Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 410/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 10/04/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 410/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Pino,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
cod. fisc. , nella qualità di impresa designata in nome e per conto del P.IVA_1
F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Troja,
- convenuta -
avente ad oggetto: lesione personale.
Sono presenti l'Avv. Carmelo Pino, nell'interesse di e l'Avv. Franca Parte_1
Risica, per delega dell'Avv. Luciano Troja, nell'interesse della convenuta.
L'Avv. Carmelo Pino evidenza la necessità di ammettere la c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato, così come già richiesto, posto che la dinamica del sinistro risulta confermata, a parere dall'esponente, dalla prova testi espletata, seppure con piccole ma irrilevanti imprecisioni dovute al tempo trascorso e alla giovane età dei
L'Avv. Franca Risica si oppone all'ammissione della c.t.u. in quanto non è stata provata la responsabilità del sinistro da addebitare ad un veicolo sconosciuto.
Chiede perciò il rigetto della domanda per le ragioni articolate in atti.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'attore ha agito nei confronti della società convenuta per ottenere il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza dello scontro, avvenuto a
Gualtieri Sicaminò, in orario notturno, in data 18 settembre 2016, a causa di un'autovettura guidata da un soggetto non identificato, che ha impattato frontalmente il ciclomotore condotto dall'attore durante la percorrenza di una strettoia, cagionandogli lesioni che hanno determinato la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza.
Effettuato senza successo il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ed esperita la prova testimoniale, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – La domanda non è fondata.
2.1. – A mente dell'art. 283, comma 1, lett. a, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il
Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale se «il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato». La fattispecie è, altresì, regolata dalla disciplina generale di matrice codicistica, posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., che presume iuris tantum il concorso di colpa in misura eguale dei conducenti coinvolti.
Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che l'onere della prova che incombe sull'attore, in applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., involge sia il presupposto di operatività dell'art. 283 del codice delle assicurazioni private sia la verificazione di uno scontro automobilistico, oltre la prova contraria alla presunzione di responsabilità concorrente in misura paritetica (ex multis Cass. Civ., sez. III, ord. 19 aprile 2023, n. 10540), posto che la funzione sociale del F.G.V.S., che consiste nella garanzia del risarcimento anche nel caso in cui il danneggiante resti ignoto, non incide sulla struttura della responsabilità, che non è per ciò solo presunta.
Al contrario, l'accertamento della stessa – come sottolineato dalla giurisprudenza, di merito (anche di questo Tribunale) e di legittimità – è necessariamente più rigoroso, al fine di porre le parti in posizione di parità processuale, dato che la mancata identificazione di un contraddittore direttamente coinvolto nel sinistro pone il F.G.V.S. in condizione deteriore rispetto al danneggiato, non potendo – stante la sua estraneità ai fatti – addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente.
2.2. – In ordine all'omessa individuazione del danneggiante, la presentazione o meno della querela (o di denunzia, laddove il fatto fosse procedibile d'ufficio, se inquadrato nella forma aggravata del delitto previsto dall'art. 590 bis c.p.) non è determinante nella misura in cui “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento” (Cass. Civ., sez. III, sent. 18 giugno 2012, n. 9939). L'attore ha allegato di non aver potuto indicare il danneggiante in quanto «il veicolo investitore, dopo l'urto, continuava la propria marcia, allontanandosi senza neppure rallentare e rimanendo così ignoto» (pag. 2 dell'atto di citazione).
Non è onere del danneggiato attivarsi per cercare il responsabile datosi alla fuga
(cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 24 marzo 2016, n. 5892), né dagli atti di causa è emerso che il veicolo sia stato identificato ovvero che fosse identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
2.3. – Risulta invece insoddisfatta la dimostrazione della ricorrenza di uno scontro, causato in via esclusiva o concorrente dal conducente ignoto.
L'attore ha rappresentato di essere stato investito frontalmente da un'auto pirata, che l'ha costretto a rovinare su una fioriera alla propria destra, nel tentativo di evitare l'impatto.
La deposizione dell'unico testimone oculare del sinistro, , sentito Testimone_1
nel corso dell'udienza del 16 gennaio 2025, non consente di ritenere provato quanto sostenuto in citazione.
Al di là di alcune incongruenze veniali rispetto all'esposizione dei fatti contenuti nell'atto introduttivo del giudizio, quale l'orario in cui si sarebbe verificato il sinistro per fare un esempio (secondo il testimone avvenuto prima della mezzanotte, ossia tra le 23.30/24.00 e non all'01.30), vi sono alcune lacune nel racconto del teste che ne compromettono l'attendibilità.
Intanto è inverosimile la riscontrata difficoltà, anzi impossibilità, a ricordare i nomi degli amici con i quali si trovava subito prima dell'incidente. Ciò che non consente di verificare, con il dovuto rigore (per le ragioni già esposte), se lo stesso fosse effettivamente presente sui luoghi insieme all'attore, prima di dirigersi verso il parchetto del paese. Appare inverosimile, nonostante il tempo trascorso, che il testimone non riesca a riferire neanche un nominativo, dal momento che la singolarità dell'evento a cui ha assistito avrebbe dovuto imprimere con maggior vigore le immagini di quella serata nei ricordi del testimone, così come accade secondo una regola di comune di esperienza. Parimenti ambiguo è che il testimone non abbia ricordato se al momento del fatto il luogo fosse o meno illuminato. Non si tratta di un dettaglio di poco conto o di difficile percezione. A maggior ragione considerato che lo stesso testimone – secondo quanto riferito – sarebbe rimasto sul posto per almeno dieci minuti dopo il presunto scontro con l'auto non identificata. Un tempo più che sufficiente per accorgersi di tale dettaglio e per registrarlo nella propria memoria. A maggior ragione tenuto conto che l'assenza o la presenza di luce avrebbero condizionato anche la vista o meno del proprio amico finito per terra dopo l'asserito impatto, oltreché del veicolo rimasto ignoto.
Appare inoltre inverosimile che lo stesso testimone, presente al momento del sinistro, non abbia chiamato subito i carabinieri e soprattutto l'autombulanza alla luce della gravità delle lesioni riportate da al quale è stata Parte_1
diagnosticata – come si desume dalla documentazione medica allegata alla citazione
– la frattura del rene dx, la frattura della terza costa dx, la frattura del processo spinoso e del processo trasverso destro di D3, la frattura della clavicola destra, oltre alle contusioni polmonari ed epatiche. Ne consegue che le condizioni dell'attore sarebbero apparse da subito gravi a chiunque e che chiunque si fosse trovato in quella situazione avrebbe prontamente avvisato le forze dell'ordine e chiamato i soccorsi. Pur potendo comprendersi la concitazione del momento, resta razionalmente inspiegabile l'inerzia del testimone, che nulla avrebbe fatto nel corso dei successivi «dieci minuti», ossia prima del passaggio – peraltro casuale – dell'altro testimone, , che arrivato sul posto avrebbe trasportato il Testimone_2
ragazzo ferito in ospedale.
La giustificazione addotta dal testimone – «non abbiamo chiamato carabinieri né ambulanza in quanto, essendo piccoli, non ci abbiamo pensato» – appare puerile e inconsistente, dato che il fatto è avvenuto il 18 settembre 2016, ossia quanto egli aveva già raggiunto la maggiore età (il testimone è nato a [...] il [...]).
Pertanto, deve presumersi che lo stesso, a dispetto di quanto affermato, fosse perfettamente in grado di rendersi conto della gravità dell'accaduto e del comportamento che avrebbe dovuto tenere per prestare immediatamente soccorso ad una persona in difficoltà (anche per non incorrere in responsabilità penale ai sensi dell'art. 593 c.p.), tra l'altro un amico.
È parimenti sospetto che anche gli altri due ragazzi di cui ha parlato _2
(ma di cui l'altro testimone, non ha memoria), di cui
[...] Testimone_1
sono rimaste ignote le generalità, non abbiano chiamato nessuno. Così com'è strano che non siano accorse altre persone o che non sia stato chiesto a chicchessia di prestare aiuto alla vittima del presunto sinistro, dal momento che – esaminate le foto del luogo in cui si sarebbe verificato – vi erano nelle vicinanze numerose abitazioni, sicché sarebbe stato lecito attendersi che altri avessero visto, sentito e fossero scesi in strada per prestare soccorso.
Oltretutto il testimone ha riferito che sarebbe caduto dopo essere Parte_1
stato toccato lateralmente, sulla parte sinistra, al braccio o al manubrio. Tuttavia, dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo dei carabinieri non emergono danni alla parte sinistra della vespa che lo stesso avrebbe condotto in quel frangente, né alla fiancata e neppure al manubrio. Gli unici danni documentati sono quelli sulla fiancata destra e sulla parte anteriore destra del manubrio. Se ci fossero stati danni a quella sinistra i carabinieri li avrebbero dovuti parimenti riscontrare e documentare. La circostanza che ciò non sia stato fatto conferma l'insussistenza di danni sulla parte sinistra.
Al contempo, dalla documentazione medica non emerge neanche una mera contusione al braccio sinistro dell'attore.
Di conseguenza non vi è prova oggettiva di tale impatto. Per cui, se anche sia passato un S.U.V. in concomitanza del transito dell'attore, circostanza di cui potrebbe a questo punto legittimamente dubitarsi (al pari dell'incidente, perlomeno così come descritto in citazione), non è comunque vero che lo stesso abbia toccato il danneggiato e provocato la caduta o la perdita di equilibrio del danneggiato.
Del resto, è stato lo stesso attore ad affermare in citazione di essere stato investito frontalmente, mentre il testimone ha parlato invece di uno scontro laterale. A dimostrazione della confusa e non chiara dinamica del sinistro, che deve condurre necessariamente al rigetto della domanda e alla trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica in relazione alle dichiarazioni dei testimoni _2
e , essendovi il «fondato sospetto», ai sensi dell'art. 256 c.p.c.,
[...] Testimone_1
che abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.
2.4. – La dinamica del sinistro indicata dall'attore non potrebbe trovare conforto nell'escussione di ulteriori testi, giacché ha affermato che “non ci sono Testimone_1
altri testimoni oltre me” (cfr. pag. 3 del verbale del 16 gennaio 2025). In ogni caso tali testimoni, se vi fossero stati, sarebbero stati indicati dal danneggiato. L'eventuale presenza sui luoghi di ulteriori persone dopo l'evento è, invece, evidentemente irrilevante.
Il mancato raggiungimento della prova dei fatti non consente di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio di natura medica richiesta da parte attrice e, altresì, rende superfluo la verifica domandata dalla convenuta in ordine alla compatibilità tra i danni al veicolo e quanto accaduto.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad €
520.000,00, tenuto conto del valore effettivo della controversia (artt. 4 e 5 del d.m.
10 marzo 2014, n. 55), ricavabile dall'età del danneggiato al momento del fatto, dalla percentuale di invalidità indicata (43-44%) per cui è stato richiesto il risarcimento e dai criteri legali di liquidazione delle lesioni psicofisiche lamentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 410/2023 R.G.A.C., così provvede: rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, delle spese processuali che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti