Articolo 1 della Legge 10 novembre 1964, n. 1175
Articolo 2
Versione
20 novembre 1964
Art. 1.
Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita' previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641 , ridotte del 20 per cento.
Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.
Entrata in vigore il 20 novembre 1964