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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 12485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12485 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 154/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 28/01/2025 NZ TO BU R.G.N. 36553/2024 ENRICO MENGONI LE MA ON ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Di CE UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di Caltanissetta;
Udita la relazione svolta dal Consigliere DO ET;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori di fiducia, Avv. Filippo NI Spina e Avv. NI AG, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previa declaratoria di inammissibilità della memoria del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. 1.UR Di CE ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 24 settembre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato la domanda di riesame dell’ordinanza del 5 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che, in considerazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere siccome gravemente indiziato di far Penale Sent. Sez. 3 Num. 12485 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 28/01/2025 2 parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 1 dell’imputazione provvisoria), nonché di aver consumato il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 11 dell’imputazione provvisoria. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. perché, a fronte di istanza di riesame presentata via pec il 19 settembre 2024, e di richiesta al GIP del 20 settembre 2024, non sono stati trasmessi al tribunale gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Aggiunge che da nessun documento risulta che tali atti sono stati caricati al TIAP da parte del Pubblico ministero né che siano stati depositati i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e periferiche contenuti in un DVD che sarebbe stato addirittura tramesso sette giorni prima del deposito dell’istanza di riesame ed inserito in altro fascicolo relativo ad altra persona sottoposta a indagine, tal IT PP. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 266, 271, 291, 309 cod. proc. pen. in considerazione della mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e periferiche oggetto di specifica richiesta inviata sia alla cancelleria del GIP che a quella del Tribunale del riesame. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 292, comma 2, lett. c), c-bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento tanto alla ritenuta sussistenza del reato associativo (questione erroneamente ritenuta non dedotta dal tribunale nisseno) quanto ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 292, comma 2, lett. c), c-bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 11 della rubrica che gli viene contestato come commesso in concorso con Di GE CI, AR MI e IT PP non potendosi ritenere che la concessione a noleggio dell’autovettura utilizzata dai corrieri costituisca di per sé elemento integrante la fattispecie concorsuale in mancanza di prova della consapevolezza dell’uso che dell’autovettura sarebbe stato fatto. Manca, inoltre, la prova che il ricorrente fosse in contatto con i fornitori calabresi o avesse agito da tramite con costoro. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 274 e 125 cod. proc. pen. in relazione alla omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e con riferimento a entrambe le esigenze cautelari, probatoria e special-preventiva. 3 2.Con motivi aggiunti, il ricorrente ha ulteriormente contestato l’esistenza del sodalizio criminale e delle esigenze cautelari a suo carico. 3.Con memoria del 15 gennaio 2025 il co-difensore del ricorrente, Avv. NI AG, ha illustrato ulteriori argomenti a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso. 4.Con memoria del 22 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Filippo NI Spina, ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Osserva il Collegio: 2.1.nei confronti del ricorrente è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 della rubrica provvisoria) e del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 11 dell’imputazione provvisoria;
2.2.gli si contesta, in particolare, di aver preso parte ad un’associazione per delinquere promossa, organizzata e diretta da GE CI e AR MI LAs, operante a Gela e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, tenendo i contatti con i fornitori calabresi e mettendo a disposizione del sodalizio autovetture “pulite” reperite nel proprio autosalone, così creando le condizioni per fornire una copertura lecita alle trasferte in Calabria;
2.3.nel disattendere i rilievi difensivi, i Giudici del riesame, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, delle perquisizioni e sequestri (talvolta effettuati a titolo di riscontro), hanno ribadito la sussistenza (quantomeno a livello di gravità indiziaria) del sodalizio ipotizzato al capo 1 della rubrica avendo le indagini disvelato l’esistenza di un gruppo organizzato di persone che dal mese di giugno 2022 si erano stabilmente dedicate al traffico di sostanze stupefacenti coordinandosi sotto la direzione di Di GE CI il quale - afferma l’ordinanza impugnata - gestiva in modo “eccentrico” l’intero meccanismo avvalendosi del contributo (anche) dell’odierno ricorrente il quale, titolare di autosalone, metteva a disposizione del gruppo le autovetture “pulite” da utilizzare per lo svolgimento delle attività; 4 2.4.gli introiti della vendita della sostanza stupefacente venivano versati al Di GE che ne determinava l’utilizzo (supporto alle famiglie, pagamento dei difensori, “retribuzione” dei sodali); 2.5.a conferma dell’esistenza del sodalizio, il Tribunale del riesame indica i seguenti elementi (la cui sussistenza è tratta da conversazioni intercettate specificamente indicate): a) la verosimile esistenza di una cassa comune;
b) l’utilizzo di utenze e autovetture “dedicate”, di messaggistica istantanea e di un linguaggio simbolico e allusivo;
c) la disponibilità di immobili presso i quali custodire le sostanze e di un esercizio pubblico nel quale i sodali sovente si incontravano;
d) la copiosissima mole di reati-fine; 2.6.il ruolo associativo del ricorrente (nei termini sopra delineati e a partire dal mese di ottobre 2022) è stato altresì desunto, anche sotto il profilo del dolo di partecipazione, da talune conversazioni intercettate e specificamente indicate nel provvedimento impugnato dalle quali i Giudici nisseni traggono argomento per sostenere che il ricorrente veniva coinvolto anche quando le autovetture erano state “bruciate” dai controlli delle Forze dell’Ordine o quando vi era il sospetto che vi fossero installate delle microspie, ben consapevole di chi fossero i reali utilizzatori;
2.7.il concorso nel reato di cui al capo 11 (acquisto, nel mese di marzo 2023, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente di tipo “leggero” mediante la messa a disposizione dell’autovettura utilizzata dai corrieri) è stato desunto in base alle conversazioni intercettate nel corso delle quali il ricorrente aveva commentato con il Di GE il controllo stradale subito il giorno prima dal corriere che, a sua volta, dopo il controllo stesso aveva tentato di contattare proprio il Di CE che, affermano i Giudici del riesame, aveva evitato di rispondere;
tali colloqui e le considerazioni svolte dal Di CE sulla vicenda sono stati utilizzati anche per disattendere l’interpretazione datane dal ricorrente a sostegno della sua completa estraneità ai fatti;
2.8.quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, richiamata la regola della doppia presunzione, di pericolosità e adeguatezza della sola misura inframuraria a farvi fronte, stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha rimarcato la prossimità della misura ai fatti contestati, l’insufficienza della sola incensuratezza a vincere la presunzione di recidiva a fronte della centralità del ruolo assunto dal ricorrente nel sodalizio, la sua vicinanza al capo, coinvolto in altra indagine (cd. operazione “Ianus”) per reato associativo non sovrapponibile, né per tempi, né per compagine, a quella oggetto di riesame (con conseguente irrilevanza della assenza del ricorrente in detto diverso filone), la mancanza di prova della cessazione dell’attività di autonoleggio, la vicinanza territoriale con il Comune nel quale il ricorrente avrebbe intrapreso una nuova attività lavorativa. 5 3.Tanto premesso, i primi due motivi sono generici e manifestamente infondati. 3.1.Il ricorrente deduce: a) d’aver presentato istanza di riesame il 20 settembre 2024; b) che a seguito di richiesta di trasmissione degli atti, lo stesso 20 settembre la Cancelleria del GIP comunicava al Tribunale del riesame la seguente risposta: “negativo per atti ulteriori e successivi”; c) che il 22 settembre 2024 i difensori avevano chiesto al GIP e al Tribunale del riesame la trasmissione delle copie in formato digitale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni;
d) che il 23 settembre 2024 la cancelleria del Tribunale comunicava che i decreti erano contenuti in un DVD trasmesso dal GIP il precedente 13 settembre;
e) che il 16 ottobre 2024 l’Avv. NI Spina chiedeva al Tribunale del riesame la copia, in formato digitale, del decreto di autorizzazione R. int. n. 635/2022 emesso dal GIP il 15 giugno 2022; f) che con nota in pari data, la Cancelleria comunicava che “quanto richiesto non si trova agli atti del riesame in quanto non trasmesso dal PM. Si trasmetta al PM per competenza e si comunichi alla difesa”; g) che la richiesta era stata infine evasa il 17 ottobre 2024 dalla Procura della Repubblica che aveva trasmesso il decreto di autorizzazione e i successivi decreti. 3.2.L’obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 - 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv. 218443 - 01). Sè precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01). 3.3.Costituisce inoltre principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione quello secondo il quale la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del P.M. e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del 6 provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2017, Rv. 238059 - 01; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586 - 01; Sez. 1, n. 800 del 29/09/2000, Rv. 217615 - 01). 3.4.Nel caso di specie, il ricorrente afferma che il Tribunale del riesame era già in possesso degli atti (compresi i decreti di intercettazione) siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame di PP IT, persona anch’essa attinta dalla stessa misura cautelare. Non vi è stata, di conseguenza, alcuna mancata trasmissione degli atti rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 3.5.La materiale e contingente indisponibilità degli atti e dei decreti di intercettazione (perché, sostiene il ricorrente, nella materiale disponibilità del giudice relatore della precedente richiesta di riesame), comunque tempestivamente trasmessi e già in possesso del tribunale del riesame, legittima, al più, la richiesta di differimento della trattazione dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. In questo modo il ricorrente avrebbe potuto personalmente e direttamente verificare se tra gli atti trasmessi dal Pubblico ministero vi fossero effettivamente i decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione che solo ventidue giorni dopo l’udienza il Presidente del Tribunale avrebbe affermato (non è dato sapere sulla base di quali informazioni) non essere mai stati trasmessi. È un dato di fatto che il decreto di autorizzazione e le relative proroghe esistevano, la difesa ne è venuta successivamente in possesso e alcuna questione ha posto, nel merito, sulla utilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. 4.Il terzo ed il quarto motivo sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia “de libertate” non è diverso da quello consentito in generale dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, 7 Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari;
nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01). 4.2.Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito. 4.3.È necessario ribadire il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale: a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 4.4.Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da 8 successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 4.5.Non sono dunque consentite incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione. 4.6.Tanto più che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E’ possibile prospettare¯, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 9 l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 4.7.I due motivi sollecitano una diversa lettura degli elementi di fatto indicati dal Tribunale a sostegno tanto dell’esistenza dell’ipotizzato sodalizio quanto della volontaria e consapevole adesione del ricorrente (elementi dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento) facendo oltretutto leva, il terzo motivo, sulla coesistenza di altra indagine su fatti associativi che si assume siano sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di odierna regiudicanda ed ai quali il ricorrente sarebbe estraneo. L’argomento, di natura fattuale e disatteso dal Tribunale del riesame con affermazione chiara e netta che non si deduce esser frutto di travisamenti di sorta, è comunque neutro perché postula, sul piano logico, la incontrovertibile affidabilità e completezza dell’indagine parallela, quasi ad escludere la possibilità stessa che il CI potesse gestire una propria associazione o, al contrario, che quella oggetto di odierno giudizio non costituisse essa stessa articolazione dell’altra. Ma è argomento che, almeno in questa fase cautelare, prova comunque troppo non potendo esso cancellare la valenza (attualmente) indiziante dei fatti positivamente indicati dai giudici della cautela a sostegno delle avversate conclusioni. 5.A non diversi rilievi si espone l’ultimo motivo. 5.1.Deve essere innanzitutto sottolineato che la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari predicata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati riguarda tutte quelle previste dalle lettere a), b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., compresa quella relativa all’inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 24375 del 22/02/2023, V., Rv. 284845 - 02). 5.2.Va poi aggiunto che, secondo il costante indirizzo di legittimità, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02, che ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 10 264811 - 01; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, dep. 1996, Sorce, Rv. 203610 - 01; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Garofano, Rv. 194729 - 01). 5.3.Tale presunzione, però, non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). 5.4.Le censure difensive, pertanto, non colgono nel segno quando lamentano la mancanza o la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sulla loro attualità e sulla adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, avendo il Tribunale del riesame comunque spiegato le ragioni della attuale sussistenza di tali esigenze avuto riguardo, quanto al pericolo dell’inquinamento probatorio, alla condotta tenuta dal ricorrente volta ad aiutare la compagine ad eludere le indagini in corso e, quanto, al pericolo di recidiva, alla mancanza di prova della cessazione dell’attività di autonoleggio (argomento negletto dal ricorrente) e alla non eccessiva distanza tra il luogo nel quale il ricorrente esercitava la propria attività al momento dell’arresto (Comiso) e quello nel quale si trovava il sodalizio. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO ET TO Di LA
Udita la relazione svolta dal Consigliere DO ET;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori di fiducia, Avv. Filippo NI Spina e Avv. NI AG, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previa declaratoria di inammissibilità della memoria del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. 1.UR Di CE ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 24 settembre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato la domanda di riesame dell’ordinanza del 5 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che, in considerazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere siccome gravemente indiziato di far Penale Sent. Sez. 3 Num. 12485 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 28/01/2025 2 parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 1 dell’imputazione provvisoria), nonché di aver consumato il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 11 dell’imputazione provvisoria. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. perché, a fronte di istanza di riesame presentata via pec il 19 settembre 2024, e di richiesta al GIP del 20 settembre 2024, non sono stati trasmessi al tribunale gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Aggiunge che da nessun documento risulta che tali atti sono stati caricati al TIAP da parte del Pubblico ministero né che siano stati depositati i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e periferiche contenuti in un DVD che sarebbe stato addirittura tramesso sette giorni prima del deposito dell’istanza di riesame ed inserito in altro fascicolo relativo ad altra persona sottoposta a indagine, tal IT PP. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 266, 271, 291, 309 cod. proc. pen. in considerazione della mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e periferiche oggetto di specifica richiesta inviata sia alla cancelleria del GIP che a quella del Tribunale del riesame. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 292, comma 2, lett. c), c-bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento tanto alla ritenuta sussistenza del reato associativo (questione erroneamente ritenuta non dedotta dal tribunale nisseno) quanto ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 292, comma 2, lett. c), c-bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 11 della rubrica che gli viene contestato come commesso in concorso con Di GE CI, AR MI e IT PP non potendosi ritenere che la concessione a noleggio dell’autovettura utilizzata dai corrieri costituisca di per sé elemento integrante la fattispecie concorsuale in mancanza di prova della consapevolezza dell’uso che dell’autovettura sarebbe stato fatto. Manca, inoltre, la prova che il ricorrente fosse in contatto con i fornitori calabresi o avesse agito da tramite con costoro. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 274 e 125 cod. proc. pen. in relazione alla omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e con riferimento a entrambe le esigenze cautelari, probatoria e special-preventiva. 3 2.Con motivi aggiunti, il ricorrente ha ulteriormente contestato l’esistenza del sodalizio criminale e delle esigenze cautelari a suo carico. 3.Con memoria del 15 gennaio 2025 il co-difensore del ricorrente, Avv. NI AG, ha illustrato ulteriori argomenti a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso. 4.Con memoria del 22 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Filippo NI Spina, ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Osserva il Collegio: 2.1.nei confronti del ricorrente è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 della rubrica provvisoria) e del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 11 dell’imputazione provvisoria;
2.2.gli si contesta, in particolare, di aver preso parte ad un’associazione per delinquere promossa, organizzata e diretta da GE CI e AR MI LAs, operante a Gela e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, tenendo i contatti con i fornitori calabresi e mettendo a disposizione del sodalizio autovetture “pulite” reperite nel proprio autosalone, così creando le condizioni per fornire una copertura lecita alle trasferte in Calabria;
2.3.nel disattendere i rilievi difensivi, i Giudici del riesame, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, delle perquisizioni e sequestri (talvolta effettuati a titolo di riscontro), hanno ribadito la sussistenza (quantomeno a livello di gravità indiziaria) del sodalizio ipotizzato al capo 1 della rubrica avendo le indagini disvelato l’esistenza di un gruppo organizzato di persone che dal mese di giugno 2022 si erano stabilmente dedicate al traffico di sostanze stupefacenti coordinandosi sotto la direzione di Di GE CI il quale - afferma l’ordinanza impugnata - gestiva in modo “eccentrico” l’intero meccanismo avvalendosi del contributo (anche) dell’odierno ricorrente il quale, titolare di autosalone, metteva a disposizione del gruppo le autovetture “pulite” da utilizzare per lo svolgimento delle attività; 4 2.4.gli introiti della vendita della sostanza stupefacente venivano versati al Di GE che ne determinava l’utilizzo (supporto alle famiglie, pagamento dei difensori, “retribuzione” dei sodali); 2.5.a conferma dell’esistenza del sodalizio, il Tribunale del riesame indica i seguenti elementi (la cui sussistenza è tratta da conversazioni intercettate specificamente indicate): a) la verosimile esistenza di una cassa comune;
b) l’utilizzo di utenze e autovetture “dedicate”, di messaggistica istantanea e di un linguaggio simbolico e allusivo;
c) la disponibilità di immobili presso i quali custodire le sostanze e di un esercizio pubblico nel quale i sodali sovente si incontravano;
d) la copiosissima mole di reati-fine; 2.6.il ruolo associativo del ricorrente (nei termini sopra delineati e a partire dal mese di ottobre 2022) è stato altresì desunto, anche sotto il profilo del dolo di partecipazione, da talune conversazioni intercettate e specificamente indicate nel provvedimento impugnato dalle quali i Giudici nisseni traggono argomento per sostenere che il ricorrente veniva coinvolto anche quando le autovetture erano state “bruciate” dai controlli delle Forze dell’Ordine o quando vi era il sospetto che vi fossero installate delle microspie, ben consapevole di chi fossero i reali utilizzatori;
2.7.il concorso nel reato di cui al capo 11 (acquisto, nel mese di marzo 2023, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente di tipo “leggero” mediante la messa a disposizione dell’autovettura utilizzata dai corrieri) è stato desunto in base alle conversazioni intercettate nel corso delle quali il ricorrente aveva commentato con il Di GE il controllo stradale subito il giorno prima dal corriere che, a sua volta, dopo il controllo stesso aveva tentato di contattare proprio il Di CE che, affermano i Giudici del riesame, aveva evitato di rispondere;
tali colloqui e le considerazioni svolte dal Di CE sulla vicenda sono stati utilizzati anche per disattendere l’interpretazione datane dal ricorrente a sostegno della sua completa estraneità ai fatti;
2.8.quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, richiamata la regola della doppia presunzione, di pericolosità e adeguatezza della sola misura inframuraria a farvi fronte, stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha rimarcato la prossimità della misura ai fatti contestati, l’insufficienza della sola incensuratezza a vincere la presunzione di recidiva a fronte della centralità del ruolo assunto dal ricorrente nel sodalizio, la sua vicinanza al capo, coinvolto in altra indagine (cd. operazione “Ianus”) per reato associativo non sovrapponibile, né per tempi, né per compagine, a quella oggetto di riesame (con conseguente irrilevanza della assenza del ricorrente in detto diverso filone), la mancanza di prova della cessazione dell’attività di autonoleggio, la vicinanza territoriale con il Comune nel quale il ricorrente avrebbe intrapreso una nuova attività lavorativa. 5 3.Tanto premesso, i primi due motivi sono generici e manifestamente infondati. 3.1.Il ricorrente deduce: a) d’aver presentato istanza di riesame il 20 settembre 2024; b) che a seguito di richiesta di trasmissione degli atti, lo stesso 20 settembre la Cancelleria del GIP comunicava al Tribunale del riesame la seguente risposta: “negativo per atti ulteriori e successivi”; c) che il 22 settembre 2024 i difensori avevano chiesto al GIP e al Tribunale del riesame la trasmissione delle copie in formato digitale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni;
d) che il 23 settembre 2024 la cancelleria del Tribunale comunicava che i decreti erano contenuti in un DVD trasmesso dal GIP il precedente 13 settembre;
e) che il 16 ottobre 2024 l’Avv. NI Spina chiedeva al Tribunale del riesame la copia, in formato digitale, del decreto di autorizzazione R. int. n. 635/2022 emesso dal GIP il 15 giugno 2022; f) che con nota in pari data, la Cancelleria comunicava che “quanto richiesto non si trova agli atti del riesame in quanto non trasmesso dal PM. Si trasmetta al PM per competenza e si comunichi alla difesa”; g) che la richiesta era stata infine evasa il 17 ottobre 2024 dalla Procura della Repubblica che aveva trasmesso il decreto di autorizzazione e i successivi decreti. 3.2.L’obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 - 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv. 218443 - 01). Sè precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01). 3.3.Costituisce inoltre principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione quello secondo il quale la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del P.M. e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del 6 provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2017, Rv. 238059 - 01; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586 - 01; Sez. 1, n. 800 del 29/09/2000, Rv. 217615 - 01). 3.4.Nel caso di specie, il ricorrente afferma che il Tribunale del riesame era già in possesso degli atti (compresi i decreti di intercettazione) siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame di PP IT, persona anch’essa attinta dalla stessa misura cautelare. Non vi è stata, di conseguenza, alcuna mancata trasmissione degli atti rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 3.5.La materiale e contingente indisponibilità degli atti e dei decreti di intercettazione (perché, sostiene il ricorrente, nella materiale disponibilità del giudice relatore della precedente richiesta di riesame), comunque tempestivamente trasmessi e già in possesso del tribunale del riesame, legittima, al più, la richiesta di differimento della trattazione dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. In questo modo il ricorrente avrebbe potuto personalmente e direttamente verificare se tra gli atti trasmessi dal Pubblico ministero vi fossero effettivamente i decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione che solo ventidue giorni dopo l’udienza il Presidente del Tribunale avrebbe affermato (non è dato sapere sulla base di quali informazioni) non essere mai stati trasmessi. È un dato di fatto che il decreto di autorizzazione e le relative proroghe esistevano, la difesa ne è venuta successivamente in possesso e alcuna questione ha posto, nel merito, sulla utilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. 4.Il terzo ed il quarto motivo sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia “de libertate” non è diverso da quello consentito in generale dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, 7 Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari;
nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01). 4.2.Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito. 4.3.È necessario ribadire il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale: a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 4.4.Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da 8 successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 4.5.Non sono dunque consentite incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione. 4.6.Tanto più che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E’ possibile prospettare¯, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 9 l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 4.7.I due motivi sollecitano una diversa lettura degli elementi di fatto indicati dal Tribunale a sostegno tanto dell’esistenza dell’ipotizzato sodalizio quanto della volontaria e consapevole adesione del ricorrente (elementi dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento) facendo oltretutto leva, il terzo motivo, sulla coesistenza di altra indagine su fatti associativi che si assume siano sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di odierna regiudicanda ed ai quali il ricorrente sarebbe estraneo. L’argomento, di natura fattuale e disatteso dal Tribunale del riesame con affermazione chiara e netta che non si deduce esser frutto di travisamenti di sorta, è comunque neutro perché postula, sul piano logico, la incontrovertibile affidabilità e completezza dell’indagine parallela, quasi ad escludere la possibilità stessa che il CI potesse gestire una propria associazione o, al contrario, che quella oggetto di odierno giudizio non costituisse essa stessa articolazione dell’altra. Ma è argomento che, almeno in questa fase cautelare, prova comunque troppo non potendo esso cancellare la valenza (attualmente) indiziante dei fatti positivamente indicati dai giudici della cautela a sostegno delle avversate conclusioni. 5.A non diversi rilievi si espone l’ultimo motivo. 5.1.Deve essere innanzitutto sottolineato che la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari predicata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati riguarda tutte quelle previste dalle lettere a), b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., compresa quella relativa all’inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 24375 del 22/02/2023, V., Rv. 284845 - 02). 5.2.Va poi aggiunto che, secondo il costante indirizzo di legittimità, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02, che ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 10 264811 - 01; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, dep. 1996, Sorce, Rv. 203610 - 01; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Garofano, Rv. 194729 - 01). 5.3.Tale presunzione, però, non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). 5.4.Le censure difensive, pertanto, non colgono nel segno quando lamentano la mancanza o la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sulla loro attualità e sulla adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, avendo il Tribunale del riesame comunque spiegato le ragioni della attuale sussistenza di tali esigenze avuto riguardo, quanto al pericolo dell’inquinamento probatorio, alla condotta tenuta dal ricorrente volta ad aiutare la compagine ad eludere le indagini in corso e, quanto, al pericolo di recidiva, alla mancanza di prova della cessazione dell’attività di autonoleggio (argomento negletto dal ricorrente) e alla non eccessiva distanza tra il luogo nel quale il ricorrente esercitava la propria attività al momento dell’arresto (Comiso) e quello nel quale si trovava il sodalizio. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO ET TO Di LA