Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2024, n. 21867
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Sentenza 4 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 899/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 4 aprile 2024. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo l'erronea applicazione della legge e l'insussistenza di alcuni elementi costitutivi del reato. In particolare, ha messo in discussione la valutazione delle scritture contabili e l'assenza di dolo, nonché la negazione delle attenuanti. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la responsabilità penale del ricorrente. Ha argomentato che le anomalie contabili e la manipolazione dei dati impedivano la ricostruzione del patrimonio aziendale, costituendo un ostacolo per i creditori. Inoltre, ha escluso la possibilità di riconoscere attenuanti, evidenziando la recidiva e la gravità della condotta. Infine, ha dichiarato inammissibile il ricorso, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.

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Massime1

Nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell' ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2024, n. 21867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21867
    Data del deposito : 4 aprile 2024

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