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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/09/2024, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e vertente
T R A
difeso da se stesso Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.3.2024, l'avv. introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l'ordinanza del 3.10.2022, con la quale veniva rigettata l'istanza di assegnazione e così definita la procedura esecutiva presso terzi RGE 1472/2021, deducendo essenzialmente l'erroneità dell'ordinanza laddove riteneva che “nel titolo esecutivo azionato (sentenza n° 2844/20 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli) il contributo
1 unificato risulta ricompreso nelle spese liquidate (euro
140,00)”.
Non si costituivano gli opposti, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, rilevato che la predetta procedura esecutiva risultava azionata esclusivamente per il pagamento del contributo unificato, che il creditore procedente, odierno opponente, assumeva non corrisposto dall'esecutata unitamente al pagamento delle somme effettivamente liquidate nel titolo esecutivo, risulta corretta l'affermazione del GE, secondo cui il titolo azionato abbia liquidato una somma a titolo di spese comprensiva del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso opponente, infatti, è vero che “dal D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, emerge che il contributo unificato atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare” (cfr. Cass. 17.9.2013, n.
21207), ma non è necessario, come sostiene l'opponente, che il Giudice in sentenza specifichi esplicitamente che esso risulti già contenuto nella condanna della parte soccombente al ristoro delle spese non imponibili, essendo sufficiente che risulti, anche implicitamente, “che il giudice abbia inteso liquidare la spesa per contributo unificato” (Cass. cit.), in quanto la statuizione sulla condanna alle spese che individui come dovuta una somma determinata forfettariamente può e deve essere interpretata
“nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate” solo allorquando tale somma “non risulti, per la sua entità, comprensiva dell'importo corrisposto dalla parte vittoriosa
2 a titolo di contributo unificato” (cfr. Cass. 2691/2016).
Orbene, nel caso di specie, nella sentenza azionata quale titolo esecutivo, il Giudice liquidava a titolo di spese la somma forfettaria di € 140,00, senz'altro comprensiva del contributo unificato corrisposto dalla parte vittoriosa pari ad € 98,00, per cui correttamente il GE ha ritenuto che non sussistesse il credito azionato, rigettando l'istanza di assegnazione.
Né può dirsi, come afferma l'opponente nella comparsa conclusionale, che la somma liquidata per spese dal Giudice di Pace fosse invece comprensiva delle ulteriori spese vive dal medesimo opponente richieste in quel giudizio e senza dubbio non dovute (spese archivio e fascicolazione, rimborso carburante, rimborso garage, spese copie).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Nulla va disposto per le spese di lite, essendo rimaste contumaci le parti opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B) Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza del 3.10.2022 che ha definito la procedura esecutiva RGE 1472/2021;
C) Nulla per le spese di lite;
D) Dispone che la Cancelleria riassegni il fascicolo dell'esecuzione RGE 1472/2021 al GE, dott.ssa
. Per_1
Santa Maria Capua Vetere, 10/09/2024
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e vertente
T R A
difeso da se stesso Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.3.2024, l'avv. introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l'ordinanza del 3.10.2022, con la quale veniva rigettata l'istanza di assegnazione e così definita la procedura esecutiva presso terzi RGE 1472/2021, deducendo essenzialmente l'erroneità dell'ordinanza laddove riteneva che “nel titolo esecutivo azionato (sentenza n° 2844/20 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli) il contributo
1 unificato risulta ricompreso nelle spese liquidate (euro
140,00)”.
Non si costituivano gli opposti, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, rilevato che la predetta procedura esecutiva risultava azionata esclusivamente per il pagamento del contributo unificato, che il creditore procedente, odierno opponente, assumeva non corrisposto dall'esecutata unitamente al pagamento delle somme effettivamente liquidate nel titolo esecutivo, risulta corretta l'affermazione del GE, secondo cui il titolo azionato abbia liquidato una somma a titolo di spese comprensiva del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso opponente, infatti, è vero che “dal D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, emerge che il contributo unificato atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare” (cfr. Cass. 17.9.2013, n.
21207), ma non è necessario, come sostiene l'opponente, che il Giudice in sentenza specifichi esplicitamente che esso risulti già contenuto nella condanna della parte soccombente al ristoro delle spese non imponibili, essendo sufficiente che risulti, anche implicitamente, “che il giudice abbia inteso liquidare la spesa per contributo unificato” (Cass. cit.), in quanto la statuizione sulla condanna alle spese che individui come dovuta una somma determinata forfettariamente può e deve essere interpretata
“nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate” solo allorquando tale somma “non risulti, per la sua entità, comprensiva dell'importo corrisposto dalla parte vittoriosa
2 a titolo di contributo unificato” (cfr. Cass. 2691/2016).
Orbene, nel caso di specie, nella sentenza azionata quale titolo esecutivo, il Giudice liquidava a titolo di spese la somma forfettaria di € 140,00, senz'altro comprensiva del contributo unificato corrisposto dalla parte vittoriosa pari ad € 98,00, per cui correttamente il GE ha ritenuto che non sussistesse il credito azionato, rigettando l'istanza di assegnazione.
Né può dirsi, come afferma l'opponente nella comparsa conclusionale, che la somma liquidata per spese dal Giudice di Pace fosse invece comprensiva delle ulteriori spese vive dal medesimo opponente richieste in quel giudizio e senza dubbio non dovute (spese archivio e fascicolazione, rimborso carburante, rimborso garage, spese copie).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Nulla va disposto per le spese di lite, essendo rimaste contumaci le parti opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B) Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza del 3.10.2022 che ha definito la procedura esecutiva RGE 1472/2021;
C) Nulla per le spese di lite;
D) Dispone che la Cancelleria riassegni il fascicolo dell'esecuzione RGE 1472/2021 al GE, dott.ssa
. Per_1
Santa Maria Capua Vetere, 10/09/2024
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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