Articolo 164 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 164.

(Contrabbando costituente meno della meta' del carico).

Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, non supera la meta' del carico, il comandante della nave da guerra puo', secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul giornale di bordo, e autorizzare la nave a continuare la rotta, ovvero avviarla in un porto per lo scarico del contrabbando di guerra: osservata in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 161.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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