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma
Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente per i compensi ricevuti a fronte di attività di aiuto cuoco svolto per la Ditta individuale Di Lello Francesco” nei mesi di luglio 2018, agosto 2018 e settembre 2018, nonché per quelli ricevuti per l'attività di consulenza enogastronomico per la società nel periodo Parte_2
Pag. 4 di 7 tra il 1° e il 4 giugno 2021, non ha previamente chiesto ed ottenuto autorizzazione preventiva dal datore di lavoro a svolgere l'attività extra lavorativa come contestato in via disciplinare ed ammesso dallo stesso ricorrente in sede amministrativa, né ha comunicati all'Amministrazione di appartenenza.
Si osserva pertanto che il procedimento disciplinare correttamente è stato azionato dal datore di lavoro che ha il diritto di esercitare il potere disciplinare,
a fronte di comportamenti del lavoratore che, come nel caso di specie, costituiscono inosservanza degli obblighi contrattuali, derivanti nel caso che occupa dal citato disposto normativo.
Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione inflitta, disciplinato dall'art. 2106 c.c., che prevede appunto che nell'applicazione della sanzione occorre tener conto della gravità del fatto contestato.
Tanto premesso, reputa la scrivente che il vizio di difetto di proporzionalità della misura inflitta, allegato da parte ricorrente, sussiste alla luce del dedotto in ricorso e non contestato svolgimento dell' attività lavorativa extraistituzionali al di fuori dell'orario di lavoro e di reperibilità del dipendente;
inoltre il danno all'immagine e alla buona amministrazione non è stato dedotto nella sua più specifica consistenza in assenza di elementi concreti offerti a supporto della difesa. Si osserva inoltre che la recidiva, contestata al ricorrente è contenuta perché inflitto provvedimento disciplinare del rimprovero scritto nel biennio precedente e non altra misura disciplinare più consistente. Inoltre, atteso che ai fini della valutazione della gravità del comportamento del lavoratore devono essere considerate le particolari circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e l'intensità dell'elemento intenzionale, si rileva che nel caso di specie, il fatto disciplinarmente rilevante risulta caratterizzato da colpa, per inosservanza di un onere imposto della legge ed appare ragionevole rideterminare la sanzione inflitta nella misura di tre mesi, a decorrere dal 19 aprile 2024, in ossequio
Pag. 5 di 7 dell'art. 84, n. 8 del CCNL – Personale comparto sanità triennio 2019-2011 applicato al rapporto di lavoro, che, in caso di violazioni di doveri e obblighi da parte del dipendente, prevede sanzione da un minimo di undici giorni di sospensione ad un massimo di sei mesi. Si richiama altresì l'art. 63 comma 2 bis del D,legs. 165/2001 che prevede : “ Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il Giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. “
Alla luce del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 17 giugno 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente le domanda e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente e ridetermina la stessa in mesi tre di sospensione dal servizio a decorrere dal 19 aprile 2024;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, lì 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Palmieri
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO –
DR.SSA PRISCA BOGGETTI
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7