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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 44/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 29/10/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi, in collegamento da remoto: per la parte ricorrente Avv. MORTARA ND e la sig.ra Pt_1
personalmente, per la parte resistente l'Avv. MOLLEA FRANCESCA e SS
MONGE.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti e deduzioni difensive, ribadendo le conclusioni già rassegnate.
L'Avv. MORTARA contesta l'esistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente ed evidenzia come dalle prove orali sia emerso che la sig.ra si sia trovata nel mezzo del rapporto tra il ed il , Pt_1 Pt_2 Pt_3
ma non abbia tenuto un comportamento inadeguato. La sig.ra aveva Pt_1
peraltro chiesto un incontro per chiarire le circostanze. A nulla rilevano invece i richiami precedenti, dedotti dalla resistente, perché va rispettato il principio di tempestività della contestazione e si tratta di episodi lontani nel tempo. Contesta quanto dedotto dalla parte resistente e cioè che gli AEC giustificherebbero, quale giusta causa, un inadempimento di minor valore: così non è, perché gli AEC danno contenuto alla norma codicistica e devono garantire all'agente un trattamento di miglior favore. Quanto all'indennità di fine rapporto, non rilevano le concause (vedi sent. App Torino richiamata nelle note conclusive) perché la crescita dell'azienda è un fattore normale, che non può bastare ad escludere l'indennità ex art. 1751 c.c.. Evidenzia che i documenti sono chiari: il fatturato si è quintuplicato e ciò non può essere attribuito solo alle concause, quindi l'incremento è provato.
L'Avv. MOLLEA rileva che le deposizioni testimoniali hanno dimostrato come il contegno della ricorrente sia stato oggetto di più richiami del Ribadisce CP_1
che il modo di interloquire della sig.ra era inadeguato e aveva creato Parte_1
una situazione di malessere diffusa, come dimostrano le reazioni di clienti che hanno accolto con favore la sostituzione dell'agente. Ribadisce pertanto la sussistenza della giusta causa di recesso ed in ogni caso osserva che è valido l'argomento dell'imputabilità, cioè il recesso è imputabile all'agente. Espone che le concause della crescita di fatturato sono circostanze non contestate dalla controparte in prima udienza. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'Avv. MORTARA replica che la giusta causa come denotata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è altro rispetto ai fatti dedotti in questo giudizio. Quanto al proprio onere della prova, osserva che sono state proposte molteplici istanze, delle quali è stato ammesso solo l'ordine di esibizione. Ricorda che l'indennità suppletiva di clientela se non c'è giusta causa, spetta comunque.
L'Avv. MOLLEA ribadisce che le proprie contestazioni sugli importi non sono state oggetto di replica.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, in cui fissa il termine per il deposito della sentenza.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 44/2025, avente per oggetto “rapporto di agenzia”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._1
ND MORTARA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA Controparte_2 P.IVA_1
MOLLEA, parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_4
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...] Controparte_2
od assorbita, accertata l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da Controparte_2
determinata in € 160.000,00 l'indennità ex art. 1751 c.c. e dedotto l'importo di € 13.823,00, già accantonato dalla preponente a titolo di FIRR;
condanna corrispondere a l'importo di € 146.177,00 Controparte_2 Parte_4
a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e l'importo di € 89.020,56 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3 condanna rifondere a le spese del giudizio, che liquida Controparte_2 Parte_4
in € 13.395,00 per compensi professionali, € 607,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 29 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
4
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 44/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 29/10/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi, in collegamento da remoto: per la parte ricorrente Avv. MORTARA ND e la sig.ra Pt_1
personalmente, per la parte resistente l'Avv. MOLLEA FRANCESCA e SS
MONGE.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti e deduzioni difensive, ribadendo le conclusioni già rassegnate.
L'Avv. MORTARA contesta l'esistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente ed evidenzia come dalle prove orali sia emerso che la sig.ra si sia trovata nel mezzo del rapporto tra il ed il , Pt_1 Pt_2 Pt_3
ma non abbia tenuto un comportamento inadeguato. La sig.ra aveva Pt_1
peraltro chiesto un incontro per chiarire le circostanze. A nulla rilevano invece i richiami precedenti, dedotti dalla resistente, perché va rispettato il principio di tempestività della contestazione e si tratta di episodi lontani nel tempo. Contesta quanto dedotto dalla parte resistente e cioè che gli AEC giustificherebbero, quale giusta causa, un inadempimento di minor valore: così non è, perché gli AEC danno contenuto alla norma codicistica e devono garantire all'agente un trattamento di miglior favore. Quanto all'indennità di fine rapporto, non rilevano le concause (vedi sent. App Torino richiamata nelle note conclusive) perché la crescita dell'azienda è un fattore normale, che non può bastare ad escludere l'indennità ex art. 1751 c.c.. Evidenzia che i documenti sono chiari: il fatturato si è quintuplicato e ciò non può essere attribuito solo alle concause, quindi l'incremento è provato.
L'Avv. MOLLEA rileva che le deposizioni testimoniali hanno dimostrato come il contegno della ricorrente sia stato oggetto di più richiami del Ribadisce CP_1
che il modo di interloquire della sig.ra era inadeguato e aveva creato Parte_1
una situazione di malessere diffusa, come dimostrano le reazioni di clienti che hanno accolto con favore la sostituzione dell'agente. Ribadisce pertanto la sussistenza della giusta causa di recesso ed in ogni caso osserva che è valido l'argomento dell'imputabilità, cioè il recesso è imputabile all'agente. Espone che le concause della crescita di fatturato sono circostanze non contestate dalla controparte in prima udienza. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'Avv. MORTARA replica che la giusta causa come denotata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è altro rispetto ai fatti dedotti in questo giudizio. Quanto al proprio onere della prova, osserva che sono state proposte molteplici istanze, delle quali è stato ammesso solo l'ordine di esibizione. Ricorda che l'indennità suppletiva di clientela se non c'è giusta causa, spetta comunque.
L'Avv. MOLLEA ribadisce che le proprie contestazioni sugli importi non sono state oggetto di replica.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, in cui fissa il termine per il deposito della sentenza.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 44/2025, avente per oggetto “rapporto di agenzia”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._1
ND MORTARA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA Controparte_2 P.IVA_1
MOLLEA, parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_4
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...] Controparte_2
od assorbita, accertata l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da Controparte_2
determinata in € 160.000,00 l'indennità ex art. 1751 c.c. e dedotto l'importo di € 13.823,00, già accantonato dalla preponente a titolo di FIRR;
condanna corrispondere a l'importo di € 146.177,00 Controparte_2 Parte_4
a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e l'importo di € 89.020,56 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3 condanna rifondere a le spese del giudizio, che liquida Controparte_2 Parte_4
in € 13.395,00 per compensi professionali, € 607,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 29 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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