Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' bacini siciliani il contributo di L. 500.000.000 per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, destinato a Palermo, dopo che la Societa' medesima avra' ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.
Le modalita' di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' bacini siciliani il contributo di L. 500.000.000 per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, destinato a Palermo, dopo che la Societa' medesima avra' ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.
Le modalita' di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.