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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza lette le note di trattazione in sostituzione ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1031/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Salvatore Cristofaro, presso cui elettivamente domicilia in Cascano di Sessa Aurunca Via
Matano n. 17
RICORRENTE
E
, C.F. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di CP_1 P.IVA_1 procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Ciro Buonajuto, presso cui elettivamente domicilia in Ercolano alla Piazza Trieste n. 4
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera – risarcimento danni – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2021 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata Cont deduceva: di aver lavorato alle dipendenze dell' di con mansioni di operatore tecnico specializzato (autista di ambulanza) Cat BS, dal 27.05.1997 con innumerevoli contratti a tempo determinato, prorogati di sei mesi in sei mesi per un numero complessivo di 29 contratti e di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 01.01.2016; di aver espletato la propria attività consiste nel trasporto dei malati in ambulanza e di quant'altro inerente l'attività di autista di detto mezzo e di soccorritore (118), secondo le direttive che gli venivano impartite dai suoi superiori gerarchici e dai medici e nell'osservanza dell'orario lavorativo suddiviso in turni fissati ovvero dalle ore 8,00 alle 14,00, dalle ore 14,00 alle 20,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00; di aver durante i periodi di lavoro a tempo determinato svolto, oltre le mansioni inerenti la propria categoria professionale, anche attività di “ trasporto sangue”, senza il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva in busta paga. Tanto premesso, lamentava che per tutto il periodo di precariato non gli erano stati riconosciuti gli scatti di fascia stipendiale dovuti in base alla anzianità di servizio maturati. Deduceva
l'illegittimità di detti contratti a termine sia in quanto sprovvisti delle motivazioni previste dal Dlgs 368/2001 sia in quanto la resistente avrebbe utilizzato tale strumento contrattuale al fine di raggirare i limiti stabiliti dal predetto decreto. Concludeva, pertanto, chiedendo di “
1. Accertare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della integrale ricostruzione della carriera ai fini economici e normativi a far data dal primo contratto anno 1997 e sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato stipulato il 1° gennaio 2016, accertare che parte resistente è tenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari alle differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore a termine con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di
Ambulanza) Categoria BS Fascia 0 rispetto a quanto avrebbe percepito quale lavoratore a tempo indeterminato con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria
BS Fascia 4 e/o Categoria C ed il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. per un totale di € 47.023,56 o a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa.
2. Accertare il diritto di parte ricorrente a ricevere la retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio pari a 12 mensilità ai sensi e per gli effetti della normativa sul c.d. Collegato
Lavoro e ss.ii. o comunque nella somma anche minore che riterrà la S.V. o nella misura maggiore e minore ritenuta di giustizia, per il lavoro precario prestato da parte ricorrente considerando la mole
e durata dei contratti stipulati, le dimensioni di parte resistente, l'intensità del rapporto etc. anche il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della precarietà del lavoro e, per l'effetto, condannare la parte convenuta all'erogazione della somma indicata pari a 12 mensilità oltre interessi legali ma comunque non inferiore alle 2,5 mensilità (CCNL, busta paga (Doc. 2 e 3) avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e a tutto quanto dedotto comprensivi degli scatti di anzianità;
3. e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del risarcimento del danno pari a 12 mensilità, integrale ricostruzione della carriera, della qualifica superiore di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS Cont Fascia 4 e/o Categoria C e condannare la resistente al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma totale pari ad € 47.023,56 o a quella diversa somma che dovesse emergere in
[...] corso di causa. In via subordinata nel merito:
4. in via subordinata dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anzianità maturata oltre al risarcimento del danno in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato con condanna dell'Amministrazione a collocare parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, ovvero accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'erogazione delle somme relative all'aumento periodico della retribuzione in base agli anni di servizio (o ai periodi lavorati)nella misura del 2,50% per ogni biennio di servizio prestato e previsto dalla legge e comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% della retribuzione spettante nonché condannare parte resistente alla corresponsione degli scatti d'anzianità, e in ogni caso condannare parte resistente all'inserimento di parte ricorrente nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dagli stessi dall'inizio del rapporto di lavoro con la resistente e alla corresponsione delle differenze retributive maturate dalla decorrenza del relativo diritto in relazione alle rispettive anzianità di servizio oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
5. Dichiarare in ogni caso il ricalcolo del trattamento di fine rapporto alla luce delle deduzioni di cui in ricorso e le somme superiori da versarsi da parte resistente (ad es. a seguito del riconoscimento degli scatti d'anzianità) e condannare l'Amministrazione al ricalcolo delle somme e alla liquidazione delle relative differenze oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria su tutte le somme a cui sarà condannato e fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle spese, CPA, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Pt_2
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo avendo parte ricorrente proposto domanda al fine di ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della integrale ricostruzione della carriera a far data dal primo contratto dell'anno 1997 e sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato in data 1° gennaio 2016. Eccepiva, altresì, l'intervenuta decadenza del diritto alla proposizione della azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, nonché la prescrizione della domanda al riconoscimento delle differenze retributive al 20.05.2016 ed al risarcimento per perdita di chance alla data del 03.05.2008. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato. Eccepiva l'omessa allegazione dei conteggi al ricorso introduttivo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Istruita la causa documentalmente, lette le note di trattazione in sostituzione la giudicante decideva come da sentenza versata in atti.
*************
Il difetto di giurisdizione è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il rapporto di lavoro ha avuto inizio antecedentemente al 30 giugno 1998 ma le richieste formulate attengono al rapporto inteso unitariamente per cui non può negarsi la cognizione del giudice adito.
Del resto la S.C. a Sezioni Unite, con ordinanza n. 18671/19 ha rimarcato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta;
ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno
1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.” E' evidente che la produzione di effetti da parte del contratto di lavoro oltre il 1998 determina l'attrazione della cognizione nella giurisdizione del giudice adito. In ordine all'eccezione di decadenza formulata giova precisare che secondo parte resistente alcun sindacato potrebbe essere svolto dal Tribunale circa la legittimità della reiterazione dei contratti a termine essendo intervenuta la decadenza decorrente a far data dalla stabilizzazione del rapporto, ergo dal 01.01.2016.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta atteso che dalla produzione di parte ricorrente emerge che l'unica missiva di messa in mora è la pec del maggio 2016, seguita dal deposito del ricorso nel febbraio 2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza ex art. 32 della Legge n. 187/2010, la quale prevede la impugnazione di ogni singolo contratto entro un certo termine (120 gg.) al quale deve seguire il deposito del ricorso entro i successivi 180 giorni che opera, pacificamente, anche per il pubblico impiego (cfr. ex multis Cass. 8038/2022).
Peraltro la giudicante, conformemente all'insegnamento della S.C., ha disposto che il termine di decadenza decorra dalla stabilizzazione atteso che i contratti a tempo determinato si sono succeduti senza soluzione di continuità nel corso degli anni;
la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “Nel pubblico impiego privatizzato, la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine, introdotta dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, opera in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché il citato art. 32, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione, salvo si accerti che, permanendo il rapporto contrattuale negli apparenti intervalli non lavorati, la successione dei più contratti a termine derivi dal frazionamento artificioso di un unico contratto, in frode alla legge, ipotesi in cui il termine decorrerà dalla cessazione effettiva di tale unico ed ininterrotto rapporto contrattuale. (Fattispecie in cui i giudici di merito non avevano accertato la reiterazione abusiva dei contratti a termine impugnati)” (cfr. Cass. 8038/22; Cass.
4960/23). Quantunque lo si faccia decorrere dal gennaio 2016 essa è maturata per le ragioni innanzi esposte.
L'intervenuta decadenza dall'impugnativa preclude il vaglio delle domande che, in quanto collegate all'accertamento della validità del contratto a termine, lo stesso suppongono. Ed invero è indubbio che la richiesta di risarcimento del danno si aggancia all'accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a termine e, pertanto, deve ritenersi preclusa.
Mentre possono essere esaminate le domande aventi ad oggetto la c.d. “ricostruzione di carriera” e, quindi, le differenze retributive per effetto della stessa.
Al riguardo giova evidenziare che parte resistente ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti.
Orbene quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, come recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa dalla giudicante “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente,
e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (cfr. Cass. ord. 2232/2020).
In ordine alla prescrizione dei crediti retributivi nel rapporto di pubblico impiego la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente ribadito, nel suo Supremo Consesso, che
“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non
è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cass. SS.UU. 36197/23).
E' evidente, quindi, che il computo dei crediti scaturenti dal servizio pre ruolo prestato non riconosciuto nemmeno ai fini giuridici non sia soggetto a prescrizione in ordine al profilo giuridico, trattandosi di una mera aspettativa, come innanzi precisato, ma è soggetto a prescrizione ai fini economici e la stessa deve farsi decorrere in pendenza del rapporto per cui i crediti retributivi possono riconoscersi a far data dal gennaio 2011, stante la violazione del principio sovranazionale di non discriminazione.
A supporto occorre richiamare il principio di non discriminazione e parità di trattamento di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Invero, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” e che “La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. UE C-307/05 del 13 settembre 2007 –
[...]
). Persona_1
Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza di merito e di legittimità, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale relativa al settore scolastico, hanno affermato che non appare giustificata alcuna disparità di trattamento sul piano retributivo di lavoratori che svolgono analoghe mansioni e che sono assunti in forza di contratto a tempo determinato e indeterminato. Nemmeno si può giustificare un differente trattamento retributivo sul solo dato formale della distinzione tra personale “di ruolo” e
“non di ruolo”.
Occorrono, cioè, “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad un a reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. UE C-556/11 del 9.02.2012 – . Tes_1
Il principio, elaborato come detto con riferimento al contenzioso sorto nel settore scolastico, è stato da ultimo ribadito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche in settori diversi. La
Corte ha ribadito che il semplice fatto che il lavoratore abbia svolto i periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una “ragione oggettiva” del tipo che, secondo il punto 1 o il punto 4 dell'accordo quadro, può escludere la parità di trattamento.
Infine, occorre rilevare che la circostanza che è intervenuta la sentenza della UE ER (resa in materia scolastica ma espressiva di principi applicabili anche alla fattispecie per cui è causa) non vale a impedire l'accoglimento della domanda.
Difatti, con la sentenza ER, la Corte di Giustizia ha pur sempre confermato il principio di non discriminazione affermato con riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato.
Tanto premesso in via di principio, va anche rilevato che la resistente non ha contestato specificamente che il ricorrente abbia svolto le mansioni proprie del personale in servizio a tempo indeterminato.
E, allora, alla stregua dei principii affermati dalla normativa comunitaria, come precisati e ribaditi anche dalla UE sopra richiamata – normativa comunitaria che, in quanto norma “interposta” e di rango sovranazionale, prevale sulle leggi nazionali eventualmente in contrasto con essa – va senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei rispettivi periodi di lavoro a tempo determinato
(innanzi richiamati) alle dipendenze dell' convenuta, anche ai fini del trattamento Parte_3 di fine rapporto che dovrà essere ricalcolato, con conseguente diritto all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità lavorativa maturata in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati.
Pertanto, la parte resistente va condannata al pagamento delle relative differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio, rideterminate alla luce dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione.
Venendo alla richiesta risarcitoria, premessa la decadenza dall'impugnativa del contratto a termine, giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha precisato che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” [SS.UU. n. 5072/2016]” (Cass. n. 5243/2020). In mancanza di allegazione e prova delle suddette circostanze la spiegata domanda di risarcimento del danno deve, tuttavia, essere respinta. Invero, nessun risarcimento potrà essere corrisposto a favore del ricorrente, in assenza di tale ulteriore prova, stante l'intervenuta stabilizzazione che rappresenta una sorta di sanatoria dell'illecito pregresso, oltre che idonea misura risarcitoria in forma specifica.
Infine la parte ricorrente ha richiesto di accertare che parte resistente è tenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari alle differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore a termine con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS
Fascia 0 rispetto a quanto avrebbe percepito quale lavoratore a tempo indeterminato con qualifica di
Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS Fascia 4 e/o Categoria C ed il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. per un totale di €
47023,56. Sul punto invero l'istante ha dedotto di aver svolto nel periodo indicati mansioni superiori ed ha richiesto di condannare l' Convenuta al pagamento delle relative differenze retributive Pt_3 anche sub specie di risarcimento del danno.
La domanda così proposta non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'ambito del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, categoria a cui è ascrivibile la ricorrente, la disciplina delle mansioni superiori riceve una sua compiuta regolamentazione nel D.lgs. 165 del
2001 (TU Pubblico Impiego) ove è riconosciuto al dipendente pubblico, in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, il diritto alle differenze retributive e non il superiore inquadramento.
In punto di diritto giova ricordate che l'intera materia dello svolgimento di mansioni superiori del pubblico dipendente rispetto alla qualifica di appartenenza è regolata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001, ratione temporis, che stabilisce “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il comma 2 stabilisce che “per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito
a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Il comma 5, infine : “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. Ne consegue che, in linea astratta, qualora fossero provate le mansioni superiori asseritamente svolte dalla ricorrente e fosse raggiunta la prova che lo svolgimento delle stesse abbia comportato l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, spetterebbero all'istante, ex art. 56, ora art. 52, terzo comma, d.lgs. 165 del 2001, solo le differenze di trattamento rispetto alla categoria posseduta.
Acclarata, pertanto, la sussistenza in astratto del diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, merita, ancora in via preliminare, ricordare quelli che sono gli oneri di allegazione, oltre che di prova, del lavoratore che agisce in giudizio per conseguire dette spettanze economiche, nonché il percorso logico-giuridico cui il giudice è chiamato per il riconoscimento di tali emolumenti.
Il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonchè c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata, il che implica anche la non coincidenza fra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica posseduta.
Inoltre, con specifico riferimento al pubblico impiego, “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3). Di conseguenza, il pubblico dipendente che aspiri a differenze retributive connesse all'asserito espletamento di mansioni superiori, ha anche l'onere di allegare e dimostrare che le mansioni da lui espletate siano integralmente ascrivibili alla qualifica superiore ovvero, per l'ipotesi di mansioni in parte riconducibili alla qualifica posseduta ed in parte alla qualifica rivendicata, che le seconde fossero qualitativamente, quantitativamente e temporalmente prevalenti rispetto alle prime.
Con riferimento, infine, tanto al lavoro pubblico quanto al lavoro privato, per riconoscere - a fini retributivi nel primo caso, a fini retributivi e di acquisizione del diritto alla qualifica nel secondo –
l'esercizio di mansioni superiori è necessario che “...l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia ed iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata...” (Cass. n. 14569/99; cfr. anche
Cass. nn. 11125/01 e 16200/09).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Giudicante affronti l'indagine passando attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), 2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini.
(Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037).
Detto onere, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284;
30/10/2008, n. 26234; 24/10/2005, n. 20523; 21/05/2003, n. 8025).
Nella specie, pertanto, il procedimento giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni superiori
(pur se in una logica prettamente retributiva) si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti nella prassi lavorativa, quindi dalla individuazione dei gradi e qualifiche pertinenti del Ccnl di categoria, infine dall'analisi comparativa delle emergenze di fatto rispetto alle declaratorie “contrattuali”, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla vicenda professionale (ex multis Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999); sempre in via sistematica, il lavoratore che agisca in lite per il riconoscimento di superiori mansioni deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando espressamente le caratteristiche tipiche del livello dedotto e di quello di appartenenza, i contenuti dell'uno e dell'altro bagaglio professionale e relativo discrimine, nonché le circostanze giustificanti, nella prassi lavorativa, il possesso del superiore livello, con puntuale raffronto alle rispettive definizioni pattizie.
Fatte tali generali premesse, si rileva che, nel caso in esame, l'azione intentata dalla ricorrente è carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni inquadrabili nella categoria di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS
Fascia 4 ovvero Categoria C non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra indicato, omettendo completamente di riportare la declaratoria contrattuale del livello di effettivo inquadramento nonché dei livelli superiore di inquadramento rivendicati ai fini delle differenze retributive;
né la parte ricorrente ha indicato le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stato effettivamente inquadrato.
Non ha difatti chiarito le caratteristiche e contenuti tipizzanti dei differenti livelli, né colto i fattori discriminanti tali da giustificare, rispetto alle concrete modalità della prestazione e alla natura delle più usuali funzioni lavorative, l'abituale spendita di maggiori abilità/competenze; tantomeno ha calato i dettagli operativi dell'uno e dell'altro livello nel suo vissuto professionale, esplicandone la maggiore difficoltà, autonomia, esperienza, etc., e i più qualificanti riflessi rispetto al livello d'inquadramento.
Tale carenza priva il giudice della possibilità di effettuare quell'esame comparativo imprescindibile per la valutazione della domanda fatta valere e, peraltro, ha determinato il mancato espletamento dell'attività istruttoria orale.
Ed, infatti, come la Suprema Corte ha più volte avuto modo di evidenziare, non è sufficiente ai fini per cui è causa, la semplice allegazione della fonte contrattuale non potendosi richiedere al giudice di effettuare nell'ambito della stessa un esame ed un riscontro i cui ambiti non siano già pedissequamente indicati al momento della definizione della domanda.
Diversamente il giudice andrebbe a sostituirsi alla parte con un'indagine propria, al di là delle allegazioni. Solo l'esame delle declaratorie e quello dei tratti differenziali, di quelle prese in esame, consente una verifica del contenuto delle mansioni concretamente esercitate dalla ricorrente per accertare, sulla base del materiale probatorio acquisito al giudizio, se esse siano stabilmente riconducibili al superiore inquadramento rivendicato oppure sussumibili nel livello di inquadramento già posseduto.
In conclusione parte ricorrente ha omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Ne consegue pertanto che anche tale domanda non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della parte resistente, per i periodi indicati in parte motiva, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, con conseguente diritto del ricorrente all' inserimento nella nuova fascia stipendiale allo stesso spettante in virtù di tale riconoscimento, e, per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive maturate (limitatamente al periodo dal gennaio 2011 sino alla stabilizzazione), oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro CP_1
2000,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione;
4)compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 17.11.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza lette le note di trattazione in sostituzione ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1031/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Salvatore Cristofaro, presso cui elettivamente domicilia in Cascano di Sessa Aurunca Via
Matano n. 17
RICORRENTE
E
, C.F. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di CP_1 P.IVA_1 procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Ciro Buonajuto, presso cui elettivamente domicilia in Ercolano alla Piazza Trieste n. 4
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera – risarcimento danni – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2021 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata Cont deduceva: di aver lavorato alle dipendenze dell' di con mansioni di operatore tecnico specializzato (autista di ambulanza) Cat BS, dal 27.05.1997 con innumerevoli contratti a tempo determinato, prorogati di sei mesi in sei mesi per un numero complessivo di 29 contratti e di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 01.01.2016; di aver espletato la propria attività consiste nel trasporto dei malati in ambulanza e di quant'altro inerente l'attività di autista di detto mezzo e di soccorritore (118), secondo le direttive che gli venivano impartite dai suoi superiori gerarchici e dai medici e nell'osservanza dell'orario lavorativo suddiviso in turni fissati ovvero dalle ore 8,00 alle 14,00, dalle ore 14,00 alle 20,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00; di aver durante i periodi di lavoro a tempo determinato svolto, oltre le mansioni inerenti la propria categoria professionale, anche attività di “ trasporto sangue”, senza il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva in busta paga. Tanto premesso, lamentava che per tutto il periodo di precariato non gli erano stati riconosciuti gli scatti di fascia stipendiale dovuti in base alla anzianità di servizio maturati. Deduceva
l'illegittimità di detti contratti a termine sia in quanto sprovvisti delle motivazioni previste dal Dlgs 368/2001 sia in quanto la resistente avrebbe utilizzato tale strumento contrattuale al fine di raggirare i limiti stabiliti dal predetto decreto. Concludeva, pertanto, chiedendo di “
1. Accertare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della integrale ricostruzione della carriera ai fini economici e normativi a far data dal primo contratto anno 1997 e sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato stipulato il 1° gennaio 2016, accertare che parte resistente è tenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari alle differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore a termine con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di
Ambulanza) Categoria BS Fascia 0 rispetto a quanto avrebbe percepito quale lavoratore a tempo indeterminato con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria
BS Fascia 4 e/o Categoria C ed il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. per un totale di € 47.023,56 o a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa.
2. Accertare il diritto di parte ricorrente a ricevere la retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio pari a 12 mensilità ai sensi e per gli effetti della normativa sul c.d. Collegato
Lavoro e ss.ii. o comunque nella somma anche minore che riterrà la S.V. o nella misura maggiore e minore ritenuta di giustizia, per il lavoro precario prestato da parte ricorrente considerando la mole
e durata dei contratti stipulati, le dimensioni di parte resistente, l'intensità del rapporto etc. anche il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della precarietà del lavoro e, per l'effetto, condannare la parte convenuta all'erogazione della somma indicata pari a 12 mensilità oltre interessi legali ma comunque non inferiore alle 2,5 mensilità (CCNL, busta paga (Doc. 2 e 3) avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e a tutto quanto dedotto comprensivi degli scatti di anzianità;
3. e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del risarcimento del danno pari a 12 mensilità, integrale ricostruzione della carriera, della qualifica superiore di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS Cont Fascia 4 e/o Categoria C e condannare la resistente al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma totale pari ad € 47.023,56 o a quella diversa somma che dovesse emergere in
[...] corso di causa. In via subordinata nel merito:
4. in via subordinata dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anzianità maturata oltre al risarcimento del danno in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato con condanna dell'Amministrazione a collocare parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, ovvero accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'erogazione delle somme relative all'aumento periodico della retribuzione in base agli anni di servizio (o ai periodi lavorati)nella misura del 2,50% per ogni biennio di servizio prestato e previsto dalla legge e comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% della retribuzione spettante nonché condannare parte resistente alla corresponsione degli scatti d'anzianità, e in ogni caso condannare parte resistente all'inserimento di parte ricorrente nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dagli stessi dall'inizio del rapporto di lavoro con la resistente e alla corresponsione delle differenze retributive maturate dalla decorrenza del relativo diritto in relazione alle rispettive anzianità di servizio oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
5. Dichiarare in ogni caso il ricalcolo del trattamento di fine rapporto alla luce delle deduzioni di cui in ricorso e le somme superiori da versarsi da parte resistente (ad es. a seguito del riconoscimento degli scatti d'anzianità) e condannare l'Amministrazione al ricalcolo delle somme e alla liquidazione delle relative differenze oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria su tutte le somme a cui sarà condannato e fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle spese, CPA, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Pt_2
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo avendo parte ricorrente proposto domanda al fine di ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della integrale ricostruzione della carriera a far data dal primo contratto dell'anno 1997 e sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato in data 1° gennaio 2016. Eccepiva, altresì, l'intervenuta decadenza del diritto alla proposizione della azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, nonché la prescrizione della domanda al riconoscimento delle differenze retributive al 20.05.2016 ed al risarcimento per perdita di chance alla data del 03.05.2008. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato. Eccepiva l'omessa allegazione dei conteggi al ricorso introduttivo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Istruita la causa documentalmente, lette le note di trattazione in sostituzione la giudicante decideva come da sentenza versata in atti.
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Il difetto di giurisdizione è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il rapporto di lavoro ha avuto inizio antecedentemente al 30 giugno 1998 ma le richieste formulate attengono al rapporto inteso unitariamente per cui non può negarsi la cognizione del giudice adito.
Del resto la S.C. a Sezioni Unite, con ordinanza n. 18671/19 ha rimarcato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta;
ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno
1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.” E' evidente che la produzione di effetti da parte del contratto di lavoro oltre il 1998 determina l'attrazione della cognizione nella giurisdizione del giudice adito. In ordine all'eccezione di decadenza formulata giova precisare che secondo parte resistente alcun sindacato potrebbe essere svolto dal Tribunale circa la legittimità della reiterazione dei contratti a termine essendo intervenuta la decadenza decorrente a far data dalla stabilizzazione del rapporto, ergo dal 01.01.2016.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta atteso che dalla produzione di parte ricorrente emerge che l'unica missiva di messa in mora è la pec del maggio 2016, seguita dal deposito del ricorso nel febbraio 2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza ex art. 32 della Legge n. 187/2010, la quale prevede la impugnazione di ogni singolo contratto entro un certo termine (120 gg.) al quale deve seguire il deposito del ricorso entro i successivi 180 giorni che opera, pacificamente, anche per il pubblico impiego (cfr. ex multis Cass. 8038/2022).
Peraltro la giudicante, conformemente all'insegnamento della S.C., ha disposto che il termine di decadenza decorra dalla stabilizzazione atteso che i contratti a tempo determinato si sono succeduti senza soluzione di continuità nel corso degli anni;
la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “Nel pubblico impiego privatizzato, la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine, introdotta dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, opera in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché il citato art. 32, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione, salvo si accerti che, permanendo il rapporto contrattuale negli apparenti intervalli non lavorati, la successione dei più contratti a termine derivi dal frazionamento artificioso di un unico contratto, in frode alla legge, ipotesi in cui il termine decorrerà dalla cessazione effettiva di tale unico ed ininterrotto rapporto contrattuale. (Fattispecie in cui i giudici di merito non avevano accertato la reiterazione abusiva dei contratti a termine impugnati)” (cfr. Cass. 8038/22; Cass.
4960/23). Quantunque lo si faccia decorrere dal gennaio 2016 essa è maturata per le ragioni innanzi esposte.
L'intervenuta decadenza dall'impugnativa preclude il vaglio delle domande che, in quanto collegate all'accertamento della validità del contratto a termine, lo stesso suppongono. Ed invero è indubbio che la richiesta di risarcimento del danno si aggancia all'accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a termine e, pertanto, deve ritenersi preclusa.
Mentre possono essere esaminate le domande aventi ad oggetto la c.d. “ricostruzione di carriera” e, quindi, le differenze retributive per effetto della stessa.
Al riguardo giova evidenziare che parte resistente ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti.
Orbene quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, come recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa dalla giudicante “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente,
e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (cfr. Cass. ord. 2232/2020).
In ordine alla prescrizione dei crediti retributivi nel rapporto di pubblico impiego la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente ribadito, nel suo Supremo Consesso, che
“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non
è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cass. SS.UU. 36197/23).
E' evidente, quindi, che il computo dei crediti scaturenti dal servizio pre ruolo prestato non riconosciuto nemmeno ai fini giuridici non sia soggetto a prescrizione in ordine al profilo giuridico, trattandosi di una mera aspettativa, come innanzi precisato, ma è soggetto a prescrizione ai fini economici e la stessa deve farsi decorrere in pendenza del rapporto per cui i crediti retributivi possono riconoscersi a far data dal gennaio 2011, stante la violazione del principio sovranazionale di non discriminazione.
A supporto occorre richiamare il principio di non discriminazione e parità di trattamento di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Invero, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” e che “La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. UE C-307/05 del 13 settembre 2007 –
[...]
). Persona_1
Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza di merito e di legittimità, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale relativa al settore scolastico, hanno affermato che non appare giustificata alcuna disparità di trattamento sul piano retributivo di lavoratori che svolgono analoghe mansioni e che sono assunti in forza di contratto a tempo determinato e indeterminato. Nemmeno si può giustificare un differente trattamento retributivo sul solo dato formale della distinzione tra personale “di ruolo” e
“non di ruolo”.
Occorrono, cioè, “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad un a reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. UE C-556/11 del 9.02.2012 – . Tes_1
Il principio, elaborato come detto con riferimento al contenzioso sorto nel settore scolastico, è stato da ultimo ribadito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche in settori diversi. La
Corte ha ribadito che il semplice fatto che il lavoratore abbia svolto i periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una “ragione oggettiva” del tipo che, secondo il punto 1 o il punto 4 dell'accordo quadro, può escludere la parità di trattamento.
Infine, occorre rilevare che la circostanza che è intervenuta la sentenza della UE ER (resa in materia scolastica ma espressiva di principi applicabili anche alla fattispecie per cui è causa) non vale a impedire l'accoglimento della domanda.
Difatti, con la sentenza ER, la Corte di Giustizia ha pur sempre confermato il principio di non discriminazione affermato con riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato.
Tanto premesso in via di principio, va anche rilevato che la resistente non ha contestato specificamente che il ricorrente abbia svolto le mansioni proprie del personale in servizio a tempo indeterminato.
E, allora, alla stregua dei principii affermati dalla normativa comunitaria, come precisati e ribaditi anche dalla UE sopra richiamata – normativa comunitaria che, in quanto norma “interposta” e di rango sovranazionale, prevale sulle leggi nazionali eventualmente in contrasto con essa – va senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei rispettivi periodi di lavoro a tempo determinato
(innanzi richiamati) alle dipendenze dell' convenuta, anche ai fini del trattamento Parte_3 di fine rapporto che dovrà essere ricalcolato, con conseguente diritto all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità lavorativa maturata in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati.
Pertanto, la parte resistente va condannata al pagamento delle relative differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio, rideterminate alla luce dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione.
Venendo alla richiesta risarcitoria, premessa la decadenza dall'impugnativa del contratto a termine, giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha precisato che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” [SS.UU. n. 5072/2016]” (Cass. n. 5243/2020). In mancanza di allegazione e prova delle suddette circostanze la spiegata domanda di risarcimento del danno deve, tuttavia, essere respinta. Invero, nessun risarcimento potrà essere corrisposto a favore del ricorrente, in assenza di tale ulteriore prova, stante l'intervenuta stabilizzazione che rappresenta una sorta di sanatoria dell'illecito pregresso, oltre che idonea misura risarcitoria in forma specifica.
Infine la parte ricorrente ha richiesto di accertare che parte resistente è tenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari alle differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore a termine con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS
Fascia 0 rispetto a quanto avrebbe percepito quale lavoratore a tempo indeterminato con qualifica di
Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS Fascia 4 e/o Categoria C ed il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. per un totale di €
47023,56. Sul punto invero l'istante ha dedotto di aver svolto nel periodo indicati mansioni superiori ed ha richiesto di condannare l' Convenuta al pagamento delle relative differenze retributive Pt_3 anche sub specie di risarcimento del danno.
La domanda così proposta non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'ambito del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, categoria a cui è ascrivibile la ricorrente, la disciplina delle mansioni superiori riceve una sua compiuta regolamentazione nel D.lgs. 165 del
2001 (TU Pubblico Impiego) ove è riconosciuto al dipendente pubblico, in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, il diritto alle differenze retributive e non il superiore inquadramento.
In punto di diritto giova ricordate che l'intera materia dello svolgimento di mansioni superiori del pubblico dipendente rispetto alla qualifica di appartenenza è regolata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001, ratione temporis, che stabilisce “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il comma 2 stabilisce che “per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito
a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Il comma 5, infine : “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. Ne consegue che, in linea astratta, qualora fossero provate le mansioni superiori asseritamente svolte dalla ricorrente e fosse raggiunta la prova che lo svolgimento delle stesse abbia comportato l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, spetterebbero all'istante, ex art. 56, ora art. 52, terzo comma, d.lgs. 165 del 2001, solo le differenze di trattamento rispetto alla categoria posseduta.
Acclarata, pertanto, la sussistenza in astratto del diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, merita, ancora in via preliminare, ricordare quelli che sono gli oneri di allegazione, oltre che di prova, del lavoratore che agisce in giudizio per conseguire dette spettanze economiche, nonché il percorso logico-giuridico cui il giudice è chiamato per il riconoscimento di tali emolumenti.
Il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonchè c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata, il che implica anche la non coincidenza fra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica posseduta.
Inoltre, con specifico riferimento al pubblico impiego, “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3). Di conseguenza, il pubblico dipendente che aspiri a differenze retributive connesse all'asserito espletamento di mansioni superiori, ha anche l'onere di allegare e dimostrare che le mansioni da lui espletate siano integralmente ascrivibili alla qualifica superiore ovvero, per l'ipotesi di mansioni in parte riconducibili alla qualifica posseduta ed in parte alla qualifica rivendicata, che le seconde fossero qualitativamente, quantitativamente e temporalmente prevalenti rispetto alle prime.
Con riferimento, infine, tanto al lavoro pubblico quanto al lavoro privato, per riconoscere - a fini retributivi nel primo caso, a fini retributivi e di acquisizione del diritto alla qualifica nel secondo –
l'esercizio di mansioni superiori è necessario che “...l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia ed iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata...” (Cass. n. 14569/99; cfr. anche
Cass. nn. 11125/01 e 16200/09).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Giudicante affronti l'indagine passando attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), 2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini.
(Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037).
Detto onere, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284;
30/10/2008, n. 26234; 24/10/2005, n. 20523; 21/05/2003, n. 8025).
Nella specie, pertanto, il procedimento giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni superiori
(pur se in una logica prettamente retributiva) si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti nella prassi lavorativa, quindi dalla individuazione dei gradi e qualifiche pertinenti del Ccnl di categoria, infine dall'analisi comparativa delle emergenze di fatto rispetto alle declaratorie “contrattuali”, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla vicenda professionale (ex multis Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999); sempre in via sistematica, il lavoratore che agisca in lite per il riconoscimento di superiori mansioni deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando espressamente le caratteristiche tipiche del livello dedotto e di quello di appartenenza, i contenuti dell'uno e dell'altro bagaglio professionale e relativo discrimine, nonché le circostanze giustificanti, nella prassi lavorativa, il possesso del superiore livello, con puntuale raffronto alle rispettive definizioni pattizie.
Fatte tali generali premesse, si rileva che, nel caso in esame, l'azione intentata dalla ricorrente è carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni inquadrabili nella categoria di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) Categoria BS
Fascia 4 ovvero Categoria C non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra indicato, omettendo completamente di riportare la declaratoria contrattuale del livello di effettivo inquadramento nonché dei livelli superiore di inquadramento rivendicati ai fini delle differenze retributive;
né la parte ricorrente ha indicato le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stato effettivamente inquadrato.
Non ha difatti chiarito le caratteristiche e contenuti tipizzanti dei differenti livelli, né colto i fattori discriminanti tali da giustificare, rispetto alle concrete modalità della prestazione e alla natura delle più usuali funzioni lavorative, l'abituale spendita di maggiori abilità/competenze; tantomeno ha calato i dettagli operativi dell'uno e dell'altro livello nel suo vissuto professionale, esplicandone la maggiore difficoltà, autonomia, esperienza, etc., e i più qualificanti riflessi rispetto al livello d'inquadramento.
Tale carenza priva il giudice della possibilità di effettuare quell'esame comparativo imprescindibile per la valutazione della domanda fatta valere e, peraltro, ha determinato il mancato espletamento dell'attività istruttoria orale.
Ed, infatti, come la Suprema Corte ha più volte avuto modo di evidenziare, non è sufficiente ai fini per cui è causa, la semplice allegazione della fonte contrattuale non potendosi richiedere al giudice di effettuare nell'ambito della stessa un esame ed un riscontro i cui ambiti non siano già pedissequamente indicati al momento della definizione della domanda.
Diversamente il giudice andrebbe a sostituirsi alla parte con un'indagine propria, al di là delle allegazioni. Solo l'esame delle declaratorie e quello dei tratti differenziali, di quelle prese in esame, consente una verifica del contenuto delle mansioni concretamente esercitate dalla ricorrente per accertare, sulla base del materiale probatorio acquisito al giudizio, se esse siano stabilmente riconducibili al superiore inquadramento rivendicato oppure sussumibili nel livello di inquadramento già posseduto.
In conclusione parte ricorrente ha omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Ne consegue pertanto che anche tale domanda non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della parte resistente, per i periodi indicati in parte motiva, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, con conseguente diritto del ricorrente all' inserimento nella nuova fascia stipendiale allo stesso spettante in virtù di tale riconoscimento, e, per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive maturate (limitatamente al periodo dal gennaio 2011 sino alla stabilizzazione), oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro CP_1
2000,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione;
4)compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 17.11.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza