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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5530 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BENADUSI SILVIA
e
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato GAVAZZI LAURA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effet- ti civili)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/07/2025 e Parte_1 [...] hanno proposto domanda contestuale di separazione e cessazione Parte_2
pagina 1 di 3 degli effetti civili del loro matrimonio, unione celebrata in RM in data
09/12/1995.
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a [...] Parte_1
(PR) il 23/01/1964) e (nata a [...] il Parte_2
09/01/1959) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, esaminata la documentazione depositata in giu- dizio, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso con- giunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
RM (PR) il 23/01/1964) e nata a [...] Parte_2 il 09/01/1959) che hanno contratto matrimonio in data 09/12/1995 a RM, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di RM, atto n. 443 – Parte 2 – serie A, Anno 1995;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral-
pagina 2 di 3 mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RM per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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