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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 429 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CATTANEO STEFANIA e VE AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in VIA SILLA 23/4 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PICCIRILLI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
VIA IV NOVEMBRE N. 1/1 17027 PIETRA LIGURE, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.5.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- le parti concordano in punto status, invocando entrambe la declaratoria di divorzio;
- le parti concordano anche in punto mantenimento della figlia AN, per la quale, il contributo a carico del padre viene quantificato in 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già individuate in sede di separazione;
- le parti concordano anche in punto pagamento diretto alla figlia AN del predetto contributo di mantenimento ordinario;
- le parti concordano sul fatto che ciascuna delle parti debba intendersi economicamente autosufficiente;
- la domanda restitutoria proposta dal ricorrente si appalesa inammissibile in questa sede, dovendo essere trattata in separato giudizio. Il ricorrente dichiara di rinunciare ad essa per riproporla nelle competenti sedi;
- spese compensate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 28/02/2025 ha proposto domanda per Parte_1
sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in in data 21.9.2002, con ogni conseguente statuizione;
CP_1 CP_2
Rilevato che si è costituito nel relativo giudizio;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 28.5.2025, le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
- le parti concordano in punto status, invocando entrambe la declaratoria di divorzio;
- le parti concordano anche in punto mantenimento della figlia AN, per la quale, il contributo a carico del padre viene quantificato in 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già individuate in sede di separazione;
- le parti concordano anche in punto pagamento diretto alla figlia AN del predetto contributo di mantenimento ordinario;
- le parti concordano sul fatto che ciascuna delle parti debba intendersi economicamente autosufficiente;
- la domanda restitutoria proposta dal ricorrente si appalesa inammissibile in questa sede, dovendo essere trattata in separato giudizio. Il ricorrente dichiara di rinunciare ad essa per riproporla nelle competenti sedi;
- spese compensate;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1562/2021 del
29.9.2021 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015; Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in in data 21.9.2002 e CP_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
, anno 2002, n. 12, p. II, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce CP_2
vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di e per le altre incombenze di legge. CP_2
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 429 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CATTANEO STEFANIA e VE AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in VIA SILLA 23/4 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PICCIRILLI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
VIA IV NOVEMBRE N. 1/1 17027 PIETRA LIGURE, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.5.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- le parti concordano in punto status, invocando entrambe la declaratoria di divorzio;
- le parti concordano anche in punto mantenimento della figlia AN, per la quale, il contributo a carico del padre viene quantificato in 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già individuate in sede di separazione;
- le parti concordano anche in punto pagamento diretto alla figlia AN del predetto contributo di mantenimento ordinario;
- le parti concordano sul fatto che ciascuna delle parti debba intendersi economicamente autosufficiente;
- la domanda restitutoria proposta dal ricorrente si appalesa inammissibile in questa sede, dovendo essere trattata in separato giudizio. Il ricorrente dichiara di rinunciare ad essa per riproporla nelle competenti sedi;
- spese compensate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 28/02/2025 ha proposto domanda per Parte_1
sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in in data 21.9.2002, con ogni conseguente statuizione;
CP_1 CP_2
Rilevato che si è costituito nel relativo giudizio;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 28.5.2025, le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
- le parti concordano in punto status, invocando entrambe la declaratoria di divorzio;
- le parti concordano anche in punto mantenimento della figlia AN, per la quale, il contributo a carico del padre viene quantificato in 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già individuate in sede di separazione;
- le parti concordano anche in punto pagamento diretto alla figlia AN del predetto contributo di mantenimento ordinario;
- le parti concordano sul fatto che ciascuna delle parti debba intendersi economicamente autosufficiente;
- la domanda restitutoria proposta dal ricorrente si appalesa inammissibile in questa sede, dovendo essere trattata in separato giudizio. Il ricorrente dichiara di rinunciare ad essa per riproporla nelle competenti sedi;
- spese compensate;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1562/2021 del
29.9.2021 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015; Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in in data 21.9.2002 e CP_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
, anno 2002, n. 12, p. II, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce CP_2
vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di e per le altre incombenze di legge. CP_2
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo