TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 23995
TAR
Ordinanza collegiale 4 luglio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
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Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e disparità di trattamento

    Il criterio di storicità, già presente in atti programmatori precedenti e reintrodotto nel 2019, è considerato consolidato e non illogico. I decreti impugnati sono atti attuativi del Decreto del Capo Dipartimento n. 90300/2019, che imponeva il criterio di storicità, e pertanto non più contestabili in questa sede. Il criterio di storicità valorizza la capacità operativa degli ippodromi. L'atto generale di calendario non richiede motivazione specifica se non in presenza di posizioni consolidate da volontà amministrative o pronunce giurisdizionali. Il decreto sulle sovvenzioni, mai impugnato, ancora queste al numero di giornate di corse disputate.

  • Rigettato
    Annullamento in parte qua e violazione di principi

    Il motivo aggiunto, sia nella parte derivata che in quella autonoma, è rigettato in quanto costituisce mera esplicazione di argomenti già esaminati in relazione al ricorso principale. Il collegio ritiene che il calendario 2021 sia atto meramente consequenziale a quello impugnato in via principale e adottato sulla base dei criteri già scrutinati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 23995
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23995
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo