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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/12/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1062/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1062 V.G. dell'anno 2024 tra nata a [...] il [...] residente in [...]
Camillo Cavour, 20, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele C.F._1
PIPICELLI, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verbania C.F._2
Intra, C.so Mameli, 47, giusta delega allegata al ricorso;
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Melania RUBERTO C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verbania Intra, P.zza C.F._4
Ranzoni, 35, ove possono essere effettuate le notifiche ex lege previste all' indirizzo PEC:
giusta delega allegata al presente ricorso Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- I coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non avanzano nessuna pretesa a titolo di assegno divorzile.
- Il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre;
Per_1
- Eventuali futuri incontri tra padre e figlio dovranno avvenire previo supporto psicologico per il minore e con modalità che verranno indicate dalla psicologa scelta di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL VCO.;
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di €. 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verbania che si allega;
- Spese legali integralmente compensate.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 10.05.2024, e chiedevano, Parte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Cagliari il 10.08.2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 10.08.2017 nel comune di Cagliari e si sono separati consensualmente il 22.09.2021, con decreto del tribunale di Verbania del 22.09.2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e la prole minorenne.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non avanzano nessuna pretesa a titolo di assegno divorzile.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Cagliari il Parte_2 Parte_1
10.08.2017 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n 261 parte 2, serie C, anno 2017. affida il minore in via esclusiva alla madre;
dà facoltà al padre di incontrare il figlio, previo supporto psicologico per il minore e con modalità che verranno indicate dalla psicologa scelta di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL VCO;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento del figlio
, la somma di €. 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il Per_1
50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verbania.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 28.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1062 V.G. dell'anno 2024 tra nata a [...] il [...] residente in [...]
Camillo Cavour, 20, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele C.F._1
PIPICELLI, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verbania C.F._2
Intra, C.so Mameli, 47, giusta delega allegata al ricorso;
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Melania RUBERTO C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verbania Intra, P.zza C.F._4
Ranzoni, 35, ove possono essere effettuate le notifiche ex lege previste all' indirizzo PEC:
giusta delega allegata al presente ricorso Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- I coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non avanzano nessuna pretesa a titolo di assegno divorzile.
- Il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre;
Per_1
- Eventuali futuri incontri tra padre e figlio dovranno avvenire previo supporto psicologico per il minore e con modalità che verranno indicate dalla psicologa scelta di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL VCO.;
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di €. 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verbania che si allega;
- Spese legali integralmente compensate.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 10.05.2024, e chiedevano, Parte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Cagliari il 10.08.2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 10.08.2017 nel comune di Cagliari e si sono separati consensualmente il 22.09.2021, con decreto del tribunale di Verbania del 22.09.2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e la prole minorenne.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non avanzano nessuna pretesa a titolo di assegno divorzile.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Cagliari il Parte_2 Parte_1
10.08.2017 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n 261 parte 2, serie C, anno 2017. affida il minore in via esclusiva alla madre;
dà facoltà al padre di incontrare il figlio, previo supporto psicologico per il minore e con modalità che verranno indicate dalla psicologa scelta di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL VCO;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento del figlio
, la somma di €. 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il Per_1
50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verbania.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 28.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO