Ordinanza collegiale 4 luglio 2024
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 23995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23995 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06916/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6916 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ippodromo dei Fiori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua, del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca prot. n. 26563 del 22.5.2020, di approvazione del Calendario nazionale delle corse per il periodo 25 maggio – 31 luglio 2020 unitamente al calendario nazionale delle corse di Gruppo, Listed ed handicap principali galoppo piano, delle corse di Gruppo e Listed galoppo ostacoli, delle corse di Gruppo, Listed e prove principali per cavalli arabi e anglo arabi e dei Grandi Premi trotto, per il periodo 25 maggio – 31 dicembre 2020 e ss.mm.ii., nella parte in cui assegna un numero inferiore di giornate di corsa alla ricorrente e non assegna a quest'ultima alcun Gran premio rispetto ad altri Ippodromi del medesimo settore geografico;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Ippodromo dei Fiori S.p.A. il 23/09/2021 e depositati il 6/10/2021:
- in parte qua, del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca prot. n. 293049 del 25.6.2021, di approvazione del Calendario nazionale delle corse per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2021, nella parte in cui assegna un numero inferiore di giornate di corsa alla ricorrente e non assegna a quest'ultima alcun Gran premio rispetto ad altri Ippodromi del medesimo settore geografico; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AI S.p.A. e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa EL DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ippodromo dei Fiori S.p.A. gestisce l’attività ippica dell’Ippodromo di Villanova di Albenga in provincia di Savona, specializzato nella disciplina del trotto. Quale unico ippodromo ligure, quello gestito dalla ricorrente, unitamente agli ippodromi di Milano e di Torino, fa parte degli ippodromi della c.d. Area Nord-Ovest.
2. La ricorrente espone che l’allora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 90300 del 24 dicembre 2019 ha fissato i principi generali a cui deve ispirarsi l’Amministrazione stessa nella predisposizione del calendario delle corse per l’annualità 2020, e, in riferimento al primo semestre del 2020, ha assegnato 22 giornate di corse all’Ippodromo dei Fiori, 22 giornate a quello di Torino e 40 a quello di Milano. Quanto, invece, ai Gran premi sono stati attribuiti: 2 Gran premi all’Ippodromo di Torino, 6 a quello di Milano e nessuno all’Ippodromo ricorrente.
Tale decreto è stato gravato dall’odierna ricorrente avanti a questo Tribunale nel giudizio incardinato al r. g. n. 6714/2020.
3. Con il successivo Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 26563 del 22 maggio 2020, è stato approvato il Calendario nazionale delle corse per il periodo 25 maggio – 31 luglio 2020 e dei Gran Premi trotto per il periodo 25 maggio – 31 dicembre 2020. In virtù di esso il Ministero ha assegnato alla ricorrente 1 giornata di corse nel mese di maggio, 4 giornate nel mese di giugno, 4 giornate nel mese di luglio (senza alcun recupero delle giornate annullate causa COVID-19, ovvero 9 giornate). Inoltre non le è stato assegnato un Gran premio neppure per il secondo semestre del 2020, a fronte dell’assegnazione di ben 7 Gran Premi all’ippodromo di Torino e di 3 a quello di Milano.
4. Con l’odierna iniziativa giudiziaria l’Ippodromo dei Fiori ha impugnato il decreto n. 26563 del 22 maggio 2020 spiegando un unico articolato motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 8 aprile 1998, n.169, dell’art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, e degli artt. 1, 3 e 12 della L. 241/1990. In buona sostanza la società ricorrente lamenta una disparità di trattamento tra gli Ippodromi della c.d. area Nord-Ovest, integratasi nella:
- assegnazione alla ricorrente di un numero inferiore di giornate di corsa rispetto a Milano;
- mancata assegnazione alla ricorrente dello stesso numero di Gran premi di Milano e/o Torino;
- conseguente mancata assegnazione alla ricorrente degli stessi montepremi degli altri dell’area nord -ovest.
Più nello specifico:
- la ricorrente contesta l’attribuzione del numero delle giornate di corse in ragione del cd. criterio della storicità, ovvero “ del numero delle giornate assegnate nel quadriennio 2016-2019 ” (criterio imposto dal Decreto del Capo Dipartimento n. 90300/2019 e gravato nel ricorso n. 6714/2020) che non troverebbe appiglio normativo e finirebbe per consolidare arbitrariamente la condizione di svantaggio della ricorrente e una sorta di “rendita di posizione” degli altri ippodromi;
- in virtù dell’art. 1, comma 2, lett. c), del D.M. 4701 del 6.5.2020, recante “ principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute ”, il numero di corse assegnate influisce sull’ammontare delle sovvenzioni che ciascun ippodromo avrà diritto a percepire per l’anno in corso, quindi il decreto impugnato pregiudicherebbe gravemente la ricorrente dal punto di vista economico;
- quanto all’organizzazione dei Gran Premi, anche per essi il Decreto Dipartimentale n. 90300 del 24 dicembre 2019 prevedeva tra i vari criteri quello, illegittimo, della storicità, ed a fronte di apposita istanza presentata dalla ricorrente in data 29 giugno 2020 di assegnazione di 3 gran premi, il Ministero è rimasto sinora silente, implicitamente respingendo la richiesta.
5. Con atto di motivi aggiunti notificati il 23 settembre 2021 e depositati il 6 ottobre successivo, la ricorrente ha impugnato altresì il Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 293049 del 25 giugno 2021, di approvazione del Calendario nazionale delle corse per il periodo 1 luglio– 31 dicembre 2021, nella parte in cui assegna all’Ippodromo dei Fiori un numero inferiore di giornate di corsa rispetto agli altri ippodromi del Nord ovest e non assegna a quest’ultima alcun Gran premio. Il predetto provvedimento viene gravato, da un lato, in via derivata, nella parte in cui conferma la lesione già perpetrata con l’atto impugnato in via principale. Inoltre, in via autonoma, la ricorrente deduce violazione del principio di uguaglianza sostanziale, del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per irragionevolezza: in particolare il Ministero, sulla sola base del criterio di storicità e senza fornire alcuna motivazione esplicita, ha arbitrariamente redatto il calendario delle corse arrecando ingiustificatamente danno alla ricorrente, sebbene la stessa dal punto di vista organizzativo e infrastrutturale garantisca standards pari se non superiori a quelli degli altri ippodromi.
6. Si è costituita in giudizio la controinteressata AI con atto di mera forma; il Ministero, dopo l’emanazione di due ordinanze collegiali richiedenti un approfondimento istruttorio si è infine costituito e il 15 luglio 2025 ha depositato una relazione esplicativa, nella quale si è segnalato che:
- il rapporto di sovvenzione tra società gestrice dell’ippodromo e il Ministero si basa su un accordo di partenariato pubblico-privato come previsto dall’art. 11 della L. n. 241/90 e destinato a perseguire finalità pubbliche, tra cui il benessere dei cavalli, non certo a sostenere economicamente le società private;
- la sovvenzione viene erogata sulla base dei criteri di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.M. n. 4701 del 6 maggio 2020, che le ancorano tra le altre cose alla gestione degli impianti, al miglioramento degli stessi, all’organizzazione delle corse (tra cui il numero dei gran premi e delle corse disputati) e la remunerazione delle immagini derivanti dalle riprese televisive.
7. Con repliche in vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha ribadito che il ricorso non è diretto soltanto a contestare i criteri di determinazione delle sovvenzioni ma soprattutto i criteri di redazione dei calendari delle corse, che appaiono determinati in assenza di criteri oggettivi e predeterminati.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. L’odierna impugnativa è diretta, in via principale, a contestare il calendario nazionale delle corse per i cavalli per il periodo 25 maggio 2021- 31 luglio 2021 (e, con motivi aggiunti, per il periodo 1 luglio 2021- 31 dicembre 2021) che sarebbe stato adottato in assenza di criteri oggettivi e predeterminati e soprattutto in attuazione del criterio di storicità (assente dalle norme di settore) e tendente a consolidare nel tempo il numero di corse già tenute in passato.
Rispetto al calendario del 2020, i criteri per la determinazione del calendario ippico sono stati fissati dal decreto del Capo Dipartimento n. 90300/2019 che stabilisce, tra le altre cose, il criterio di storicità con riguardo alle corse tenute nel quadriennio 2016- 2019 (all’art. 2, comma 1 lett. a)). Tale decreto era stato gravato dalla ricorrente con impugnativa definita con sentenza di questo T.A.R. n. 14571/24 che ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto di interesse in quanto, secondo il Decreto Direttoriale 23 settembre 2020, il calendario delle corse per il 2020 non risulta essere stato preso a riferimento per la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle società di corse per il futuro, e quindi non poteva spiegare alcuna idoneità lesiva.
11. Attesa la parziale diversità dell’oggetto del presente giudizio - e le precisazioni operate dalla ricorrente in punto di interesse in sede di repliche - il Collegio ritiene di non dover dichiarare analoga improcedibilità nel presente giudizio per tale motivo: tuttavia la predetta sentenza, sancendo la definitiva efficacia del Decreto del Capo Dipartimento n. 90300/2019 -che qui rileva nella parte in cui impone di fissare le giornate di corse (art. 2, comma 1, lett. a)) e i gran premi ( lett. b)) secondo il principio di storicità - rende sia il decreto n. 26563 del 22 maggio 2020, gravato con ricorso principale, che il successivo decreto 293049 del 25 giugno 2021, impugnato con motivi aggiunti, in quanto atti meramente attuativi, vincolati e quindi non più contestabili sotto questo profilo nella presente sede.
12. Va comunque rimarcata l’infondatezza del gravame in ragione del fatto che il criterio di storicità, già presente in atti programmatori precedenti (tra cui il D.M. 681/16, abrogato e poi reintrodotto nel 2019) doveva ritenersi consolidato sia per la fissazione del numero delle giornate di corse che per i gran premi. Sul punto rileva la pronuncia di questo T.A.R. n. 79 del 2020, che decidendo sull’impugnativa del medesimo criterio di storicità in riferimento ai Gran Premi, ha dato atto che tale criterio, allora abrogato, avrebbe potuto essere reinserito da normativa successiva, e così in effetti è avvenuto. Peraltro tale criterio non dovrebbe ritenersi neppure illogico quanto alla determinazione delle sovvenzioni spettanti alle società perché “ diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV quater, 17 luglio 2025 n. 14157).
13. E’ parimenti infondata la censura relativa al mancato assolvimento da parte del Ministero dell’obbligo motivazionale che sarebbe in generale richiesto anche per un atto programmatorio: il calendario nazionale delle corse, in quanto atto generale, è esente, almeno in via ordinaria, dall'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1111), avendo chiarito la giurisprudenza che la motivazione di un atto siffatto è dovuta soltanto ove vi siano posizioni consolidate in quanto fondate su manifestazioni di volontà specifiche dell’Amministrazione a favore di singoli ovvero su pronunce giurisdizionali (Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1784); situazioni queste di natura evidentemente del tutto diversa da quella vantata dalla ricorrente.
14. Quindi in presenza di criteri ben specificati nel più volte citato Decreto n. 90300/2019 il Ministero non era onerato di fornire motivazioni ulteriori allorchè stabiliva di determinare il numero delle giornate di corse e dei gran premi da disputarsi sulla base del criterio di storicità.
Resta ferma per il futuro - una volta che saranno stabiliti per le annualità successive differenti criteri programmatori – la facoltà del Ministero di valorizzare ulteriori aspetti e quantificare secondo variabili diverse le giornate di corse e i gran premi.
15. Quanto alla modalità di determinazione delle sovvenzioni, come correttamente segnalato dalla difesa erariale, è l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 4701 del 6 maggio 2020 (che ha abrogato il precedente D.M. 10 marzo 2020, n. 2584 riproponendone il contenuto) a dettare i relativi criteri, che sono molteplici e riguardano: la gestione degli impianti (tra cui la superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione, piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo); il miglioramento degli impianti ( ovvero gli investimenti previsti e in essere volti all’ammodernamento e all’adeguamento delle strutture dell’ippodromo); l’organizzazione delle corse (considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete).
Come visto, il predetto decreto, mai impugnato dalla ricorrente, àncora le sovvenzioni, tra le altre cose, al numero delle giornate di corse disputate, quindi il decreto n. 26563/2020, oggetto di odierno gravame, era vincolato anche sotto questo profilo.
16. Dall’integrale rigetto dell’impugnativa spiegata con ricorso principale deriva il rigetto anche dei motivi aggiunti nella parte in cui hanno natura derivata, dato che è la stessa ricorrente ad affermare che anche il calendario per il 2021 costituisce atto meramente consequenziale a quello impugnato in via principale ed adottato sulla base dei criteri già scrutinati in sede di esame dello stesso; anche il motivo aggiunto dichiarato come autonomo costituisce in realtà mera esplicazione di argomenti già esaminati.
17. In conclusione sia il ricorso che i motivi aggiunti devono essere integralmente respinti.
18. Le spese di lite possono essere nondimeno compensate perché l’efficacia dell’atto presupposto a quelli gravati con il presente giudizio si è consolidata solo a seguito della declaratoria di improcedibilità della relativa impugnativa contenuta nella sentenza di questo T.A.R. n. 14571/24.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
EL DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL DA | IA AN |
IL SEGRETARIO