Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 280/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. D'ILIO PAOLA e dall'avv. CICCOLA MANUELA Pt_1 elett. dom.to in C/O VIA PIAVE N. 25 60100 ANCONA Pt_1
APPELLANTE/I contro
( rappresentato e difeso dall'avv. MAROZZI CP_1 Persona_1
SERGIO elett.te dom.to a Civitanova Marche (MC), Contrada Maranello n. 16
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L' impugna la sentenza n. 209 del 26.9.2023, notificata il 5.10.2023, con la quale il Pt_1
Tribunale di Macerata riconosceva alla ricorrente la rendita ai superstiti in relazione alla CP_1 morte del coniuge della stessa, condannando quindi l' a corrisponderle le Persona_1 Pt_1 prestazioni di legge e le spese legali.
Ritiene l' che la sentenza sia errata in rapporto al riconoscimento della sussistenza di un CP_2 nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal e la patologia che lo ha condotto al decesso e, Per_1 conseguentemente, anche in relazione alla condanna dell' alle spese del giudizio di primi grado e Pt_1 della CTU.
Secondo l'appellante il CTU avrebbe raggiunto il suo convincimento, relativo alla sussistenza pagina 1 di 5
Si è costituita nel presente grado l'appellata, ritenendo l'appello infondato, stante la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU nominato in primo grado.
La Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica e, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, all'esito del deposito della nuova CTU, si deve ritenere infondato. Il CTU nominato, dott. ha, infatti, preliminarmente accertato che “Dall'esame della Per_2 documentazione sanitaria e degli atti del processo di primo grado emerge che nell'estate del 2000 presso l'Ospedale di Civitanova Marche il sig. era riscontrato affetto da leucemia acuta mieloide Pt_2
(LAM13 M2 secondo classificazione FAB), confermata con agoaspirato midollare del 01.08.2000 e con biopsia osteo-midollare (BOM) refertata il 08.08.2000, e sottoposto a trattamento poli-chemioterapico.
Essendo emersa la disponibilità come donatrice della sorella, con istocompatibilità HLA totale, era sottoposto a trapianto allogenico di cellule staminali periferiche da donatore HLA identico durante ricovero protrattosi dal 08.01 al 02.02.2001”. Successivamente, tuttavia, si verificava una recidiva leucemica e si manifestava una malattia acuta da rigetto (GVHD14) sicché il quadro clinico generale rapidamente peggiorava e in data 27.05.2001 avveniva il decesso per insufficienza renale acuta.
Il CTU ha, poi, così ricostruito la storia lavorativa del dante causa: “Da copia del libretto di lavoro, rilasciato nel 1980, si apprende che il sig. aveva lavorato dal 09.06.1980 al 30.06.1994 Per_1 presso la ditta Società Gestioni Industriali s.p.a. (SGI) di Civitanova Marche come operaio, dal
04.10.1995 al 14.05.1996 presso la ditta MO.FO.PA. s.r.l. di Civitanova Marche come operaio e dal
03.06.1996 presso la ditta Miglianesi e D'Angelo di Civitanova Marche. Nel procedimento di primo grado, nell'udienza del 20.12.2022 erano raccolte prove testimoniali: un collega di lavoro presso la ditta SGI riferiva relativamente al lavoro prestato dal sig. dal 1980 al 1992; un collega di Per_1 lavoro riferiva relativamente al lavoro prestato dal sig. presso la ditta MO.FO.PA dal 1997 al Per_1
2001”. Il CTU ha, poi, osservato che “Dal punto di vista clinico, la leucemia acuta è esordita nel sig. all'età di 52 anni, vale a dire in una età più precoce di quella che si osserva nella maggioranza Per_1 dei casi. Infatti, l'età media alla diagnosi è di 67 anni e l'incidenza cresce al progredire dell'età passando da 1,7/100.000 nei soggetti con età inferiore a 65 anni a 15,9/100.000 in quelli di età superiore a 65 anni. Nell'eziologia della LAM sono stati implicati fattori ereditari, radiazioni ionizzanti, esposizioni occupazionali a sostanze chimiche e l'utilizzo di alcuni farmaci in assenza di evidenze di una possibile etiologia virale. Fra le esposizioni professionali va ricordata innanzitutto quella a benzene la cui azione cancerogena risale quantomeno a partire dai prima anni 80 del secolo scorso dopo la pubblicazione del rapporto IARC del 1982. Si tratta di nozione ormai consolidata che compare in qualsiasi testo di medicina clinica utilizzato nelle università di tutto il mondo e sulla questione si ritiene superflua qualsiasi ulteriore argomentazione in quanto pacificamente conosciuta da ogni laureato in medicina. Le conoscenze sulla carcinogenicità della formaldeide, invece, sono più recenti in quanto è stata ritenuta a lungo sostanza mutagena ma solo a partire dal 2006 è stata riconosciuta la sua carcinogenicità. Recentemente, in uno studio condotto su dati del “Global Burden
pagina 2 di 5 of Disease project” (GBD) provenienti da 195 paesi sui dati di mortalità e di disabilità (DALY) correlate alla LAM sono emersi quali fattori di rischio il peso corporeo elevato, l'abitudine al fumo, l'esposizione professionale a benzene e l'esposizione professionale a formaldeide. Nello studio viene affermato che fra questi il fumo, nel quale il rischio è costituito dal benzene che si libera durante la combustione del tabacco, è stato riscontrato in circa il 50% dei casi considerati nello studio e risulta attualmente il fattore più frequentemente osservato avendo mostrato un incremento della sua incidenza nei 28 anni considerati nel GBD (1990-2017) passando dal secondo al primo posto. Nel caso in esame emerge che il sig. non è mai sato fumatore e non vi sono notizie né di alterazioni genetiche Per_1 ereditarie, né di una assunzione di farmaci antitumorali prima dell'inizio della terapia per la leucemia, né di esposizione ad elevate dosi di radiazioni. Trattandosi di questione nodale nel quesito posto dalla
Corte, resta da valutare se si sia verificata una esposizione professionale a benzene e/o a formaldeide, così come denunciato nel primo certificato di malattia presentato all' dalla vedova del sig. Pt_1
In base alle conoscenze attuali, il rischio leucemogeno del benzene è attribuibile Per_1 principalmente ad esposizioni sostenute nei 10-20 anni precedenti l'esordio della malattia. Non vi sono prove di insorgenza di leucemia per esposizioni avvenute più di 20 anni prima dell'esordio della malattia e in un periodo inferiore a dieci anni è possibile l'insorgenza solo in caso di esposizione ad elevatissimi tassi di inquinamento. Per la formaldeide non sono stati reperiti precisi dati relativi alla latenza che intercorre fra l'esposizione e la comparsa clinica della leucemia. La latenza viene genericamente indicata come prolungata e nel caso dei tumori al naso e ai polmoni correlati all'esposizione a formalina è ritenuta di 10-15 anni. Di conseguenza, nel caso del sig. Per_1
l'esposizione a benzene e formaldeide, qualora verificatasi, si sarebbe concretizzata non prima del
1980 e assai difficilmente dopo il 1990 per quanto riguarda il benzene e non prima del 1985 e non dopo il 1990 per quanto riguarda la formaldeide. Ciò implica che una esposizione potrebbe essersi verificata quasi esclusivamente durante il periodo di lavoro svolto dell'uomo dal 1980 al 1994 presso la SGI di
Civitanova Marche, escludendo, in particolare, una esposizione nei periodi di lavoro precedenti e rendendo altamente improbabile il suo verificarsi in quelli successivi”. Il perito ha, poi, preso atto del fatto che “non sono disponibili dati di dispersione ambientale di benzene nei luoghi di lavoro della SGI nonostante all'inizio dell'impiego dell'uomo nella SGI, avvenuto nel 1980, era già da anni nota la sua pericolosità”. Di conseguenza, in assenza di dati ambientali, il dott. ha utilizzato “metodi indiretti di stima della possibilità di esposizione a benzene e Per_2 formaldeide del sig. durante il lavoro svolto presso la SGI rilavando sin da subito che il Per_1 mancato riconoscimento da parte dell' del nesso causale sussistente fra il decesso del sig. Pt_1 Per_1
e l'evento denunciato dalla vedova (esposizione a benzene) si è fondato sulla relazione tecnica della
ConTaRP del 26.05.2020 in atti che, ovviamente, non disponendo di dati ambientali relativi al benzene, ricorreva anch'essa ad una stima indiretta della possibile esposizione dell'uomo a tale sostanza. Nel suo parere tecnico la ConTaRP evidenziava, in base ai risultati di una propria indagine condotta nel
1980 presso il reparto di verniciatura della SGI di Civitanova Marche, che nelle operazioni di verniciatura sia a spruzzo cha a pennello ivi compiute si verificava la liberazione di svariati vapori organici con tassi di inquinamento definiti elevati e fra le sostanze citate non era compreso il benzene.
Tuttavia, relativamente alla sua presenza, nella relazione era osservato che non la si poteva escludere come impurità contenuta in tracce in alcune sostanze utilizzate in quel periodo presso la SGI. In base a tali osservazioni concludeva che il sig. durante il lavoro presso la SGI di Civitanova Marche Per_1
pagina 3 di 5 era stato esposto all'inalazione di vari solventi organici (idrocarburi aromatici quali toluene, xileni, stirene, esteri quali acetato di metile e acetato di propile, propanolo, tetracloroetilene, cicloesano, acetone e isocianati) e di poter escludere una esposizione professionale a benzene. Si ritiene che tali conclusioni non siano condivisibili sia per una incongruenza fra l'analisi delle esposizioni compiuta nella relazione e le conclusioni relative al benzene, sia perché non ha considerato una parte delle mansioni che erano comunemente svolte dal sig. durante il periodo lavorato alla SGI. Per_1
Va, infatti, considerato che il benzene è sempre stato utilizzato ed è utilizzato anche adesso nella produzione di svariati prodotti chimici organici, fra i quali anche lo stirene e il cicloesano ai vapori dei quali il sig. era stato esposto ad elevate quantità durante il lavoro alla SGI, dove è normalmente Per_1 contenuto come inquinante. Inoltre, nei prodotti che utilizzava per la pulitura, sverniciatura e verniciatura dei rotabili ferroviari era tollerata la presenza di benzene sino a raggiungere il 2% del peso del prodotto, come stabilito dalla legge del 1963 poco sopra citata
Relativamente al secondo punto, nella valutazione compiuta dalla ConTaRP non erano state considerate tutte le mansioni alle quali era addetto il sig. presso la SGI in quanto non era stata Per_1 ritenuta provata quella di pulitura dei carri serbatoio contenenti prodotti petroliferi e chimici compiuta dall'uomo durante il lavoro alla SGI calandosi al loro interno. Nel documento ConTaRP veniva dato atto che non vi era alcun riscontro oggettivo alle dichiarazioni rilasciate dalla vedova al proposito.
Rispetto a ciò, dobbiamo prendere atto che le prove testimoniali hanno confermato che tale attività era usualmente svolta dal sig. presso la SGI, almeno dal 1980 al 1992. La questione non è Per_1 irrilevante in quanto il benzene si trova naturalmente nei prodotti petroliferi (es. petrolio greggio e benzina) e durante gli anni nei quali il sig. ha lavorato presso la SGI il suo utilizzo principale Per_1 era come additivo antidetonante della benzina senza piombo nella quale era comunemente presente nella percentuale del 3-5% sino a quando, dopo l'evidenza del suo potere carcinogeno con la pubblicazione dei dati del primo rapporto IARC del 1982, tale percentuale è stata ridotta a partire dai primi anni 2000 anche in Italia all'1%32. Ciò significa che è pressoché certo che nei lavori di pulizia dei carri serbatoi gli addetti, fra i quali certamente anche il sig. fossero esposti in un ambiente Per_1 ristretto a vapori di benzene e che, anche se l'attività non veniva svolta per tutta la durata del turno di lavoro e per tutti giorni della settimana, si verificava una esposizione, ancorché di breve durata, a valori elevati di benzene”. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha, dunque, ritenuto di poter “affermare con un criterio di probabilità non distante dalla certezza che nel periodo di lavoro prestato presso la SGI di Civitanova
Marche il sig. fu esposto all'inalazione di benzene in quantità non irrilevante. Ciò acclarato, Per_1 risulta inutile compiere una disamina della possibile esposizione a formaldeide anche se va osservato che le argomentazioni prodotte dal CT di parte ricorrente nelle sue plurime osservazioni in atti sono state corredate da solidi dati epidemiologici e da adeguata bibliografia”. Pertanto, secondo il CTU, “anche senza considerare il possibile apporto leucemogeno di una esposizione a formaldeide né il probabile contributo favorente di un'azione immunosoppressiva operato sia della formaldeide che dell'asbesto, si può ritenere che l'esposizione a benzene verificatasi durante gli anni di lavoro del sig. presso la SGI di Civitanova Marche è stata idonea a causare Per_1 la leucemia acuta insorta nell'uomo e che a tale conclusione è coerente anche con l'esordio della malattia in età inferiore a quella osservata nella maggioranza dei casi. Si può quindi affermare, con criterio di elevata probabilità non distante da una ragionevole certezza, che la leucemia acuta mieloide pagina 4 di 5 (leucemia acuta non linfocitica) che ha condotto a morte il sig. è conseguenza di una malattia Per_1 professionale”.
Ebbene, tali conclusioni, esaustivamente motivate e frutto di un logico e corretto ragionamento medico-legale, vanno qui condivise, stante anche la mancanza di osservazioni critiche delle parti.
L'appello va, di conseguenza, respinto e la sentenza di primo grado confermata, stante la coerenza di conclusioni raggiunte dai consulenti di ufficio nominati nei due gradi di giudizio.
Le spese del giudizio, così come le spese del rinnovo della CTU, vanno poste, per il principio della soccombenza, in capo all'Istituto appellante, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Pone le spese della CTU del presente grado, come liquidata in atti, a carico di parte appellante;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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