Articolo 23 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 22Articolo 24
Versione
21 febbraio 1948
Art. 23. Abrogazioni

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13 , e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948