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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma cpc (udienza del 24.6.2025)
Ruolo Generale n. 1866/23 (cui è riunita la causa n. 2177/23 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc), la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1866/23 R.G (alla quale è riunita la causa n. 2177/23 RG), vertente
TRA
( ed ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Vincenzo Michele Minopoli
( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo C.F._3
di PEC:
Email_1
Appellanti nell'originario n. 1866/23 RG
1 E
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_3 C.F._4
Micaela Pisacane ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._5
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata (nonché appellante nell'originario n. 2177/23 RG)
NONCHÈ
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Curatore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. P.IVA_1
Roberto Zicchiero ( , con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._6
seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellato
NONCHÈ
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., RO P.IVA_2
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Teresa Canfora ( ), con C.F._7 la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata
NONCHÈ
Avv. DI CO ( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) C.F._8 dall'avv. Bruno Sellitti ( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._9
seguente indirizzo di PEC:
Email_5
Appellata
2 OGGETTO: appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9556/22, pubblicata il 27 Ottobre 2022;
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 15 Giugno 2010 nei confronti di , di Controparte_3 Parte_2
, di e del praticante avvocato DI CO, la società “
[...] Parte_1 [...]
” esponeva che , a garanzia dei Controparte_1 Controparte_3
propri crediti esattoriali, aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile sito in Bacoli alla Via
Torre di Cappella nn. 83/85 – ipoteca accesa con atto del 12 Ottobre 2006, a fronte di credito tributario per euro 713.174,07.
Al fine di definire tale esposizione esattoriale (per la gran parte costituita da debiti esattoriali nei confronti dell'INPS), il Liquidatore di Centro di Riabilitazione nel Maggio del CP_1
2008, aveva incaricato lo studio di consulenza del lavoro di ed Parte_2 Parte_1
[...]
Gli avevano indicato la possibilità di una definizione a saldo e stralcio, ed avevano Pt_1
individuato nell'avv. DI CO la persona capace di portare a compimento tale definizione.
Il Liquidatore aveva incaricato l'avv. DI CO di procedere alla transazione stragiudiziale con in relazione alle sette cartelle esattoriali indicate nell'atto Controparte_3
di citazione.
Contestualmente alla sottoscrizione del mandato, l'avv. CO aveva accusato ricevuta della somma di euro 164.700,00, a mezzo di vari assegni circolari emessi il 23 Maggio 2008.
La somma di euro 164.700,00 era stata data in consegna all'avv. DI CO, perché provvedesse alla transazione stragiudiziale in oggetto.
La transazione avrebbe dovuto prevedere la definizione completa delle suddette cartelle esattoriali, con il pagamento di un importo pari alla metà della somma degli importi iscritti a ruolo.
– allo scopo di munirsi della provvista necessaria per la Controparte_1
definizione transattiva nei confronti dell'esattore – aveva ceduto l'immobile ipotecato a favore della (giusta rogito del 15.11.2007), con l'implicita obbligazione di CP_4 doverlo liberare dall'iscrizione pregiudizievole, a favore del terzo acquirente.
3 Il dott. aveva consegnato alla srl attrice una dichiarazione datata 27 Maggio Parte_2
2008, su carta intestata, e con timbro e firma di . Controparte_3
Nel documento del 27 Maggio 2008 dava atto che l'obbligazione tributaria era Controparte_3
stata interamente definita;
quindi acconsentiva a che l'ipoteca, iscritta a Controparte_3 proprio favore ed a carico del debitore, venisse annotata di totale cancellazione.
In data 23 Settembre 2009 aveva effettuato Controparte_1 un'interrogazione telematica presso l'Agenzia del Territorio di Napoli;
ebbene, l'iscrizione ipotecaria era risultata ancora pendente;
pertanto il Liquidatore aveva notificato un atto di messa in mora, sollecitando a dare seguito all'impegno assunto con la Controparte_3 dichiarazione di quietanza. aveva replicato con la missiva del 7 Dicembre 2009, con la quale aveva Controparte_3 comunicato che il documento di quietanza del 23 Maggio 2008 (con l'assenso alla cancellazione) non risultava emesso da quell'Ufficio; né le cartelle oggetto della garanzia ipotecaria risultavano essere estinte alla data di emissione dell'assenso richiamato.
Immediatamente aveva chiesto chiarimenti ai signori Controparte_1
, nonché all'avv. DI CO. Pt_1
L'avv. DI CO aveva replicato, qualificandosi come mero praticante avvocato, e si era sottratta a qualsivoglia responsabilità; infatti aveva affidato la pratica del Controparte_1 allo studio di tale dott.ssa , commercialista (dove svolgeva la sua pratica). L'avv. CO Pt_3
negava di avere avuto contatti con Controparte_3
Gli assegni circolari intestati ad erano stati bancati ed incassati dalla Controparte_3 medesima;
invece gli assegni liberi, intestati a (Liquidatore di Persona_1 [...]
), erano stati bancati e girati per l'incasso da soggetti sconosciuti. Controparte_1 aveva chiesto ad che le venisse quanto meno accreditata Controparte_1 Controparte_3
l'imputazione della somma di euro 98.820,00.
Palese era la mala gestio dei signori e/o dell'avv. DI CO, quali mandatari Pt_1
dell'incarico di definizione stragiudiziale dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Esattore.
Sulla base di queste premesse l'attrice chiedeva di: Controparte_1
4 Accertarsi, in contraddittorio con che la somma di euro 98.820,00 doveva Controparte_3
essere riconosciuta in favore della srl attrice, e quindi doveva essere portata a deconto dell'eventuale debito esattoriale;
Previa declaratoria di inadempimento dell'obbligazione professionale, condannarsi l'avv.
DI CO, il dott. ed il rag. , in solido o chi di ragione, Parte_2 Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 di euro 196.700,00, o della minore somma accertata, oltre interessi legali;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta (oggi , Controparte_3 Controparte_5 deducendo di non avere dato alcun consenso alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di cui in citazione. Il documento di quietanza non era stato emesso da quell'ufficio; né le cartelle esattoriali risultavano estinte.
Nella fattispecie in esame risultavano pagate n. 4 cartelle esattoriali.
In relazione alle restanti cartelle non risultava eseguito dal Centro di Riabilitazione alcun pagamento.
A mezzo dei sei assegni dell'importo cadauno di euro 16.470,00, intestati ad Controparte_3 con clausola di intrasferibilità, erano stati effettuati pagamenti per una serie di contribuenti
(quindi soltanto alcuni importi erano stati versati per conto del Centro di Riabilitazione). ignorava i rapporti intercorsi tra il Centro di Riabilitazione e gli altri soggetti Controparte_3
convenuti.
Pregnante rilievo aveva solo il rapporto obbligatorio tra ed il Centro di Controparte_3
Riabilitazione. Quindi aveva diritto al pagamento degli importi, relativi alle Controparte_3
tre cartelle cui non si era ancora adempiuto.
In definitiva chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_3
Giusta comparsa depositata il 26 Ottobre 2010, si costituivano i convenuti Parte_1 ed . Lo studio (di cui era titolare il rag. aveva prestato Parte_2 Pt_1 Pt_1
ininterrottamente l'attività di consulenza del lavoro in favore del Controparte_1
dall'anno 1999 e fino agli inizi dell'anno 2010 (ad eccezione della materia fiscale
[...]
e societaria).
L'unica interlocutrice giuridica dei signori era stata l'avv. DI CO. Pt_1
5 era stato nominato Liquidatore del in Persona_1 Controparte_1
data 25 Ottobre 2007.
Sia il che (società richiamata dalla srl attrice Controparte_1 CP_4
nell'atto di citazione, in relazione ad un atto di vendita) erano sempre state gestite di fatto dal dott. . CP_6
All'inizio dell'anno 2008, il debito residuo iscritto a ruolo era sceso ad euro 329.400,00, da euro 713.174,07; e questo grazie all'attività dello studio , che aveva trattato presso Pt_1 gli enti creditori tutti gli addebiti, ottenendo i dovuti sgravi.
L'avv. DI CO, unica interlocutrice giuridica dei signori , aveva esercitato il Pt_1 mandato autonomamente.
Lo studio , su continue pressioni di , aveva soltanto sollecitato all'avv. Pt_1 CP_6
DI CO la definizione della procedura, per la quale era stata incaricata.
Il Liquidatore solo una volta era stato presente agli incontri professionali Persona_1 tra lo studio e . Pt_1 CP_6
La provenienza delle somme (necessarie per l'emissione degli assegni) era stata dichiarata in una nota dell'avv. Renato Veneruso, indirizzata a Banco di Napoli SpA, e controfirmata per accettazione da . CP_6
La possibilità di una definizione a saldo e stralcio (individuando nell'avv. DI CO la professionista da incaricare) era stata indicata non già dal rag. , bensì Parte_1
dall'avv. Renato Veneruso. In particolare quest'ultimo aveva riferito di avere conosciuto l'avv. DI CO per l'analoga problematica di un suo cliente.
Alcun addebito poteva essere mosso agli . Pt_1
In definitiva, i convenuti ed chiedevano di rigettarsi la Parte_1 Parte_2 domanda attorea;
altresì, in via riconvenzionale, essi chiedevano di condannarsi la srl attrice al risarcimento dei danni.
A mezzo della comparsa depositata il 20 Ottobre 2010, si costituiva la convenuta CO
DI. Costei, praticante avvocato, deduceva di avere svolto pratica tributaria presso lo studio della commercialista . Parte_3
Ebbene, unica responsabile della trattazione della pratica del Centro di Riabilitazione
Bacolese era stata la dott.ssa . Pt_3
6 Parimenti, la sola dott.ssa era l'unica responsabile del danaro versato dal dott. Pt_3 Pt_1
(euro 164.700,00 in assegni ed euro 12.000,00 in contanti).
CO DI si era limitata a consegnare alla tutti i documenti che aveva ricevuto, con Pt_3
riferimento alla pratica del . Controparte_1
Quindi CO DI – previa autorizzazione alla chiamata in causa nei confronti della dott.ssa – chiedeva che (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Parte_3 proposta dall'attrice fosse condannata a tenere indenne e CP_1 CP_1 Parte_3 manlevare essa CO DI.
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in causa veniva notificato nei confronti di
. Parte_3
La terza chiamata si costituiva, chiedendo di rigettarsi la domanda proposta da CO DI nei suoi confronti.
All'udienza del 7 Giugno 2012 venivano sentiti i testi , , Tes_1 Tes_2 [...]
e . Testimone_3 CP_6
All'udienza dell'8 Ottobre 2012 il processo veniva dichiarato interrotto, stante il fallimento dell'attrice . Controparte_1
La curatela fallimentare provvedeva a riassumere il processo, giusta ricorso in riassunzione depositato il 7 Dicembre 2012 (insistendo nella domanda già proposta dalla
[...] in bonis). Controparte_1
Le altre parti già costituite si costituivano anche nella nuova fase processuale, riportandosi alle difese già in atti.
All'udienza del 18 Aprile 2013 si procedeva ad una nuova escussione del teste Tes_2
(già sentito il 7 Giugno 2012), ed altresì veniva sentito il teste . Tes_4
All'udienza del 6 Ottobre 2014 veniva sentito il teste Testimone_5
L'istruttoria del primo grado era anche caratterizzata dalla relazione svolta dal ctu contabile dott. (cfr. l'elaborato depositato il 3 Marzo 2014, nonché la Persona_2
relazione integrativa depositata l'8 Maggio 2015).
All'udienza del 27 Gennaio 2022 il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto (questa volta per il decesso dell'avv. Salvatore Ponticiello, Difensore costituito di CO DI).
Il TO già riassumente provvedeva a riassumere nuovamente il processo, a mezzo del ricorso depositato il 25 Aprile 2022.
7 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9556/22, pubblicata il 27 Ottobre 2022.
Il Giudice Monocratico:
A) Ha rigettato la domanda attorea, come proposta dal Controparte_1 nei confronti dell' (già );
[...] Controparte_5 Controparte_3
B) In accoglimento della domanda attorea – come proposta nei confronti di Parte_1
e – ha condannato in solido ed al pagamento, in Pt_2 Parte_1 Parte_2 favore del , della somma di euro Controparte_1
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
C) Ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta da e nei Parte_1 Pt_2
confronti del;
Controparte_1
D) Ha condannato in solido ed al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del giudizio in favore del , liquidate in euro 200,00 per Controparte_1 esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
E) In accoglimento della domanda attorea – come proposta nei confronti di CO DI – ha condannato CO DI al pagamento, in favore del TO attore-riassumente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 86.795,70, oltre interessi annui del 2 % dal
12.6.2008, e fino alla pubblicazione della sentenza, ed oltre interessi legali dalla sentenza, e fino al soddisfo;
F) Ha condannato CO DI al pagamento delle spese del giudizio in favore del attore-riassumente, liquidate in euro 380,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
G) Ha posto in via definitiva le spese dell'espletata CTU a carico dell'avv. DI CO;
H) In accoglimento della subordinata domanda di manleva, ha condannato a Parte_3
tenere indenne e manlevare CO DI, per ogni esborso che costei dovesse sostenere, in conseguenza della domanda riassunta dal;
Controparte_1
I) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di CO Parte_3
DI, liquidate in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
Legge;
L) Infine, ha compensato le spese del giudizio tra il TO attore ed RO
.
[...]
8 Avverso la succitata sentenza hanno proposto appello ed , Parte_1 Parte_2
giusta citazione notificata in data 15 Aprile 2023 nei confronti del
[...]
, dell'avv. DI CO e Controparte_7
della dott.ssa . Parte_3
Dall'iscrizione a ruolo dell'appello dei signori e è derivato il Parte_1 Pt_2
procedimento n. 1866/23 RG.
Gli appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della Pt_1 pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda proposta nei loro confronti dal
[...]
(per meglio dire, chiedono di revocarsi il capo 2) del Controparte_1 dispositivo della sentenza di prime cure, con il quale essi sono stati condannati in Pt_1
solido al pagamento della somma di euro 20.000,00, in favore del ); il tutto, con CP_1 vittoria delle spese del doppio grado.
Nel procedimento n. 1866/23 RG si è costituita l'appellata riportandosi al Parte_3 proprio gravame, introduttivo dell'originario procedimento n. 2177/23 RG.
Si è costituito anche l'appellato chiedendo Controparte_1
di rigettarsi il gravame.
Si è costituita anche l'appellata avv. DI CO, chiedendo dichiararsi del tutto estranea al presente giudizio la comparente avv. DI CO, siccome alcuna domanda formulata nei suoi confronti….
Giusta comparsa depositata il 26 Maggio 2023, si è costituita l'appellata RO
, chiedendo di rigettarsi il gravame;
in particolare
[...] RO
(già evidenzia come alcuna doglianza gli impugnanti
[...] Controparte_3 Pt_1
abbiano mosso nei suoi confronti.
Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo appello anche con Parte_3
citazione notificata il 27 Aprile 2023.
Dall'iscrizione a ruolo dell'appello di è derivato il procedimento n. 2177/23 Parte_3
RG. chiede, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della pronuncia di Parte_3 prime cure, di accertarsi la sua estraneità al rapporto di mandato intercorso tra
[...]
e DI CO;
quindi rigettarsi la domanda di manleva, proposta Controparte_1
9 in primo grado da CO DI nei confronti di;
il tutto, con vittoria delle spese Parte_3
del doppio grado.
Nel n. 2177/23 RG si è costituita l'appellata , chiedendo di Controparte_5
rigettarsi il gravame proposto da . Parte_3
Nel n. 2177/23 RG si è costituito l'appellato Controparte_1
[...
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Si è costituita anche l'avv. DI CO, chiedendo di rigettarsi l'appello.
Quindi, nel corso del presente grado, si è provveduto a riunire il procedimento n. 2177/23 RG al più risalente procedimento n. 1866/23 RG, per evidenti ragioni di connessione (trattandosi di due appelli avverso la medesima sentenza).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 15 Dicembre 2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 cpc avanzata da ed;
al Parte_1 Parte_2
contempo, ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 283 cpc formulata da per Parte_3
l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva della condanna alla manleva a carico di
[...]
, ed in favore dell'avv. DI CO, limitatamente alla giusta metà degli importi, al Pt_3
cui pagamento l'avv. CO è stata condannata, in favore del
[...]
altresì, ha sospeso l'efficacia esecutiva del capo, con cui Controparte_1 [...]
è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv. DI Pt_3
CO, con riferimento all'eccedenza rispetto all'importo di euro 6.000.
Inoltre il Collegio, con la medesima ordinanza, ha fissato l'udienza di discussione collegiale
(ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc) per il 25 Marzo 2025.
Giusta decreto del 5 Marzo 2025, la causa è stata rinviata di ufficio (in prosieguo di discussione ex art. 281 sexies cpc) all'udienza del 24 Giugno 2025.
Si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali: la Difesa di ed (appellanti nell'originario n. 1866/23 RG); Parte_2 Parte_1
la Difesa di (appellante nell'originario n. 2177/23 RG); Parte_3 la Difesa dell'avv. DI CO.
All'udienza collegiale del 24 Giugno 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa. All'esito della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
10 Motivi della decisione
In via preliminare, si osserva come l'avv. DI CO non abbia impugnato la sentenza di prime cure, nella parte in cui la medesima CO DI è stata condannata al pagamento, in favore del TO attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 86.795,70, oltre accessori (con la pedissequa condanna al pagamento delle spese del giudizio); piuttosto,
l'avv. CO ha incentrato le sue difese sulla richiesta di conferma della sentenza di primo grado, con specifico riferimento alla condanna alla manleva a carico di ed in Parte_3
suo favore (condanna alla manleva che la dott.ssa ha impugnato con il suo gravame, Pt_3 introduttivo dell'originario n. 2177/23 RG).
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio come alcuna doglianza sia stata mossa nei confronti di (né da parte degli appellanti , né da Controparte_5 Pt_1
parte dell'appellante ); appunto, è stata citata Parte_3 Controparte_5 per mere esigenze di litisconsorzio processuale, avendo partecipato al primo grado.
L'esigenza di delimitare il thema decidendum del presente grado impone le seguenti ulteriori osservazioni: il Tribunale non ha accolto integralmente le domande originariamente proposte dal in bonis, e poi coltivate dalla curatela fallimentare. Controparte_1
Tuttavia il non ha interposto impugnazione incidentale, per i profili che non hanno CP_1 trovato accoglimento. Appunto la domanda risarcitoria è stata accolta soltanto nei confronti dell'avv. DI CO, ma non anche nei confronti dei signori e Parte_2 Pt_1
(a carico degli è stata emessa condanna alla ripetizione dell'indebito, per euro Pt_1
20.000,00).
Né il ha interposto gravame, avverso il rigetto della domanda proposta nei CP_1 confronti dell' (con cui si invocava che la somma di euro Controparte_5
98.820,00 fosse riconosciuta ed accreditata in favore della società istante…).
Per il resto, è d'uopo precisare come il non abbia esteso la sua domanda risarcitoria CP_1
nei confronti della terza chiamata (quest'ultima ha intrattenuto il rapporto Parte_3 processuale esclusivamente con la sua chiamante in causa, e cioè con l'avv. DI CO).
Si è già osservato come l'avv. DI CO non abbia impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha condannato costei al pagamento, in favore del
11 , a titolo di risarcimento danni, della somma Controparte_1
di euro 86.795,70, oltre accessori.
Di conseguenza, la sentenza n. 9556/22 è divenuta irrevocabile, per diversi aspetti qualificanti dell'iter argomentativo, in punto di ricostruzione della vicenda.
Non può revocarsi in dubbio che la società in bonis avesse Controparte_1
un'esposizione con (all'epoca . Quindi Controparte_5 Controparte_3
Centro di Riabilitazione aveva incaricato lo studio di verificare se vi fosse la Pt_1 possibilità di definire a saldo e stralcio la posizione debitoria.
Quindi Centro di Riabilitazione aveva incaricato l'avv. DI CO di definire in via transattiva la posizione debitoria, relativa a sette cartelle esattoriali, per un importo totale iscritto a ruolo pari ad euro 274.762,10.
La transazione prevedeva il pagamento di un importo, pari alla metà della somma degli importi iscritti a ruolo.
Era quindi prevista l'emissione dei seguenti titoli:
N. 6 assegni circolari, emessi il 23.5.2008, tratti su Banco di Napoli SpA, intestati con clausola di intrasferibilità ad ognuno dell'importo di euro 16.470,00; Controparte_3
N. 6 assegni bancari, ognuno dell'importo di euro 4.392,00, emessi il 23.5.2008 all'ordine di
(Liquidatore di ), e da quest'ultimo Persona_1 Controparte_1 girati;
N. 12 assegni bancari, ognuno dell'importo di euro 3.294,00, emessi il 23.5.2008 all'ordine di e da quest'ultimo girati. Persona_1
Al Liquidatore era stata consegnata una dichiarazione, datata 27 Maggio 2008, su Per_1
carta intestata e con timbro e firma di . Controparte_3
In particolare l'ente esattore dichiarava che l'obbligazione tributaria era stata interamente definita a seguito dell'avvenuta estinzione del credito;
pertanto acconsentiva Controparte_3 alla cancellazione dell'ipoteca iscritta.
Orbene, successivamente, a mezzo della nota del 7 Dicembre 2009, aveva Controparte_3 comunicato a che il documento di quietanza (con assenso Controparte_1 alla cancellazione dell'ipoteca) in realtà non era stato emesso dall'ente esattore;
per giunta le cartelle oggetto della garanzia ipotecaria non risultavano estinte.
12 Dunque, non può revocarsi in dubbio che il avesse incaricato l'avv. Controparte_1
DI CO di definire la posizione tributaria.
Né può dubitarsi del rapporto di consulenza tra il e lo studio . Controparte_1 Pt_1
Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha ben specificato come il coinvolgimento nella vicenda della dottoressa (quale ausiliaria dell'avv. CO ex art. 1228 cc.), non Parte_3
faccia venire meno la responsabilità dell'avv. CO nei confronti del Centro di Riabilitazione.
Con specifico riferimento alla posizione dell'avv. DI CO, il G.M. di Napoli ha incentrato l'attenzione sui sei assegni circolari, emessi il 23 Maggio 2008, tratti su Banco di
Napoli SpA, intestati con clausola di intrasferibilità ad ognuno dell'importo Controparte_3 di euro 16.470,00.
Questi sei assegni circolari furono pacificamente consegnati all'avv. CO, per consentirle l'adempimento del mandato, finalizzato alla transazione con Controparte_3
L'importo complessivo dei sei assegni circolari era quindi di euro 98.820,00 (appunto, euro
16.470,00 x 6).
Orbene, risulta come l'imputazione a cartelle esattoriali riferibili a Controparte_1
sia limitata all'importo di euro 28.710,39; invece, i restanti euro 70.109,61 sono
[...] stati utilizzati a beneficio di altri contribuenti, diversi dal . Controparte_1
Da qui la conclusione, circa la fondatezza della domanda risarcitoria del riassumente
. Controparte_1
In altri termini, il aveva affidato alla mandataria avv. DI CO Controparte_1 complessivi euro 98.820,00 (in n. 6 assegni circolari da euro 16.470,00 ciascuno), finalizzati al ripianamento del debito con Controparte_3
Invece, soltanto una quota pari ad euro 28.710,39 è stata utilizzata a beneficio del contribuente
; laddove ben euro 70.109,61 sono stati illecitamente distratti Controparte_1
(essendo stati utilizzati a beneficio di altri contribuenti).
Il Tribunale è addivenuto a tale conclusione, sulla scorta delle risultanze della CTU contabile del dott. (conclusione cui si perviene, all'esito della valutazione Persona_2 complessiva dell'elaborato depositato il 3 Marzo 2014, e della relazione integrativa depositata l'8 Maggio 2015).
13 Da qui la declaratoria di responsabilità risarcitoria a carico dell'avv. DI CO, per il grave inadempimento contrattuale, rispetto agli obblighi assunti (nei confronti del
[...]
), quale mandataria. CP_1
Il G.M. ha provveduto a rivalutare all'attualità il suddetto importo di euro 70.109,61; si è addivenuti in tal modo alla cifra di euro 86.795,70.
Come già osservato, l'avv. DI CO non ha impugnato la patita condanna;
quindi, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9556/22 è divenuta irrevocabile, nella parte in cui l'avv.
CO è stata condannata al risarcimento dei danni in favore del TO di
[...]
; piuttosto, l'avv. CO incentra i suoi sforzi difensivi nell'opporsi Controparte_1 all'appello della dott.ssa (e quindi nel chiedere la conferma della statuizione, Parte_3
con cui è stata condannata a tenere indenne e manlevare CO DI da tutti Parte_3 gli esborsi, cui quest'ultima sarà costretta, in forza della sentenza di prime cure).
Il , oltre a chiedere la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni, aveva anche chiesto che l'avv. DI CO fosse condannata alla restituzione (a titolo di ripetizione dell'indebito) delle somme versate dal Centro di Riabilitazione alla medesima CO, per competenze professionali (competenze appunto relative al mandato di addivenire alla transazione con , mandato rimasto inadempiuto alla luce della Controparte_3
sopra evidenziata rilevante distrazione di somme).
La condanna alla ripetizione dell'indebito è stata respinta poiché – ha osservato il Tribunale
– il ha chiesto soltanto il risarcimento del danno, senza chiedere anche la CP_1 risoluzione del contratto di mandato. Così scrive il Tribunale:…In assenza di domanda risolutoria, tale importo (appunto il compenso per l'avv. CO) non può essere restituito, in quanto la domanda risarcitoria, unica ad essere stata spiegata, non presuppone lo scioglimento del contratto, e le ragioni del contraente adempiente trovano in essa adeguata tutela….
Il non ha proposto impugnazione incidentale neanche sotto il profilo testè CP_1
evidenziato.
A questo punto, è d'uopo esaminare l'appello dei signori e , Parte_1 Pt_2 introduttivo dell'originario n. 1866/23 RG (appello, con cui e si Parte_1 Pt_2
dolgono del fatto di essere stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro
14 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore della curatela del
[...]
). Controparte_1
Sull'appello di ed , introduttivo dell'originario n. Parte_1 Parte_2
1866/23 RG
Ad avviso del Collegio, non si può prescindere dalle originarie domande, proposte da
[...] in bonis, nella citazione introduttiva del primo grado. Controparte_1
Secondo la prospettazione attorea, gli esponenti dello studio , e cioè il dott. Pt_1 Pt_2
ed il ragionier dovevano essere considerati corresponsabili, in solido con l'avv. Pt_1
DI CO, del grave inadempimento agli obblighi assunti con il mandato – inadempimento consistito nella distrazione di ingenti somme, destinate alla definizione transattiva con Controparte_3
Il Tribunale, con ampia motivazione, ha escluso che gli dovessero ritenersi Pt_1 corresponsabili con l'avv. DI CO per la distrazione delle somme (statuizione di rigetto, che non è stata impugnata dal ed odierno appellato). Controparte_8
In particolare il G.M. di Napoli ha evidenziato come gli si siano limitati a fungere Pt_1 da tramite tra il e l'avv. DI CO, nella fase di Controparte_1
predisposizione degli assegni e della documentazione;
tuttavia, il mandato (finalizzato alla definizione transattiva con fu conferito da Centro di Riabilitazione Bacolese Controparte_3
(CR) alla sola CO, e non anche agli . Pt_1
In ogni caso, il Tribunale è addivenuto alla condanna in via solidale, a carico degli , Pt_1 ed in favore del , per la somma di euro 20.000,00, in base al ragionamento Controparte_9
seguente: è emerso come CR avesse consegnato agli la somma di euro 32.000,00 Pt_1 in contanti, quale compenso spettante all'avv. CO per l'incarico conferitole, di addivenire alla transazione con L'avv. CO, nel costituirsi in primo grado, ha dichiarato Controparte_3 di avere ricevuto dagli la somma di euro 12.000,00, e non già euro 32.000,00. A Pt_1
questo punto, il G.M. ha ulteriormente osservato come l'avv. CO non fosse tenuta a restituire al il compenso di euro 12.000,00, dato che la curatela ha proposto CP_1 soltanto la domanda risarcitoria (per l'inadempimento al mandato), ma non anche la domanda risolutoria del mandato medesimo. Altresì, il Tribunale ha aggiunto come, con tutta evidenza,
l'importo di euro 20.000,00 (appunto euro 32.000,00 – euro 12.000,00) fosse stato
15 indebitamente trattenuto dagli . Da qui la condanna a carico di ed Pt_1 Parte_2
, ed in favore del , al pagamento della somma di euro Parte_1 Controparte_9
20.000,00, a titolo di ripetizione dell'indebito.
Il Tribunale, sempre nell'impugnata sentenza, ha fatto riferimento al paragrafo “R” della parte argomentativa della citazione di primo grado;
ebbene, fin da ora è d'uopo osservare come, in tale paragrafo R, si facesse riferimento all'obbligo in capo all'avv. CO di restituire le somme ricevute a titolo di compenso professionale (laddove tale restituzione è stata esclusa dal medesimo G.M. in sentenza, dato che parte attrice si era limitata alla domanda risarcitoria, senza chiedere anche la risoluzione del contratto di mandato).
Per giunta, in nessun atto del primo grado, né l'attrice in bonis, né il riassumente Pt_4
hanno avanzato la domanda di condanna degli , alla Parte_5 Pt_1 restituzione dell'importo di euro 20.000,00 (neanche nella comparsa conclusionale del 7
Ottobre 2022). L'unica domanda avanzata nei confronti degli è stata quella Pt_1 risarcitoria, in solido con l'avv. DI CO.
Emerge quindi, con tutta evidenza, come il Tribunale sia andato ultra petita, nell'emettere la condanna, a carico degli , al pagamento della somma di euro 20.000,00 (in violazione Pt_1 del principio della domanda, di cui all'art. 112 cpc).
Invero, nella parte argomentativa del gravame dei signori , notificato il 15 Aprile Pt_1
2023, non è stata esplicitamente sollevata l'eccezione di ultra-petizione; tuttavia, può ritenersi che l'eccezione sia stata implicitamente sollevata, considerato che, nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, e non chiedono il definitivo rigetto della Parte_1 Pt_2 domanda del TO di loro condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00; piuttosto, essi chiedono la revoca del capo 2) del dispositivo della sentenza di prime cure, laddove sono stati condannati in solido al pagamento della somma di euro 20.000,00, in favore del riassumente (ergo, è implicita la consapevolezza, negli odierni appellanti, che CP_1 né il Centro di Riabilitazione in bonis né il giammai abbiano avanzato la domanda CP_1
di condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00).
In ogni caso gli impugnanti , nel merito, a giusta ragione deducono come non sia Pt_1 affatto emersa la prova dell'indebita ritenzione della somma di euro 20.000,00 (come invece ritenuto dal Tribunale).
16 Come sopra osservato, il Tribunale imputa agli l'indebita ritenzione della somma di Pt_1
euro 20.000,00 (loro consegnata da ai fini della consegna all'avv. CO, a titolo di Pt_4 compenso professionale per il ricevuto incarico di addivenire a transazione con CP_3
.
[...]
Il G.M. di Napoli – ai fini della descritta condanna al pagamento della somma di euro
20.000,00 – si è esclusivamente basato su quanto dichiarato dall'avv. CO nella sua comparsa di costituzione, e cioè di avere ricevuto dagli la somma di euro 12.000,00 Pt_1 in contanti (provenienti da , a titolo di compenso professionale. Pt_4
Orbene la convenuta avv. DI CO, nella comparsa di costituzione del 20 Ottobre 2010, fa riferimento alla somma di euro 12.000,00 in contanti, ricevuta dagli (proveniente Pt_1
da ; tuttavia aggiunge che, a sua volta, provvide a consegnare gli euro 12.000,00 alla Pt_4 dott.ssa Ulteriormente, sempre nella comparsa depositata il 20 Ottobre 2010, Parte_3
l'avv. CO aggiunge che ed i signori erano Controparte_1 Pt_1 perfettamente al corrente del coinvolgimento nella vicenda della dott.ssa . Pt_3
Pertanto, è d'uopo concludere in senso conforme alla prospettazione degli appellanti , Pt_1
e cioè che manca la prova che ed avrebbero indebitamente Parte_1 Parte_2 trattenuto la somma di euro 20.000,00, loro consegnata dal . Controparte_1
Quindi, in accoglimento del gravame degli (introduttivo dell'originario n. 1866/23 Pt_1
RG), deve essere revocato il capo 2) del dispositivo della sentenza di prime cure, con il quale ed erano stati condannati in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 del della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_5
(ovviamente, si impone la revoca anche del capo con il quale gli erano stati Pt_1
condannati al pagamento delle spese del giudizio, in favore del . CP_1 Pt_4
A questo punto, resta da esaminare l'appello proposto dalla dott.ssa nei Parte_3
confronti dell'avv. DI CO, introduttivo dell'originario n,. 2177/23 RG (appello, con cui la invoca il definitivo rigetto della domanda di manleva nei suoi confronti, proposta Pt_3
in prime cure dall'avv. CO, domanda di manleva e garanzia invece accolta dal Tribunale).
Sull'appello proposto dalla dott.ssa nei confronti dell'avv. DI CO Parte_3
(introduttivo dell'originario n. 2177/23 RG).
17 Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo della sentenza di prime cure
– iter che ha condotto alla pronuncia di condanna a carico di (e cioè alla Parte_3 condanna a tenere indenne e manlevare l'avv. CO, per tutte le conseguenze negative, derivanti dalla domanda risarcitoria proposta dal TO riassumente nei confronti della medesima CO DI).
E' provato come l'avv. CO abbia affidato alla dott.ssa la pratica proveniente da Pt_3 Pt_4
[...
tra le altre cose, è emerso il ruolo di , collaboratore dello studio , Persona_3 Pt_3 nel versamento degli assegni.
Come già accennato, il Tribunale ha qualificato la dott.ssa come un ausiliario ex art. Pt_3
1228 cc., di cui l'avv. CO si è avvalsa, ai fini dell'espletamento del mandato conferito alla
CO medesima da Pedissequamente, la domanda di manleva della CO è stata Pt_4 qualificata come domanda di regresso del debitore nei confronti del suo ausiliario.
Quindi il coinvolgimento della non fa venir meno la responsabilità della CO nei Pt_3 confronti della in bonis ed adesso nei confronti della curatela (del resto, si è già Pt_4 evidenziato come la pronuncia del Tribunale sia divenuta irrevocabile, per mancata impugnazione, in punto di responsabilità risarcitoria dell'avv. CO nei confronti del
). CP_1
Non può revocarsi in dubbio che l'avv. CO abbia incaricato la dott.ssa di trattare la Pt_3 posizione della e che altresì abbia consegnato alla gli assegni circolari sopra Pt_4 Pt_3
descritti.
Dunque, nel caso di specie l'avv. CO ha affidato il rapporto diretto con alla Controparte_3 dott.ssa Pt_3
Ad avviso del Tribunale, l'avv. CO si è rivolta alla dott.ssa non già soltanto per una Pt_3 mera attività materiale (consegna degli assegni circolari all ). RO
Nelle sue difese in primo grado, ha espressamente dichiarato di essere esperta Parte_3 della specifica materia tributaria;
ebbene, la sua attività preminente era quella di valutare, predisporre e svolgere procedimenti di opposizione avverso illegittime imposizioni tributarie ed esattoriali, sia in via di autotutela, sia dinanzi ai competenti organi, nonché di operare possibili transazioni per posizioni in sofferenza, attraverso istanze e conseguenziali trattative di saldo e stralcio.
18 In tale contesto, la dott.ssa non ha negato di avere ricevuto compensi dall'avv. CO, Pt_3
per le pratiche che quest'ultima le aveva affidato.
Ergo, alla luce di tali elementi, in modo del tutto coerente il Tribunale è addivenuto alla conclusione, circa la responsabilità della (nei confronti della CO), per l'elaborazione Pt_3 di pagamenti, in favore di soggetti diversi dal (contribuente Controparte_1
per la cui posizione la aveva ricevuto gli assegni). Pt_3
Appunto, il fatto che – su di una provvista di euro 98.820,00, sommatoria dei sei assegni circolari – ben euro 70.109,61 siano andati a beneficio di altri contribuenti, integra una grave responsabilità della dott.ssa nei confronti dell'avv. CO. Pt_3
Inoltre, il Tribunale ha ulteriormente evidenziato la gravità del comportamento della dott.ssa
; in particolare il G.M. ha messo in evidenza alcune risultanze istruttorie, da cui emerge Pt_3 come abbia avuto rapporti con il Centro di Riabilitazione Bacolese. Parte_3
Il Tribunale fa riferimento all'individuazione dei beneficiari di diversi assegni liberi, che il sig. Liquidatore p.t. di aveva intestato a se stesso. Per_1 Pt_4
L'assegno bancario n. 7900201916, dell'importo di euro 4.392,00, negoziato il 14 Luglio
2008 presso la filiale Napoli 5 della fu versato su di un c/c Controparte_10 cointestato a , e Parte_3 Persona_4 Persona_5
Un ulteriore assegno emesso dal Liquidatore risulta versato in favore di Per_1 Per_4
; ulteriori quattro assegni risultano versati in favore di
[...] Persona_5
Come detto i signori erano cointestatari di un conto corrente con . Per_4 Parte_3
Quindi il Tribunale ha concluso nei seguenti termini:…pare a questo Giudice che la circostanza che ulteriori beneficiari degli assegni intestati dal a se stesso siano Per_1
confluiti in conti intestati a n. 2 soggetti, a loro volta cointestatari con la del conto ove Pt_3
è confluito un altro assegno (sempre intestato dal a se stesso), esprima con evidente Per_1
forza gravemente indiziaria la sussistenza di una complessa vicenda truffaldina ai danni della della del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinario adempimento CP_11 Pt_3
dell'obbligazione assunta nei confronti della .sulla scorta delle considerazioni che Pt_6 precedono la domanda di regresso formulata dalla CO nei confronti della va accolta Pt_3 per l'intero importo risarcitorio….
19 Come già accennato, (a mezzo dell'appello introduttivo dell'originario n. Parte_3
2177/23 RG) invoca, in riforma della pronuncia di prime cure, il definitivo rigetto della domanda di manleva (o regresso che dir si voglia), proposta dall'avv. CO nei suoi confronti.
Ebbene, ad avviso del Collegio l'articolato motivo di gravame, dedicato ai “rapporti tra la dott.ssa e la signora CO”, foll. da 16 a 23 dell'atto di impugnazione, in diversi Pt_3
passaggi risulta sostanzialmente ammissivo della responsabilità della professionista chiamata in causa.
Tra le altre cose, l'appellante si è espressa nei seguenti termini:…la dott.ssa è Pt_3 Pt_3
molto conosciuta per la sua grande competenza e professionalità nella specifica materia tributaria, e tra le sue attività svolge proprio il compito tra gli altri di valutare, predisporre opposizioni avverso illegittime imposizioni tributarie ed esattoriali, sia in via di autotutela, sia innanzi ai competenti organi, nonché quella di operare possibili transazioni per posizioni in sofferenza, attraverso istanze e conseguenziali trattative di saldo e stralcio…, finalizzate alla risoluzione della specifica problematica tributaria del cliente…la rivolgeva Tes_6 alla per diverse pratiche….la CO non condivideva con la dott.ssa i clienti, che Pt_3 Pt_3
potevano affidare alla praticante avvocato posizioni più ampie e complessive, ma le conferiva una serie di incarichi spot, di genere, non cliente per cliente, ma questione per questione e, in caso di problematiche esattoriali, cartella per cartella….La CO le ha affidato a più riprese ed in via cumulativa delle specifiche questioni, la maggior parte appunto inerenti a procedimenti di opposizione a cartelle esattoriali e/o istanze di definizione transattiva….le prestazioni che la CO ha affidato in varie occasioni alla dott.ssa procedevano in via Pt_3 quantitativa e non soggettiva…..La parte di posizione dei propri clienti che la CO ha in ripetute occasioni affidato alle competenze della dott.ssa riguardava la specifica Pt_3 cartella da oppugnare, o avviso di liquidazione da trattare, o irregolarità tributaria da dirimere. La CO, recandosi allo studio consegnava alla dott.ssa una serie di Pt_3 Pt_3 atti tributari, cartelle ed avvisi relativi a vari suoi clienti, le indicava le attività da compiere in relazione alle istruzioni da lei stessa ricevute o concordate col cliente e, dopo la valutazione degli atti da parte della professionista e la stima delle possibilità di esito, la muniva di importi corrispondenti ai pagamenti da effettuare, attraverso assegni circolari già intestati ad ed infine le corrispondeva le proprie competenze, all'uopo CP_3 pattuite…..La modalità cumulativa utilizzata dalla CO nell'affidamento degli incarichi
20 faceva si che la dott.ssa ricevesse solo i documenti esattoriali/tributari necessari Pt_3
all'espletamento delle attività tecniche di impugnazione e/o di trattazione e la corrispondente provvista economica, che la CO forniva sub specie di assegni circolari intestati all'ente impositore….Quindi, anche riguardo all'emissione di tali titoli…la terza chiamata non poteva risalire al richiedente, potendo ben essere la stessa CO ad operare la conversione in circolari di assegni bancari e/o contanti di volta in volta che ricorresse per ella CP_3 la necessità di dare incarichi per la definizione….Cumulativa, ossia globale, era la provvista economica di cui la CO muniva la dott.ssa ai fini dell'espletamento….nella mattinata Pt_3
lavorativa, quando lo studio si recava presso , non trattavano certo una sola Pt_3 CP_3 pratica, ma molteplici e numerose;
parimenti, non effettuavano versamenti per una sola pratica, non depositavano atti ed istanze per una sola pratica: le lavorazioni erano molteplici ed uno stesso assegno poteva avere molteplici imputazioni….Peraltro allo studio si Pt_3
rivolgevano diversi professionisti proprio per la grande competenza, ciò faceva si che nella stessa sessione di trattativa o nella stessa mattinata di lavoro presso gli uffici tributari fossero trattate in successione questioni di vari clienti sia della dott.ssa sia di terzi, non certo Pt_3
solo della .Entrambi i testi suddetti ( e hanno riferito che si Pt_6 Persona_3 Tes_2 recavano sovente presso gli sportelli di , al fine di eseguire versamenti ad estinzione CP_3
o a deconto di posizioni trattate dalla dott.ssa . Anzi, nel caso di Pt_3 Controparte_1 fu proprio il a versare presso gli importi portati dagli
[...] Persona_3 CP_3
assegni circolari intestati al concessionario della riscossione, di cui si fa questione….tuttavia, sia il che il hanno precisato il carattere cumulativo Persona_3 Tes_2 degli assegni che essi andavano a versare presso , e cioè la possibilità, piuttosto CP_3
frequente, che la somma portata da un singolo assegno intestato ad venisse CP_3 destinata, per disposizione della dott.ssa , a deconto di più posizioni relative a diversi Pt_3
clienti…La dott.ssa quando riceveva dalla CO i circolari intestati ad , si Pt_3 CP_3 preoccupava solo di verificare che essi corrispondessero alle somme necessarie per definire le posizioni affidatele, senza preoccuparsi di richiedere alla CO chi avesse richiesto
l'emissione di questo o di quell'altro assegno circolare, e ciò anche in quanto questa esponente non aveva alcun rapporto con i clienti della .. Pt_6
I passaggi testè riportati dell'atto di gravame della dott.ssa risultano ammissivi della Pt_3 responsabilità denunciata dalla curatela fallimentare nei confronti dell'avv. CO (e quindi,
21 in via di regresso, ammissivi della responsabilità della dott.ssa nei confronti della CO, Pt_3
quale ausiliaria di cui la CO medesima si è avvalsa, ai fini dell'adempimento del mandato).
Infatti, viene descritto un abituale modus procedendi, tale da determinare sistematicamente la distrazione di somme di cui si è doluto il ed ancor prima la medesima CP_1 Parte_5 società in bonis (modus procedendi che va qualificato come patologico).
Appunto, abitualmente si verificava che il singolo contribuente emettesse un assegno circolare, e lo consegnasse all'avv. CO (ai fini della definizione della sua posizione tributaria), e che invece poi l'importo di quel singolo assegno circolare fosse utilizzato
(almeno in parte) a beneficio di altri contribuenti, diversi da colui che aveva emesso l'assegno circolare (tanto si è verificato nel caso del contribuente . Pt_4
L'appellante deduce come l'avv. CO fosse del tutto consapevole delle Parte_3 modalità operative dell'attività professionale svolta da essa presso gli uffici di Parte_3
Controparte_3
In qualche modo l'appellante indugia nel contestare la posizione che originariamente la convenuta CO aveva assunto, nel costituirsi in primo grado;
appunto, in quella sede l'avv.
CO aveva cercato di delineare la sua buona fede, avvalorando un ruolo di mera intermediaria (con riferimento agli assegni ed alla documentazione tributaria) tra
[...]
e la dott.ssa . CP_1 Pt_3
Ed infatti l'avv. DI CO aveva in primis chiesto di rigettarsi la domanda risarcitoria, come proposta nei suoi confronti;
in subordine (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea) aveva chiesto di condannarsi la a tenerla indenne ed a Pt_3 manlevarla.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria dell'avv. CO nei confronti del
(in quanto pienamente consapevole della distrazione delle somme CP_1 Pt_4
portate dagli assegni circolari, emessi dal contribuente in bonis), ed al contempo ha Pt_4 accolto la domanda di regresso/rivalsa dell'avv. CO nei confronti della , sub specie di Pt_3
regresso del debitore riconosciuto inadempiente, nei confronti del suo ausiliario.
Quindi il Tribunale ha avvalorato la tesi della piena compatibilità tra il dolo dell'avv. DI
CO, e la fondatezza dell'azione di regresso/rivalsa nei confronti dell'ausiliaria dott.ssa Pt_3
(diritto di rivalsa riconosciuto in via integrale).
22 Ciò premesso – come già osservato – l'avv. CO non ha impugnato la patita condanna al risarcimento dei danni (mirando esclusivamente alla conferma dell'obbligo alla manleva a carico della dott.ssa obbligo affermato dal primo Giudice). Pt_3
Pertanto, in tale contesto, è d'uopo ribadire come risultino superflue le osservazioni dell'appellante circa la piena consapevolezza e conoscenza (da parte dell'avv. Parte_3
CO) delle sue modalità operative presso gli uffici di . Controparte_3
L'impugnante , nell'atto di gravame, ha anche insistito nel dedurre di non avere Parte_3 avuto alcun rapporto con il . Controparte_1
Ebbene, è assorbente osservare come l'azione di regresso (integrante il thema decidendum dell'appello interposto da riguardi il solo rapporto tra e l'avv. Parte_3 Parte_3
CO.
Appunto, non può revocarsi in dubbio il coinvolgimento della dott.ssa nella distrazione Pt_3
di somme, di cui agli assegni circolari emessi dalla in bonis, e finalizzati alla Pt_4 definizione della posizione tributaria della sola CR, e non anche di altri contribuenti.
Ergo, l'appello della dott.ssa deve essere rigettato in toto;
consegue la conferma della Pt_3
statuizione, con cui è stata condannata a tenere indenne DI CO da Parte_3 quanto tenuta a pagare in forza della presente sentenza…..
Il diritto di regresso in favore dell'avv. CO è stato riconosciuto integralmente (per l'intero importo risarcitorio); né la terza chiamata ha giammai eccepito ipotesi Parte_3
subordinate, relative ad un accoglimento della domanda di regresso soltanto per una quota percentuale, e non già in via integrale.
In definitiva, con riferimento alle posizioni dell'avv. CO e della dott.ssa l'impianto Pt_3
argomentativo della sentenza di prime cure deve essere confermato.
E' d'uopo confermare la responsabilità, a diverso titolo, sia dell'avv. CO che della dott.ssa
. La prima, appunto, è stata riconosciuta responsabile, per inadempimento del contratto Pt_3 di mandato, nei confronti del quanto alla terza chiamata dott.ssa CP_1 Pt_4 Pt_3
in qualità di ausiliaria della debitrice inadempiente CO, si è affermato il suo obbligo di regresso/rivalsa nei confronti della CO (in un contesto in cui il ha proposto la CP_1 domanda risarcitoria nei confronti della sola avv. CO, senza operare alcuna estensione della domanda nei confronti della terza chiamata).
23 Conclusivamente il Collegio (con riferimento alle posizioni della CO e della Pt_3
concorda con quanto scritto dalla Difesa del TO appellato nella comparsa di costituzione nell'originario n. 2177/23 RG:…il materiale probatorio raccolto in primo grado consente di affermare la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti, con pratiche
“passate” da un professionista all'altro, tale da non escludere la responsabilità professionale di tutti i soggetti coinvolti, i quali hanno violato le più elementari norme in materia di trasparenza, diligenza, correttezza e buona fede, sconfinando nel grave e persistente inadempimento, sia contrattuale che extra-contrattuale….
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese
Con riferimento al rapporto processuale tra i signori e da un lato e, Parte_1 Pt_2
dall'altro, il a seguito dell'accoglimento dell'appello degli , è Parte_5 Pt_1
d'uopo statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Il processo di primo grado è iniziato nell'anno 2010; pertanto, ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella previgente formulazione, antecedente alla novella del 2014. Ed effettivamente, ad avviso del Collegio, ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni”, che inducono a compensare integralmente le spese del doppio grado tra queste parti (discostandosi in tal modo dal principio della soccombenza).
In particolare, l'intera vicenda oggetto di causa (derivata dall'intento della in bonis Pt_4 di definire transattivamente la sua esposizione esattoriale) presenta profili di opacità, militanti appunto per l'integrale compensazione.
Non ci sono provvedimenti da adottare (sulle spese del grado) tra RO
(ex e le altre parti;
appunto, alcuna doglianza o istanza è stata
[...] Controparte_3 formulata dalle altre parti nei confronti di . Controparte_5
Parimenti, non ci sono provvedimenti da adottare (sulle spese del grado) tra l'avv. DI
CO ed il infatti, come già osservato, l'avv. CO non ha impugnato Parte_5 il capo del dispositivo, con il quale è stata condannata al risarcimento dei danni, in favore del riassumente. CP_1
24 Resta da statuire sulle spese del presente grado tra l'avv. DI CO e la dott.ssa
[...]
(come sopra osservato, si addiviene al rigetto dell'appello proposto dalla dott.ssa Pt_3
). Pt_3
Ebbene, la sopra descritta opacità della vicenda milita per l'integrale compensazione delle spese del grado, tra l'avv. CO e la dott.ssa . Pt_3
Appunto, secondo la prospettazione del primo Giudice (confermata in questa sede), le due professioniste sono inevitabilmente accomunate, trattandosi (nel caso della CO) della mandataria inadempiente (rispetto alla mandante in bonis), nonché (nel caso della Pt_4
) dell'ausiliaria della mandataria inadempiente. Pt_3
E quindi, proprio la valorizzazione di tale tratto comune induce all'integrale compensazione delle spese del grado tra queste due parti (discostandosi, anche in tal caso, dal principio della soccombenza).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
” – appello notificato anche a ad Controparte_1 Parte_3
ed all'avv. DI CO, nonché pronunciando Controparte_5 sull'appello proposto da (introduttivo dell'originario n. 2177/23 RG) nei Parte_3 confronti dell'avv. DI CO;
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9556/22, pubblicata il 27 Ottobre 2022, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto da ed;
per l'effetto, in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il capo 2) del dispositivo della sentenza di prime cure, con il quale ed erano stati Parte_1 Parte_2
condannati in solido al pagamento, in favore del della somma di euro Parte_5
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda (revoca altresì il capo con il quale Parte_1
e erano stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, in favore del
[...] Pt_2
; Parte_5
25 B) Rigetta l'appello proposto da (appello introduttivo dell'originario Parte_3
procedimento n. 2177/23 RG);
C) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra ed Parte_1
da un lato e, dall'altro, il Parte_2 Controparte_1
[...
D) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra CO DI e
[...]
; Pt_3
E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_3 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del Primo Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
26
Ruolo Generale n. 1866/23 (cui è riunita la causa n. 2177/23 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc), la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1866/23 R.G (alla quale è riunita la causa n. 2177/23 RG), vertente
TRA
( ed ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Vincenzo Michele Minopoli
( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo C.F._3
di PEC:
Email_1
Appellanti nell'originario n. 1866/23 RG
1 E
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_3 C.F._4
Micaela Pisacane ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._5
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata (nonché appellante nell'originario n. 2177/23 RG)
NONCHÈ
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Curatore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. P.IVA_1
Roberto Zicchiero ( , con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._6
seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellato
NONCHÈ
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., RO P.IVA_2
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Teresa Canfora ( ), con C.F._7 la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata
NONCHÈ
Avv. DI CO ( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) C.F._8 dall'avv. Bruno Sellitti ( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._9
seguente indirizzo di PEC:
Email_5
Appellata
2 OGGETTO: appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9556/22, pubblicata il 27 Ottobre 2022;
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 15 Giugno 2010 nei confronti di , di Controparte_3 Parte_2
, di e del praticante avvocato DI CO, la società “
[...] Parte_1 [...]
” esponeva che , a garanzia dei Controparte_1 Controparte_3
propri crediti esattoriali, aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile sito in Bacoli alla Via
Torre di Cappella nn. 83/85 – ipoteca accesa con atto del 12 Ottobre 2006, a fronte di credito tributario per euro 713.174,07.
Al fine di definire tale esposizione esattoriale (per la gran parte costituita da debiti esattoriali nei confronti dell'INPS), il Liquidatore di Centro di Riabilitazione nel Maggio del CP_1
2008, aveva incaricato lo studio di consulenza del lavoro di ed Parte_2 Parte_1
[...]
Gli avevano indicato la possibilità di una definizione a saldo e stralcio, ed avevano Pt_1
individuato nell'avv. DI CO la persona capace di portare a compimento tale definizione.
Il Liquidatore aveva incaricato l'avv. DI CO di procedere alla transazione stragiudiziale con in relazione alle sette cartelle esattoriali indicate nell'atto Controparte_3
di citazione.
Contestualmente alla sottoscrizione del mandato, l'avv. CO aveva accusato ricevuta della somma di euro 164.700,00, a mezzo di vari assegni circolari emessi il 23 Maggio 2008.
La somma di euro 164.700,00 era stata data in consegna all'avv. DI CO, perché provvedesse alla transazione stragiudiziale in oggetto.
La transazione avrebbe dovuto prevedere la definizione completa delle suddette cartelle esattoriali, con il pagamento di un importo pari alla metà della somma degli importi iscritti a ruolo.
– allo scopo di munirsi della provvista necessaria per la Controparte_1
definizione transattiva nei confronti dell'esattore – aveva ceduto l'immobile ipotecato a favore della (giusta rogito del 15.11.2007), con l'implicita obbligazione di CP_4 doverlo liberare dall'iscrizione pregiudizievole, a favore del terzo acquirente.
3 Il dott. aveva consegnato alla srl attrice una dichiarazione datata 27 Maggio Parte_2
2008, su carta intestata, e con timbro e firma di . Controparte_3
Nel documento del 27 Maggio 2008 dava atto che l'obbligazione tributaria era Controparte_3
stata interamente definita;
quindi acconsentiva a che l'ipoteca, iscritta a Controparte_3 proprio favore ed a carico del debitore, venisse annotata di totale cancellazione.
In data 23 Settembre 2009 aveva effettuato Controparte_1 un'interrogazione telematica presso l'Agenzia del Territorio di Napoli;
ebbene, l'iscrizione ipotecaria era risultata ancora pendente;
pertanto il Liquidatore aveva notificato un atto di messa in mora, sollecitando a dare seguito all'impegno assunto con la Controparte_3 dichiarazione di quietanza. aveva replicato con la missiva del 7 Dicembre 2009, con la quale aveva Controparte_3 comunicato che il documento di quietanza del 23 Maggio 2008 (con l'assenso alla cancellazione) non risultava emesso da quell'Ufficio; né le cartelle oggetto della garanzia ipotecaria risultavano essere estinte alla data di emissione dell'assenso richiamato.
Immediatamente aveva chiesto chiarimenti ai signori Controparte_1
, nonché all'avv. DI CO. Pt_1
L'avv. DI CO aveva replicato, qualificandosi come mero praticante avvocato, e si era sottratta a qualsivoglia responsabilità; infatti aveva affidato la pratica del Controparte_1 allo studio di tale dott.ssa , commercialista (dove svolgeva la sua pratica). L'avv. CO Pt_3
negava di avere avuto contatti con Controparte_3
Gli assegni circolari intestati ad erano stati bancati ed incassati dalla Controparte_3 medesima;
invece gli assegni liberi, intestati a (Liquidatore di Persona_1 [...]
), erano stati bancati e girati per l'incasso da soggetti sconosciuti. Controparte_1 aveva chiesto ad che le venisse quanto meno accreditata Controparte_1 Controparte_3
l'imputazione della somma di euro 98.820,00.
Palese era la mala gestio dei signori e/o dell'avv. DI CO, quali mandatari Pt_1
dell'incarico di definizione stragiudiziale dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Esattore.
Sulla base di queste premesse l'attrice chiedeva di: Controparte_1
4 Accertarsi, in contraddittorio con che la somma di euro 98.820,00 doveva Controparte_3
essere riconosciuta in favore della srl attrice, e quindi doveva essere portata a deconto dell'eventuale debito esattoriale;
Previa declaratoria di inadempimento dell'obbligazione professionale, condannarsi l'avv.
DI CO, il dott. ed il rag. , in solido o chi di ragione, Parte_2 Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 di euro 196.700,00, o della minore somma accertata, oltre interessi legali;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta (oggi , Controparte_3 Controparte_5 deducendo di non avere dato alcun consenso alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di cui in citazione. Il documento di quietanza non era stato emesso da quell'ufficio; né le cartelle esattoriali risultavano estinte.
Nella fattispecie in esame risultavano pagate n. 4 cartelle esattoriali.
In relazione alle restanti cartelle non risultava eseguito dal Centro di Riabilitazione alcun pagamento.
A mezzo dei sei assegni dell'importo cadauno di euro 16.470,00, intestati ad Controparte_3 con clausola di intrasferibilità, erano stati effettuati pagamenti per una serie di contribuenti
(quindi soltanto alcuni importi erano stati versati per conto del Centro di Riabilitazione). ignorava i rapporti intercorsi tra il Centro di Riabilitazione e gli altri soggetti Controparte_3
convenuti.
Pregnante rilievo aveva solo il rapporto obbligatorio tra ed il Centro di Controparte_3
Riabilitazione. Quindi aveva diritto al pagamento degli importi, relativi alle Controparte_3
tre cartelle cui non si era ancora adempiuto.
In definitiva chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_3
Giusta comparsa depositata il 26 Ottobre 2010, si costituivano i convenuti Parte_1 ed . Lo studio (di cui era titolare il rag. aveva prestato Parte_2 Pt_1 Pt_1
ininterrottamente l'attività di consulenza del lavoro in favore del Controparte_1
dall'anno 1999 e fino agli inizi dell'anno 2010 (ad eccezione della materia fiscale
[...]
e societaria).
L'unica interlocutrice giuridica dei signori era stata l'avv. DI CO. Pt_1
5 era stato nominato Liquidatore del in Persona_1 Controparte_1
data 25 Ottobre 2007.
Sia il che (società richiamata dalla srl attrice Controparte_1 CP_4
nell'atto di citazione, in relazione ad un atto di vendita) erano sempre state gestite di fatto dal dott. . CP_6
All'inizio dell'anno 2008, il debito residuo iscritto a ruolo era sceso ad euro 329.400,00, da euro 713.174,07; e questo grazie all'attività dello studio , che aveva trattato presso Pt_1 gli enti creditori tutti gli addebiti, ottenendo i dovuti sgravi.
L'avv. DI CO, unica interlocutrice giuridica dei signori , aveva esercitato il Pt_1 mandato autonomamente.
Lo studio , su continue pressioni di , aveva soltanto sollecitato all'avv. Pt_1 CP_6
DI CO la definizione della procedura, per la quale era stata incaricata.
Il Liquidatore solo una volta era stato presente agli incontri professionali Persona_1 tra lo studio e . Pt_1 CP_6
La provenienza delle somme (necessarie per l'emissione degli assegni) era stata dichiarata in una nota dell'avv. Renato Veneruso, indirizzata a Banco di Napoli SpA, e controfirmata per accettazione da . CP_6
La possibilità di una definizione a saldo e stralcio (individuando nell'avv. DI CO la professionista da incaricare) era stata indicata non già dal rag. , bensì Parte_1
dall'avv. Renato Veneruso. In particolare quest'ultimo aveva riferito di avere conosciuto l'avv. DI CO per l'analoga problematica di un suo cliente.
Alcun addebito poteva essere mosso agli . Pt_1
In definitiva, i convenuti ed chiedevano di rigettarsi la Parte_1 Parte_2 domanda attorea;
altresì, in via riconvenzionale, essi chiedevano di condannarsi la srl attrice al risarcimento dei danni.
A mezzo della comparsa depositata il 20 Ottobre 2010, si costituiva la convenuta CO
DI. Costei, praticante avvocato, deduceva di avere svolto pratica tributaria presso lo studio della commercialista . Parte_3
Ebbene, unica responsabile della trattazione della pratica del Centro di Riabilitazione
Bacolese era stata la dott.ssa . Pt_3
6 Parimenti, la sola dott.ssa era l'unica responsabile del danaro versato dal dott. Pt_3 Pt_1
(euro 164.700,00 in assegni ed euro 12.000,00 in contanti).
CO DI si era limitata a consegnare alla tutti i documenti che aveva ricevuto, con Pt_3
riferimento alla pratica del . Controparte_1
Quindi CO DI – previa autorizzazione alla chiamata in causa nei confronti della dott.ssa – chiedeva che (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Parte_3 proposta dall'attrice fosse condannata a tenere indenne e CP_1 CP_1 Parte_3 manlevare essa CO DI.
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in causa veniva notificato nei confronti di
. Parte_3
La terza chiamata si costituiva, chiedendo di rigettarsi la domanda proposta da CO DI nei suoi confronti.
All'udienza del 7 Giugno 2012 venivano sentiti i testi , , Tes_1 Tes_2 [...]
e . Testimone_3 CP_6
All'udienza dell'8 Ottobre 2012 il processo veniva dichiarato interrotto, stante il fallimento dell'attrice . Controparte_1
La curatela fallimentare provvedeva a riassumere il processo, giusta ricorso in riassunzione depositato il 7 Dicembre 2012 (insistendo nella domanda già proposta dalla
[...] in bonis). Controparte_1
Le altre parti già costituite si costituivano anche nella nuova fase processuale, riportandosi alle difese già in atti.
All'udienza del 18 Aprile 2013 si procedeva ad una nuova escussione del teste Tes_2
(già sentito il 7 Giugno 2012), ed altresì veniva sentito il teste . Tes_4
All'udienza del 6 Ottobre 2014 veniva sentito il teste Testimone_5
L'istruttoria del primo grado era anche caratterizzata dalla relazione svolta dal ctu contabile dott. (cfr. l'elaborato depositato il 3 Marzo 2014, nonché la Persona_2
relazione integrativa depositata l'8 Maggio 2015).
All'udienza del 27 Gennaio 2022 il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto (questa volta per il decesso dell'avv. Salvatore Ponticiello, Difensore costituito di CO DI).
Il TO già riassumente provvedeva a riassumere nuovamente il processo, a mezzo del ricorso depositato il 25 Aprile 2022.
7 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9556/22, pubblicata il 27 Ottobre 2022.
Il Giudice Monocratico:
A) Ha rigettato la domanda attorea, come proposta dal Controparte_1 nei confronti dell' (già );
[...] Controparte_5 Controparte_3
B) In accoglimento della domanda attorea – come proposta nei confronti di Parte_1
e – ha condannato in solido ed al pagamento, in Pt_2 Parte_1 Parte_2 favore del , della somma di euro Controparte_1
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
C) Ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta da e nei Parte_1 Pt_2
confronti del;
Controparte_1
D) Ha condannato in solido ed al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del giudizio in favore del , liquidate in euro 200,00 per Controparte_1 esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
E) In accoglimento della domanda attorea – come proposta nei confronti di CO DI – ha condannato CO DI al pagamento, in favore del TO attore-riassumente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 86.795,70, oltre interessi annui del 2 % dal
12.6.2008, e fino alla pubblicazione della sentenza, ed oltre interessi legali dalla sentenza, e fino al soddisfo;
F) Ha condannato CO DI al pagamento delle spese del giudizio in favore del attore-riassumente, liquidate in euro 380,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
G) Ha posto in via definitiva le spese dell'espletata CTU a carico dell'avv. DI CO;
H) In accoglimento della subordinata domanda di manleva, ha condannato a Parte_3
tenere indenne e manlevare CO DI, per ogni esborso che costei dovesse sostenere, in conseguenza della domanda riassunta dal;
Controparte_1
I) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di CO Parte_3
DI, liquidate in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
Legge;
L) Infine, ha compensato le spese del giudizio tra il TO attore ed RO
.
[...]
8 Avverso la succitata sentenza hanno proposto appello ed , Parte_1 Parte_2
giusta citazione notificata in data 15 Aprile 2023 nei confronti del
[...]
, dell'avv. DI CO e Controparte_7
della dott.ssa . Parte_3
Dall'iscrizione a ruolo dell'appello dei signori e è derivato il Parte_1 Pt_2
procedimento n. 1866/23 RG.
Gli appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della Pt_1 pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda proposta nei loro confronti dal
[...]
(per meglio dire, chiedono di revocarsi il capo 2) del Controparte_1 dispositivo della sentenza di prime cure, con il quale essi sono stati condannati in Pt_1
solido al pagamento della somma di euro 20.000,00, in favore del ); il tutto, con CP_1 vittoria delle spese del doppio grado.
Nel procedimento n. 1866/23 RG si è costituita l'appellata riportandosi al Parte_3 proprio gravame, introduttivo dell'originario procedimento n. 2177/23 RG.
Si è costituito anche l'appellato chiedendo Controparte_1
di rigettarsi il gravame.
Si è costituita anche l'appellata avv. DI CO, chiedendo dichiararsi del tutto estranea al presente giudizio la comparente avv. DI CO, siccome alcuna domanda formulata nei suoi confronti….
Giusta comparsa depositata il 26 Maggio 2023, si è costituita l'appellata RO
, chiedendo di rigettarsi il gravame;
in particolare
[...] RO
(già evidenzia come alcuna doglianza gli impugnanti
[...] Controparte_3 Pt_1
abbiano mosso nei suoi confronti.
Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo appello anche con Parte_3
citazione notificata il 27 Aprile 2023.
Dall'iscrizione a ruolo dell'appello di è derivato il procedimento n. 2177/23 Parte_3
RG. chiede, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della pronuncia di Parte_3 prime cure, di accertarsi la sua estraneità al rapporto di mandato intercorso tra
[...]
e DI CO;
quindi rigettarsi la domanda di manleva, proposta Controparte_1
9 in primo grado da CO DI nei confronti di;
il tutto, con vittoria delle spese Parte_3
del doppio grado.
Nel n. 2177/23 RG si è costituita l'appellata , chiedendo di Controparte_5
rigettarsi il gravame proposto da . Parte_3
Nel n. 2177/23 RG si è costituito l'appellato Controparte_1
[...
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Si è costituita anche l'avv. DI CO, chiedendo di rigettarsi l'appello.
Quindi, nel corso del presente grado, si è provveduto a riunire il procedimento n. 2177/23 RG al più risalente procedimento n. 1866/23 RG, per evidenti ragioni di connessione (trattandosi di due appelli avverso la medesima sentenza).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 15 Dicembre 2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 cpc avanzata da ed;
al Parte_1 Parte_2
contempo, ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 283 cpc formulata da per Parte_3
l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva della condanna alla manleva a carico di
[...]
, ed in favore dell'avv. DI CO, limitatamente alla giusta metà degli importi, al Pt_3
cui pagamento l'avv. CO è stata condannata, in favore del
[...]
altresì, ha sospeso l'efficacia esecutiva del capo, con cui Controparte_1 [...]
è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv. DI Pt_3
CO, con riferimento all'eccedenza rispetto all'importo di euro 6.000.
Inoltre il Collegio, con la medesima ordinanza, ha fissato l'udienza di discussione collegiale
(ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc) per il 25 Marzo 2025.
Giusta decreto del 5 Marzo 2025, la causa è stata rinviata di ufficio (in prosieguo di discussione ex art. 281 sexies cpc) all'udienza del 24 Giugno 2025.
Si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali: la Difesa di ed (appellanti nell'originario n. 1866/23 RG); Parte_2 Parte_1
la Difesa di (appellante nell'originario n. 2177/23 RG); Parte_3 la Difesa dell'avv. DI CO.
All'udienza collegiale del 24 Giugno 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa. All'esito della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
10 Motivi della decisione
In via preliminare, si osserva come l'avv. DI CO non abbia impugnato la sentenza di prime cure, nella parte in cui la medesima CO DI è stata condannata al pagamento, in favore del TO attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 86.795,70, oltre accessori (con la pedissequa condanna al pagamento delle spese del giudizio); piuttosto,
l'avv. CO ha incentrato le sue difese sulla richiesta di conferma della sentenza di primo grado, con specifico riferimento alla condanna alla manleva a carico di ed in Parte_3
suo favore (condanna alla manleva che la dott.ssa ha impugnato con il suo gravame, Pt_3 introduttivo dell'originario n. 2177/23 RG).
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio come alcuna doglianza sia stata mossa nei confronti di (né da parte degli appellanti , né da Controparte_5 Pt_1
parte dell'appellante ); appunto, è stata citata Parte_3 Controparte_5 per mere esigenze di litisconsorzio processuale, avendo partecipato al primo grado.
L'esigenza di delimitare il thema decidendum del presente grado impone le seguenti ulteriori osservazioni: il Tribunale non ha accolto integralmente le domande originariamente proposte dal in bonis, e poi coltivate dalla curatela fallimentare. Controparte_1
Tuttavia il non ha interposto impugnazione incidentale, per i profili che non hanno CP_1 trovato accoglimento. Appunto la domanda risarcitoria è stata accolta soltanto nei confronti dell'avv. DI CO, ma non anche nei confronti dei signori e Parte_2 Pt_1
(a carico degli è stata emessa condanna alla ripetizione dell'indebito, per euro Pt_1
20.000,00).
Né il ha interposto gravame, avverso il rigetto della domanda proposta nei CP_1 confronti dell' (con cui si invocava che la somma di euro Controparte_5
98.820,00 fosse riconosciuta ed accreditata in favore della società istante…).
Per il resto, è d'uopo precisare come il non abbia esteso la sua domanda risarcitoria CP_1
nei confronti della terza chiamata (quest'ultima ha intrattenuto il rapporto Parte_3 processuale esclusivamente con la sua chiamante in causa, e cioè con l'avv. DI CO).
Si è già osservato come l'avv. DI CO non abbia impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha condannato costei al pagamento, in favore del
11 , a titolo di risarcimento danni, della somma Controparte_1
di euro 86.795,70, oltre accessori.
Di conseguenza, la sentenza n. 9556/22 è divenuta irrevocabile, per diversi aspetti qualificanti dell'iter argomentativo, in punto di ricostruzione della vicenda.
Non può revocarsi in dubbio che la società in bonis avesse Controparte_1
un'esposizione con (all'epoca . Quindi Controparte_5 Controparte_3
Centro di Riabilitazione aveva incaricato lo studio di verificare se vi fosse la Pt_1 possibilità di definire a saldo e stralcio la posizione debitoria.
Quindi Centro di Riabilitazione aveva incaricato l'avv. DI CO di definire in via transattiva la posizione debitoria, relativa a sette cartelle esattoriali, per un importo totale iscritto a ruolo pari ad euro 274.762,10.
La transazione prevedeva il pagamento di un importo, pari alla metà della somma degli importi iscritti a ruolo.
Era quindi prevista l'emissione dei seguenti titoli:
N. 6 assegni circolari, emessi il 23.5.2008, tratti su Banco di Napoli SpA, intestati con clausola di intrasferibilità ad ognuno dell'importo di euro 16.470,00; Controparte_3
N. 6 assegni bancari, ognuno dell'importo di euro 4.392,00, emessi il 23.5.2008 all'ordine di
(Liquidatore di ), e da quest'ultimo Persona_1 Controparte_1 girati;
N. 12 assegni bancari, ognuno dell'importo di euro 3.294,00, emessi il 23.5.2008 all'ordine di e da quest'ultimo girati. Persona_1
Al Liquidatore era stata consegnata una dichiarazione, datata 27 Maggio 2008, su Per_1
carta intestata e con timbro e firma di . Controparte_3
In particolare l'ente esattore dichiarava che l'obbligazione tributaria era stata interamente definita a seguito dell'avvenuta estinzione del credito;
pertanto acconsentiva Controparte_3 alla cancellazione dell'ipoteca iscritta.
Orbene, successivamente, a mezzo della nota del 7 Dicembre 2009, aveva Controparte_3 comunicato a che il documento di quietanza (con assenso Controparte_1 alla cancellazione dell'ipoteca) in realtà non era stato emesso dall'ente esattore;
per giunta le cartelle oggetto della garanzia ipotecaria non risultavano estinte.
12 Dunque, non può revocarsi in dubbio che il avesse incaricato l'avv. Controparte_1
DI CO di definire la posizione tributaria.
Né può dubitarsi del rapporto di consulenza tra il e lo studio . Controparte_1 Pt_1
Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha ben specificato come il coinvolgimento nella vicenda della dottoressa (quale ausiliaria dell'avv. CO ex art. 1228 cc.), non Parte_3
faccia venire meno la responsabilità dell'avv. CO nei confronti del Centro di Riabilitazione.
Con specifico riferimento alla posizione dell'avv. DI CO, il G.M. di Napoli ha incentrato l'attenzione sui sei assegni circolari, emessi il 23 Maggio 2008, tratti su Banco di
Napoli SpA, intestati con clausola di intrasferibilità ad ognuno dell'importo Controparte_3 di euro 16.470,00.
Questi sei assegni circolari furono pacificamente consegnati all'avv. CO, per consentirle l'adempimento del mandato, finalizzato alla transazione con Controparte_3
L'importo complessivo dei sei assegni circolari era quindi di euro 98.820,00 (appunto, euro
16.470,00 x 6).
Orbene, risulta come l'imputazione a cartelle esattoriali riferibili a Controparte_1
sia limitata all'importo di euro 28.710,39; invece, i restanti euro 70.109,61 sono
[...] stati utilizzati a beneficio di altri contribuenti, diversi dal . Controparte_1
Da qui la conclusione, circa la fondatezza della domanda risarcitoria del riassumente
. Controparte_1
In altri termini, il aveva affidato alla mandataria avv. DI CO Controparte_1 complessivi euro 98.820,00 (in n. 6 assegni circolari da euro 16.470,00 ciascuno), finalizzati al ripianamento del debito con Controparte_3
Invece, soltanto una quota pari ad euro 28.710,39 è stata utilizzata a beneficio del contribuente
; laddove ben euro 70.109,61 sono stati illecitamente distratti Controparte_1
(essendo stati utilizzati a beneficio di altri contribuenti).
Il Tribunale è addivenuto a tale conclusione, sulla scorta delle risultanze della CTU contabile del dott. (conclusione cui si perviene, all'esito della valutazione Persona_2 complessiva dell'elaborato depositato il 3 Marzo 2014, e della relazione integrativa depositata l'8 Maggio 2015).
13 Da qui la declaratoria di responsabilità risarcitoria a carico dell'avv. DI CO, per il grave inadempimento contrattuale, rispetto agli obblighi assunti (nei confronti del
[...]
), quale mandataria. CP_1
Il G.M. ha provveduto a rivalutare all'attualità il suddetto importo di euro 70.109,61; si è addivenuti in tal modo alla cifra di euro 86.795,70.
Come già osservato, l'avv. DI CO non ha impugnato la patita condanna;
quindi, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9556/22 è divenuta irrevocabile, nella parte in cui l'avv.
CO è stata condannata al risarcimento dei danni in favore del TO di
[...]
; piuttosto, l'avv. CO incentra i suoi sforzi difensivi nell'opporsi Controparte_1 all'appello della dott.ssa (e quindi nel chiedere la conferma della statuizione, Parte_3
con cui è stata condannata a tenere indenne e manlevare CO DI da tutti Parte_3 gli esborsi, cui quest'ultima sarà costretta, in forza della sentenza di prime cure).
Il , oltre a chiedere la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni, aveva anche chiesto che l'avv. DI CO fosse condannata alla restituzione (a titolo di ripetizione dell'indebito) delle somme versate dal Centro di Riabilitazione alla medesima CO, per competenze professionali (competenze appunto relative al mandato di addivenire alla transazione con , mandato rimasto inadempiuto alla luce della Controparte_3
sopra evidenziata rilevante distrazione di somme).
La condanna alla ripetizione dell'indebito è stata respinta poiché – ha osservato il Tribunale
– il ha chiesto soltanto il risarcimento del danno, senza chiedere anche la CP_1 risoluzione del contratto di mandato. Così scrive il Tribunale:…In assenza di domanda risolutoria, tale importo (appunto il compenso per l'avv. CO) non può essere restituito, in quanto la domanda risarcitoria, unica ad essere stata spiegata, non presuppone lo scioglimento del contratto, e le ragioni del contraente adempiente trovano in essa adeguata tutela….
Il non ha proposto impugnazione incidentale neanche sotto il profilo testè CP_1
evidenziato.
A questo punto, è d'uopo esaminare l'appello dei signori e , Parte_1 Pt_2 introduttivo dell'originario n. 1866/23 RG (appello, con cui e si Parte_1 Pt_2
dolgono del fatto di essere stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro
14 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore della curatela del
[...]
). Controparte_1
Sull'appello di ed , introduttivo dell'originario n. Parte_1 Parte_2
1866/23 RG
Ad avviso del Collegio, non si può prescindere dalle originarie domande, proposte da
[...] in bonis, nella citazione introduttiva del primo grado. Controparte_1
Secondo la prospettazione attorea, gli esponenti dello studio , e cioè il dott. Pt_1 Pt_2
ed il ragionier dovevano essere considerati corresponsabili, in solido con l'avv. Pt_1
DI CO, del grave inadempimento agli obblighi assunti con il mandato – inadempimento consistito nella distrazione di ingenti somme, destinate alla definizione transattiva con Controparte_3
Il Tribunale, con ampia motivazione, ha escluso che gli dovessero ritenersi Pt_1 corresponsabili con l'avv. DI CO per la distrazione delle somme (statuizione di rigetto, che non è stata impugnata dal ed odierno appellato). Controparte_8
In particolare il G.M. di Napoli ha evidenziato come gli si siano limitati a fungere Pt_1 da tramite tra il e l'avv. DI CO, nella fase di Controparte_1
predisposizione degli assegni e della documentazione;
tuttavia, il mandato (finalizzato alla definizione transattiva con fu conferito da Centro di Riabilitazione Bacolese Controparte_3
(CR) alla sola CO, e non anche agli . Pt_1
In ogni caso, il Tribunale è addivenuto alla condanna in via solidale, a carico degli , Pt_1 ed in favore del , per la somma di euro 20.000,00, in base al ragionamento Controparte_9
seguente: è emerso come CR avesse consegnato agli la somma di euro 32.000,00 Pt_1 in contanti, quale compenso spettante all'avv. CO per l'incarico conferitole, di addivenire alla transazione con L'avv. CO, nel costituirsi in primo grado, ha dichiarato Controparte_3 di avere ricevuto dagli la somma di euro 12.000,00, e non già euro 32.000,00. A Pt_1
questo punto, il G.M. ha ulteriormente osservato come l'avv. CO non fosse tenuta a restituire al il compenso di euro 12.000,00, dato che la curatela ha proposto CP_1 soltanto la domanda risarcitoria (per l'inadempimento al mandato), ma non anche la domanda risolutoria del mandato medesimo. Altresì, il Tribunale ha aggiunto come, con tutta evidenza,
l'importo di euro 20.000,00 (appunto euro 32.000,00 – euro 12.000,00) fosse stato
15 indebitamente trattenuto dagli . Da qui la condanna a carico di ed Pt_1 Parte_2
, ed in favore del , al pagamento della somma di euro Parte_1 Controparte_9
20.000,00, a titolo di ripetizione dell'indebito.
Il Tribunale, sempre nell'impugnata sentenza, ha fatto riferimento al paragrafo “R” della parte argomentativa della citazione di primo grado;
ebbene, fin da ora è d'uopo osservare come, in tale paragrafo R, si facesse riferimento all'obbligo in capo all'avv. CO di restituire le somme ricevute a titolo di compenso professionale (laddove tale restituzione è stata esclusa dal medesimo G.M. in sentenza, dato che parte attrice si era limitata alla domanda risarcitoria, senza chiedere anche la risoluzione del contratto di mandato).
Per giunta, in nessun atto del primo grado, né l'attrice in bonis, né il riassumente Pt_4
hanno avanzato la domanda di condanna degli , alla Parte_5 Pt_1 restituzione dell'importo di euro 20.000,00 (neanche nella comparsa conclusionale del 7
Ottobre 2022). L'unica domanda avanzata nei confronti degli è stata quella Pt_1 risarcitoria, in solido con l'avv. DI CO.
Emerge quindi, con tutta evidenza, come il Tribunale sia andato ultra petita, nell'emettere la condanna, a carico degli , al pagamento della somma di euro 20.000,00 (in violazione Pt_1 del principio della domanda, di cui all'art. 112 cpc).
Invero, nella parte argomentativa del gravame dei signori , notificato il 15 Aprile Pt_1
2023, non è stata esplicitamente sollevata l'eccezione di ultra-petizione; tuttavia, può ritenersi che l'eccezione sia stata implicitamente sollevata, considerato che, nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, e non chiedono il definitivo rigetto della Parte_1 Pt_2 domanda del TO di loro condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00; piuttosto, essi chiedono la revoca del capo 2) del dispositivo della sentenza di prime cure, laddove sono stati condannati in solido al pagamento della somma di euro 20.000,00, in favore del riassumente (ergo, è implicita la consapevolezza, negli odierni appellanti, che CP_1 né il Centro di Riabilitazione in bonis né il giammai abbiano avanzato la domanda CP_1
di condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00).
In ogni caso gli impugnanti , nel merito, a giusta ragione deducono come non sia Pt_1 affatto emersa la prova dell'indebita ritenzione della somma di euro 20.000,00 (come invece ritenuto dal Tribunale).
16 Come sopra osservato, il Tribunale imputa agli l'indebita ritenzione della somma di Pt_1
euro 20.000,00 (loro consegnata da ai fini della consegna all'avv. CO, a titolo di Pt_4 compenso professionale per il ricevuto incarico di addivenire a transazione con CP_3
.
[...]
Il G.M. di Napoli – ai fini della descritta condanna al pagamento della somma di euro
20.000,00 – si è esclusivamente basato su quanto dichiarato dall'avv. CO nella sua comparsa di costituzione, e cioè di avere ricevuto dagli la somma di euro 12.000,00 Pt_1 in contanti (provenienti da , a titolo di compenso professionale. Pt_4
Orbene la convenuta avv. DI CO, nella comparsa di costituzione del 20 Ottobre 2010, fa riferimento alla somma di euro 12.000,00 in contanti, ricevuta dagli (proveniente Pt_1
da ; tuttavia aggiunge che, a sua volta, provvide a consegnare gli euro 12.000,00 alla Pt_4 dott.ssa Ulteriormente, sempre nella comparsa depositata il 20 Ottobre 2010, Parte_3
l'avv. CO aggiunge che ed i signori erano Controparte_1 Pt_1 perfettamente al corrente del coinvolgimento nella vicenda della dott.ssa . Pt_3
Pertanto, è d'uopo concludere in senso conforme alla prospettazione degli appellanti , Pt_1
e cioè che manca la prova che ed avrebbero indebitamente Parte_1 Parte_2 trattenuto la somma di euro 20.000,00, loro consegnata dal . Controparte_1
Quindi, in accoglimento del gravame degli (introduttivo dell'originario n. 1866/23 Pt_1
RG), deve essere revocato il capo 2) del dispositivo della sentenza di prime cure, con il quale ed erano stati condannati in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 del della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_5
(ovviamente, si impone la revoca anche del capo con il quale gli erano stati Pt_1
condannati al pagamento delle spese del giudizio, in favore del . CP_1 Pt_4
A questo punto, resta da esaminare l'appello proposto dalla dott.ssa nei Parte_3
confronti dell'avv. DI CO, introduttivo dell'originario n,. 2177/23 RG (appello, con cui la invoca il definitivo rigetto della domanda di manleva nei suoi confronti, proposta Pt_3
in prime cure dall'avv. CO, domanda di manleva e garanzia invece accolta dal Tribunale).
Sull'appello proposto dalla dott.ssa nei confronti dell'avv. DI CO Parte_3
(introduttivo dell'originario n. 2177/23 RG).
17 Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo della sentenza di prime cure
– iter che ha condotto alla pronuncia di condanna a carico di (e cioè alla Parte_3 condanna a tenere indenne e manlevare l'avv. CO, per tutte le conseguenze negative, derivanti dalla domanda risarcitoria proposta dal TO riassumente nei confronti della medesima CO DI).
E' provato come l'avv. CO abbia affidato alla dott.ssa la pratica proveniente da Pt_3 Pt_4
[...
tra le altre cose, è emerso il ruolo di , collaboratore dello studio , Persona_3 Pt_3 nel versamento degli assegni.
Come già accennato, il Tribunale ha qualificato la dott.ssa come un ausiliario ex art. Pt_3
1228 cc., di cui l'avv. CO si è avvalsa, ai fini dell'espletamento del mandato conferito alla
CO medesima da Pedissequamente, la domanda di manleva della CO è stata Pt_4 qualificata come domanda di regresso del debitore nei confronti del suo ausiliario.
Quindi il coinvolgimento della non fa venir meno la responsabilità della CO nei Pt_3 confronti della in bonis ed adesso nei confronti della curatela (del resto, si è già Pt_4 evidenziato come la pronuncia del Tribunale sia divenuta irrevocabile, per mancata impugnazione, in punto di responsabilità risarcitoria dell'avv. CO nei confronti del
). CP_1
Non può revocarsi in dubbio che l'avv. CO abbia incaricato la dott.ssa di trattare la Pt_3 posizione della e che altresì abbia consegnato alla gli assegni circolari sopra Pt_4 Pt_3
descritti.
Dunque, nel caso di specie l'avv. CO ha affidato il rapporto diretto con alla Controparte_3 dott.ssa Pt_3
Ad avviso del Tribunale, l'avv. CO si è rivolta alla dott.ssa non già soltanto per una Pt_3 mera attività materiale (consegna degli assegni circolari all ). RO
Nelle sue difese in primo grado, ha espressamente dichiarato di essere esperta Parte_3 della specifica materia tributaria;
ebbene, la sua attività preminente era quella di valutare, predisporre e svolgere procedimenti di opposizione avverso illegittime imposizioni tributarie ed esattoriali, sia in via di autotutela, sia dinanzi ai competenti organi, nonché di operare possibili transazioni per posizioni in sofferenza, attraverso istanze e conseguenziali trattative di saldo e stralcio.
18 In tale contesto, la dott.ssa non ha negato di avere ricevuto compensi dall'avv. CO, Pt_3
per le pratiche che quest'ultima le aveva affidato.
Ergo, alla luce di tali elementi, in modo del tutto coerente il Tribunale è addivenuto alla conclusione, circa la responsabilità della (nei confronti della CO), per l'elaborazione Pt_3 di pagamenti, in favore di soggetti diversi dal (contribuente Controparte_1
per la cui posizione la aveva ricevuto gli assegni). Pt_3
Appunto, il fatto che – su di una provvista di euro 98.820,00, sommatoria dei sei assegni circolari – ben euro 70.109,61 siano andati a beneficio di altri contribuenti, integra una grave responsabilità della dott.ssa nei confronti dell'avv. CO. Pt_3
Inoltre, il Tribunale ha ulteriormente evidenziato la gravità del comportamento della dott.ssa
; in particolare il G.M. ha messo in evidenza alcune risultanze istruttorie, da cui emerge Pt_3 come abbia avuto rapporti con il Centro di Riabilitazione Bacolese. Parte_3
Il Tribunale fa riferimento all'individuazione dei beneficiari di diversi assegni liberi, che il sig. Liquidatore p.t. di aveva intestato a se stesso. Per_1 Pt_4
L'assegno bancario n. 7900201916, dell'importo di euro 4.392,00, negoziato il 14 Luglio
2008 presso la filiale Napoli 5 della fu versato su di un c/c Controparte_10 cointestato a , e Parte_3 Persona_4 Persona_5
Un ulteriore assegno emesso dal Liquidatore risulta versato in favore di Per_1 Per_4
; ulteriori quattro assegni risultano versati in favore di
[...] Persona_5
Come detto i signori erano cointestatari di un conto corrente con . Per_4 Parte_3
Quindi il Tribunale ha concluso nei seguenti termini:…pare a questo Giudice che la circostanza che ulteriori beneficiari degli assegni intestati dal a se stesso siano Per_1
confluiti in conti intestati a n. 2 soggetti, a loro volta cointestatari con la del conto ove Pt_3
è confluito un altro assegno (sempre intestato dal a se stesso), esprima con evidente Per_1
forza gravemente indiziaria la sussistenza di una complessa vicenda truffaldina ai danni della della del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinario adempimento CP_11 Pt_3
dell'obbligazione assunta nei confronti della .sulla scorta delle considerazioni che Pt_6 precedono la domanda di regresso formulata dalla CO nei confronti della va accolta Pt_3 per l'intero importo risarcitorio….
19 Come già accennato, (a mezzo dell'appello introduttivo dell'originario n. Parte_3
2177/23 RG) invoca, in riforma della pronuncia di prime cure, il definitivo rigetto della domanda di manleva (o regresso che dir si voglia), proposta dall'avv. CO nei suoi confronti.
Ebbene, ad avviso del Collegio l'articolato motivo di gravame, dedicato ai “rapporti tra la dott.ssa e la signora CO”, foll. da 16 a 23 dell'atto di impugnazione, in diversi Pt_3
passaggi risulta sostanzialmente ammissivo della responsabilità della professionista chiamata in causa.
Tra le altre cose, l'appellante si è espressa nei seguenti termini:…la dott.ssa è Pt_3 Pt_3
molto conosciuta per la sua grande competenza e professionalità nella specifica materia tributaria, e tra le sue attività svolge proprio il compito tra gli altri di valutare, predisporre opposizioni avverso illegittime imposizioni tributarie ed esattoriali, sia in via di autotutela, sia innanzi ai competenti organi, nonché quella di operare possibili transazioni per posizioni in sofferenza, attraverso istanze e conseguenziali trattative di saldo e stralcio…, finalizzate alla risoluzione della specifica problematica tributaria del cliente…la rivolgeva Tes_6 alla per diverse pratiche….la CO non condivideva con la dott.ssa i clienti, che Pt_3 Pt_3
potevano affidare alla praticante avvocato posizioni più ampie e complessive, ma le conferiva una serie di incarichi spot, di genere, non cliente per cliente, ma questione per questione e, in caso di problematiche esattoriali, cartella per cartella….La CO le ha affidato a più riprese ed in via cumulativa delle specifiche questioni, la maggior parte appunto inerenti a procedimenti di opposizione a cartelle esattoriali e/o istanze di definizione transattiva….le prestazioni che la CO ha affidato in varie occasioni alla dott.ssa procedevano in via Pt_3 quantitativa e non soggettiva…..La parte di posizione dei propri clienti che la CO ha in ripetute occasioni affidato alle competenze della dott.ssa riguardava la specifica Pt_3 cartella da oppugnare, o avviso di liquidazione da trattare, o irregolarità tributaria da dirimere. La CO, recandosi allo studio consegnava alla dott.ssa una serie di Pt_3 Pt_3 atti tributari, cartelle ed avvisi relativi a vari suoi clienti, le indicava le attività da compiere in relazione alle istruzioni da lei stessa ricevute o concordate col cliente e, dopo la valutazione degli atti da parte della professionista e la stima delle possibilità di esito, la muniva di importi corrispondenti ai pagamenti da effettuare, attraverso assegni circolari già intestati ad ed infine le corrispondeva le proprie competenze, all'uopo CP_3 pattuite…..La modalità cumulativa utilizzata dalla CO nell'affidamento degli incarichi
20 faceva si che la dott.ssa ricevesse solo i documenti esattoriali/tributari necessari Pt_3
all'espletamento delle attività tecniche di impugnazione e/o di trattazione e la corrispondente provvista economica, che la CO forniva sub specie di assegni circolari intestati all'ente impositore….Quindi, anche riguardo all'emissione di tali titoli…la terza chiamata non poteva risalire al richiedente, potendo ben essere la stessa CO ad operare la conversione in circolari di assegni bancari e/o contanti di volta in volta che ricorresse per ella CP_3 la necessità di dare incarichi per la definizione….Cumulativa, ossia globale, era la provvista economica di cui la CO muniva la dott.ssa ai fini dell'espletamento….nella mattinata Pt_3
lavorativa, quando lo studio si recava presso , non trattavano certo una sola Pt_3 CP_3 pratica, ma molteplici e numerose;
parimenti, non effettuavano versamenti per una sola pratica, non depositavano atti ed istanze per una sola pratica: le lavorazioni erano molteplici ed uno stesso assegno poteva avere molteplici imputazioni….Peraltro allo studio si Pt_3
rivolgevano diversi professionisti proprio per la grande competenza, ciò faceva si che nella stessa sessione di trattativa o nella stessa mattinata di lavoro presso gli uffici tributari fossero trattate in successione questioni di vari clienti sia della dott.ssa sia di terzi, non certo Pt_3
solo della .Entrambi i testi suddetti ( e hanno riferito che si Pt_6 Persona_3 Tes_2 recavano sovente presso gli sportelli di , al fine di eseguire versamenti ad estinzione CP_3
o a deconto di posizioni trattate dalla dott.ssa . Anzi, nel caso di Pt_3 Controparte_1 fu proprio il a versare presso gli importi portati dagli
[...] Persona_3 CP_3
assegni circolari intestati al concessionario della riscossione, di cui si fa questione….tuttavia, sia il che il hanno precisato il carattere cumulativo Persona_3 Tes_2 degli assegni che essi andavano a versare presso , e cioè la possibilità, piuttosto CP_3
frequente, che la somma portata da un singolo assegno intestato ad venisse CP_3 destinata, per disposizione della dott.ssa , a deconto di più posizioni relative a diversi Pt_3
clienti…La dott.ssa quando riceveva dalla CO i circolari intestati ad , si Pt_3 CP_3 preoccupava solo di verificare che essi corrispondessero alle somme necessarie per definire le posizioni affidatele, senza preoccuparsi di richiedere alla CO chi avesse richiesto
l'emissione di questo o di quell'altro assegno circolare, e ciò anche in quanto questa esponente non aveva alcun rapporto con i clienti della .. Pt_6
I passaggi testè riportati dell'atto di gravame della dott.ssa risultano ammissivi della Pt_3 responsabilità denunciata dalla curatela fallimentare nei confronti dell'avv. CO (e quindi,
21 in via di regresso, ammissivi della responsabilità della dott.ssa nei confronti della CO, Pt_3
quale ausiliaria di cui la CO medesima si è avvalsa, ai fini dell'adempimento del mandato).
Infatti, viene descritto un abituale modus procedendi, tale da determinare sistematicamente la distrazione di somme di cui si è doluto il ed ancor prima la medesima CP_1 Parte_5 società in bonis (modus procedendi che va qualificato come patologico).
Appunto, abitualmente si verificava che il singolo contribuente emettesse un assegno circolare, e lo consegnasse all'avv. CO (ai fini della definizione della sua posizione tributaria), e che invece poi l'importo di quel singolo assegno circolare fosse utilizzato
(almeno in parte) a beneficio di altri contribuenti, diversi da colui che aveva emesso l'assegno circolare (tanto si è verificato nel caso del contribuente . Pt_4
L'appellante deduce come l'avv. CO fosse del tutto consapevole delle Parte_3 modalità operative dell'attività professionale svolta da essa presso gli uffici di Parte_3
Controparte_3
In qualche modo l'appellante indugia nel contestare la posizione che originariamente la convenuta CO aveva assunto, nel costituirsi in primo grado;
appunto, in quella sede l'avv.
CO aveva cercato di delineare la sua buona fede, avvalorando un ruolo di mera intermediaria (con riferimento agli assegni ed alla documentazione tributaria) tra
[...]
e la dott.ssa . CP_1 Pt_3
Ed infatti l'avv. DI CO aveva in primis chiesto di rigettarsi la domanda risarcitoria, come proposta nei suoi confronti;
in subordine (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea) aveva chiesto di condannarsi la a tenerla indenne ed a Pt_3 manlevarla.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria dell'avv. CO nei confronti del
(in quanto pienamente consapevole della distrazione delle somme CP_1 Pt_4
portate dagli assegni circolari, emessi dal contribuente in bonis), ed al contempo ha Pt_4 accolto la domanda di regresso/rivalsa dell'avv. CO nei confronti della , sub specie di Pt_3
regresso del debitore riconosciuto inadempiente, nei confronti del suo ausiliario.
Quindi il Tribunale ha avvalorato la tesi della piena compatibilità tra il dolo dell'avv. DI
CO, e la fondatezza dell'azione di regresso/rivalsa nei confronti dell'ausiliaria dott.ssa Pt_3
(diritto di rivalsa riconosciuto in via integrale).
22 Ciò premesso – come già osservato – l'avv. CO non ha impugnato la patita condanna al risarcimento dei danni (mirando esclusivamente alla conferma dell'obbligo alla manleva a carico della dott.ssa obbligo affermato dal primo Giudice). Pt_3
Pertanto, in tale contesto, è d'uopo ribadire come risultino superflue le osservazioni dell'appellante circa la piena consapevolezza e conoscenza (da parte dell'avv. Parte_3
CO) delle sue modalità operative presso gli uffici di . Controparte_3
L'impugnante , nell'atto di gravame, ha anche insistito nel dedurre di non avere Parte_3 avuto alcun rapporto con il . Controparte_1
Ebbene, è assorbente osservare come l'azione di regresso (integrante il thema decidendum dell'appello interposto da riguardi il solo rapporto tra e l'avv. Parte_3 Parte_3
CO.
Appunto, non può revocarsi in dubbio il coinvolgimento della dott.ssa nella distrazione Pt_3
di somme, di cui agli assegni circolari emessi dalla in bonis, e finalizzati alla Pt_4 definizione della posizione tributaria della sola CR, e non anche di altri contribuenti.
Ergo, l'appello della dott.ssa deve essere rigettato in toto;
consegue la conferma della Pt_3
statuizione, con cui è stata condannata a tenere indenne DI CO da Parte_3 quanto tenuta a pagare in forza della presente sentenza…..
Il diritto di regresso in favore dell'avv. CO è stato riconosciuto integralmente (per l'intero importo risarcitorio); né la terza chiamata ha giammai eccepito ipotesi Parte_3
subordinate, relative ad un accoglimento della domanda di regresso soltanto per una quota percentuale, e non già in via integrale.
In definitiva, con riferimento alle posizioni dell'avv. CO e della dott.ssa l'impianto Pt_3
argomentativo della sentenza di prime cure deve essere confermato.
E' d'uopo confermare la responsabilità, a diverso titolo, sia dell'avv. CO che della dott.ssa
. La prima, appunto, è stata riconosciuta responsabile, per inadempimento del contratto Pt_3 di mandato, nei confronti del quanto alla terza chiamata dott.ssa CP_1 Pt_4 Pt_3
in qualità di ausiliaria della debitrice inadempiente CO, si è affermato il suo obbligo di regresso/rivalsa nei confronti della CO (in un contesto in cui il ha proposto la CP_1 domanda risarcitoria nei confronti della sola avv. CO, senza operare alcuna estensione della domanda nei confronti della terza chiamata).
23 Conclusivamente il Collegio (con riferimento alle posizioni della CO e della Pt_3
concorda con quanto scritto dalla Difesa del TO appellato nella comparsa di costituzione nell'originario n. 2177/23 RG:…il materiale probatorio raccolto in primo grado consente di affermare la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti, con pratiche
“passate” da un professionista all'altro, tale da non escludere la responsabilità professionale di tutti i soggetti coinvolti, i quali hanno violato le più elementari norme in materia di trasparenza, diligenza, correttezza e buona fede, sconfinando nel grave e persistente inadempimento, sia contrattuale che extra-contrattuale….
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese
Con riferimento al rapporto processuale tra i signori e da un lato e, Parte_1 Pt_2
dall'altro, il a seguito dell'accoglimento dell'appello degli , è Parte_5 Pt_1
d'uopo statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Il processo di primo grado è iniziato nell'anno 2010; pertanto, ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella previgente formulazione, antecedente alla novella del 2014. Ed effettivamente, ad avviso del Collegio, ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni”, che inducono a compensare integralmente le spese del doppio grado tra queste parti (discostandosi in tal modo dal principio della soccombenza).
In particolare, l'intera vicenda oggetto di causa (derivata dall'intento della in bonis Pt_4 di definire transattivamente la sua esposizione esattoriale) presenta profili di opacità, militanti appunto per l'integrale compensazione.
Non ci sono provvedimenti da adottare (sulle spese del grado) tra RO
(ex e le altre parti;
appunto, alcuna doglianza o istanza è stata
[...] Controparte_3 formulata dalle altre parti nei confronti di . Controparte_5
Parimenti, non ci sono provvedimenti da adottare (sulle spese del grado) tra l'avv. DI
CO ed il infatti, come già osservato, l'avv. CO non ha impugnato Parte_5 il capo del dispositivo, con il quale è stata condannata al risarcimento dei danni, in favore del riassumente. CP_1
24 Resta da statuire sulle spese del presente grado tra l'avv. DI CO e la dott.ssa
[...]
(come sopra osservato, si addiviene al rigetto dell'appello proposto dalla dott.ssa Pt_3
). Pt_3
Ebbene, la sopra descritta opacità della vicenda milita per l'integrale compensazione delle spese del grado, tra l'avv. CO e la dott.ssa . Pt_3
Appunto, secondo la prospettazione del primo Giudice (confermata in questa sede), le due professioniste sono inevitabilmente accomunate, trattandosi (nel caso della CO) della mandataria inadempiente (rispetto alla mandante in bonis), nonché (nel caso della Pt_4
) dell'ausiliaria della mandataria inadempiente. Pt_3
E quindi, proprio la valorizzazione di tale tratto comune induce all'integrale compensazione delle spese del grado tra queste due parti (discostandosi, anche in tal caso, dal principio della soccombenza).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
” – appello notificato anche a ad Controparte_1 Parte_3
ed all'avv. DI CO, nonché pronunciando Controparte_5 sull'appello proposto da (introduttivo dell'originario n. 2177/23 RG) nei Parte_3 confronti dell'avv. DI CO;
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9556/22, pubblicata il 27 Ottobre 2022, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto da ed;
per l'effetto, in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il capo 2) del dispositivo della sentenza di prime cure, con il quale ed erano stati Parte_1 Parte_2
condannati in solido al pagamento, in favore del della somma di euro Parte_5
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda (revoca altresì il capo con il quale Parte_1
e erano stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, in favore del
[...] Pt_2
; Parte_5
25 B) Rigetta l'appello proposto da (appello introduttivo dell'originario Parte_3
procedimento n. 2177/23 RG);
C) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra ed Parte_1
da un lato e, dall'altro, il Parte_2 Controparte_1
[...
D) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra CO DI e
[...]
; Pt_3
E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_3 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del Primo Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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