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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 9870/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto
DA
(P. IVA ), con sede in Napoli alla via Emanuele Parte_1 P.IVA_1
Gianturco 31/C, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Giovannone
-ricorrente-
CONTRO
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Controparte_1 P.IVA_2
Speranza
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_1
Irma Loredana Scarpa
-resistenti-
all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A
1.- Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 19 dicembre 2024, la ha Parte_1
dedotto che il 1° novembre 2023, alle 10.30 circa, il natante di sua proprietà Airon Marine
47, identificato con sigla n. 2NA2753DX, regolarmente ormeggiato nel porto molo Manfredi
di Salerno, era stato urtato dal natante Nima 32, assicurato per la cosiddetta r.c.a. con mediante polizza n. 30628334-306286335, nell'occasione condotto Controparte_1 dal proprietario che “nel fare un'errata manovra con il lato di prua Controparte_2
(musone ed ancora) impattava contro la murata di sinistra dell'imbarcazione Airon Marine
47”. La ricorrente ha aggiunto che la sua imbarcazione “a seguito dell'urto ricevuto finiva
con la murata di dritta contro la banchina in cemento”, così riportando danni da urto diretto alla murata di sinistra e danni da urto indiretto alla murata di dritta. Premessa la sua intenzione di promuovere un giudizio per ottenere la condanna della Controparte_1
e del responsabile civile al risarcimento dei danni patiti, ha chiesto nominare un consulente tecnico d'ufficio “affinché accerti e quantifichi il danno subito dall'imbarcazione
Airon Marine 47, con sigla numero 2NA2753DX, di proprietà della società Parte_1
e determini la somma di cui è creditrice quest'ultima in conseguenza del suddetto
[...]
fatto illecito;
e provveda ad un tentativo di conciliazione delle parti”.
s'è costituita con comparsa di costituzione del 15 gennaio 2025 ed Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per la necessità verificare in fatto la dinamica del riferito sinistro e la riconducibilità all'evento dei danni lamentati, oltre che per la complessità questioni oggetto di discussione, non demandabili ad un tecnico,
evidenziando, altresì l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione. Ha, quindi,
rassegnato le seguenti conclusioni: “ chiede che l'On.le Giudice adito dichiari Controparte_1
l'inammissibilità della richiesta consulenza conciliativa, per le complesse questioni
giuridiche e di merito non definibili in via conciliativa e per l'impossibilità della conciliazione
manifestatasi già nella fase stragiudiziale con il rifiuto della di sottoporre a Parte_1
perizia il natante con lo studio Tecnico designato da;
in caso di Parte_2 Controparte_1
ammissione della consulenza per la partecipazione alle operazioni peritali designa
consulente di parte lo . Parte_3
costituendosi a sua volta il 1° marzo 2025, ha chiesto: “nel merito, Controparte_2
nell'ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare valido ed efficace il rapporto
assicurativo per la RC con la compagnia con polizza n. 06286334- Controparte_3
306286335 e quindi manlevare il comparente sig. e porre il Controparte_2 risarcimento a carico della predetta compagnia assicurativa”.
Con provvedimento del 25 gennaio 2025 il giudice designato ha disposto che l'udienza del 19 marzo 2025 si svolgesse mediante il deposito telematico di note scritte, a norma dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il D.lgs. n. 149/2022.
Delle parti costituite hanno depositato note scritte, insistendo nelle loro istanze e richieste, il 27 febbraio 2025, e la società ricorrente, il 3 marzo 2025. Controparte_1
2.- La domanda proposta da parte ricorrente è testualmente riferita all'art. 696 bis c.p.c.
Con la consulenza tecnica preventiva il ricorrente intende ottenere “l'accertamento e la relativa determinazione di crediti”, da inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
È compito del giudice, preliminare e propedeutico al conferimento dell'incarico al consulente, accertare che la pretesa del ricorrente sia sorretta da una situazione fattuale e di diritto che consente a questi di divenire, al termine del procedimento de quo, legittimo creditore di un altro soggetto;
ovvero, spetta al giudice vagliare la fondatezza giuridica della pretesa del ricorrente, con ciò intendendo la valutazione e l'accertamento della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali e l'esistenza del fatto illecito, da accompagnarsi sempre alla imputabilità al resistente, tenuto conto che, essendo scopo del procedimento evitare il successivo merito, la proficuità dello strumento (anche in termini deflattivi del contenzioso) è tanto maggiore quanto più precisa è l'attività accertativa.
Sarebbe estremamente riduttiva un'interpretazione della portata dell'istituto che ne limitasse l'ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all'an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale: è, infatti, lo stesso articolo
696 bis c.p.c., a prevedere testualmente che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza e ciò, ovviamente, nei casi in cui detto accertamento non presupponga indagini estese a valutazioni giuridiche, ma richieda anche valutazioni di natura tecnica per le quali il giudice necessita dell'ausilio di un esperto, e cioè che l'accertamento abbia ad oggetto circostanze che, in sede di processo di cognizione, costituirebbero oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazioni da compiersi in concreto ed “ex ante”, altre questioni controverse.
Tanto premesso, attribuendo una rilevante prevalenza alle finalità conciliative e deflattive del contenzioso dello strumento previsto dall'art. 696 bis c.p.c., ad avviso di questo giudicante, deve ritenersi che la consulenza tecnica preventiva ai fini di una composizione bonaria della lite richiesta da parte ricorrente è potenzialmente idonea ad accertare i fatti controversi (non contestati da nonché quantificare l'ammontare dei Controparte_2
danni lamentati. È altresì ben possibile che l'accertamento si svolga sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla consulenza. Infine, le questioni controverse tra le parti non implicano valutazioni,
riservate al giudice del merito, che rivestano carattere preliminare rispetto alla stessa individuazione e delimitazione dei quesiti da sottoporre al tecnico.
Va, pertanto, nominato un consulente tecnico d'ufficio che verifichi l'effettiva sussistenza dei danni così come lamentati da parte ricorrente, ne accerti la compatibilità con la riferita dinamica del sinistro, individui gli interventi necessari per riparare i danni e ne determini il costo, tentando altresì la definizione conciliativa della controversia, predisponendo in caso positivo il relativo verbale.
3.- L'art. 193, secondo comma, c.p.c. (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 1, comma 380, legge n. 197/2022) consente che in luogo della udienza di comparizione per il giuramento sia assegnato al consulente tecnico d'ufficio un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
P.Q.M.
Il Tribunale, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, così provvede: - nomina il consulente tecnico d'ufficio nella persona dell'ing. , Persona_1
assegnandogli termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, onerandolo, nel caso non ritenga di accettare l'incarico o intenda astenersi, di farne denuncia o istanza a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento;
- sollecita parte ricorrente alla verifica del puntuale rispetto da parte dell'ausiliare delle prescrizioni di cui sopra, anche per l'eventuale sua tempestiva sostituzione;
- assegna al nominato consulente tecnico d'ufficio, ammonito dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, l'incarico di verificare l'effettiva presenza dei danni come lamentati da parte ricorrente, accertarne le cause, individuare le opere necessarie per porvi rimedio, quantificandone i costi, accertare e riferire quanto altro utile ai fini di giustizia, tentare la conciliazione delle parti, predisponendo, in caso positivo, il relativo processo verbale;
- assegna a parte ricorrente termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la nomina di un consulente tecnico di parte;
- dispone che il consulente tecnico d'ufficio inizio le operazioni entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione suddetta, dando avviso alle parti costituite, con messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e del luogo;
- assegna al consulente tecnico d'ufficio termine fino di 90 giorni per trasmettere alle parti la sua relazione, successivo termine alle parti di 21 giorni per trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le loro osservazioni e richieste ed ultimo termine al consulente tecnico d'ufficio di 21 giorni per depositare la sua relazione definitiva, che di quelle osservazioni e richieste tenga contro, offrendone una sintetica valutazione;
- assegna a consulente tecnico d'ufficio l'acconto di € 400,00 che pone a carico di parte ricorrente;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al nominato ausiliare.
Salerno, 20 marzo 2025.
Il Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce
Seconda sezione civile
in persona del Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 9870/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto
DA
(P. IVA ), con sede in Napoli alla via Emanuele Parte_1 P.IVA_1
Gianturco 31/C, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Giovannone
-ricorrente-
CONTRO
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Controparte_1 P.IVA_2
Speranza
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_1
Irma Loredana Scarpa
-resistenti-
all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A
1.- Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 19 dicembre 2024, la ha Parte_1
dedotto che il 1° novembre 2023, alle 10.30 circa, il natante di sua proprietà Airon Marine
47, identificato con sigla n. 2NA2753DX, regolarmente ormeggiato nel porto molo Manfredi
di Salerno, era stato urtato dal natante Nima 32, assicurato per la cosiddetta r.c.a. con mediante polizza n. 30628334-306286335, nell'occasione condotto Controparte_1 dal proprietario che “nel fare un'errata manovra con il lato di prua Controparte_2
(musone ed ancora) impattava contro la murata di sinistra dell'imbarcazione Airon Marine
47”. La ricorrente ha aggiunto che la sua imbarcazione “a seguito dell'urto ricevuto finiva
con la murata di dritta contro la banchina in cemento”, così riportando danni da urto diretto alla murata di sinistra e danni da urto indiretto alla murata di dritta. Premessa la sua intenzione di promuovere un giudizio per ottenere la condanna della Controparte_1
e del responsabile civile al risarcimento dei danni patiti, ha chiesto nominare un consulente tecnico d'ufficio “affinché accerti e quantifichi il danno subito dall'imbarcazione
Airon Marine 47, con sigla numero 2NA2753DX, di proprietà della società Parte_1
e determini la somma di cui è creditrice quest'ultima in conseguenza del suddetto
[...]
fatto illecito;
e provveda ad un tentativo di conciliazione delle parti”.
s'è costituita con comparsa di costituzione del 15 gennaio 2025 ed Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per la necessità verificare in fatto la dinamica del riferito sinistro e la riconducibilità all'evento dei danni lamentati, oltre che per la complessità questioni oggetto di discussione, non demandabili ad un tecnico,
evidenziando, altresì l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione. Ha, quindi,
rassegnato le seguenti conclusioni: “ chiede che l'On.le Giudice adito dichiari Controparte_1
l'inammissibilità della richiesta consulenza conciliativa, per le complesse questioni
giuridiche e di merito non definibili in via conciliativa e per l'impossibilità della conciliazione
manifestatasi già nella fase stragiudiziale con il rifiuto della di sottoporre a Parte_1
perizia il natante con lo studio Tecnico designato da;
in caso di Parte_2 Controparte_1
ammissione della consulenza per la partecipazione alle operazioni peritali designa
consulente di parte lo . Parte_3
costituendosi a sua volta il 1° marzo 2025, ha chiesto: “nel merito, Controparte_2
nell'ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare valido ed efficace il rapporto
assicurativo per la RC con la compagnia con polizza n. 06286334- Controparte_3
306286335 e quindi manlevare il comparente sig. e porre il Controparte_2 risarcimento a carico della predetta compagnia assicurativa”.
Con provvedimento del 25 gennaio 2025 il giudice designato ha disposto che l'udienza del 19 marzo 2025 si svolgesse mediante il deposito telematico di note scritte, a norma dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il D.lgs. n. 149/2022.
Delle parti costituite hanno depositato note scritte, insistendo nelle loro istanze e richieste, il 27 febbraio 2025, e la società ricorrente, il 3 marzo 2025. Controparte_1
2.- La domanda proposta da parte ricorrente è testualmente riferita all'art. 696 bis c.p.c.
Con la consulenza tecnica preventiva il ricorrente intende ottenere “l'accertamento e la relativa determinazione di crediti”, da inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
È compito del giudice, preliminare e propedeutico al conferimento dell'incarico al consulente, accertare che la pretesa del ricorrente sia sorretta da una situazione fattuale e di diritto che consente a questi di divenire, al termine del procedimento de quo, legittimo creditore di un altro soggetto;
ovvero, spetta al giudice vagliare la fondatezza giuridica della pretesa del ricorrente, con ciò intendendo la valutazione e l'accertamento della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali e l'esistenza del fatto illecito, da accompagnarsi sempre alla imputabilità al resistente, tenuto conto che, essendo scopo del procedimento evitare il successivo merito, la proficuità dello strumento (anche in termini deflattivi del contenzioso) è tanto maggiore quanto più precisa è l'attività accertativa.
Sarebbe estremamente riduttiva un'interpretazione della portata dell'istituto che ne limitasse l'ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all'an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale: è, infatti, lo stesso articolo
696 bis c.p.c., a prevedere testualmente che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza e ciò, ovviamente, nei casi in cui detto accertamento non presupponga indagini estese a valutazioni giuridiche, ma richieda anche valutazioni di natura tecnica per le quali il giudice necessita dell'ausilio di un esperto, e cioè che l'accertamento abbia ad oggetto circostanze che, in sede di processo di cognizione, costituirebbero oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazioni da compiersi in concreto ed “ex ante”, altre questioni controverse.
Tanto premesso, attribuendo una rilevante prevalenza alle finalità conciliative e deflattive del contenzioso dello strumento previsto dall'art. 696 bis c.p.c., ad avviso di questo giudicante, deve ritenersi che la consulenza tecnica preventiva ai fini di una composizione bonaria della lite richiesta da parte ricorrente è potenzialmente idonea ad accertare i fatti controversi (non contestati da nonché quantificare l'ammontare dei Controparte_2
danni lamentati. È altresì ben possibile che l'accertamento si svolga sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla consulenza. Infine, le questioni controverse tra le parti non implicano valutazioni,
riservate al giudice del merito, che rivestano carattere preliminare rispetto alla stessa individuazione e delimitazione dei quesiti da sottoporre al tecnico.
Va, pertanto, nominato un consulente tecnico d'ufficio che verifichi l'effettiva sussistenza dei danni così come lamentati da parte ricorrente, ne accerti la compatibilità con la riferita dinamica del sinistro, individui gli interventi necessari per riparare i danni e ne determini il costo, tentando altresì la definizione conciliativa della controversia, predisponendo in caso positivo il relativo verbale.
3.- L'art. 193, secondo comma, c.p.c. (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 1, comma 380, legge n. 197/2022) consente che in luogo della udienza di comparizione per il giuramento sia assegnato al consulente tecnico d'ufficio un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
P.Q.M.
Il Tribunale, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, così provvede: - nomina il consulente tecnico d'ufficio nella persona dell'ing. , Persona_1
assegnandogli termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, onerandolo, nel caso non ritenga di accettare l'incarico o intenda astenersi, di farne denuncia o istanza a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento;
- sollecita parte ricorrente alla verifica del puntuale rispetto da parte dell'ausiliare delle prescrizioni di cui sopra, anche per l'eventuale sua tempestiva sostituzione;
- assegna al nominato consulente tecnico d'ufficio, ammonito dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, l'incarico di verificare l'effettiva presenza dei danni come lamentati da parte ricorrente, accertarne le cause, individuare le opere necessarie per porvi rimedio, quantificandone i costi, accertare e riferire quanto altro utile ai fini di giustizia, tentare la conciliazione delle parti, predisponendo, in caso positivo, il relativo processo verbale;
- assegna a parte ricorrente termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la nomina di un consulente tecnico di parte;
- dispone che il consulente tecnico d'ufficio inizio le operazioni entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione suddetta, dando avviso alle parti costituite, con messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e del luogo;
- assegna al consulente tecnico d'ufficio termine fino di 90 giorni per trasmettere alle parti la sua relazione, successivo termine alle parti di 21 giorni per trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le loro osservazioni e richieste ed ultimo termine al consulente tecnico d'ufficio di 21 giorni per depositare la sua relazione definitiva, che di quelle osservazioni e richieste tenga contro, offrendone una sintetica valutazione;
- assegna a consulente tecnico d'ufficio l'acconto di € 400,00 che pone a carico di parte ricorrente;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al nominato ausiliare.
Salerno, 20 marzo 2025.
Il Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce