Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 16/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'accertamento,
previa concessione di misure cautelari,
ai sensi degli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n. 104/2010, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata dal ricorrente e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa TI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor -OMISSIS- espone di essere cittadino pakistano e di aver fatto ingresso nel territorio dello Stato Italiano in data 17.09.2025, trovandosi da allora senza fissa dimora in attesa di poter formalizzare la propria richiesta di protezione internazionale dinanzi alla Questura di -OMISSIS-, con appuntamento all’uopo fissato per il 21.05.2026.
2. Nelle more, con e-mail del 20.11.2025 il ricorrente ha chiesto alla competente Prefettura di -OMISSIS- l'immediata attivazione, in suo favore, delle misure di accoglienza, in quanto richiedente asilo senza fissa dimora e privo di mezzi di sussistenza atti a garantirgli una vita dignitosa in attesa della decisione relativa alla domanda di protezione internazionale.
3. In mancanza di riscontro, con comunicazione email del 13.01.2026, il ricorrente ha reiterato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, senza tuttavia ottenere alcun provvedimento da parte dell’amministrazione.
4. Con il presente ricorso, munito di istanza cautelare, il signor -OMISSIS- agisce per la declaratoria del silenzio inadempimento della Prefettura di -OMISSIS- in ordine alla domanda di accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale dal medesimo inoltrata in data 25.11.2025, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi con un provvedimento espresso.
5. A sostegno delle domande spiegate deduce la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della Legge n. 241/1990, norma ritenuta applicabile alla fattispecie, sussistendo altresì il dovere dell’amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 1 comma 2, del Decreto Lgs. n. 142/2015, secondo cui “ le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”.
6. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando una relazione informativa con corredo documentale.
7. Alla camera di consiglio del 4.02.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7.1 Premette il Collegio che, come anticipato alle parti con avviso riportato a verbale, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso.
7.2 Va peraltro evidenziato che la specialità del rito del rito del silenzio non osta alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19.10.2022, n. 2273; Id. 13.09.2022, nn. 1999, 2000, 2003), all’esito della quale è possibile la definizione del merito della causa tramite l’adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
8. Ciò posto, passando al merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
9. Risulta infatti dalla documentazione versata in giudizio che, con comunicazione email del 20.11.2025 (cfr. doc. 3 del ricorrente) inviata all’indirizzo istituzionale della Prefettura di -OMISSIS-, il ricorrente ha rappresentato di essere in attesa di presentarsi dinanzi alla competente Questura per la formalizzazione della propria domanda di asilo, con appuntamento fissato il 21.05.2026, facendo richiesta di immediata attivazione delle misure di accoglienza in quanto senza alloggio e mezzi di sostentamento. L’amministrazione non ha negato di avere ricevuto tale comunicazione, limitandosi soltanto a evidenziare un’incongruenza nell’indicazione della data di invio della stessa – affermando, nella nota informativa depositata in atti, che “ la stessa parte avversa risulta confusa sulla reale data di spedizione della stessa in quanto, nel ricorso si indica il 20/11/2025 quale data di spedizione ma subito dopo il 05/11/2025 ” (cfr. doc. A dell’amministrazione) – e a richiamare la successiva comunicazione email inviata dal ricorrente in data 13.01.2026, assumendo di essere ancora in termini, rispetto a quest’ultima, per concludere il procedimento con un atto espresso.
10. Tali affermazioni, tuttavia, non sono dirimenti ai fini dell’odierna decisione.
11. Sotto un primo punto di vista, difatti, il ricorrente ha fornito sufficienti elementi che comprovano la richiesta di attivazione di misure di accoglienza formalizzata a mezzo email il 20.11.2025, essendo il riferimento alla diversa data del 5.11.2025 evidentemente frutto di un refuso. Per parte sua, la Prefettura di -OMISSIS- non ha contestato e neppure dimostrato di non aver ricevuto tale richiesta, pur avendone la possibilità tramite accesso al registro delle comunicazioni in entrata presso l’indirizzo ufficiale di posta elettronica.
12. Per altro verso, la comunicazione inviata dal ricorrente in data 13.01.2026 non costituisce una nuova domanda di attivazione di misure di accoglienza che supera e sostituisce la prima, così facendo decorrere ex novo il termine per il completamento della procedura, ma rappresenta un mero sollecito del richiedente a fronte del tempo trascorso senza alcun riscontro da parte dell’amministrazione.
13. Si può dunque ritenere, alla luce di quanto precede, che l’attivazione delle misure di accoglienza sia stata formalmente richiesta dal ricorrente in data 20.11.2025 e che l’amministrazione non abbia ancora assunto alcun provvedimento sulla predetta istanza.
14. Ciò posto occorre adesso stabilire se l’amministrazione avesse, nella fattispecie, l’obbligo giuridico di provvedere sulla domanda del privato – che costituisce presupposto della formazione del silenzio-inadempimento – e se sia scaduto il termine previsto normativamente per la conclusione del procedimento.
14.1 Quanto al primo profilo, ritiene il Collegio che la Prefettura di -OMISSIS- abbia l’obbligo di provvedere sulla richiesta di attivazione di misure di accoglienza presentata dal cittadino straniero anche se quest’ultimo, come nel caso di specie, non ha ancora formalizzato la propria domanda di protezione internazionale. In tal senso depongono plurimi elementi normativi, in primo luogo il contenuto dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2015, a mente del quale “ le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”; inoltre, il dettato dell’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 25/2008, nel disciplinare l’ipotesi in cui lo straniero non si presenti presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ricollega solo a tale evenienza il venir meno dell’efficacia di domanda riconosciuta alla manifestazione di volontà precedentemente espressa dall’interessato (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 21.02.2025, 714).
Sulla scorta di tali elementi, la giurisprudenza ha precisato che, “ nel disciplinare le misure di accoglienza, il legislatore si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall’articolo 4 della direttiva 2013/33/UE, di introdurre disposizioni più favorevoli agli stranieri (purché compatibili con la direttiva stessa) ed abbia ritenuto di ancorare l’accesso alle misure di accoglienza, salva ovviamente la decadenza in caso di mancato buon esito della domanda di protezione, non necessariamente alla comparizione personale del richiedente presso la Questura, essendo sufficiente la semplice “manifestazione di volontà” di proporre domanda di protezione internazionale, momento che può essere logicamente e cronologicamente anteriore a quello della presentazione personale in Questura (cfr., Consiglio di Stato, III Sezione, ord. nn. 714/2025, 712/2025 e, da ultimo, anche ord. n. 1003/2025) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 9.06.2025, n. 2071).
14.2 Quanto al secondo profilo, secondo l’orientamento di questo Tribunale, alla fattispecie in esame si applica l’art.2 comma 2 della Legge n.241/1990 per cui il procedimento attivato sull’istanza di somministrazione delle misure di accoglienza deve essere concluso entro il termine massimo di 30 giorni, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3 (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12.09.2024, n. 2390; Id., 21.04.2022, n. 896; Id., 16.12.2022, n. 2768). Ritiene inoltre il Collegio che in questi casi non operi la diversa previsione dettata dall’art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge n.241/1990, a mente del quale “ nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione ”.
14.2.1 Invero, anche ammettendo l’immediata portata applicativa della disposizione e del termine di 180 giorni ivi indicato (cfr. Cons. di Stato, sentenza n. 3578/2022), ritiene il Collegio, in conformità al consolidato orientamento della Sezione, che i procedimenti “ riguardanti l'immigrazione ” menzionati dalla norma siano unicamente quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno. Se per questi procedimenti la previsione di un termine più ampio può trovare giustificazione per la loro particolare e intrinseca complessità e per l’alto numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati, altrettanto non può invece dirsi per i procedimenti che attengono all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23.05.2022, n. 1195; Id., 18.01.2024, n. 125; Id.,16.05.2024, n. 1460; Id., 12.09.2024, nn. 2389 e 2390; Id., 12.10.2023, n. 2295 e 2296).
14.2.2 Difatti, tali procedimenti trovano “ la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 e sono finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione: un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant’è che, in forza di quanto previsto all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale” ” (cfr., ex plurimis , TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 23.05.2022, n. 1195; di recente, Id., Sez. III, 2.07.2025, n. 2523).
15. Si sono quindi realizzati i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli articoli 31 e 117 del c.p.a., non avendo l’amministrazione ottemperato al proprio obbligo di provvedere sull’istanza del privato entro il termine normativamente previsto. Pertanto, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio della Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente; conseguentemente, va ordinato alla stessa di provvedere sulla predetta domanda definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di persistente inerzia, su richiesta del ricorrente, sarà nominato dal Tribunale un Commissario ad acta .
16. Sussistono nondimeno, in considerazione della particolarità della fattispecie, giustificati motivi per compensare le spese del presente giudizio.
17. Si conferma l’ammissione del signor -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, come già stabilito con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS-. Il Collegio si riserva la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, cui si provvederà con un separato pronunciamento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente in data 20.11.2025 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica, se anteriore.
Compensa le spese di giudizio.
Rinvia a un separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
TI CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI CA | IA AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.