Art. 1.
Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita' previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641 , ridotte del 20 per cento.
Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.
Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita' previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641 , ridotte del 20 per cento.
Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.