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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1037/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'avv.
Federica Tortorelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._2
sito in Parma in Piazzale Boito n.5;
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_1 C.F._3
dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Silvano Cavarretta ( C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via C.F._4
Discesa Fosso n. 37;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, la causa era posta in decisione in data 15.01.2025 con ordinanza
ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante : <Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, Parte_1
rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 179/2019 emessa
1 dal Tribunale di Crotone in data 11/02/2019 nella causa 1976/2019 R.G., accogliere i sopra enunciati
motivi e provvedere nel modo seguente:
a)in via cautelare, sospendere l'esecuzione provvisoria della impugnata sentenza;
in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare d'ufficio, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la
nullità dell'atto di citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto
della domanda nonché della esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda stessa e, per
l'effetto, dichiarare la stessa domanda inammissibile o come meglio;
b)nel merito, anche previa declaratoria di inutilizzabilità dei documenti avversari, accertare e
dichiarare infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata la domanda avanzata da
[...]
CP_1
c)in via istruttoria, dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti ex adverso prodotti in primo grado;
ci
si riserva di depositare il fascicolo di parte entro la data dell'udienza di prima comparizione;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio oltre a C.P.A. e 15% >>;
Per l'appellato - appellante incidentale : < Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello CP_1
accogliere le seguenti conclusioni
- in via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto
assolutamente infondata e priva dei presupposti;
b) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex-art. 348 bis c.p.c.;
- in via principale e nel merito: rigettare l'appello principale perché assolutamente
illegittimo ed infondato sia in fatto e sia in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre il 15% per spese generali
forfettarie e accessori nelle misure di legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex-art. 93
c.p.c..
- In via incidentale:
a) in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig. Parte_1 CP_1
della somma di € 87.923,44= e/o quantomeno della somma di Euro 35.000,00= come concordato nella
2 scrittura privata in atti e confermato in sede di interrogatorio formale dalla sig.ra Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
b) in mancanza di accoglimento del primo motivo d'appello, in ogni caso, condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. delle spese e competenze Parte_1 CP_1
del giudizio di primo grado, oltre il 15% per spese generali forfettarie e accessori nelle misure di legge,
da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex-art. 93 c.p.c. >>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 13.09.10 conveniva CP_1
in giudizio , affinchè venisse condannata al pagamento, in suo favore, Parte_1
della somma di euro 87.923,44, oltre interessi legali sino al saldo, con vittoria delle spese di lite. A
fondamento della domanda l'attore deduceva di aver contribuito con la suddetta somma alla
costruzione dell'appartamento di proprietà della convenuta. Si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva preliminarmente che fosse dichiarata la cessazione della materia Parte_1
del contendere per intervenuta transazione tra le parti;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda
perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Acquisita la
documentazione prodotta, sentiti i testi ammessi, all'udienza del 24.09.17 i procuratori delle parti
precisavano e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. “
In data 11.02.2019, all'esito del giudizio R.G. n.1976/2010, il Tribunale di Crotone
emetteva la sentenza n. 179/2019, con la quale così provvedeva:
“1) Accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto condanna CP_1 [...]
in suo favore della somma di euro 16.432,16, con interessi legali dal giorno della Parte_1
domanda giudiziale fino al soddisfo.
2) Compensa le spese di giudizio.”
Con atto di appello regolarmente notificato e contestuale richiesta di inibitoria
(accolta da questa Corte in data 08.10.2019), l'appellante impugnava l'anzidetta sentenza del
Tribunale di Crotone, proponendo quattro motivi di appello che possono essere sintetizzati nel modo che segue.
3 Con il primo motivo, censurava la decisione del Tribunale per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sull'eccezione di nullità della citazione ex art. 164, comma 4,
c.p.c., formulata nel corso dell'udienza del 24.07.2017 di precisazione delle conclusioni, e per avere lo stesso giudice erroneamente riconosciuto in favore di un diritto CP_1
di credito, nonostante, a suo dire, il medesimo non avesse adempiuto all'obbligo di specificazione della causa petendi della pretesa azionata.
Con il secondo motivo, l'impugnante rilevava l'erroneità della decisione del
Tribunale di Crotone per aver omesso il giudice di primo grado di pronunciarsi sull'eccezione, proposta nella comparsa di costituzione e risposta del precedente giudizio,
di inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'odierno appellato in violazione degli artt. 163, comma 3, n. 5) c.p.c., e 36 e 74 disp. att. c.p.c., posto che i documenti offerti per comprovare la pretesa creditoria sarebbero stati indicati da in maniera CP_1
generica, impedendo, così, in sede processuale la verifica della corrispondenza tra quelli riportati nell'elenco allegato agli atti del giudizio e quelli materialmente inseriti nel proprio fascicolo di parte.
Con il terzo motivo l'appellante denunziava che il primo giudice avrebbe violato l'art. 132, comma 2, n.4) c.p.c. nella misura in cui, attraverso un succinto percorso logico argomentativo, aveva tratto dalle risultanze cartolari prova idonea dell'esborso da parte di della somma di euro 16.432,16 per l'acquisto di materiale che sarebbe stato CP_1
impiegato nella costruzione dell'immobile per cui è causa.
Aggiungeva l'appellante che, giungendo a tale erronea conclusione, il Giudice
avrebbe omesso di valutare che l'allegazione dell'appellato si era incentrata solo su documenti di ignota provenienza, e pertanto presuntivamente inidonei a ritenere assolto l'onere probatorio su di lui incombente.
Sempre con il medesimo motivo, l'appellante censurava il rilievo accordato dal
Tribunale alle dichiarazioni testimoniali di , ai fini del riconoscimento del Testimone_1
diritto di credito vantato da parte appellata.
Ad avviso dell'impugnante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere il contributo dichiarativo del teste vago, poco veritiero e inattendibile, e conseguentemente
4 inidoneo a provare l'investimento da parte di della somma di euro 87,923,44 CP_1
in esigenze strettamente collegate alla convivenza.
Con il quarto e ultimo motivo, veniva lamentata l'infondatezza del diritto di credito vantato, con la richiesta a questa Corte, nell'ipotesi in cui avesse concluso per il riconoscimento della pretesa creditoria, di accertare e poi dichiarare che le somme di cui lo stesso chiedeva la restituzione non fossero ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c., CP_1
essendo state esborsate in maniera spontanea e gratuita e in virtù della relazione more uxorio.
Concludeva , asserendo che ciò sarebbe giustificato dal Parte_1
fatto che, per lo stesso principio, le somme che lei stessa sostiene di aver corrisposto all'ex compagno, nonché l'assistenza materiale fornita al medesimo in momenti poco felici della sua vita, sarebbero anch'esse irripetibili, in quanto si tratterebbe di attribuzioni gratuite,
traenti origine dalla relazione sentimentale.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta con appello incidentale datata
16.07.2019 al fine di resistere al gravame, di cui contestava l'inammissibilità CP_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito, evidenziando in via pregiudiziale che le eccezioni sollevate dall'appellante relative alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e all'inutilizzabilità della documentazione prodotta perché ritenuta non adeguatamente indicizzata, meriterebbero di essere rigettate.
Ad avviso dell'appellato, la prima eccezione andrebbe disattesa sia per il fatto che risulterebbe formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale e non anche nella comparsa costitutiva e nelle memorie successive del precedente giudizio, e sia perché il giudice di prime cure, avendo esaminato il merito della vertenza, avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione stessa.
Quanto alla seconda contestazione, ritiene di non aver posto in essere CP_1
nessuna condotta abusiva in ordine alla documentazione prodotta, considerato che, avendo il Tribunale autorizzato il loro deposito, la questione relativa all'inutilizzabilità risulterebbe priva di qualsivoglia pregio giuridico.
In merito alla terza censura dell'appellante riguardante l'omessa e l'errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale ai fini del riconoscimento del
5 diritto di credito, l'appellato ribadisce che la sua pretesa risulterebbe comprovata in primo luogo dai vari prestiti e obbligazioni assunte per far fronte ai pagamenti del materiale necessario alla costruzione dell'immobile di cui trattasi.
Deduceva l'appellato a sostegno delle censure mosse sia l'interrogatorio formale del
15.02.2016, nel corso del quale l'ex compagna avrebbe ammesso il contributo economico offerto dal medesimo per le spese della ristrutturazione dell'immobile, e sia la scrittura privata transattiva sottoscritta in data 27.03.2011, nella quale , Parte_1
riconoscendo di essere debitrice dell'ex convivente della somma di euro 35.000,00, si impegnava a versare al medesimo il 50% di detto importo, a titolo di restituzione, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dell'immobile, e la restante parte al momento della stipulazione del contratto definitivo (mai avvenuta).
evidenziava, inoltre, che prove idonee a dimostrare la fondatezza del CP_1
suo credito sono da individuare nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
19.09.2016 dal collega di lavoro , il cui rilievo sarebbe stato adeguatamente Testimone_1
vagliato dal Tribunale.
Infine, parte appellata contestava la doglianza con cui Parte_1
chiedeva a questa Corte, nel caso in cui avrebbe concluso per la fondatezza della pretesa creditoria, di qualificare l'obbligazione da lui contratta nel corso della convivenza come obbligazione naturale.
A tal proposito, lamentava la mancata ricorrenza, nel caso di specie, dei CP_1
presupposti per la configurazione dell'obbligazione ex art. 2034 c.c., vale a dire l'esistenza di un dovere morale e sociale, e l'adempimento spontaneo del medesimo attraverso una prestazione proporzionale e adeguata alle circostanze del caso concreto. Evidenziava che,
dalla suddetta carenza deriverebbe come logica conseguenza, la ripetibilità delle somme che lo stesso riteneva di aver corrisposto per la costruzione e l'arredamento dell'immobile,
considerato che l'esborso compiuto in favore e in vista della realizzazione di un progetto comune, avrebbe determinato un superamento della soglia della proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi a disposizione di entrambi i partners, essendosi trattato di una dazione consistente.
6 In ragione di quanto sostenuto e a conclusione della sua tesi difensiva, CP_1
chiedeva la riforma della pronuncia impugnata sia nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto a favore di esso il diritto alla restituzione da parte dell'ex compagna
[...]
della somma di euro 16.432,16 e non anche di euro 87.923,44 o in Parte_1
subordine di euro 35.000,00, asserendo che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente esaminato l'intera documentazione prodotta, volta ad attestare le spese effettuate per la ristrutturazione dell'immobile, e sia nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza.
La causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 24.09.2019, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 15.01.25 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, avanzata dalla parte appellata,
d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni di seguito esposte.
La disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità
di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare.
In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non
7 consente di ritenere de plano una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto,
risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ancora in via preliminare ritiene questa Corte di dover disattendere le contestazioni sollevate da relative all'indeterminatezza della domanda di Parte_1
e all'inutilizzabilità della documentazione da lui prodotta nel giudizio di CP_1
primo grado.
Ed invero, in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa.
Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per
omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza
del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto
sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando
l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo
dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni,
ma esteso anche alla parte espositiva” ( Cass. civ., 19.03.2001, n.3911; e in tal senso anche Cass.
S.U., 22.05.2012 n.8077).
Nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione (proposta per la prima volta nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.07.2017), la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto è stato ritenuto dal Tribunale di Crotone completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda,
in relazione ai quali, difatti, il medesimo, attraverso l'esame del merito della controversia, è
8 pervenuto ad una decisione di parziale accoglimento, con il conseguente implicito rigetto dell'eccezione formulata nei termini sopra descritti.
Senza poi tralasciare il fatto che, qualora la domanda proposta dal fosse CP_1
stata indeterminata e incompleta, la parte eccipiente non avrebbe potuto ben articolare le proprie argomentazioni, determinando, quindi, un vulnus alle proprie facoltà di difesa e al contraddittorio, circostanza questa che, nel caso di specie, non si è verificata.
Parimenti infondata è la seconda eccezione formulata dall'appellante circa l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da perché non CP_1
adeguatamente indicizzata.
Al riguardo, è opportuno considerare che, se è vero che i documenti prodotti in giudizio devono essere contenuti in un indice, al fine di consentire la corrispondenza tra gli atti in esso indicati e quelli materialmente presenti nel fascicolo di parte, per evitare eventuali abusi in ordine alla loro sostituibilità, d'altro canto è indubbio che “il compito del
giudice è solo quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata negli atti
difensivi a sostegno dei propri assunti e non anche quello di trovare documentazione che non si
rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente
tenuto e confusamente composto”.(cfr. Cass., sez. I, 13.6.23, n.19006).
Nel caso che qui ci occupa, è evidente che il Tribunale, avendo esaminato il merito della vertenza, come dimostrato dal convincimento parzialmente favorevole sulla domanda proposta da , abbia ritenuto insussistente la lamentata violazione degli artt. e CP_1
36 e 74 disp. att. c.p.c..
Pertanto, ritenendo provata in parte la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierno appellato attraverso la documentazione allegata in giudizio, il Giudice di prime cure ha dato luogo alla conseguente sanatoria della presunta irritualità eccepita da parte appellante. (cfr.
Cass., sez. III, 20.01.04, n.771).
Dello stesso avviso è anche questa Corte atteso che, quand'anche prodotta irritualmente, perché indicata in maniera generica (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado di recante le voci “riepilogo documenti pagamenti CP_1
effettuati”; “ dal n.1 al n. 20 dei documenti comprovanti i pagamenti effettuati”) la documentazione
9 deve ritenersi utilizzabile ai fini della decisione della presente controversia.
Passando ora al merito del gravame, la Corte, all'esito dell'esame della documentazione in atti, dei risultati della fase istruttoria svoltasi in primo grado, nonché
del percorso logico-giuridico adottato dal primo giudice, ritiene che lo stesso sia fondato,
per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il terzo motivo di impugnazione, si doleva del difetto Parte_1
di motivazione della pronuncia con cui il Tribunale di Crotone è giunto al convincimento parzialmente favorevole in ordine alla prova del diritto di credito vantato da . CP_1
Censura, inoltre, l'appellante il fatto che il giudice di primo grado avesse travisato o comunque erroneamente valutato il corredo probatorio offerto da a sostegno CP_1
della sua pretesa creditoria.
Ebbene, a giudizio di questa Corte, la posizione assunta dal Tribunale circa le deduzioni difensive non è corretta e vi sono motivi validi per discostarsene, giacchè la documentazione prodotta, volta presuntivamente ad attestare l'effettuazione di innumerevoli spese, non può assurgere a prova idonea del diritto di credito vantato da
[...]
nei confronti dell'odierna appellante. CP_1
In particolare, dall'esame dell'incarto processuale, non è agevole individuare che la somma di cui l'appellato chiede la restituzione sia stata utilizzata per esigenze strettamente connesse alla convivenza more uxorio.
Al riguardo, va rilevato che l'allegazione di risulta costituita da fatture CP_1
oltremodo generiche (cfr. doc da 1 a 3; doc. da 7 a 10 del proprio fascicolo di parte relativo al primo grado), - alcune delle quali per giunta illeggibili - in quanto recanti solamente la descrizione dei materiali presumibilmente acquistati per la ristrutturazione dell'immobile in cui ha avuto luogo la convivenza e le varie ditte che si sarebbero occupate della fornitura,
senza, però, che in esse venissero mai specificate in maniera puntuale le modalità di pagamento delle forniture stesse (per di più neanche facilmente tracciabili) e la loro reale destinazione.
Oltre alle fatture, sono state prodotte da , a comprova del diritto di CP_1
credito vantato, anche le copie di vari contratti stipulati durante la convivenza (doc. da 4 a
10 6; doc. 13 e 19 del fascicolo di parte), nonchè gli estratti del proprio conto corrente, (doc.20)
ai quali questa Corte non può riconoscere alcun rilievo probatorio, posto che nessuna di queste obbligazioni, così come le spese che asserisce di aver sostenuto personalmente e talvolta anche con il contributo dei genitori, risulta essere direttamente o indirettamente ricollegabile alla finalità di soddisfare le esigenze della coppia.
Dall'esame della documentazione in atti, l'unica obbligazione che risulta essere riconducibile prima facie al perseguimento della suddetta finalità e di conseguenza presuntivamente idonea a suffragare la pretesa restitutoria di , è CP_1
rappresentata dal mutuo ipotecario che il medesimo ha stipulato congiuntamente all'ex compagna in data 11.05.2006 (doc. 16).
Tale stipulazione, con la quale i partners ottenevano dalla BNL la somma di euro
120.000,00, può essere fatta rientrare nella categoria dei c.d. mutui di scopo, ossia quella figura contrattuale in cui la somma mutuata è destinata al perseguimento di una finalità
specifica, concordata tra il mutuante e il mutuatario.
Nel caso di specie, la finalità di tale mutuo trova conferma sia nel documento che ha dato atto del conteggio dell'erogazione della somma mutuata, nel quale, infatti, è stato indicato il tipo di finanziamento ottenuto (edilizio) (pag.6 del doc.20 fascicolo di parte appellata) e sia dal relativo piano di ammortamento contenente anch'esso riferimento al finanziamento edilizio.
Tali elementi descrittivi consentono di ritenere che il mutuo de qua fosse diretto a soddisfare esigenze legate alla costruzione o ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
(v. pag. 32 del doc. 20 del fascicolo di parte appellata).
Tuttavia, a seguito di un attento esame della documentazione versata in atti, non si può facilmente evincere che il mutuo stipulato con la BNL fosse una spesa necessaria per contribuire alle opere di completamento dell'immobile.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, si esclude definitivamente qualsiasi rilievo probatorio anche del contratto di mutuo che i conviventi hanno stipulato congiuntamente.
Ciò si determina anche in ragione della mancata allegazione delle migliorie presumibilmente apportate all'immobile, attraverso vari interventi di ristrutturazione, e alle
11 cui spese asseriva di aver ripianato proprio attraverso la somma mutuata. CP_1
Di conseguenza, l'assenza di prova in tal senso è elemento dirimente per ricondurre la stipulazione del mutuo in questione ad una finalità che esula dalla convivenza more uxorio.
Pertanto, a nulla vale l'allegazione degli estratti del conto corrente (doc.20 – estratti conto corrente periodo 01.07.06 – 30.06.2009) e della rendicontazione della banca (doc.17 e
18) con cui tenta di dimostrare di aver provveduto al pagamento di alcune CP_1
rate del mutuo di cui si discute, posto che dalla descritta documentazione non vi sono elementi certi da cui ricavare che la causale della stipulazione fosse la ristrutturazione dell'immobile.
La stessa sorte probatoria, poi, va riconosciuta anche al mutuo fondiario di euro
185.000,00, garantito da ipoteca iscritta sull'immobile sito alla via Stati Uniti (Kr) e concesso dalla in data 24.02.2010 (doc. lett. c, allegato al fascicolo di parte di primo Controparte_2
grado dell'odierna appellante).
Anche la predetta obbligazione, che è stata assunta da entrambe le parti del giudizio,
diviene oggetto di valutazione negativa, perché ritenuta inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria di , il quale non ha fornito alcun elemento utile per far CP_1
ritenere che tale mutuo sia stato contratto allo scopo di fronteggiare le spese sostenute per la ristrutturazione e per l'arredamento dell'immobile in cui si sarebbe esplicata la convivenza.
A ciò si aggiunga che il pagamento delle rate del mutuo predetto è avvenuto ad opera dell'odierna appellante (che versava il relativo importo mensile tramite bonifico sul c/c di
) e talvolta anche da parte del di lei padre , come CP_1 Persona_1
confermato dalla documentazione versata in sede di primo grado (lett. f fascicolo di parte appellante).
Questi ulteriori dati, che evidenziano l'impiego di denaro per finalità non connesse al
mènage familiare, consolidano il giudizio di insufficienza rispetto all'allegazione di
[...]
e la conseguente valutazione di infondatezza in ordine alla sua pretesa creditoria. CP_1
E' evidente che tale stato di cose è assolutamente incompatibile con il principio cardine vigente in materia di onere della prova che pone in capo a colui che vuole far valere un
12 diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come enunciato dall'art. 2697 c.c.
La norma testé richiamata opera distribuendo tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, gravando la parte dell'onere di provare i fatti che la stessa abbia dapprima allegato, ponendosi a monte, prima ancora dell'onere della prova, un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
si è, invero, limitato a svolgere allegazioni di fatto assolutamente CP_1
generiche che non fanno in alcun modo concreto riferimento alla finalità, in ragione della quale asserisce di aver sostenuto ingenti spese e delle quali pretende la restituzione.
Alla luce di ciò, la pronuncia del Giudice di prime cure non può essere affatto condivisibile, in quanto contrastante con il principio dispositivo che regola il processo civile e l'importanza della prova, che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con riferimento alla fattispecie della costruzione realizzata da uno dei coniugi sul suolo di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, ha rimarcato l'importanza della regola di giudizio posta dall'art. 2697 c.c., sottolineando che “al coniuge
non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento
dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti
dell'altro coniuge le somme spese a tal fine”. (Cass., sez. I, 30.09.2010, n.20508).
Tali coordinate ermeneutiche, sebbene tracciate nell'ambito di una fattispecie diversa dal caso che qui ci occupa, sono comunque esplicative di un principio generale e pertanto applicabile in tutte le ipotesi in cui un coniuge o un convivente agisca per vedersi riconosciuto il suo diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge o convivente, con la conseguenza, che in caso di mancato assolvimento dell'onere probatorio, la pretesa creditoria risulterà priva di fondamento.
Inoltre, con il medesimo motivo di gravame, l'appellante denunciava la rilevanza probatoria che il Tribunale di Crotone aveva attribuito alla deposizione di , Testimone_1
ai fini del riconoscimento del diritto di credito in capo a . CP_1
Ad avviso di questa Corte, le dichiarazioni testimoniali in questione risultano assolutamente inadeguate a supportare la fondatezza della domanda proposta per due
13 ordini di ragioni.
La prima è da ravvisare nei termini assai vaghi, poco specifici e contraddittori con cui il teste ha descritto i fatti apparentemente riconducibili alle spese sostenute dal collega
[...]
per soddisfare esigenze del ménage familiare ( “Mi è capitato in più occasioni di vedere CP_1
il che provvedeva ad effettuare pagamenti relativi a materiali diversi, pagando alcune volte in CP_1
contanti, dopo averli prelevati dalla banca ed altre volte in assegni bancari”; “Non so di chi fossero i
soldi che utilizzava il per i pagamenti. Preciso che vedevo quest'ultimo pagare e firmare CP_1
direttamente assegni”).
Il secondo motivo, invece, va identificato nella mancata allegazione da parte dello stesso appellato dell'effettiva realizzazione delle opere (nella specie messa in sicurezza e progettazione dell'impianto elettrico dell'immobile) che asseriva di aver Testimone_1
effettuato per l'immobile, e della relativa attestazione di pagamento per il lavoro svolto.
Per tali motivi, e per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte non può che rilevare il mancato adempimento da parte di dell'onere probatorio su di lui CP_1
incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Da ciò consegue l'accertamento dell'insussistenza del diritto di credito vantato nei confronti di che pertanto nulla deve restituire all'appellato Parte_1
. CP_1
L'accertata e la dichiarata infondatezza della pretesa rende superflua qualsiasi pronuncia in ordine all'appello incidentale dallo stesso proposto con riguardo al quantum (euro
16.432,16) riconosciuto, a titolo di restituzione, dal Tribunale di Crotone, e con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
Le spese e competenze di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
14 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 179 del 11.02.2019, emessa dal Tribunale di Crotone, CP_1
all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1976/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 179/ 2019 del
Tribunale di Crotone;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.052,00, oltre accessori come per legge e, per il secondo grado, in euro 3.261,50, oltre accessori come per legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
15
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1037/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'avv.
Federica Tortorelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._2
sito in Parma in Piazzale Boito n.5;
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_1 C.F._3
dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Silvano Cavarretta ( C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via C.F._4
Discesa Fosso n. 37;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, la causa era posta in decisione in data 15.01.2025 con ordinanza
ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante : <Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, Parte_1
rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 179/2019 emessa
1 dal Tribunale di Crotone in data 11/02/2019 nella causa 1976/2019 R.G., accogliere i sopra enunciati
motivi e provvedere nel modo seguente:
a)in via cautelare, sospendere l'esecuzione provvisoria della impugnata sentenza;
in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare d'ufficio, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la
nullità dell'atto di citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto
della domanda nonché della esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda stessa e, per
l'effetto, dichiarare la stessa domanda inammissibile o come meglio;
b)nel merito, anche previa declaratoria di inutilizzabilità dei documenti avversari, accertare e
dichiarare infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata la domanda avanzata da
[...]
CP_1
c)in via istruttoria, dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti ex adverso prodotti in primo grado;
ci
si riserva di depositare il fascicolo di parte entro la data dell'udienza di prima comparizione;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio oltre a C.P.A. e 15% >>;
Per l'appellato - appellante incidentale : < Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello CP_1
accogliere le seguenti conclusioni
- in via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto
assolutamente infondata e priva dei presupposti;
b) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex-art. 348 bis c.p.c.;
- in via principale e nel merito: rigettare l'appello principale perché assolutamente
illegittimo ed infondato sia in fatto e sia in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre il 15% per spese generali
forfettarie e accessori nelle misure di legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex-art. 93
c.p.c..
- In via incidentale:
a) in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig. Parte_1 CP_1
della somma di € 87.923,44= e/o quantomeno della somma di Euro 35.000,00= come concordato nella
2 scrittura privata in atti e confermato in sede di interrogatorio formale dalla sig.ra Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
b) in mancanza di accoglimento del primo motivo d'appello, in ogni caso, condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. delle spese e competenze Parte_1 CP_1
del giudizio di primo grado, oltre il 15% per spese generali forfettarie e accessori nelle misure di legge,
da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex-art. 93 c.p.c. >>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 13.09.10 conveniva CP_1
in giudizio , affinchè venisse condannata al pagamento, in suo favore, Parte_1
della somma di euro 87.923,44, oltre interessi legali sino al saldo, con vittoria delle spese di lite. A
fondamento della domanda l'attore deduceva di aver contribuito con la suddetta somma alla
costruzione dell'appartamento di proprietà della convenuta. Si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva preliminarmente che fosse dichiarata la cessazione della materia Parte_1
del contendere per intervenuta transazione tra le parti;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda
perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Acquisita la
documentazione prodotta, sentiti i testi ammessi, all'udienza del 24.09.17 i procuratori delle parti
precisavano e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. “
In data 11.02.2019, all'esito del giudizio R.G. n.1976/2010, il Tribunale di Crotone
emetteva la sentenza n. 179/2019, con la quale così provvedeva:
“1) Accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto condanna CP_1 [...]
in suo favore della somma di euro 16.432,16, con interessi legali dal giorno della Parte_1
domanda giudiziale fino al soddisfo.
2) Compensa le spese di giudizio.”
Con atto di appello regolarmente notificato e contestuale richiesta di inibitoria
(accolta da questa Corte in data 08.10.2019), l'appellante impugnava l'anzidetta sentenza del
Tribunale di Crotone, proponendo quattro motivi di appello che possono essere sintetizzati nel modo che segue.
3 Con il primo motivo, censurava la decisione del Tribunale per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sull'eccezione di nullità della citazione ex art. 164, comma 4,
c.p.c., formulata nel corso dell'udienza del 24.07.2017 di precisazione delle conclusioni, e per avere lo stesso giudice erroneamente riconosciuto in favore di un diritto CP_1
di credito, nonostante, a suo dire, il medesimo non avesse adempiuto all'obbligo di specificazione della causa petendi della pretesa azionata.
Con il secondo motivo, l'impugnante rilevava l'erroneità della decisione del
Tribunale di Crotone per aver omesso il giudice di primo grado di pronunciarsi sull'eccezione, proposta nella comparsa di costituzione e risposta del precedente giudizio,
di inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'odierno appellato in violazione degli artt. 163, comma 3, n. 5) c.p.c., e 36 e 74 disp. att. c.p.c., posto che i documenti offerti per comprovare la pretesa creditoria sarebbero stati indicati da in maniera CP_1
generica, impedendo, così, in sede processuale la verifica della corrispondenza tra quelli riportati nell'elenco allegato agli atti del giudizio e quelli materialmente inseriti nel proprio fascicolo di parte.
Con il terzo motivo l'appellante denunziava che il primo giudice avrebbe violato l'art. 132, comma 2, n.4) c.p.c. nella misura in cui, attraverso un succinto percorso logico argomentativo, aveva tratto dalle risultanze cartolari prova idonea dell'esborso da parte di della somma di euro 16.432,16 per l'acquisto di materiale che sarebbe stato CP_1
impiegato nella costruzione dell'immobile per cui è causa.
Aggiungeva l'appellante che, giungendo a tale erronea conclusione, il Giudice
avrebbe omesso di valutare che l'allegazione dell'appellato si era incentrata solo su documenti di ignota provenienza, e pertanto presuntivamente inidonei a ritenere assolto l'onere probatorio su di lui incombente.
Sempre con il medesimo motivo, l'appellante censurava il rilievo accordato dal
Tribunale alle dichiarazioni testimoniali di , ai fini del riconoscimento del Testimone_1
diritto di credito vantato da parte appellata.
Ad avviso dell'impugnante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere il contributo dichiarativo del teste vago, poco veritiero e inattendibile, e conseguentemente
4 inidoneo a provare l'investimento da parte di della somma di euro 87,923,44 CP_1
in esigenze strettamente collegate alla convivenza.
Con il quarto e ultimo motivo, veniva lamentata l'infondatezza del diritto di credito vantato, con la richiesta a questa Corte, nell'ipotesi in cui avesse concluso per il riconoscimento della pretesa creditoria, di accertare e poi dichiarare che le somme di cui lo stesso chiedeva la restituzione non fossero ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c., CP_1
essendo state esborsate in maniera spontanea e gratuita e in virtù della relazione more uxorio.
Concludeva , asserendo che ciò sarebbe giustificato dal Parte_1
fatto che, per lo stesso principio, le somme che lei stessa sostiene di aver corrisposto all'ex compagno, nonché l'assistenza materiale fornita al medesimo in momenti poco felici della sua vita, sarebbero anch'esse irripetibili, in quanto si tratterebbe di attribuzioni gratuite,
traenti origine dalla relazione sentimentale.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta con appello incidentale datata
16.07.2019 al fine di resistere al gravame, di cui contestava l'inammissibilità CP_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito, evidenziando in via pregiudiziale che le eccezioni sollevate dall'appellante relative alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e all'inutilizzabilità della documentazione prodotta perché ritenuta non adeguatamente indicizzata, meriterebbero di essere rigettate.
Ad avviso dell'appellato, la prima eccezione andrebbe disattesa sia per il fatto che risulterebbe formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale e non anche nella comparsa costitutiva e nelle memorie successive del precedente giudizio, e sia perché il giudice di prime cure, avendo esaminato il merito della vertenza, avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione stessa.
Quanto alla seconda contestazione, ritiene di non aver posto in essere CP_1
nessuna condotta abusiva in ordine alla documentazione prodotta, considerato che, avendo il Tribunale autorizzato il loro deposito, la questione relativa all'inutilizzabilità risulterebbe priva di qualsivoglia pregio giuridico.
In merito alla terza censura dell'appellante riguardante l'omessa e l'errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale ai fini del riconoscimento del
5 diritto di credito, l'appellato ribadisce che la sua pretesa risulterebbe comprovata in primo luogo dai vari prestiti e obbligazioni assunte per far fronte ai pagamenti del materiale necessario alla costruzione dell'immobile di cui trattasi.
Deduceva l'appellato a sostegno delle censure mosse sia l'interrogatorio formale del
15.02.2016, nel corso del quale l'ex compagna avrebbe ammesso il contributo economico offerto dal medesimo per le spese della ristrutturazione dell'immobile, e sia la scrittura privata transattiva sottoscritta in data 27.03.2011, nella quale , Parte_1
riconoscendo di essere debitrice dell'ex convivente della somma di euro 35.000,00, si impegnava a versare al medesimo il 50% di detto importo, a titolo di restituzione, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dell'immobile, e la restante parte al momento della stipulazione del contratto definitivo (mai avvenuta).
evidenziava, inoltre, che prove idonee a dimostrare la fondatezza del CP_1
suo credito sono da individuare nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
19.09.2016 dal collega di lavoro , il cui rilievo sarebbe stato adeguatamente Testimone_1
vagliato dal Tribunale.
Infine, parte appellata contestava la doglianza con cui Parte_1
chiedeva a questa Corte, nel caso in cui avrebbe concluso per la fondatezza della pretesa creditoria, di qualificare l'obbligazione da lui contratta nel corso della convivenza come obbligazione naturale.
A tal proposito, lamentava la mancata ricorrenza, nel caso di specie, dei CP_1
presupposti per la configurazione dell'obbligazione ex art. 2034 c.c., vale a dire l'esistenza di un dovere morale e sociale, e l'adempimento spontaneo del medesimo attraverso una prestazione proporzionale e adeguata alle circostanze del caso concreto. Evidenziava che,
dalla suddetta carenza deriverebbe come logica conseguenza, la ripetibilità delle somme che lo stesso riteneva di aver corrisposto per la costruzione e l'arredamento dell'immobile,
considerato che l'esborso compiuto in favore e in vista della realizzazione di un progetto comune, avrebbe determinato un superamento della soglia della proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi a disposizione di entrambi i partners, essendosi trattato di una dazione consistente.
6 In ragione di quanto sostenuto e a conclusione della sua tesi difensiva, CP_1
chiedeva la riforma della pronuncia impugnata sia nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto a favore di esso il diritto alla restituzione da parte dell'ex compagna
[...]
della somma di euro 16.432,16 e non anche di euro 87.923,44 o in Parte_1
subordine di euro 35.000,00, asserendo che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente esaminato l'intera documentazione prodotta, volta ad attestare le spese effettuate per la ristrutturazione dell'immobile, e sia nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza.
La causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 24.09.2019, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 15.01.25 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, avanzata dalla parte appellata,
d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni di seguito esposte.
La disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità
di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare.
In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non
7 consente di ritenere de plano una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto,
risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ancora in via preliminare ritiene questa Corte di dover disattendere le contestazioni sollevate da relative all'indeterminatezza della domanda di Parte_1
e all'inutilizzabilità della documentazione da lui prodotta nel giudizio di CP_1
primo grado.
Ed invero, in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa.
Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per
omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza
del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto
sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando
l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo
dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni,
ma esteso anche alla parte espositiva” ( Cass. civ., 19.03.2001, n.3911; e in tal senso anche Cass.
S.U., 22.05.2012 n.8077).
Nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione (proposta per la prima volta nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.07.2017), la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto è stato ritenuto dal Tribunale di Crotone completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda,
in relazione ai quali, difatti, il medesimo, attraverso l'esame del merito della controversia, è
8 pervenuto ad una decisione di parziale accoglimento, con il conseguente implicito rigetto dell'eccezione formulata nei termini sopra descritti.
Senza poi tralasciare il fatto che, qualora la domanda proposta dal fosse CP_1
stata indeterminata e incompleta, la parte eccipiente non avrebbe potuto ben articolare le proprie argomentazioni, determinando, quindi, un vulnus alle proprie facoltà di difesa e al contraddittorio, circostanza questa che, nel caso di specie, non si è verificata.
Parimenti infondata è la seconda eccezione formulata dall'appellante circa l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da perché non CP_1
adeguatamente indicizzata.
Al riguardo, è opportuno considerare che, se è vero che i documenti prodotti in giudizio devono essere contenuti in un indice, al fine di consentire la corrispondenza tra gli atti in esso indicati e quelli materialmente presenti nel fascicolo di parte, per evitare eventuali abusi in ordine alla loro sostituibilità, d'altro canto è indubbio che “il compito del
giudice è solo quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata negli atti
difensivi a sostegno dei propri assunti e non anche quello di trovare documentazione che non si
rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente
tenuto e confusamente composto”.(cfr. Cass., sez. I, 13.6.23, n.19006).
Nel caso che qui ci occupa, è evidente che il Tribunale, avendo esaminato il merito della vertenza, come dimostrato dal convincimento parzialmente favorevole sulla domanda proposta da , abbia ritenuto insussistente la lamentata violazione degli artt. e CP_1
36 e 74 disp. att. c.p.c..
Pertanto, ritenendo provata in parte la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierno appellato attraverso la documentazione allegata in giudizio, il Giudice di prime cure ha dato luogo alla conseguente sanatoria della presunta irritualità eccepita da parte appellante. (cfr.
Cass., sez. III, 20.01.04, n.771).
Dello stesso avviso è anche questa Corte atteso che, quand'anche prodotta irritualmente, perché indicata in maniera generica (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado di recante le voci “riepilogo documenti pagamenti CP_1
effettuati”; “ dal n.1 al n. 20 dei documenti comprovanti i pagamenti effettuati”) la documentazione
9 deve ritenersi utilizzabile ai fini della decisione della presente controversia.
Passando ora al merito del gravame, la Corte, all'esito dell'esame della documentazione in atti, dei risultati della fase istruttoria svoltasi in primo grado, nonché
del percorso logico-giuridico adottato dal primo giudice, ritiene che lo stesso sia fondato,
per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il terzo motivo di impugnazione, si doleva del difetto Parte_1
di motivazione della pronuncia con cui il Tribunale di Crotone è giunto al convincimento parzialmente favorevole in ordine alla prova del diritto di credito vantato da . CP_1
Censura, inoltre, l'appellante il fatto che il giudice di primo grado avesse travisato o comunque erroneamente valutato il corredo probatorio offerto da a sostegno CP_1
della sua pretesa creditoria.
Ebbene, a giudizio di questa Corte, la posizione assunta dal Tribunale circa le deduzioni difensive non è corretta e vi sono motivi validi per discostarsene, giacchè la documentazione prodotta, volta presuntivamente ad attestare l'effettuazione di innumerevoli spese, non può assurgere a prova idonea del diritto di credito vantato da
[...]
nei confronti dell'odierna appellante. CP_1
In particolare, dall'esame dell'incarto processuale, non è agevole individuare che la somma di cui l'appellato chiede la restituzione sia stata utilizzata per esigenze strettamente connesse alla convivenza more uxorio.
Al riguardo, va rilevato che l'allegazione di risulta costituita da fatture CP_1
oltremodo generiche (cfr. doc da 1 a 3; doc. da 7 a 10 del proprio fascicolo di parte relativo al primo grado), - alcune delle quali per giunta illeggibili - in quanto recanti solamente la descrizione dei materiali presumibilmente acquistati per la ristrutturazione dell'immobile in cui ha avuto luogo la convivenza e le varie ditte che si sarebbero occupate della fornitura,
senza, però, che in esse venissero mai specificate in maniera puntuale le modalità di pagamento delle forniture stesse (per di più neanche facilmente tracciabili) e la loro reale destinazione.
Oltre alle fatture, sono state prodotte da , a comprova del diritto di CP_1
credito vantato, anche le copie di vari contratti stipulati durante la convivenza (doc. da 4 a
10 6; doc. 13 e 19 del fascicolo di parte), nonchè gli estratti del proprio conto corrente, (doc.20)
ai quali questa Corte non può riconoscere alcun rilievo probatorio, posto che nessuna di queste obbligazioni, così come le spese che asserisce di aver sostenuto personalmente e talvolta anche con il contributo dei genitori, risulta essere direttamente o indirettamente ricollegabile alla finalità di soddisfare le esigenze della coppia.
Dall'esame della documentazione in atti, l'unica obbligazione che risulta essere riconducibile prima facie al perseguimento della suddetta finalità e di conseguenza presuntivamente idonea a suffragare la pretesa restitutoria di , è CP_1
rappresentata dal mutuo ipotecario che il medesimo ha stipulato congiuntamente all'ex compagna in data 11.05.2006 (doc. 16).
Tale stipulazione, con la quale i partners ottenevano dalla BNL la somma di euro
120.000,00, può essere fatta rientrare nella categoria dei c.d. mutui di scopo, ossia quella figura contrattuale in cui la somma mutuata è destinata al perseguimento di una finalità
specifica, concordata tra il mutuante e il mutuatario.
Nel caso di specie, la finalità di tale mutuo trova conferma sia nel documento che ha dato atto del conteggio dell'erogazione della somma mutuata, nel quale, infatti, è stato indicato il tipo di finanziamento ottenuto (edilizio) (pag.6 del doc.20 fascicolo di parte appellata) e sia dal relativo piano di ammortamento contenente anch'esso riferimento al finanziamento edilizio.
Tali elementi descrittivi consentono di ritenere che il mutuo de qua fosse diretto a soddisfare esigenze legate alla costruzione o ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
(v. pag. 32 del doc. 20 del fascicolo di parte appellata).
Tuttavia, a seguito di un attento esame della documentazione versata in atti, non si può facilmente evincere che il mutuo stipulato con la BNL fosse una spesa necessaria per contribuire alle opere di completamento dell'immobile.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, si esclude definitivamente qualsiasi rilievo probatorio anche del contratto di mutuo che i conviventi hanno stipulato congiuntamente.
Ciò si determina anche in ragione della mancata allegazione delle migliorie presumibilmente apportate all'immobile, attraverso vari interventi di ristrutturazione, e alle
11 cui spese asseriva di aver ripianato proprio attraverso la somma mutuata. CP_1
Di conseguenza, l'assenza di prova in tal senso è elemento dirimente per ricondurre la stipulazione del mutuo in questione ad una finalità che esula dalla convivenza more uxorio.
Pertanto, a nulla vale l'allegazione degli estratti del conto corrente (doc.20 – estratti conto corrente periodo 01.07.06 – 30.06.2009) e della rendicontazione della banca (doc.17 e
18) con cui tenta di dimostrare di aver provveduto al pagamento di alcune CP_1
rate del mutuo di cui si discute, posto che dalla descritta documentazione non vi sono elementi certi da cui ricavare che la causale della stipulazione fosse la ristrutturazione dell'immobile.
La stessa sorte probatoria, poi, va riconosciuta anche al mutuo fondiario di euro
185.000,00, garantito da ipoteca iscritta sull'immobile sito alla via Stati Uniti (Kr) e concesso dalla in data 24.02.2010 (doc. lett. c, allegato al fascicolo di parte di primo Controparte_2
grado dell'odierna appellante).
Anche la predetta obbligazione, che è stata assunta da entrambe le parti del giudizio,
diviene oggetto di valutazione negativa, perché ritenuta inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria di , il quale non ha fornito alcun elemento utile per far CP_1
ritenere che tale mutuo sia stato contratto allo scopo di fronteggiare le spese sostenute per la ristrutturazione e per l'arredamento dell'immobile in cui si sarebbe esplicata la convivenza.
A ciò si aggiunga che il pagamento delle rate del mutuo predetto è avvenuto ad opera dell'odierna appellante (che versava il relativo importo mensile tramite bonifico sul c/c di
) e talvolta anche da parte del di lei padre , come CP_1 Persona_1
confermato dalla documentazione versata in sede di primo grado (lett. f fascicolo di parte appellante).
Questi ulteriori dati, che evidenziano l'impiego di denaro per finalità non connesse al
mènage familiare, consolidano il giudizio di insufficienza rispetto all'allegazione di
[...]
e la conseguente valutazione di infondatezza in ordine alla sua pretesa creditoria. CP_1
E' evidente che tale stato di cose è assolutamente incompatibile con il principio cardine vigente in materia di onere della prova che pone in capo a colui che vuole far valere un
12 diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come enunciato dall'art. 2697 c.c.
La norma testé richiamata opera distribuendo tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, gravando la parte dell'onere di provare i fatti che la stessa abbia dapprima allegato, ponendosi a monte, prima ancora dell'onere della prova, un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
si è, invero, limitato a svolgere allegazioni di fatto assolutamente CP_1
generiche che non fanno in alcun modo concreto riferimento alla finalità, in ragione della quale asserisce di aver sostenuto ingenti spese e delle quali pretende la restituzione.
Alla luce di ciò, la pronuncia del Giudice di prime cure non può essere affatto condivisibile, in quanto contrastante con il principio dispositivo che regola il processo civile e l'importanza della prova, che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con riferimento alla fattispecie della costruzione realizzata da uno dei coniugi sul suolo di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, ha rimarcato l'importanza della regola di giudizio posta dall'art. 2697 c.c., sottolineando che “al coniuge
non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento
dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti
dell'altro coniuge le somme spese a tal fine”. (Cass., sez. I, 30.09.2010, n.20508).
Tali coordinate ermeneutiche, sebbene tracciate nell'ambito di una fattispecie diversa dal caso che qui ci occupa, sono comunque esplicative di un principio generale e pertanto applicabile in tutte le ipotesi in cui un coniuge o un convivente agisca per vedersi riconosciuto il suo diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge o convivente, con la conseguenza, che in caso di mancato assolvimento dell'onere probatorio, la pretesa creditoria risulterà priva di fondamento.
Inoltre, con il medesimo motivo di gravame, l'appellante denunciava la rilevanza probatoria che il Tribunale di Crotone aveva attribuito alla deposizione di , Testimone_1
ai fini del riconoscimento del diritto di credito in capo a . CP_1
Ad avviso di questa Corte, le dichiarazioni testimoniali in questione risultano assolutamente inadeguate a supportare la fondatezza della domanda proposta per due
13 ordini di ragioni.
La prima è da ravvisare nei termini assai vaghi, poco specifici e contraddittori con cui il teste ha descritto i fatti apparentemente riconducibili alle spese sostenute dal collega
[...]
per soddisfare esigenze del ménage familiare ( “Mi è capitato in più occasioni di vedere CP_1
il che provvedeva ad effettuare pagamenti relativi a materiali diversi, pagando alcune volte in CP_1
contanti, dopo averli prelevati dalla banca ed altre volte in assegni bancari”; “Non so di chi fossero i
soldi che utilizzava il per i pagamenti. Preciso che vedevo quest'ultimo pagare e firmare CP_1
direttamente assegni”).
Il secondo motivo, invece, va identificato nella mancata allegazione da parte dello stesso appellato dell'effettiva realizzazione delle opere (nella specie messa in sicurezza e progettazione dell'impianto elettrico dell'immobile) che asseriva di aver Testimone_1
effettuato per l'immobile, e della relativa attestazione di pagamento per il lavoro svolto.
Per tali motivi, e per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte non può che rilevare il mancato adempimento da parte di dell'onere probatorio su di lui CP_1
incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Da ciò consegue l'accertamento dell'insussistenza del diritto di credito vantato nei confronti di che pertanto nulla deve restituire all'appellato Parte_1
. CP_1
L'accertata e la dichiarata infondatezza della pretesa rende superflua qualsiasi pronuncia in ordine all'appello incidentale dallo stesso proposto con riguardo al quantum (euro
16.432,16) riconosciuto, a titolo di restituzione, dal Tribunale di Crotone, e con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
Le spese e competenze di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
14 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 179 del 11.02.2019, emessa dal Tribunale di Crotone, CP_1
all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1976/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 179/ 2019 del
Tribunale di Crotone;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
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3. Condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.052,00, oltre accessori come per legge e, per il secondo grado, in euro 3.261,50, oltre accessori come per legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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