Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 2338/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2338/2022, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Mauro Pizzuto presso il cui studio in Campora S. G.- Amantea (CS), alla
Via Delle Rose 8/A è elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Carmela
Filice ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' . CP_1
RESISTENTE
, (C.F. e P.IVA che subentra in Controparte_2 P.IVA_3
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a e ad CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
[...]
Roma alla Via Ennio Quirino Visconti, 103, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Pillitu che la rappresenta e difende come in atti.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 27.12.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione dei confronti dell'intimazione di pagamento nr. 03420219002952844000, notificata in data 21.12.2022 dall' , relativamente al sotteso avviso di addebito preteso dall' - Sede Controparte_2 CP_1 di Cosenza nr. 33420150002115042000 per €. 4.858,37 a titolo contributi I.V.S., somme aggiuntive omesso versamento ed interessi per l'anno 2014. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna notifica in proposito;
in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' eccependo che l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento era stato CP_1
regolarmente notificato e che la prescrizione è stata oggetto di sospensione in ragione dei provvedimenti emergenziali legati al , e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle Pt_2
spese.
Costituitasi ritualmente , chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché infondata Controparte_2
in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_5 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_2
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...]
atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti ed avente ad oggetto contestazioni relative a fatti estintivi del preteso credito, quindi qualificabile come una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
§ 3. Ciò posto, nel merito, l'opposizione deve essere accolta, per le motivazioni dappresso esposte.
In ordine alla contestata notifica dell'avviso di addebito, l' non ha prodotto in giudizio adeguata CP_1 documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'avviso posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, infatti, la documentazione prodotta dall' a comprova della notifica risulta in CP_1
formato xml non leggibile, e dunque inidonea a fornire la prova dell'avvenuta notifica. Infatti, al fine di consentire al Tribunale un adeguato controllo dell'avvenuta notificazione a mezzo pec degli atti di riscossione, occorre il deposito dell'intera busta telematica in formato eml, di modo che il giudice possa verificarne i dati di invio ed il contenuto degli allegati ivi inseriti;
diversamente il formato xml
è composto da meri codici informatici che non consentono di effettuare detto controllo.
Ne consegue che, non essendo stata fornita prova della notifica dell'avviso di addebito, il credito in esso contenuto deve ritenersi prescritto, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cfr. Cass. sent. n. 10012 del 15.04.2021) e deve quindi negarsi il diritto di a procedere alla Controparte_2 riscossione in assenza dell'atto presupposto.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' soccombente, per il CP_1
principio di causalità della lite, e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00
5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Pizzuto, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Per le medesime ragioni, invece, nei rapporti con l' vanno integralmente Controparte_2 compensate le spese di lite fra tutte le parti, attesa la correttezza dell'operato dell'ente riscossore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara non dovuto il credito sotteso all'avviso di addebito n. 33420150002115042000 e dunque annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'importo ivi contenuto.
2) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Mauro Pizzuto, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
3) Nei rapporti con l' compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Controparte_2
Si comunichi.
Paola, 10.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso