CASS
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Massime • 1
Nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell' ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2024, n. 21867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21867 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. In data 2 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire, per via telematica, rinuncia alla trattazione orale e conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21867 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2024 Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Brescia del 14 dicembre 2022, di conferma di quella del locale Tribunale collegiale, che ha affermato la penale responsabilità di EN RI - per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva - commesso in qualità di consigliere di amministrazione delegato dal 29 aprile 2005 al 18 gennaio 2008 e di amministratore unico fino al 4 dicembre 2013 (data della messa in liquidazione) della SIMIN MACCHINE S.R.L., già TESI S.R.L., dichiarata fallita il 19 febbraio 201 4 . La sentenza di primo grado, che per tale reato lo ha condannato, altresì, alle pene accessorie fallimentari e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, lo ha invece assolto dall'imputazione di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 in riferimento all'art. 2621 c.c. per insussistenza del fatto. 2. Tramite il difensore abilitato, sono stati articolati quattro motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, vuoi perché essa sarebbe stata estesa ai segmenti della condotta originariamente contestata come bancarotta impropria da falso in bilancio (l'iscrizione del valore di rimanenze inesistenti) per la quale l'imputato è stato prosciolto in primo grado perché non causativa del dissesto o del suo aggravamento, vuoi perché la sentenza impugnata non avrebbe illogicamente tenuto conto della testimonianza del liquidatore ER - valutata come apodittica - che ha dichiarato, nel dibattimento di primo grado, che le rimanenze erano esistenti prima della messa in liquidazione della società ed erano state cedute alla società controllante SIMIN S.P.A. con una fattura di euro 600.000; il mancato reperimento, in contabilità, della fattura corrispondente all'indicazione nel conto economico di merci per euro 635.000 - fattura che, secondo la difesa, sarebbe stata facilmente reperibile dal curatore perché inclusa tra i documenti contabili, ancorché non registrata - atterrebbe ad aspetti di pura natura fiscale. Ancora, il debito verso SIMIN S.p.A., iscritto nel libro giornale del 2011, non è stato oggetto di insinuazione al passivo della creditrice - che, nell'aprile 2014 dopo il fallimento, ha formalmente rinunciato a far valere il credito - e tanto deporrebbe per l'insussistenza del reato contestato perché dimostrerebbe la volontà di adoperarsi per diminuire l'esposizione debitoria, concretamente ridotta, in sede concorsuale, ad un passivo di euro 144.000. D'altro canto, secondo la difesa, all'appostazione delle merci "in conto vendita" di euro 635.000 sarebbe stata speculare l'iscrizione del debito di euro 733.102 nei confronti della controllante e tanto proverebbe l'inesistenza dell'intento di celare ai terzi la perdita del capitale sociale. 2.2. Il secondo motivo si è soffermato sul vizio di erronea applicazione della legge penale e della motivazione in rapporto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 3 2 dell'art. 219 r.d. n. 267/42, illogicamente negata sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari della fallita che, invece, oltre a beneficiare della rinuncia al credito della controllante, non aveva altri rapporti commerciali pendenti alla data della dichiarazione di fallimento. Il passivo concorsuale, di euro 144.000, è stato attestato dalla curatela, sarebbe oggettivamente minimo e la sentenza di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche per la non particolare gravità dei fatti. 2.3. Il terzo motivo ha denunciato i medesimi vizi con riferimento all'erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., in realtà inesistente, con il conseguente manifestamente illogico diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche;
EN avrebbe riportato una sola, risalente precedente condanna, per un reato colposo, irrilevante ai fini della recidiva. 2.4. Il quarto motivo ha richiesto restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per poter accedere al giudizio abbreviato a seguito della introduzione del comma 2 bis dell'art. 442 cod. proc. pen., vigente dal 30 dicembre 2022, data successiva alla pronuncia delle sentenze di merito, con la possibilità di valutare, in tal caso, di non impugnare la sentenza di primo grado e con l'effetto di poter beneficiare della ulteriore riduzione della pena nella misura di 1/6, statuibile dal giudice dell'esecuzione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circ:ostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione 3 per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. La specifica doglianza, mossa con il motivo di ricorso, investe la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi del n. 2 del primo comma dell'art. 216 del R.D. n. 267 del 1942, ad integrare la quale la costante giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabile (a differenza della diversa ipotesi di cui all'art. 217 comma 2 r.d. n. 267/42, caratterizzata, indifferentemente, da dolo o colpa), ma sufficiente, l'elemento psicologico del dolo generico, costituito dalla consapevolezza che la confusa, lacunosa, in parte omessa tenuta o - peggio ancora - la fittizietà ideologica o l'inattendibilità, anche solo parziale, delle scritture contabili impedisca o possa impedire la compiuta ed esauriente ricostruzione del patrimonio o dei movimenti finanziari, economici o patrimoniali della società (sez.5, n. 11320 del 09/12/2020, Camnnarota, Rv. 280729; sez.5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630; sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; sez.5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321). Sul piano dell'elemento oggettivo, è invece elemento costitutivo necessario, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione dell'evento giuridico, costituito dall'impedimento della ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari, che rappresenta del resto il quid pluris rispetto all'irregolare tenuta dell'impianto contabile, asetticamente considerata nella sua dimensione formale, connotante la fattispecie della bancarotta semplice descritta dall'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267/42 (sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Rv. 260774). E', ancora, indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). Ebbene, il tessuto argomentativo delle sentenze di merito ha sinergicamente convenuto, con enunciati appropriati ed attraverso l'esplicito richiamo della relazione e delle univoche dichiarazioni rese nel contraddittorio dibattimentale dal curatore del fallimento, che l'impianto contabile messo a disposizione dall'organo amministrativo della società non ha consentito un'adeguata rielaborazione degli accadimenti aziendali, in quanto viziata da diversi profili di inattendibilità e di non corrispondenza alla realtà (pag. 2 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di secondo grado). I tratti più significativi delle anomalie documentali sono costituiti dall'appostazione di un rilevante importo debitorio - euro 733.000 di fatture da ricevere, 4 indicate nel libro giornale ma non iscritte tra le passività di bilancio, che hanno determinato evidenti riflessi sulla rappresentazione, non veridica, dei dati espressi da quest'ultimo; non è stato possibile comprenderne, inoltre, l'affidabilità intrinseca, a fronte della "singolare", dunque anomala, postuma rinuncia della controllante a far valere il corposo credito in sede concorsuale;
dall'appostazione nel conto economico di "merci c/vendite" per il consistente valore di euro 635.000, non accompagnata dall'emissione di fattura, mai ostesa alla curatela (pag. 2 sentenza primo grado pag. 6 sentenza di appello); dall'esposizione costante, in contabilità, di ingenti numerari di rimanenze di magazzino, il cui giudizio di artificiosità è avvalorato dalla mancata specificazione del relativo dettaglio nel registro degli inventari, tale - appunto - da precludere analisi "più precise in ordine alla reale situazione economica della società" (pag. 2 sentenza di primo grado). A quest'ultimo proposito, quanto illustrato dalla sentenza impugnata non contraddice affatto il verdetto parzialmente assolutorio di primo grado in relazione al reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42, perché un conto è censurare la trasparenza delle annotazioni contabili e di bilancio - e dunque apprezzarne l'inidoneità a consentire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento delle operazioni commerciali - altro è proiettare la (prova della) falsità delle iscrizioni di bilancio sulla causazione o sull'aggravamento del dissesto dell'impresa. Trascurano di considerare, poi, i motivi di ricorso che all'opacità della tenuta delle scritture è corrisposto il dato obiettivo, di valenza decisamente sostanziale, registrato dal curatore e rimasto privo di giustificazione, dell'inesistenza di beni aggredibili nell'interesse dei creditori, come precisato dalla sentenza del primo giudice (pag. 2: "gli unici beni della fallita reperiti dal curatore, rappresentati da due betoniere usate, due serbatoi e un nastro, sono risultati privi di alcun valore, a fronte di rimanenze indicate nei bilanci degli ultimi esercizi depositati, di oltre curo 742.000"; cfr. anche pag. 6 sentenza di secondo grado). Speculare a tale ultimo rilievo è l'osservazione critica che investe i contenuti delle dichiarazioni del liquidatore ER, enfatizzate nelle ragioni del ricorso, perché - se i beni di magazzino esistevano - e dunque sarebbero stati venduti e pagati con la fattura ivi richiamata, prima della messa in liquidazione della società, la curatela del fallimento, dichiarato immediatamente dopo, avrebbe dovuto ricevere contezza della destinazione delle somme versate, in considerazione, soprattutto, della loro ragguardevole entità. In altri termini, nell'uno e nell'altro caso - con la manipolazione dei dati contabili, o comunque con l'impossibilità di verificarne la credibilità - l'indagine della curatela del fallimento è stata concretamente ostacolata, in pregiudizio delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, interessati ad avere completa cognizione della situazione economica dell'impresa fallita. Può dunque affermarsi che il consilium fraudis che deve colorare la condotta integrativa del delitto di bancarotta documentale, anche nella forma c.d. a dolo generico di cui all'art. 216 comma 2, seconda ipotesi, del r.d. n. 267/42, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda processuale e delle circostanze di fatto descritte dall'impianto 5 probatorio recepito in sentenza, anche a prescindere dalla contestazione e punizione di specifiche operazioni consumative della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Né può essere apprezzata la concludenza dei rilievi difensivi che si sono appuntati sull'assunta irrilevanza dell'esposizione di "debiti inesistenti", da cui sarebbe "scaturito un effetto economico" favorevole ai creditori, vuoi perché alla voce contabile non è stato possibile attribuire valenza di riscontro di specifici accadimenti aziendali, profilo accentuato dall'atipica rinunzia all'insinuazione al passivo - ed essa è stata, dunque, espressiva dell'inattendibilità delle scritturazioni - vuoi perché il curatore del fallimento ne ha divisato i riflessi sull'alterazione dei bilanci di esercizio (pag. 6 sentenza impugnata), già caratterizzati dalla sopravalutazione delle rimanenze in funzione di nascondimento delle perdite progressivamente accumulate. Anche la presunta fattura di vendita del 13 gennaio 2014, citata dalla difesa e riportata nell'esemplare a pag. 8 del ricorso per cassazione, è prova dell'inaffidabilità della contabilità, perché mai esibita al curatore (pag. 2 sentenza primo grado, pag. 6 sentenza di appello) e del resto mai registrata nei libri obbligatori, e in definitiva "comparsa" solo con l'atto d'impugnazione della sentenza di secondo grado, in contrasto con il divieto di allegazione di nuove produzioni documentali nel giudizio di legittimità (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; di recente, v. Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale si realizza al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e la speciale tenuità del danno provocato ai creditori va rapportata a tale momento, costituendo gli eventuali recuperi dei beni solo un post factum privo di rilievo a tal fine (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496; Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, Abate, Rv. 278684; sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, Baroni, Rv. 280156). La rinuncia ad insinuare il presunto credito di euro 733.102 da parte della società controllante, per medesima ammissione del ricorrente (pag. 13 del ricorso) - e in disparte il rilievo che il motivo di ricorso, sul punto aspecifico, non ha chiarito perché dovrebbe oggettivamente ritenersi di "particolare" lievità (id est, di quasi insignificante offensività) l'ammontare del passivo residuo - è intervenuta nell'aprile 2014 con una PEC inviata alla curatela dal liquidatore ER, in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale, che aveva evidentemente registrato, e cristallizzato a tale momento, una esposizione debitoria, nei confronti di tale creditore, di rimarchevole entità. Non si colgono, peraltro, vizi di palese illogicità nella proposizione della sentenza impugnata che ha collegato all'impossibilità di ricostruzione delle vicende economiche e patrimoniali della società l'impedimento di puntuale quantificazione del danno per la massa, dal momento che (non solo l'occultamento della contabilità ma anche) la manomissione delle registrazioni, se 6 preclusiva della individuazione di puntuali operazioni depauperatrici del patrimonio - non può refluire in un vantaggio per l'imputato (così Ser. 5, n.7888 del 03/12/2018, Bovini, Rv. 275345), rivelandosi in ogni caso di ostacolo alle virtuose prospettive di esercizio di azioni reintegratrici anche di natura risarcitoria, ai sensi degli artt. 2393,2394 e 2395 cod. civ., attivabili dalla curatela o dai singoli creditori (cfr. Sez.5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943). 3. Il motivo di ricorso che investe una presunta insussistenza della recidiva è manifestamente infondato, dal momento che in base al certificato penale del prevenuto, contenuto nel fascicolo processuale - oltre alla appostazione delle condanne per due delitti colposi, tra cui quella segnalata nell'atto d'impugnazione - constano una condanna per omesso versamento di IVA, inflitta il 11 maggio 2012 dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo con decreto penale, una condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 23 aprile 2013, inflitta dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo con decreto penale e una condanna per omesso versamento di IVA del 4 novembre 2013, inflitta dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo con decreto penale, tutte divenute irrevocabili, nel quinquennio, prima della commissione del reato oggetto del presente giudizio, da ritenersi, peraltro, espressivo di recidivanza qualificata. Il reato "della stessa indole" - rilevante a norma dell'art. 99 comma 2 cod. pen. - non deve necessariamente coincidere con lo "stesso reato" o consistere in un reato che offenda il medesimo bene giuridico. Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545), il nuovo reato deve esprimere - in concreto anche in ordine ai "motivi che lo hanno determinato" - "caratteri fondamentali comuni" e la valutazione spetta al giudice di merito, se congruamente motivata;
tra i "caratteri fondamentali comuni" si annoverano gli indicatori che ne comprovino l'affinità. I delitti di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e di omesso versamento dell'IVA appaiono connotati da volontà elusiva, a nocumento delle aspettative creditorie, parimenti riscontrabile nella preordinazione dolosa dell'imprenditore che conservi le scritture contabili con la consapevolezza che queste ultime non permetteranno la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari. Le condanne inflitte con decreto penale, come noto, rilevano ai fini iiella contestazione della recidiva perché gli unici effetti favorevoli per il condannato, conseguenti alla sua emissione, sono l'esenzione dal pagamento delle spese del procedimento e dall'irrogazione di pene accessorie, nonché l'inefficacia del giudicato nei giudizi civili ed amministrativi (Sez.4, n. 40302 del 15/11/2006, Narduzzi, Rv. 235401). Il motivo di ricorso che, per l'effetto, ha contestato il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è a sua volta cienerico - perché non si confronta compiutamente con l'articolato del provvedimento impugnato, che non è poggiato soltanto sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, stabilito 7 ex lege - e manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, a riguardo della impraticabilità, ai sensi dell'ari:. 69 comma 4 cod. pen., del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. e, comunque, della ritenuta inopportunità di attribuire ulteriore valenza alle argomentazioni già spese dalla sentenza di primo grado ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.) sono, pertanto, incensurabili. 4. Il quarto e ultimo motivo è, per plurime ragioni, manifestamente infondato. Per un verso, l'imputato non ha richiesto l'accesso al rito speciale del giudizio abbreviato, soggetto a formalità e scansioni temporali precise — e che in quanto tale, sin dalla sua introduzione con il codice di procedura penale del 1989, ha previsto una riduzione di pena ex lege, risultato di una scelta di politica legislativa di natura deflattiva, che alla rinuncia all'esercizio di talune facoltà difensive ha riconosciuto uno sconto sanzionatorio - ma ha deciso di percorrere la strada del processo ordinario. In secondo luogo, le deduzioni difensive paiono evocare l'attuazione delle regole di matrice convenzionale affermate dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 17 settembre 2009 nel caso "Scoppola
contro
Italia", di ricaduta ed intrecci costituzionali per la solennità dei principi ad esse sottesi (artt. 25 comma 2 e 117 comma 1 Cost.), che riguardano, tuttavia, soltanto l'applicazione delle norme penali sostanziali più favorevoli e in particolare di quelle che influiscono sull'entità della pena da infliggere, e non possono essere estese fino a ricomprendere un diritto al "recupero" di opzioni di natura prettamente processuale, come quelle legate alla scelta, tra l'altro puramente eventuale, di un rito semplificato rispetto alla sequela del giudizio ordinario, men che meno se tali da determinare l'inevitabile regressione alle fasi procedurali ormai definite (cfr. Corte Cost. ord. n. 235 del 2013; Corte Cost. sent. n. 193 del 2016, che ha sottolineato che "le norme della CEDU [...] devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo": sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011„ n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007; sul punto, cfr. anche Corte Cost. sent. n. 57 del 2016, da cui si trae il principio generale secondo cui le pronunce giurisdizionali della Corte europea debbono essere sempre considerate di stretta interpretazione). L'accoglimento dell'istanza, a quest'ultimo proposito, si porrebbe in assoluta antitesi con le finalità di snellimento e di economia processuale proprie dell'istituto del (non richiesto ab origine) giudizio abbreviato. 8 I presidente 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2024 Il conslqPce estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. In data 2 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire, per via telematica, rinuncia alla trattazione orale e conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21867 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2024 Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Brescia del 14 dicembre 2022, di conferma di quella del locale Tribunale collegiale, che ha affermato la penale responsabilità di EN RI - per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva - commesso in qualità di consigliere di amministrazione delegato dal 29 aprile 2005 al 18 gennaio 2008 e di amministratore unico fino al 4 dicembre 2013 (data della messa in liquidazione) della SIMIN MACCHINE S.R.L., già TESI S.R.L., dichiarata fallita il 19 febbraio 201 4 . La sentenza di primo grado, che per tale reato lo ha condannato, altresì, alle pene accessorie fallimentari e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, lo ha invece assolto dall'imputazione di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 in riferimento all'art. 2621 c.c. per insussistenza del fatto. 2. Tramite il difensore abilitato, sono stati articolati quattro motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, vuoi perché essa sarebbe stata estesa ai segmenti della condotta originariamente contestata come bancarotta impropria da falso in bilancio (l'iscrizione del valore di rimanenze inesistenti) per la quale l'imputato è stato prosciolto in primo grado perché non causativa del dissesto o del suo aggravamento, vuoi perché la sentenza impugnata non avrebbe illogicamente tenuto conto della testimonianza del liquidatore ER - valutata come apodittica - che ha dichiarato, nel dibattimento di primo grado, che le rimanenze erano esistenti prima della messa in liquidazione della società ed erano state cedute alla società controllante SIMIN S.P.A. con una fattura di euro 600.000; il mancato reperimento, in contabilità, della fattura corrispondente all'indicazione nel conto economico di merci per euro 635.000 - fattura che, secondo la difesa, sarebbe stata facilmente reperibile dal curatore perché inclusa tra i documenti contabili, ancorché non registrata - atterrebbe ad aspetti di pura natura fiscale. Ancora, il debito verso SIMIN S.p.A., iscritto nel libro giornale del 2011, non è stato oggetto di insinuazione al passivo della creditrice - che, nell'aprile 2014 dopo il fallimento, ha formalmente rinunciato a far valere il credito - e tanto deporrebbe per l'insussistenza del reato contestato perché dimostrerebbe la volontà di adoperarsi per diminuire l'esposizione debitoria, concretamente ridotta, in sede concorsuale, ad un passivo di euro 144.000. D'altro canto, secondo la difesa, all'appostazione delle merci "in conto vendita" di euro 635.000 sarebbe stata speculare l'iscrizione del debito di euro 733.102 nei confronti della controllante e tanto proverebbe l'inesistenza dell'intento di celare ai terzi la perdita del capitale sociale. 2.2. Il secondo motivo si è soffermato sul vizio di erronea applicazione della legge penale e della motivazione in rapporto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 3 2 dell'art. 219 r.d. n. 267/42, illogicamente negata sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari della fallita che, invece, oltre a beneficiare della rinuncia al credito della controllante, non aveva altri rapporti commerciali pendenti alla data della dichiarazione di fallimento. Il passivo concorsuale, di euro 144.000, è stato attestato dalla curatela, sarebbe oggettivamente minimo e la sentenza di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche per la non particolare gravità dei fatti. 2.3. Il terzo motivo ha denunciato i medesimi vizi con riferimento all'erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., in realtà inesistente, con il conseguente manifestamente illogico diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche;
EN avrebbe riportato una sola, risalente precedente condanna, per un reato colposo, irrilevante ai fini della recidiva. 2.4. Il quarto motivo ha richiesto restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per poter accedere al giudizio abbreviato a seguito della introduzione del comma 2 bis dell'art. 442 cod. proc. pen., vigente dal 30 dicembre 2022, data successiva alla pronuncia delle sentenze di merito, con la possibilità di valutare, in tal caso, di non impugnare la sentenza di primo grado e con l'effetto di poter beneficiare della ulteriore riduzione della pena nella misura di 1/6, statuibile dal giudice dell'esecuzione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circ:ostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione 3 per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. La specifica doglianza, mossa con il motivo di ricorso, investe la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi del n. 2 del primo comma dell'art. 216 del R.D. n. 267 del 1942, ad integrare la quale la costante giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabile (a differenza della diversa ipotesi di cui all'art. 217 comma 2 r.d. n. 267/42, caratterizzata, indifferentemente, da dolo o colpa), ma sufficiente, l'elemento psicologico del dolo generico, costituito dalla consapevolezza che la confusa, lacunosa, in parte omessa tenuta o - peggio ancora - la fittizietà ideologica o l'inattendibilità, anche solo parziale, delle scritture contabili impedisca o possa impedire la compiuta ed esauriente ricostruzione del patrimonio o dei movimenti finanziari, economici o patrimoniali della società (sez.5, n. 11320 del 09/12/2020, Camnnarota, Rv. 280729; sez.5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630; sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; sez.5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321). Sul piano dell'elemento oggettivo, è invece elemento costitutivo necessario, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione dell'evento giuridico, costituito dall'impedimento della ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari, che rappresenta del resto il quid pluris rispetto all'irregolare tenuta dell'impianto contabile, asetticamente considerata nella sua dimensione formale, connotante la fattispecie della bancarotta semplice descritta dall'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267/42 (sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Rv. 260774). E', ancora, indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). Ebbene, il tessuto argomentativo delle sentenze di merito ha sinergicamente convenuto, con enunciati appropriati ed attraverso l'esplicito richiamo della relazione e delle univoche dichiarazioni rese nel contraddittorio dibattimentale dal curatore del fallimento, che l'impianto contabile messo a disposizione dall'organo amministrativo della società non ha consentito un'adeguata rielaborazione degli accadimenti aziendali, in quanto viziata da diversi profili di inattendibilità e di non corrispondenza alla realtà (pag. 2 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di secondo grado). I tratti più significativi delle anomalie documentali sono costituiti dall'appostazione di un rilevante importo debitorio - euro 733.000 di fatture da ricevere, 4 indicate nel libro giornale ma non iscritte tra le passività di bilancio, che hanno determinato evidenti riflessi sulla rappresentazione, non veridica, dei dati espressi da quest'ultimo; non è stato possibile comprenderne, inoltre, l'affidabilità intrinseca, a fronte della "singolare", dunque anomala, postuma rinuncia della controllante a far valere il corposo credito in sede concorsuale;
dall'appostazione nel conto economico di "merci c/vendite" per il consistente valore di euro 635.000, non accompagnata dall'emissione di fattura, mai ostesa alla curatela (pag. 2 sentenza primo grado pag. 6 sentenza di appello); dall'esposizione costante, in contabilità, di ingenti numerari di rimanenze di magazzino, il cui giudizio di artificiosità è avvalorato dalla mancata specificazione del relativo dettaglio nel registro degli inventari, tale - appunto - da precludere analisi "più precise in ordine alla reale situazione economica della società" (pag. 2 sentenza di primo grado). A quest'ultimo proposito, quanto illustrato dalla sentenza impugnata non contraddice affatto il verdetto parzialmente assolutorio di primo grado in relazione al reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42, perché un conto è censurare la trasparenza delle annotazioni contabili e di bilancio - e dunque apprezzarne l'inidoneità a consentire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento delle operazioni commerciali - altro è proiettare la (prova della) falsità delle iscrizioni di bilancio sulla causazione o sull'aggravamento del dissesto dell'impresa. Trascurano di considerare, poi, i motivi di ricorso che all'opacità della tenuta delle scritture è corrisposto il dato obiettivo, di valenza decisamente sostanziale, registrato dal curatore e rimasto privo di giustificazione, dell'inesistenza di beni aggredibili nell'interesse dei creditori, come precisato dalla sentenza del primo giudice (pag. 2: "gli unici beni della fallita reperiti dal curatore, rappresentati da due betoniere usate, due serbatoi e un nastro, sono risultati privi di alcun valore, a fronte di rimanenze indicate nei bilanci degli ultimi esercizi depositati, di oltre curo 742.000"; cfr. anche pag. 6 sentenza di secondo grado). Speculare a tale ultimo rilievo è l'osservazione critica che investe i contenuti delle dichiarazioni del liquidatore ER, enfatizzate nelle ragioni del ricorso, perché - se i beni di magazzino esistevano - e dunque sarebbero stati venduti e pagati con la fattura ivi richiamata, prima della messa in liquidazione della società, la curatela del fallimento, dichiarato immediatamente dopo, avrebbe dovuto ricevere contezza della destinazione delle somme versate, in considerazione, soprattutto, della loro ragguardevole entità. In altri termini, nell'uno e nell'altro caso - con la manipolazione dei dati contabili, o comunque con l'impossibilità di verificarne la credibilità - l'indagine della curatela del fallimento è stata concretamente ostacolata, in pregiudizio delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, interessati ad avere completa cognizione della situazione economica dell'impresa fallita. Può dunque affermarsi che il consilium fraudis che deve colorare la condotta integrativa del delitto di bancarotta documentale, anche nella forma c.d. a dolo generico di cui all'art. 216 comma 2, seconda ipotesi, del r.d. n. 267/42, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda processuale e delle circostanze di fatto descritte dall'impianto 5 probatorio recepito in sentenza, anche a prescindere dalla contestazione e punizione di specifiche operazioni consumative della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Né può essere apprezzata la concludenza dei rilievi difensivi che si sono appuntati sull'assunta irrilevanza dell'esposizione di "debiti inesistenti", da cui sarebbe "scaturito un effetto economico" favorevole ai creditori, vuoi perché alla voce contabile non è stato possibile attribuire valenza di riscontro di specifici accadimenti aziendali, profilo accentuato dall'atipica rinunzia all'insinuazione al passivo - ed essa è stata, dunque, espressiva dell'inattendibilità delle scritturazioni - vuoi perché il curatore del fallimento ne ha divisato i riflessi sull'alterazione dei bilanci di esercizio (pag. 6 sentenza impugnata), già caratterizzati dalla sopravalutazione delle rimanenze in funzione di nascondimento delle perdite progressivamente accumulate. Anche la presunta fattura di vendita del 13 gennaio 2014, citata dalla difesa e riportata nell'esemplare a pag. 8 del ricorso per cassazione, è prova dell'inaffidabilità della contabilità, perché mai esibita al curatore (pag. 2 sentenza primo grado, pag. 6 sentenza di appello) e del resto mai registrata nei libri obbligatori, e in definitiva "comparsa" solo con l'atto d'impugnazione della sentenza di secondo grado, in contrasto con il divieto di allegazione di nuove produzioni documentali nel giudizio di legittimità (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; di recente, v. Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale si realizza al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e la speciale tenuità del danno provocato ai creditori va rapportata a tale momento, costituendo gli eventuali recuperi dei beni solo un post factum privo di rilievo a tal fine (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496; Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, Abate, Rv. 278684; sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, Baroni, Rv. 280156). La rinuncia ad insinuare il presunto credito di euro 733.102 da parte della società controllante, per medesima ammissione del ricorrente (pag. 13 del ricorso) - e in disparte il rilievo che il motivo di ricorso, sul punto aspecifico, non ha chiarito perché dovrebbe oggettivamente ritenersi di "particolare" lievità (id est, di quasi insignificante offensività) l'ammontare del passivo residuo - è intervenuta nell'aprile 2014 con una PEC inviata alla curatela dal liquidatore ER, in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale, che aveva evidentemente registrato, e cristallizzato a tale momento, una esposizione debitoria, nei confronti di tale creditore, di rimarchevole entità. Non si colgono, peraltro, vizi di palese illogicità nella proposizione della sentenza impugnata che ha collegato all'impossibilità di ricostruzione delle vicende economiche e patrimoniali della società l'impedimento di puntuale quantificazione del danno per la massa, dal momento che (non solo l'occultamento della contabilità ma anche) la manomissione delle registrazioni, se 6 preclusiva della individuazione di puntuali operazioni depauperatrici del patrimonio - non può refluire in un vantaggio per l'imputato (così Ser. 5, n.7888 del 03/12/2018, Bovini, Rv. 275345), rivelandosi in ogni caso di ostacolo alle virtuose prospettive di esercizio di azioni reintegratrici anche di natura risarcitoria, ai sensi degli artt. 2393,2394 e 2395 cod. civ., attivabili dalla curatela o dai singoli creditori (cfr. Sez.5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943). 3. Il motivo di ricorso che investe una presunta insussistenza della recidiva è manifestamente infondato, dal momento che in base al certificato penale del prevenuto, contenuto nel fascicolo processuale - oltre alla appostazione delle condanne per due delitti colposi, tra cui quella segnalata nell'atto d'impugnazione - constano una condanna per omesso versamento di IVA, inflitta il 11 maggio 2012 dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo con decreto penale, una condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 23 aprile 2013, inflitta dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo con decreto penale e una condanna per omesso versamento di IVA del 4 novembre 2013, inflitta dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo con decreto penale, tutte divenute irrevocabili, nel quinquennio, prima della commissione del reato oggetto del presente giudizio, da ritenersi, peraltro, espressivo di recidivanza qualificata. Il reato "della stessa indole" - rilevante a norma dell'art. 99 comma 2 cod. pen. - non deve necessariamente coincidere con lo "stesso reato" o consistere in un reato che offenda il medesimo bene giuridico. Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545), il nuovo reato deve esprimere - in concreto anche in ordine ai "motivi che lo hanno determinato" - "caratteri fondamentali comuni" e la valutazione spetta al giudice di merito, se congruamente motivata;
tra i "caratteri fondamentali comuni" si annoverano gli indicatori che ne comprovino l'affinità. I delitti di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e di omesso versamento dell'IVA appaiono connotati da volontà elusiva, a nocumento delle aspettative creditorie, parimenti riscontrabile nella preordinazione dolosa dell'imprenditore che conservi le scritture contabili con la consapevolezza che queste ultime non permetteranno la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari. Le condanne inflitte con decreto penale, come noto, rilevano ai fini iiella contestazione della recidiva perché gli unici effetti favorevoli per il condannato, conseguenti alla sua emissione, sono l'esenzione dal pagamento delle spese del procedimento e dall'irrogazione di pene accessorie, nonché l'inefficacia del giudicato nei giudizi civili ed amministrativi (Sez.4, n. 40302 del 15/11/2006, Narduzzi, Rv. 235401). Il motivo di ricorso che, per l'effetto, ha contestato il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è a sua volta cienerico - perché non si confronta compiutamente con l'articolato del provvedimento impugnato, che non è poggiato soltanto sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, stabilito 7 ex lege - e manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, a riguardo della impraticabilità, ai sensi dell'ari:. 69 comma 4 cod. pen., del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. e, comunque, della ritenuta inopportunità di attribuire ulteriore valenza alle argomentazioni già spese dalla sentenza di primo grado ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.) sono, pertanto, incensurabili. 4. Il quarto e ultimo motivo è, per plurime ragioni, manifestamente infondato. Per un verso, l'imputato non ha richiesto l'accesso al rito speciale del giudizio abbreviato, soggetto a formalità e scansioni temporali precise — e che in quanto tale, sin dalla sua introduzione con il codice di procedura penale del 1989, ha previsto una riduzione di pena ex lege, risultato di una scelta di politica legislativa di natura deflattiva, che alla rinuncia all'esercizio di talune facoltà difensive ha riconosciuto uno sconto sanzionatorio - ma ha deciso di percorrere la strada del processo ordinario. In secondo luogo, le deduzioni difensive paiono evocare l'attuazione delle regole di matrice convenzionale affermate dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 17 settembre 2009 nel caso "Scoppola
contro
Italia", di ricaduta ed intrecci costituzionali per la solennità dei principi ad esse sottesi (artt. 25 comma 2 e 117 comma 1 Cost.), che riguardano, tuttavia, soltanto l'applicazione delle norme penali sostanziali più favorevoli e in particolare di quelle che influiscono sull'entità della pena da infliggere, e non possono essere estese fino a ricomprendere un diritto al "recupero" di opzioni di natura prettamente processuale, come quelle legate alla scelta, tra l'altro puramente eventuale, di un rito semplificato rispetto alla sequela del giudizio ordinario, men che meno se tali da determinare l'inevitabile regressione alle fasi procedurali ormai definite (cfr. Corte Cost. ord. n. 235 del 2013; Corte Cost. sent. n. 193 del 2016, che ha sottolineato che "le norme della CEDU [...] devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo": sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011„ n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007; sul punto, cfr. anche Corte Cost. sent. n. 57 del 2016, da cui si trae il principio generale secondo cui le pronunce giurisdizionali della Corte europea debbono essere sempre considerate di stretta interpretazione). L'accoglimento dell'istanza, a quest'ultimo proposito, si porrebbe in assoluta antitesi con le finalità di snellimento e di economia processuale proprie dell'istituto del (non richiesto ab origine) giudizio abbreviato. 8 I presidente 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2024 Il conslqPce estensore