Sentenza breve 19 dicembre 2025
Decreto collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/12/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2248 del 2025, proposto da
US TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Tribulato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melilli, non costituito in giudizio;
nei confronti
ES NG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della Commissione per l'assegnazione dei posteggi per il Commercio su aree mercatali di Melilli e Villasmundo del 16.6.2025, pubblicato all'Albo Pretorio dal 16.6.2025 al 1.7.2025, con il quale al ricorrente è stato assegnato il posto n. 30 anziché il posto n. 6 al mercato di Villasmundo;
- in parte qua, del successivo provvedimento di rilascio dell'autorizzazione n. 10/25 del 18.8.2025 - consegnata a mani al ricorrente il 22.8.2025 - nella parte in cui ha assegnato al ricorrente il posto n. 30 anziché il posto n. 6 nonché di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorso ha ad oggetto il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Melilli ha assegnato al ricorrente, venditore ambulante di frutta e verdura, il posto n. 30 anziché il posto n. 6 al mercato di Villasmundo;
-l’Amministrazione comunale e il controinteressato, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio;
-alla camera di consiglio in data 19 novembre 2025, l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per produzione documentale;
-con atto depositato in data 18.11.2025, il ricorrente ha rappresentato e documentato che, con provvedimento prot. 37165 del 18.11.2025, il Comune di Melilli – Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente ha revocato la precedente assegnazione ed assegnato al ricorrente il posteggio richiesto; ha, quindi, chiesto dichiararsi, vinte le spese, la cessata materia del contendere;
-con decreto n.190 in data 16.12.2025, la competente Commissione ha accolto l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria per il patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente;
-nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ravvisando i presupposti di cui agli artt. 60 e dandone avviso alle parti presenti che nulla hanno osservato;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto evidenziato e documentato dalla parte ricorrente, non possa che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm, in considerazione del conseguimento dell’utilità richiesta;
-di liquidare le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle stesse, nella misura indicata in dispositivo, con devoluzione a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002; di compensare le spese con il controinteressato non costituito.
- di ammettere, nella sussistenza dei relativi presupposti, come accertati dalla Commissione costituita presso questo TAR, parte ricorrente definitivamente al gratuito patrocinio;
-con separato decreto, all’esito di apposita adunanza camerale, sarà liquidato il compenso per gratuito patrocinio al procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Melilli al pagamento delle spese di giudizio, con devoluzione a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che si liquidano in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Spese compensate con il controinteressato.
Ammette definitivamente parte ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
LE RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RA | AU EN |
IL SEGRETARIO