Articolo 11 bis della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 12Articolo 12
Versione
29 dicembre 1998
Art. 11-bis. (( (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). )) (( 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14. ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998