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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16859/2024 promossa da:
Parte_1 nato in BRASILE in data [...] in proprio in [...] genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in BRASILE in [...] Persona_1
25/08/2010 e nata in [...] in data [...] Parte_2
Parte_3 nata in [...] in data [...]
Parte_4 nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato in BRASILE in [...] Persona_2
14/03/2023
Per_3 Parte_5 nata in [...] in data [...]
Parte_6 nato in [...] in data [...]
Parte_7 nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata in BRASILE in [...] Persona_4
24/06/2011
Parte_8 nato in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore ato in BRASILE in data 07/12/2016 Persona_5
ROBERTA Parte_9 nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato in [...] in data [...] Persona_6
Parte_10 nato in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti RICCARDO DE SIMONE e VALERIA SAITTA Ricorrenti
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – presso il Tribunale Ordinario di Torino Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1 Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 03/10/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o ER [...]
, nato a [...] il [...], Persona_8 il quale, dopo essere emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 il 10/02/1866 e dalla loro unione nasceva in Brasile, il 25/01/1873, il figlio
[...] [...]
(cfr. docc. 1-4); 10
- Che dall'unione tra ed , matrimonio celebratosi il 10 Persona_11
31/01/1891, nasceva in territorio brasiliano, il giorno 01/04/1896 il sig.
[...]
che, a sua volta, dopo aver sposato nel 1921, Persona_12 Persona_13 aveva poi tre figli: in data 15/09/1923 nasceva la sig.ra in data Persona_14
02/02/1925, nasceva e, infine, in data 19/06/1932, nasceva Parte_8
(cfr. docc. 5-11); Persona_15
- Che la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_14 Parte_11 nel 1947 e dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 23/12/1949,
[...]
in data 20/07/1956, e, Persona_16 Persona_17 infine, in data 11/12/1957, (cfr. docc. 12-15); Parte_12
- Che dal matrimonio tra e del Persona_16 Controparte_4
1974 nascevano in territorio brasiliano due figli, ricorrenti: in data 28/04/1975,
[...]
e, in data 13/07/1978, (cfr. Parte_1 Parte_3 Parte_1 docc. 16 -18); - Che dall'unione coniugale tra il ricorrente e Parte_1 [...]
del 2004 nascevano in Brasile due figli, ricorrenti nel presente Persona_18 giudizio per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 19/03/2008,
e, in data 25/08/2010, (cfr. docc. Parte_2 Persona_1
19-21);
- Che il sig. si sposava con la sig.ra Persona_17 CP_5
nel 1980 e dalla relazione nasceva in Brasile, in data 23/08/1986, la ricorrente
[...] che, a sua volta, dopo aver sposato , Parte_4 Persona_19 dava alla luce il minore, ricorrente per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale, , nato il [...] (cfr. docc. 22-24); Persona_2
- Che dal matrimonio tra e la sig.ra Parte_12 [...]
celebratosi il 31/12/1990, nascevano in territorio brasiliano due Persona_20 figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 21/09/1996, Persona_21
e, in data 09/06/2000,
[...] Parte_6
(cfr. doc. 25-27);
- Che nel 1952, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8 [...]
(cui aggiungerà , dalla cui unione nascevano in Brasile Parte_13 Per_14 due figli: il 02/05/1953, e, in data 06/05/1954, Persona_22
(cfr. docc. 28-30); Persona_23
- Che dall'unione tra e il sig. Persona_22 Parte_14 del 1975 nasceva in Brasile, in data 16/07/1977, la ricorrente che, Parte_7
a sua volta, dopo aver sposato , dava alla luce, il giorno 24/06/2011, Persona_24 la figlia minore anch'essa ricorrente nel presente giudizio Persona_4 per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale (cfr. doc. 31-33);
- Che dal matrimonio tra e Persona_25 Persona_26 nasceva in Brasile, il giorno 11/07/1981, il ricorrente , Parte_8 il quale, dopo aver contratto matrimonio con IE ER CA nel 2014, aveva poi un figlio, nato il [...] e ricorrente per il tramite del padre Persona_5 esercente la potestà genitoriale (cfr. docc. 34-37);
- Che dall'unione coniugale tra e del Persona_15 Persona_27
1954 nasceva in Brasile il 15/12/1957, la figlia che, a Persona_28 sua volta, dopo aver sposato nel 1979, dava Persona_29 poi alla luce, in territorio brasiliano, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 14/10/1981, e, in data 09/11/1985, Persona_30 Parte_10
(cfr. docc. 38-42);
[...]
- Che dall'unione tra la ricorrente e , Persona_30 Persona_31 matrimonio celebratosi nel 2005, nasceva in Brasile, il giorno 12/08/2013, il figlio
[...]
, ricorrente per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale (cfr. Persona_6 docc. 43 e 44).
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_6
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 16/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a [...] ER
Canavese (TO) il 02/01/1839 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e 10 ER [...]
, poi tramite il sig. e, infine, attraverso i figli di quest'ultimo, Per_9 Persona_12 ovvero e Persona_14 Parte_8 Persona_15
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo del contenuto del sito del Parte_15
a Porto Alegre sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”,
[...]
- in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a Porto Alegre aveva fissato appuntamento ai ricorrenti con n. di Parte_15 appuntamento 36.644 (cfr. docc. 45 e 46). Tuttavia, dall'esame della lista richieste pubblicate siti web dei Consolati italiani in America Latina viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo Pt_1
era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1839, successivamente ER trasferitosi e coniugatosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era 10
.
[...] Pt_1 In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di , e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di Pt_1 Pt_1 stranieri nati in o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima Pt_1 dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in Pt_1 cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia e coniugatosi nel 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). In secondo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Inoltre, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai ER rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 3). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio (alias , nato in [...] 10 Per_14
25/01/1873, a Pelotas, nello Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato ER Pt_1 in da cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 (n. 02/01/1839), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, infatti, 25/01/1873, a Pelotas, nello Stato di Rio 10
Grande do Sul, in territorio brasiliano. Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di , , poteva, quindi, trasmettere la ER 10 cittadinanza italiana al figlio (alias e, quest'ultimo ai suoi figli Persona_12 Per_14 trasmettendogli la cittadinanza originari italiana. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato in [...] in data [...]; , nato in [...] in Persona_1 data 25/08/2010; nata in [...] in data [...]; Parte_2
, nata in [...] in data [...]; Parte_3 [...]
nata in [...] in data [...]; Parte_4 Persona_2
, nato in [...] in data [...];
[...] Persona_21
nata in [...] in data [...];
[...] Parte_6
nato in [...] in data [...];
[...] Parte_7
, nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Persona_4
BRASILE in data 24/06/2011; , nato in [...] Parte_8 in data 11/07/1981; nato in [...] in data [...]; Persona_5
nata in [...] in data [...]; Persona_30 Persona_6
, nato in [...] in data [...] e nato in
[...] Parte_10
BRASILE in data 09/11/1985, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 16/09/2025. Il Giudice Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16859/2024 promossa da:
Parte_1 nato in BRASILE in data [...] in proprio in [...] genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in BRASILE in [...] Persona_1
25/08/2010 e nata in [...] in data [...] Parte_2
Parte_3 nata in [...] in data [...]
Parte_4 nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato in BRASILE in [...] Persona_2
14/03/2023
Per_3 Parte_5 nata in [...] in data [...]
Parte_6 nato in [...] in data [...]
Parte_7 nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata in BRASILE in [...] Persona_4
24/06/2011
Parte_8 nato in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore ato in BRASILE in data 07/12/2016 Persona_5
ROBERTA Parte_9 nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato in [...] in data [...] Persona_6
Parte_10 nato in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti RICCARDO DE SIMONE e VALERIA SAITTA Ricorrenti
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – presso il Tribunale Ordinario di Torino Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1 Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 03/10/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o ER [...]
, nato a [...] il [...], Persona_8 il quale, dopo essere emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 il 10/02/1866 e dalla loro unione nasceva in Brasile, il 25/01/1873, il figlio
[...] [...]
(cfr. docc. 1-4); 10
- Che dall'unione tra ed , matrimonio celebratosi il 10 Persona_11
31/01/1891, nasceva in territorio brasiliano, il giorno 01/04/1896 il sig.
[...]
che, a sua volta, dopo aver sposato nel 1921, Persona_12 Persona_13 aveva poi tre figli: in data 15/09/1923 nasceva la sig.ra in data Persona_14
02/02/1925, nasceva e, infine, in data 19/06/1932, nasceva Parte_8
(cfr. docc. 5-11); Persona_15
- Che la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_14 Parte_11 nel 1947 e dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 23/12/1949,
[...]
in data 20/07/1956, e, Persona_16 Persona_17 infine, in data 11/12/1957, (cfr. docc. 12-15); Parte_12
- Che dal matrimonio tra e del Persona_16 Controparte_4
1974 nascevano in territorio brasiliano due figli, ricorrenti: in data 28/04/1975,
[...]
e, in data 13/07/1978, (cfr. Parte_1 Parte_3 Parte_1 docc. 16 -18); - Che dall'unione coniugale tra il ricorrente e Parte_1 [...]
del 2004 nascevano in Brasile due figli, ricorrenti nel presente Persona_18 giudizio per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 19/03/2008,
e, in data 25/08/2010, (cfr. docc. Parte_2 Persona_1
19-21);
- Che il sig. si sposava con la sig.ra Persona_17 CP_5
nel 1980 e dalla relazione nasceva in Brasile, in data 23/08/1986, la ricorrente
[...] che, a sua volta, dopo aver sposato , Parte_4 Persona_19 dava alla luce il minore, ricorrente per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale, , nato il [...] (cfr. docc. 22-24); Persona_2
- Che dal matrimonio tra e la sig.ra Parte_12 [...]
celebratosi il 31/12/1990, nascevano in territorio brasiliano due Persona_20 figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 21/09/1996, Persona_21
e, in data 09/06/2000,
[...] Parte_6
(cfr. doc. 25-27);
- Che nel 1952, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8 [...]
(cui aggiungerà , dalla cui unione nascevano in Brasile Parte_13 Per_14 due figli: il 02/05/1953, e, in data 06/05/1954, Persona_22
(cfr. docc. 28-30); Persona_23
- Che dall'unione tra e il sig. Persona_22 Parte_14 del 1975 nasceva in Brasile, in data 16/07/1977, la ricorrente che, Parte_7
a sua volta, dopo aver sposato , dava alla luce, il giorno 24/06/2011, Persona_24 la figlia minore anch'essa ricorrente nel presente giudizio Persona_4 per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale (cfr. doc. 31-33);
- Che dal matrimonio tra e Persona_25 Persona_26 nasceva in Brasile, il giorno 11/07/1981, il ricorrente , Parte_8 il quale, dopo aver contratto matrimonio con IE ER CA nel 2014, aveva poi un figlio, nato il [...] e ricorrente per il tramite del padre Persona_5 esercente la potestà genitoriale (cfr. docc. 34-37);
- Che dall'unione coniugale tra e del Persona_15 Persona_27
1954 nasceva in Brasile il 15/12/1957, la figlia che, a Persona_28 sua volta, dopo aver sposato nel 1979, dava Persona_29 poi alla luce, in territorio brasiliano, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 14/10/1981, e, in data 09/11/1985, Persona_30 Parte_10
(cfr. docc. 38-42);
[...]
- Che dall'unione tra la ricorrente e , Persona_30 Persona_31 matrimonio celebratosi nel 2005, nasceva in Brasile, il giorno 12/08/2013, il figlio
[...]
, ricorrente per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale (cfr. Persona_6 docc. 43 e 44).
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_6
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 16/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a [...] ER
Canavese (TO) il 02/01/1839 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e 10 ER [...]
, poi tramite il sig. e, infine, attraverso i figli di quest'ultimo, Per_9 Persona_12 ovvero e Persona_14 Parte_8 Persona_15
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo del contenuto del sito del Parte_15
a Porto Alegre sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”,
[...]
- in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a Porto Alegre aveva fissato appuntamento ai ricorrenti con n. di Parte_15 appuntamento 36.644 (cfr. docc. 45 e 46). Tuttavia, dall'esame della lista richieste pubblicate siti web dei Consolati italiani in America Latina viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo Pt_1
era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1839, successivamente ER trasferitosi e coniugatosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era 10
.
[...] Pt_1 In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di , e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di Pt_1 Pt_1 stranieri nati in o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima Pt_1 dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in Pt_1 cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia e coniugatosi nel 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). In secondo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Inoltre, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai ER rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 3). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio (alias , nato in [...] 10 Per_14
25/01/1873, a Pelotas, nello Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato ER Pt_1 in da cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 (n. 02/01/1839), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, infatti, 25/01/1873, a Pelotas, nello Stato di Rio 10
Grande do Sul, in territorio brasiliano. Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di , , poteva, quindi, trasmettere la ER 10 cittadinanza italiana al figlio (alias e, quest'ultimo ai suoi figli Persona_12 Per_14 trasmettendogli la cittadinanza originari italiana. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato in [...] in data [...]; , nato in [...] in Persona_1 data 25/08/2010; nata in [...] in data [...]; Parte_2
, nata in [...] in data [...]; Parte_3 [...]
nata in [...] in data [...]; Parte_4 Persona_2
, nato in [...] in data [...];
[...] Persona_21
nata in [...] in data [...];
[...] Parte_6
nato in [...] in data [...];
[...] Parte_7
, nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Persona_4
BRASILE in data 24/06/2011; , nato in [...] Parte_8 in data 11/07/1981; nato in [...] in data [...]; Persona_5
nata in [...] in data [...]; Persona_30 Persona_6
, nato in [...] in data [...] e nato in
[...] Parte_10
BRASILE in data 09/11/1985, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 16/09/2025. Il Giudice Dott.ssa Alessandra Aragno