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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1359/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AM LF, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16016/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80014 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025900467585600 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, relativa al presunto omesso pagamento dell'avviso di accertamento avente ad oggetto l' irpef anno 2008.
A fondamento del ricorso deduceva;
1) il difetto di motivazione sugli interessi, in violazione di quanto disposto dall'art.7 comma 1 ter dello Statuto del contribuente;
2)l'insufficiente motivazione del provvedimento;
3)la prescrizione quinquiennale di sanzioni ed interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione non è suscettibile di essere scutinata in quanto la parte ricorrente ha omesso di convenire in giudizio l'ente impositore, in violazione di quanto disposto dall'art.14 comma 6 bis del Dlgs n. 546/1992, che prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Nominativo_1 dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato;
al riguardo giova osservare che la giurisprudenza di segno contrario richiamata dalla parte ricorrente risulta nettamente superata a seguito dell'entrata in vigore della suindicata normativa.
Viceversa l'ulteriore eccezione sollevata, concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la violazione dello Statuto del contribuente è suscettibile,invece, di essere analizzata e si configura infondata esponendo l'atto impugnato, in maniera sintetica ma esaustiva, tutte le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento evidenziando in particolare,in modo puntuale che l'atto trova la sua giustificazione nelsotteso avviso di accertamento recante l'omesso pagamento dell'IRPEF.
Del pari l'eccezione, con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in tema di sanzioni e interessi non può essere accolta non essendo i medesimi contemplati nella gravata intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1000,00 oltre IVA e CPA e altri oneri per legge .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AM LF, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16016/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80014 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025900467585600 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, relativa al presunto omesso pagamento dell'avviso di accertamento avente ad oggetto l' irpef anno 2008.
A fondamento del ricorso deduceva;
1) il difetto di motivazione sugli interessi, in violazione di quanto disposto dall'art.7 comma 1 ter dello Statuto del contribuente;
2)l'insufficiente motivazione del provvedimento;
3)la prescrizione quinquiennale di sanzioni ed interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione non è suscettibile di essere scutinata in quanto la parte ricorrente ha omesso di convenire in giudizio l'ente impositore, in violazione di quanto disposto dall'art.14 comma 6 bis del Dlgs n. 546/1992, che prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Nominativo_1 dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato;
al riguardo giova osservare che la giurisprudenza di segno contrario richiamata dalla parte ricorrente risulta nettamente superata a seguito dell'entrata in vigore della suindicata normativa.
Viceversa l'ulteriore eccezione sollevata, concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la violazione dello Statuto del contribuente è suscettibile,invece, di essere analizzata e si configura infondata esponendo l'atto impugnato, in maniera sintetica ma esaustiva, tutte le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento evidenziando in particolare,in modo puntuale che l'atto trova la sua giustificazione nelsotteso avviso di accertamento recante l'omesso pagamento dell'IRPEF.
Del pari l'eccezione, con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in tema di sanzioni e interessi non può essere accolta non essendo i medesimi contemplati nella gravata intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1000,00 oltre IVA e CPA e altri oneri per legge .