Articolo 129 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 128Articolo 130
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15 gennaio 1977
Art. 129.
Alle spese di cui ai capitoli 501 e 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977