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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, Parte_1 con l'avv. BUCCARELLA ANNA;
ricorrente contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO;
resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura di due terzi ex art. 1 L.222/84 con conseguente diritto della medesima a percepire l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (02.08.2021).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase del Controparte_3 giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta riportandosi alle valutazioni già compiute in fase sommaria dal Ctu incaricato dacché esaustive e corrette. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In primis si rileva come qualsiasi eccezione di carattere preliminare possa ritenersi assorbita da quanto deciso nel merito.
Ebbene, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate. Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione. Ed invero, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali -relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ...
- il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.
5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata
- del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. , dopo una dettagliata Persona_1 analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati secondo la seguente valutazione:
“La documentazione agli atti ed i dati anamnestici hanno mostrato che la ricorrente è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 22.10.21 a livello della spalla destra non avendo ottenuto risultati dalla terapia conservativa . La lettera di dimissione (agli atti) relativa all'intervento eseguito ad Ascoli Piceno in data
22.10.21 riporta: Diagnosi : lesione degenerativa conflittuale cuffia dei rotatori spalla destra. Intervento: acromion- plastica,bursectomia,riparazione lesione cuffia con sutura ancorata. Successivamnte la ricorrente ha eseguito un lungo periodo di riposo,(come previsto in questo tipo di intervento che richiedono non meno di
6 mesi di riposo articolare e di riabilitazione) e nel 2023 ha ripreso l'attività lavorativa sempre presso la ditta di conservazione dei pomodori e con la mansione di selezione dei pomodori sul nastro trasportatore. L'esame obiettivo attuale ha mostrato una buona ripresa funzionale della spalla con motilità completa e senza comparsa di dolore.E' residuata solo una modesta ipotrofia del deltoide destro. Il buon risultato clinico risulta anche dalla visita ortopedica eseguita in data 01.04.2022 (agli atti) che riporta : Rom (range of motion) normale,ipotrofia del deltoide che la p. recupererà con adeguato tempo ottemperando anche alle proprie ordinarie attività anche lavorative. La cuffia dei rotatori è costituita da 4 muscoli:sovraspinoso,sottospinoso,piccolo rotondo (che si inseriscono sul trochite) ed il sottoscapolare che si inserisce sul trochine. Per portarsi sul trochite i tendini attraversano uno spazio ristretto limitato superiormente dall'acromion;la riduzione di tale spazio, legata a molteplici fattori ( individuali,artrosico- degenerativi,traumatici ecc) può portare ad una riduzione di tale spazio determinando la c.d. Sindrome da conflitto sub-acromiale. In particolare è il tendine del sopraspinoso,muscolo che è insieme al deltoide il principale abduttore dell'omero,quello che va incontro a processi degenerativi fino alla rottura,come nel caso in esame.Sono infatti i movimenti di abduzione-elevazione dell'omero oltre i 90° quelli che sollecitano in modo particolare il muscolo. L'intervento chirurgico comporta di norma,nel caso di rottura del tendine, la riparazione del tendine stesso,la asportazione della borsa infiammata e l'asportazione di una parte dell'acromion (acromionplastica); acromion-plastica che ha lo scopo di allargare lo spazio subacromiale a disposizione dei tendini della cuffia e quindi ridurre le sollecitazioni meccaniche su di essi. Come riportato
l'intervento (acromion-plastica,bursectomia,riparazione tendinea) ha determinato una buona ripresa funzionale e l'assenza di sintomatologia dolorosa. Ritengo pertanto che la patologia della spalla destra non riduca a meno di un terzo la capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Ritengo che il grado di riduzione della capacità di lavoro possa essere valutata al 25-30%.”
Ed infine lo stesso consulente così concludeva: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la signora risulti affetta da: Esiti di sindrome da conflitto sub-acromiale spalla destra con Parte_2 rottura della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente con buona ripresa funzionale. Ritengo che tale patologia non riduca a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.Ritengo che il grado di riduzione della capacità di lavoro possa essere valutato al 25-30%.”
Avverso tali risultanze inoltrate in bozza alle parti in data 25.02.2025 pervenivano le note critiche del legale della ricorrente pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandone contenuto e conclusioni.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio richiesto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata. Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili. CP_ Spese di ctu a carico dell' definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta il ricorso;
b) - spese di lite irripetibili. CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 27/05/2025
P.T.M.
Il Giudice
Gabriella Puzzovio