(Contrabbando costituente meno della meta' del carico).
Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, non supera la meta' del carico, il comandante della nave da guerra puo', secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul giornale di bordo, e autorizzare la nave a continuare la rotta, ovvero avviarla in un porto per lo scarico del contrabbando di guerra: osservata in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 161.