Art. 23. Abrogazioni
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13 , e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13 , e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.