TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi CASSANELLO, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XX Settembre 32 – Genova
attrice in riassunzione contro
CP_1 rappresentato e difesa dall'Avv. Anna MACCIONI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Calandrini 6 – Sarzana convenuto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22 maggio 2025:
per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 per le causali di cui in atto di citazione in riassunzione, nella misura di € 7.000,00 o in quella meglio
1 vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta e/o in esito all'istruttoria e così disporre con ogni consequenziale pronuncia, eventualmente anche in termini di compensazione delle poste di credito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 e ss. c.c.; sempre nel merito dichiarare nulla essere dovuto al Sig. per le causali di cui alla fattura n. 2 del 26/4/2017 e respingere CP_1 pertanto la domanda riconvenzionale e/o comunque qualsivoglia domanda di pagamento proposta sulla scorta della stessa. In ogni caso vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale adito in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalla signora nella presente sede per le causali tutte di cui in narrativa con Parte_1 conseguente rigetto della domanda. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa l'intervenuta decadenza dall'azione in capo alla signora per Pt_1 superamento dei termini di legge. con conseguente rigetto della domanda spiegata. Nel merito rigettare la domanda cdi controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del signor a vedersi corrispondere la somma CP_1 di euro 1.502,00 di cui alla fattura 2/17 e, in conseguenza, condannare la signora al Parte_1 pagamento di detta somma in favore del sig. maggiorata di interessi dalla CP_1 costituzione in mora al saldo. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha riassunto il giudizio originariamente introdotto dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace da , con il quale quest'ultimo aveva chiesto la CP_1 condanna della prima al pagamento della somma di euro 1.502,00, a titolo di saldo per i lavori di montaggio di una piscina. Costituendosi davanti al Giudice di Pace, la committente esponeva Pt_1 come sin dal mese di luglio 2016, appena terminata la posa in opera della piscina, si fossero verificate perdite di acqua, prontamente segnalate al venditore della piscina, che aveva fatto intervenire l'artigiano per le necessarie riparazioni. Le CP_1 perdite tuttavia non cessavano, cosicché aveva sospeso il pagamento di Pt_1 tutte le fatture ancora pendenti, fino a quando il problema non fosse stato risolto. Anche l'estate successiva, nonostante i sopralluoghi ed i tentativi di intervento del venditore e dell'installatore , le perdite non cessavano, Pt_2 CP_1 costringendo la committente a rivolgersi ad altro tecnico per l'eliminazione delle difformità. Eccepiva quindi l'inadempimento avversario ex art. 1460 c.c., chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'installatore al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in euro 7.000,00. A seguito di tale domanda riconvenzionale, il Giudice di Pace si dichiarava incompetente per valore, con conseguente riassunzione dinanzi al Tribunale ad opera dell'odierna attrice.
2 si è costituito nel giudizio riassunto eccependo CP_1 preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e la decadenza dall'azione, stante la mancata denuncia dei vizi al prestatore entro 8 giorni dalla scoperta e la mancata proposizione dell'azione entro l'anno dalla denuncia. In particolare, la committente, una volta notate le perdite a luglio 2016, aveva denunciato il vizio al venditore CHIAPPINI Group, senza tuttavia segnalare alcunché all'istallatore , CP_1 artigiano autonomo che non aveva alcun vincolo di dipendenza o collaborazione con la società venditrice. Né era venuto altrimenti a conoscenza dei vizi, non CP_1 avendo svolto alcun sopralluogo presso la piscina dell'attrice nell'estate del 2016 ed avendo ricevuto una prima contestazione solamente nell'estate del 2017. Nel merito, il convenuto deduce l'infondatezza della domanda risarcitoria, affermando di avere lavorato con diligenza e professionalità nell'esecuzione delle opere affidate ed essendo eventuali vizi addebitabili ad altri professionisti intervenuti per l'esecuzione della parte muraria del manufatto e dei collegamenti. Conclude quindi per la declaratoria di prescrizione o decadenza della domanda risarcitoria, ovvero comunque per il rigetto nel merito della stessa, con condanna dell'attrice in riassunzione al saldo del compenso dovuto, pari ad euro 1.502,00. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Muovendo dall'esame dell'eccezione di decadenza e prescrizione, si osserva che
“In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015). A tale ultimo proposito, si è specificato che “Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022). Occorre infatti tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario;
con la conseguenza che, anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia - non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo 3 l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso (v. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005, richiamata in Cass., ord. n. 33053 del 18.12.2024). Nella presente fattispecie, l'attrice sostiene che le perdite erano state immediatamente segnalate anche all'installatore , tanto che lo stesso sin CP_1 dall'estate 2016 era intervenuto al fine di risolvere i problemi che aveva creato. Per contro, il convenuto nega di avere ricevuto segnalazioni dei vizi nell'estate 2016, essendosi recato a casa dell'attrice solamente a fine stagione per la chiusura della piscina ed avendo ricevuto denuncia delle difformità non prima dell'estate 2017. A fronte di tali contrapposte ricostruzioni fattuali, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, i quali hanno confermato che , contrariamente CP_1
a quanto dallo stesso sostenuto in atti, già nell'estate 2016 era stato notiziato dei vizi lamentati dall'attrice da della società venditrice CHIAPPINI Group Parte_3
(come emerge documentalmente anche dai messaggi prodotti da parte attrice sub doc. nn. 4 e 7); inoltre, i testi escussi hanno dichiarato che lo stesso , sempre CP_1 nell'estate del 2016, aveva effettuato alcuni sopralluoghi per verificare l'esistenza delle perdite e tentare di porvi rimedio, unitamente ad Parte_3
Dall'istruttoria orale è pertanto emerso che l'odierno convenuto aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi sin dal momento immediatamente successivo all'installazione della piscina, allorquando si erano verificate le prime perdite di acqua, denunciate dalla committente al venditore che ne aveva prontamente Pt_2 interessato . CP_1
Le medesime risultanze istruttorie non risultano invece sufficienti a provare che
, una volta notiziato delle difformità riscontrate, avesse assunto l'obbligo CP_1 di emendare l'opera. Ed invero, il fatto che l'installatore fosse stato messo a conoscenza dell'esistenza di perdite ed i conseguenti sopralluoghi ed interventi, effettuati su richiesta del venditore, non appaiono di per sé soli sufficienti a dimostrare che avesse ammesso CP_1 una sua responsabilità al riguardo, impegnandosi nell'assunzione di un'obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria. E ciò, a maggior ragione, laddove si consideri che l'odierno convenuto non era stato l'unico soggetto chiamato ad intervenire a seguito della scoperta delle perdite d'acqua, essendo pacifico (e comunque confermato dai testi escussi) che nell'estate del 2016 erano stati effettuati sopralluoghi ed interventi sulla piscina anche dalla società venditrice CHIAPPINI Group, nonché dal tecnico della ditta BUSATTA. Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati:
- Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'installatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente;
superata quindi l'eccezione di decadenza, il committente può validamente opporre al prestatore d'opera l'eccezione di inadempimento, in considerazione della responsabilità di quest'ultimo nella causazione dei vizi riscontrati, come accertato dalla CTU svolta in corso di causa;
l'eccezione di inadempimento, a sua volta, è idonea a paralizzare la pretesa del convenuto di ottenere il pagamento
4 del saldo per le prestazioni eseguite, con conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale;
- Dall'altro lato, il mero riconoscimento dei vizi dell'opera da parte del prestatore, in assenza di prova dell'assunzione di un impegno ad emendarli, non fa insorgere una nuova e distinta obbligazione e, dunque, non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di contratto d'opera. Pertanto, non risultando comunicati al convenuto validi atti interruttivi entro un anno dalla consegna dell'opera (ovvero comunque dalla scoperta del vizio, pressoché coeva alla consegna, come allegato da parte attrice;
oppure, al più, dal sollevamento del convenuto dall'incarico, avvenuto nell'estate 2017), l'azione di garanzia risulta prescritta ex art. 2226 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria attorea. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Quanto alle spese di CTU, le stesse, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico del convenuto, essendo stato accertato lo svolgimento non a regola d'arte della prestazione commissionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da , per intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di garanzia;
- accertato l'inadempimento di , rilevante ex art. 1460 c.c., CP_1 rigetta la domanda riconvenzionale volta al pagamento del compenso per la prestazione d'opera eseguita;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di . CP_1
La Spezia, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi CASSANELLO, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XX Settembre 32 – Genova
attrice in riassunzione contro
CP_1 rappresentato e difesa dall'Avv. Anna MACCIONI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Calandrini 6 – Sarzana convenuto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22 maggio 2025:
per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 per le causali di cui in atto di citazione in riassunzione, nella misura di € 7.000,00 o in quella meglio
1 vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta e/o in esito all'istruttoria e così disporre con ogni consequenziale pronuncia, eventualmente anche in termini di compensazione delle poste di credito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 e ss. c.c.; sempre nel merito dichiarare nulla essere dovuto al Sig. per le causali di cui alla fattura n. 2 del 26/4/2017 e respingere CP_1 pertanto la domanda riconvenzionale e/o comunque qualsivoglia domanda di pagamento proposta sulla scorta della stessa. In ogni caso vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale adito in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalla signora nella presente sede per le causali tutte di cui in narrativa con Parte_1 conseguente rigetto della domanda. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa l'intervenuta decadenza dall'azione in capo alla signora per Pt_1 superamento dei termini di legge. con conseguente rigetto della domanda spiegata. Nel merito rigettare la domanda cdi controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del signor a vedersi corrispondere la somma CP_1 di euro 1.502,00 di cui alla fattura 2/17 e, in conseguenza, condannare la signora al Parte_1 pagamento di detta somma in favore del sig. maggiorata di interessi dalla CP_1 costituzione in mora al saldo. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha riassunto il giudizio originariamente introdotto dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace da , con il quale quest'ultimo aveva chiesto la CP_1 condanna della prima al pagamento della somma di euro 1.502,00, a titolo di saldo per i lavori di montaggio di una piscina. Costituendosi davanti al Giudice di Pace, la committente esponeva Pt_1 come sin dal mese di luglio 2016, appena terminata la posa in opera della piscina, si fossero verificate perdite di acqua, prontamente segnalate al venditore della piscina, che aveva fatto intervenire l'artigiano per le necessarie riparazioni. Le CP_1 perdite tuttavia non cessavano, cosicché aveva sospeso il pagamento di Pt_1 tutte le fatture ancora pendenti, fino a quando il problema non fosse stato risolto. Anche l'estate successiva, nonostante i sopralluoghi ed i tentativi di intervento del venditore e dell'installatore , le perdite non cessavano, Pt_2 CP_1 costringendo la committente a rivolgersi ad altro tecnico per l'eliminazione delle difformità. Eccepiva quindi l'inadempimento avversario ex art. 1460 c.c., chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'installatore al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in euro 7.000,00. A seguito di tale domanda riconvenzionale, il Giudice di Pace si dichiarava incompetente per valore, con conseguente riassunzione dinanzi al Tribunale ad opera dell'odierna attrice.
2 si è costituito nel giudizio riassunto eccependo CP_1 preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e la decadenza dall'azione, stante la mancata denuncia dei vizi al prestatore entro 8 giorni dalla scoperta e la mancata proposizione dell'azione entro l'anno dalla denuncia. In particolare, la committente, una volta notate le perdite a luglio 2016, aveva denunciato il vizio al venditore CHIAPPINI Group, senza tuttavia segnalare alcunché all'istallatore , CP_1 artigiano autonomo che non aveva alcun vincolo di dipendenza o collaborazione con la società venditrice. Né era venuto altrimenti a conoscenza dei vizi, non CP_1 avendo svolto alcun sopralluogo presso la piscina dell'attrice nell'estate del 2016 ed avendo ricevuto una prima contestazione solamente nell'estate del 2017. Nel merito, il convenuto deduce l'infondatezza della domanda risarcitoria, affermando di avere lavorato con diligenza e professionalità nell'esecuzione delle opere affidate ed essendo eventuali vizi addebitabili ad altri professionisti intervenuti per l'esecuzione della parte muraria del manufatto e dei collegamenti. Conclude quindi per la declaratoria di prescrizione o decadenza della domanda risarcitoria, ovvero comunque per il rigetto nel merito della stessa, con condanna dell'attrice in riassunzione al saldo del compenso dovuto, pari ad euro 1.502,00. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Muovendo dall'esame dell'eccezione di decadenza e prescrizione, si osserva che
“In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015). A tale ultimo proposito, si è specificato che “Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022). Occorre infatti tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario;
con la conseguenza che, anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia - non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo 3 l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso (v. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005, richiamata in Cass., ord. n. 33053 del 18.12.2024). Nella presente fattispecie, l'attrice sostiene che le perdite erano state immediatamente segnalate anche all'installatore , tanto che lo stesso sin CP_1 dall'estate 2016 era intervenuto al fine di risolvere i problemi che aveva creato. Per contro, il convenuto nega di avere ricevuto segnalazioni dei vizi nell'estate 2016, essendosi recato a casa dell'attrice solamente a fine stagione per la chiusura della piscina ed avendo ricevuto denuncia delle difformità non prima dell'estate 2017. A fronte di tali contrapposte ricostruzioni fattuali, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, i quali hanno confermato che , contrariamente CP_1
a quanto dallo stesso sostenuto in atti, già nell'estate 2016 era stato notiziato dei vizi lamentati dall'attrice da della società venditrice CHIAPPINI Group Parte_3
(come emerge documentalmente anche dai messaggi prodotti da parte attrice sub doc. nn. 4 e 7); inoltre, i testi escussi hanno dichiarato che lo stesso , sempre CP_1 nell'estate del 2016, aveva effettuato alcuni sopralluoghi per verificare l'esistenza delle perdite e tentare di porvi rimedio, unitamente ad Parte_3
Dall'istruttoria orale è pertanto emerso che l'odierno convenuto aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi sin dal momento immediatamente successivo all'installazione della piscina, allorquando si erano verificate le prime perdite di acqua, denunciate dalla committente al venditore che ne aveva prontamente Pt_2 interessato . CP_1
Le medesime risultanze istruttorie non risultano invece sufficienti a provare che
, una volta notiziato delle difformità riscontrate, avesse assunto l'obbligo CP_1 di emendare l'opera. Ed invero, il fatto che l'installatore fosse stato messo a conoscenza dell'esistenza di perdite ed i conseguenti sopralluoghi ed interventi, effettuati su richiesta del venditore, non appaiono di per sé soli sufficienti a dimostrare che avesse ammesso CP_1 una sua responsabilità al riguardo, impegnandosi nell'assunzione di un'obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria. E ciò, a maggior ragione, laddove si consideri che l'odierno convenuto non era stato l'unico soggetto chiamato ad intervenire a seguito della scoperta delle perdite d'acqua, essendo pacifico (e comunque confermato dai testi escussi) che nell'estate del 2016 erano stati effettuati sopralluoghi ed interventi sulla piscina anche dalla società venditrice CHIAPPINI Group, nonché dal tecnico della ditta BUSATTA. Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati:
- Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'installatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente;
superata quindi l'eccezione di decadenza, il committente può validamente opporre al prestatore d'opera l'eccezione di inadempimento, in considerazione della responsabilità di quest'ultimo nella causazione dei vizi riscontrati, come accertato dalla CTU svolta in corso di causa;
l'eccezione di inadempimento, a sua volta, è idonea a paralizzare la pretesa del convenuto di ottenere il pagamento
4 del saldo per le prestazioni eseguite, con conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale;
- Dall'altro lato, il mero riconoscimento dei vizi dell'opera da parte del prestatore, in assenza di prova dell'assunzione di un impegno ad emendarli, non fa insorgere una nuova e distinta obbligazione e, dunque, non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di contratto d'opera. Pertanto, non risultando comunicati al convenuto validi atti interruttivi entro un anno dalla consegna dell'opera (ovvero comunque dalla scoperta del vizio, pressoché coeva alla consegna, come allegato da parte attrice;
oppure, al più, dal sollevamento del convenuto dall'incarico, avvenuto nell'estate 2017), l'azione di garanzia risulta prescritta ex art. 2226 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria attorea. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Quanto alle spese di CTU, le stesse, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico del convenuto, essendo stato accertato lo svolgimento non a regola d'arte della prestazione commissionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da , per intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di garanzia;
- accertato l'inadempimento di , rilevante ex art. 1460 c.c., CP_1 rigetta la domanda riconvenzionale volta al pagamento del compenso per la prestazione d'opera eseguita;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di . CP_1
La Spezia, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
5