Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4600 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4600 /2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni
RINALDI, che la rappresenta e difende, per procura in atti, insieme agli avv.ti Walter
MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
, (C.F.: ), , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_4
del di e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello stesso CP_5 CP_3 CP_1 legalmente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di , Via Coazze n. 18; CP_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego- retribuzione professionale docente (RPD)
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/05/2024 la ricorrente ha esposto di aver lavorato, negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3,
L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per 19 giorni nell'a.s. 2020/2021, 7 giorni nell'a.s. 2021/2022, e 109 giorni nel medesimo anno scolastico, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
1
1.
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il conteggio Controparte_1
contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 821,67 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, Parte_1
CCNL 15.3.2001 la somma lorda di € 821,67 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in solido in favore degli avv.ti Rinaldi,
Miceli, Ganci e Zampieri, dichiaratisi antistatari.
Torino, 21/02/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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