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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2024
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1556 del 15.05.2024 Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Mazzeo e Emanuela Parte_1
Caricato Appellante e
, in persona del rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Appellato
FATTO
Con ricorso del 1.12.2021 , premesso di essere stato dipendente Parte_1 del , quale appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri dal 30.10.1981 al Controparte_3
25.9.2012, data di congedo per motivi di salute afferenti a causa di servizio, aveva dedotto: - che nel corso dell'attività svolta presso la stazione dei Carabinieri di Trebisacce, in data 26.9.1996, mentre era adibito al servizio di traduzione di detenuti diretti a Cosenza per conto del Ministero della Giustizia ed era a bordo dell'autovettura Fiat in dotazione alla Stazione CC. di Roseto Capo Spulico, condotta da un collega, era stato coinvolto in un sinistro stradale ed era rimasto gravemente ferito;
-che l'autovettura militare era stata attinta frontalmente da un furgone di proprietà della società , proveniente dall'opposto senso di marcia, che aveva invaso la corsia, CP_4 rendendo inevitabile l'impatto; -che era stato ricoverato inizialmente dal 26.9.1996 al 02.10.1996 presso l'Ospedale di Trebisacce per “contusione cronica con ferite escoriate in regione temporale destra, contusioni escoriate ginocchio e spalla destra”, con prognosi di 10 giorni;
-che all'iniziale diagnosi si erano aggiunti la contusione cranica, le ferite tratta cervicale colonna etc.; -che i vari ricoveri ospedalieri e i periodi di convalescenza avevano avuto durata complessiva di circa 249 giorni;
-che a causa dell'incidente era insorta anche una sindrome ansioso depressiva con disturbo del tono dell'umore, ansia e stati di agitazione;
-che con istanza del 11.3.2019 aveva chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere;
-che l'istanza era stata respinta dal
[...]
per ritenuta prescrizione decennale. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Lecce di riconoscere in suo favore lo status di vittima del dovere o di “soggetto equiparato”, il diritto ad essere inserito nell'apposito elenco ai fini dei relativi benefici di legge, il diritto all'assegno vitalizio da € 500,00 mensili e alle altre prestazioni assistenziali, previdenziali e pensionistiche. Costituitosi in giudizio, il aveva sostenuto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 aveva chiesto il rigetto. Aveva eccepito l'operatività della prescrizione decennale dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, nonché la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi;
aveva contestato la configurabilità delle situazioni previste dall'art.1 commi 563 e 564 l.n.266/2005, stante anche la mancanza di un rischio eccedente quello ordinario nell'attività che aveva determinato l'evento lesivo. Aveva infine eccepito il divieto di cumulo delle prestazioni economiche per le vittime del dovere con le provvidenze già percepite dal ricorrente in conseguenza del sinistro in questione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, ritenendo non suscettibile di prescrizione l'azione di accertamento dello status e tuttavia insussistenti, nel caso in esame, le situazioni previste dal comma 563 e le “particolari condizioni ambientali o operative” previste dal comma 564 del citato art.1 l.n.266/2005. Ha proposto appello , lamentando il carattere apparente, illogico e Parte_1 insufficiente della motivazione nella parte in cui la sentenza aveva escluso la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563, sebbene gli eventi occorsi durante alla sua assegnazione alla funzione di scorta di un detenuto rientrassero nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) di tale comma (“contrasto ad ogni tipo di criminalità” e “svolgimento di servizi di ordine pubblico”). Ha lamentato, inoltre, l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva escluso le particolari condizioni operative richieste dal comma 564. Ha quindi reiterato le domande proposte in primo grado. Costituitosi in appello, il ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo che le lesioni dedotte in ricorso si erano verificate per un mero fatto accidentale. All'udienza di discussione dell'11.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Alla luce dei motivi di appello con cui viene lamentata l'erroneità della motivazione e della valutazione del primo giudice, occorre verificare se la vicenda del ricorrente/appellante rientri nelle previsioni del comma 563 o del comma 564 dell'art.1 l.n.266/2005. L'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . (564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere. Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
2. L'appellante ha richiamato le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 563. In concreto, tuttavia, non può affermarsi, ai fini che qui interessano, che Parte_1
fosse impegnato in una attività rivolta a contrastare la criminalità (di cui alla predetta
[...] lettera a), posto che, come si rileva dalla documentazione dal medesimo prodotta in giudizio, l'evento dannoso si è verificato nel Comune di Trebisacce, nel corso di un servizio di traduzione di un detenuto -da condurre a Cosenza per conto del Ministero della Giustizia- effettuato con automobile Fiat Campagnola in dotazione alla Stazione Carabinieri di Roseto Capo Spulico. In tale attività non vi è stata alcuna situazione conflittuale tra Carabinieri e malviventi, né alcuna operazione di “contrasto”, a tale ultimo termine dovendosi necessariamente attribuire il significato di attività di diretta contrapposizione tra forze dell'ordine e criminali, in modo tale che esso valga a indicare una porzione specifica e particolare delle attività dei Carabinieri, perché, diversamente opinando, stante l'ampio fine istituzionale dell'Arma, qualunque attività dei Carabinieri potrebbe essere ritenuta finalizzata a contrastare la criminalità.
La traduzione di un detenuto da un luogo ad un altro, che consiste nell'accompagnamento di un soggetto in situazione di restrizione della libertà per ragioni di giustizia, non integra neppure gli estremi dell'attività di cui alla lettera b) del comma 563, che si riferisce allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, posto che la tutela dell'ordine pubblico è quella specificamente diretta ad assicurare, in una dimensione collettiva e in situazioni di pericolo previsto o prevedibile, i beni giuridici fondamentali e gli interessi pubblici primari (come la pacifica coesistenza di attività, comportamenti e idee pluralistici) sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità. Non vi è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso proprio e qualsiasi altra attività istituzionale comunque svolta dalle forze dell'ordine in collaborazione con le finalità del servizio di giustizia. La traduzione di un detenuto a mezzo di autoveicolo appartenente all' non rientra CP_5 neppure nell'attività di tutela della pubblica incolumità, prevista alla lettera e) del comma 563, perché non è specificamente diretta a tutelare la vita e la sicurezza psico-fisica di persone non individuate, ovvero di una generalità di soggetti collettivamente intesi, come deve desumersi dall'espressione “pubblica incolumità”. Dalle allegazioni dell'interessato, del resto, non emergono elementi tali da consentire la riconduzione della vicenda in esame ad una delle ipotesi previste nelle altre lettere dello stesso comma 563 (v. Cass. n.16851/2024).
3. Esclusa l'applicabilità del comma 563, si deve verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 comma 564 l.n.266/2005, pure invocato dall'appellante. Si rammenta che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo". L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative. Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017). Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato, sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che invece risulti normale: deve all'uopo trattarsi dell'espletamento di un "compito", di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", che siano dovuti dal soggetto-lavoratore nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019). Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il ricorrente è venuto a contatto con la fonte di rischio. 4. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente. Ai fini dei benefici in questione occorre, infatti, anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione. Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Ai fini del comma 564 è necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico rispetto alla dipendenza da causa di servizio (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017; n.823/2021).
Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di Carabiniere, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di una qualsiasi persona che, anche per ragioni di lavoro, si fosse trovata in viaggio in un autoveicolo normalmente funzionante e su strada normale;
si è infatti trattato di un incidente avvenuto a causa di una evenienza comunemente verificabile nella circolazione stradale (ossia la scorretta condotta di guida del conducente di altro automezzo), in uno stato dei luoghi normale, e in mancanza di elementi di straordinarietà o particolarità del servizio.
Anche laddove si valorizzasse un altro degli aspetti dell'attività di traduzione di persona detenuta, ossia quello della vigilanza su quest'ultima, si dovrebbe rilevare che in concreto la vigilanza non ha avuto alcuna incidenza sulla verificazione dell'evento lesivo, e non ha assunto alcun contenuto pregnante o caratterizzante, essendosi espletata in maniera priva di speciale pericolosità.
Alla stregua degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio normalmente insito nell'attività di lavoro (v. Cass. n.15977/2025 e n.8369/2023, relative a casi di Carabinieri feriti in servizio, per sinistro stradale;
v. anche Cass.8511/2023).
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della complessità delle valutazioni giuridiche imposte dalla fattispecie.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.11.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 15.05.2024 n.1556 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce l' 11.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1556 del 15.05.2024 Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Mazzeo e Emanuela Parte_1
Caricato Appellante e
, in persona del rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Appellato
FATTO
Con ricorso del 1.12.2021 , premesso di essere stato dipendente Parte_1 del , quale appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri dal 30.10.1981 al Controparte_3
25.9.2012, data di congedo per motivi di salute afferenti a causa di servizio, aveva dedotto: - che nel corso dell'attività svolta presso la stazione dei Carabinieri di Trebisacce, in data 26.9.1996, mentre era adibito al servizio di traduzione di detenuti diretti a Cosenza per conto del Ministero della Giustizia ed era a bordo dell'autovettura Fiat in dotazione alla Stazione CC. di Roseto Capo Spulico, condotta da un collega, era stato coinvolto in un sinistro stradale ed era rimasto gravemente ferito;
-che l'autovettura militare era stata attinta frontalmente da un furgone di proprietà della società , proveniente dall'opposto senso di marcia, che aveva invaso la corsia, CP_4 rendendo inevitabile l'impatto; -che era stato ricoverato inizialmente dal 26.9.1996 al 02.10.1996 presso l'Ospedale di Trebisacce per “contusione cronica con ferite escoriate in regione temporale destra, contusioni escoriate ginocchio e spalla destra”, con prognosi di 10 giorni;
-che all'iniziale diagnosi si erano aggiunti la contusione cranica, le ferite tratta cervicale colonna etc.; -che i vari ricoveri ospedalieri e i periodi di convalescenza avevano avuto durata complessiva di circa 249 giorni;
-che a causa dell'incidente era insorta anche una sindrome ansioso depressiva con disturbo del tono dell'umore, ansia e stati di agitazione;
-che con istanza del 11.3.2019 aveva chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere;
-che l'istanza era stata respinta dal
[...]
per ritenuta prescrizione decennale. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Lecce di riconoscere in suo favore lo status di vittima del dovere o di “soggetto equiparato”, il diritto ad essere inserito nell'apposito elenco ai fini dei relativi benefici di legge, il diritto all'assegno vitalizio da € 500,00 mensili e alle altre prestazioni assistenziali, previdenziali e pensionistiche. Costituitosi in giudizio, il aveva sostenuto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 aveva chiesto il rigetto. Aveva eccepito l'operatività della prescrizione decennale dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, nonché la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi;
aveva contestato la configurabilità delle situazioni previste dall'art.1 commi 563 e 564 l.n.266/2005, stante anche la mancanza di un rischio eccedente quello ordinario nell'attività che aveva determinato l'evento lesivo. Aveva infine eccepito il divieto di cumulo delle prestazioni economiche per le vittime del dovere con le provvidenze già percepite dal ricorrente in conseguenza del sinistro in questione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, ritenendo non suscettibile di prescrizione l'azione di accertamento dello status e tuttavia insussistenti, nel caso in esame, le situazioni previste dal comma 563 e le “particolari condizioni ambientali o operative” previste dal comma 564 del citato art.1 l.n.266/2005. Ha proposto appello , lamentando il carattere apparente, illogico e Parte_1 insufficiente della motivazione nella parte in cui la sentenza aveva escluso la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563, sebbene gli eventi occorsi durante alla sua assegnazione alla funzione di scorta di un detenuto rientrassero nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) di tale comma (“contrasto ad ogni tipo di criminalità” e “svolgimento di servizi di ordine pubblico”). Ha lamentato, inoltre, l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva escluso le particolari condizioni operative richieste dal comma 564. Ha quindi reiterato le domande proposte in primo grado. Costituitosi in appello, il ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo che le lesioni dedotte in ricorso si erano verificate per un mero fatto accidentale. All'udienza di discussione dell'11.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Alla luce dei motivi di appello con cui viene lamentata l'erroneità della motivazione e della valutazione del primo giudice, occorre verificare se la vicenda del ricorrente/appellante rientri nelle previsioni del comma 563 o del comma 564 dell'art.1 l.n.266/2005. L'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . (564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere. Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
2. L'appellante ha richiamato le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 563. In concreto, tuttavia, non può affermarsi, ai fini che qui interessano, che Parte_1
fosse impegnato in una attività rivolta a contrastare la criminalità (di cui alla predetta
[...] lettera a), posto che, come si rileva dalla documentazione dal medesimo prodotta in giudizio, l'evento dannoso si è verificato nel Comune di Trebisacce, nel corso di un servizio di traduzione di un detenuto -da condurre a Cosenza per conto del Ministero della Giustizia- effettuato con automobile Fiat Campagnola in dotazione alla Stazione Carabinieri di Roseto Capo Spulico. In tale attività non vi è stata alcuna situazione conflittuale tra Carabinieri e malviventi, né alcuna operazione di “contrasto”, a tale ultimo termine dovendosi necessariamente attribuire il significato di attività di diretta contrapposizione tra forze dell'ordine e criminali, in modo tale che esso valga a indicare una porzione specifica e particolare delle attività dei Carabinieri, perché, diversamente opinando, stante l'ampio fine istituzionale dell'Arma, qualunque attività dei Carabinieri potrebbe essere ritenuta finalizzata a contrastare la criminalità.
La traduzione di un detenuto da un luogo ad un altro, che consiste nell'accompagnamento di un soggetto in situazione di restrizione della libertà per ragioni di giustizia, non integra neppure gli estremi dell'attività di cui alla lettera b) del comma 563, che si riferisce allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, posto che la tutela dell'ordine pubblico è quella specificamente diretta ad assicurare, in una dimensione collettiva e in situazioni di pericolo previsto o prevedibile, i beni giuridici fondamentali e gli interessi pubblici primari (come la pacifica coesistenza di attività, comportamenti e idee pluralistici) sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità. Non vi è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso proprio e qualsiasi altra attività istituzionale comunque svolta dalle forze dell'ordine in collaborazione con le finalità del servizio di giustizia. La traduzione di un detenuto a mezzo di autoveicolo appartenente all' non rientra CP_5 neppure nell'attività di tutela della pubblica incolumità, prevista alla lettera e) del comma 563, perché non è specificamente diretta a tutelare la vita e la sicurezza psico-fisica di persone non individuate, ovvero di una generalità di soggetti collettivamente intesi, come deve desumersi dall'espressione “pubblica incolumità”. Dalle allegazioni dell'interessato, del resto, non emergono elementi tali da consentire la riconduzione della vicenda in esame ad una delle ipotesi previste nelle altre lettere dello stesso comma 563 (v. Cass. n.16851/2024).
3. Esclusa l'applicabilità del comma 563, si deve verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 comma 564 l.n.266/2005, pure invocato dall'appellante. Si rammenta che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo". L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative. Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017). Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato, sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che invece risulti normale: deve all'uopo trattarsi dell'espletamento di un "compito", di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", che siano dovuti dal soggetto-lavoratore nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019). Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il ricorrente è venuto a contatto con la fonte di rischio. 4. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente. Ai fini dei benefici in questione occorre, infatti, anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione. Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Ai fini del comma 564 è necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico rispetto alla dipendenza da causa di servizio (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017; n.823/2021).
Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di Carabiniere, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di una qualsiasi persona che, anche per ragioni di lavoro, si fosse trovata in viaggio in un autoveicolo normalmente funzionante e su strada normale;
si è infatti trattato di un incidente avvenuto a causa di una evenienza comunemente verificabile nella circolazione stradale (ossia la scorretta condotta di guida del conducente di altro automezzo), in uno stato dei luoghi normale, e in mancanza di elementi di straordinarietà o particolarità del servizio.
Anche laddove si valorizzasse un altro degli aspetti dell'attività di traduzione di persona detenuta, ossia quello della vigilanza su quest'ultima, si dovrebbe rilevare che in concreto la vigilanza non ha avuto alcuna incidenza sulla verificazione dell'evento lesivo, e non ha assunto alcun contenuto pregnante o caratterizzante, essendosi espletata in maniera priva di speciale pericolosità.
Alla stregua degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio normalmente insito nell'attività di lavoro (v. Cass. n.15977/2025 e n.8369/2023, relative a casi di Carabinieri feriti in servizio, per sinistro stradale;
v. anche Cass.8511/2023).
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della complessità delle valutazioni giuridiche imposte dalla fattispecie.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.11.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 15.05.2024 n.1556 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce l' 11.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi