Art. 24.
Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , il complessivo finanziamento dello Stato per le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonche' per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e' fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 130 miliardi.
Della complessiva somma di cui al comma precedente, resta a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , la quota di lire 100 miliardi, da destinare agli interventi connessi alla riqualificazione del personale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , il complessivo finanziamento dello Stato per le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonche' per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e' fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 130 miliardi.
Della complessiva somma di cui al comma precedente, resta a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , la quota di lire 100 miliardi, da destinare agli interventi connessi alla riqualificazione del personale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675 .