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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1465/2024 promossa in sede di appello da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Monica Maria Friolo del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura del 3 gennaio 2023 agli atti
Parte appellante
contro
:
(n. DRAGAN) nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: residente in [...] ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso l'Avv. Virginia Siragusa del Foro di Torino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per separazione
Parte appellata
avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 5711/2024 resa in data 8/11/2024 dal Tribunale di Torino, Settima Sezione Civile, e pubblicata il 14/11/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 18037/2022.
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Nicoletta Quaglino.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO adita, contrariis rejectis, …
- DICHIARARE la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
senza addebito a carico del marito
[...]
- CONDANNARE la parte appellata alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge, iva e cpa. IN OGNI CASO: CONDANNARE la parte appellata a rifondere all'appellante le spese legali del presente giudizio di gravame”.
Per l'appellata: Respinta ogni avversaria contraria istanza eccezione e deduzione, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 5711/2024 pubblicata il 14.11.2024 (R.G. n. 18037/2022) resa fra le parti e per l'effetto respingersi l'appello avversario, con il favore delle spese, oltre 12,5% contributo spese ex T.F. ed oltre IVA e c.p.a.
Per il Procuratore Generale: Respingersi l'appello.
MOTIVAZIONE
Mihalache e hanno contratto matrimonio in Romania il Pt_1 Parte_2
27 giugno 1996. Dalla loro unione sono nati due figli: , che è maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, e , minorenne, nato il [...]. I due si Per_2 sono trasferiti in Italia sin dall'inizio degli anni Duemila.
Durante il matrimonio, il signor ha iniziato a bere e a tenere comportamenti Parte_1 per i quali è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Torino (essendo stato il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile) alla pena 2 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale aggravata ai danni della moglie (artt. 81 cpv, 609 bis, 609 ter, comma 5 quater c.p.) e maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del figlio minore (art. 572 commi 1 e 2 c.p.), reati commessi tra il 2014 e il 20 luglio 2022, giorno dell'arresto del Michalache.
Il 3 ottobre 2022, la signora ha depositato un ricorso per la Parte_2 separazione giudiziale presso il Tribunale Ordinario di Torino.
Il 14 novembre 2024 è stata pubblicata la Sentenza n. 5711/2024 del Tribunale di Torino, sezione VII, qui appellata, con la quale, inter alia, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con la quale il signor è stato condannato all'integrale rifusione delle spese di lite a favore della Parte_1 moglie ricorrente.
2 Il signor ha interposto appello chiedendo la riforma parziale della Parte_1 sentenza sotto vari aspetti, mentre la signora ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_2 avversario e l'integrale conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 13 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e rinunciato ai termini per il deposito di memorie. In tale sede, l'appellante ha dichiarato di rinunciare al motivo di appello inizialmente proposto, relativo al contributo di mantenimento del figlio minore, e di coltivare l'appello soltanto relativamente all'addebito della separazione e alle spese del primo grado. La parte appellata ha insistito per la totale reiezione dell'appello.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Tribunale di accogliere la domanda di addebito della separazione al marito, evidenziando che tale richiesta non sarebbe mai stata riportata nelle conclusioni avversarie. Sostiene che il Tribunale abbia travisato il principio giurisprudenziale avversariamente citato (Cass. Civ. 12756/2024, secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda), che si applica quando una domanda formulata in precedenza non viene riproposta, non quando non è mai stata formulata nelle conclusioni. D'altronde secondo l'art. 151, comma secondo, c.c., l'addebito non può essere pronunciato d'ufficio. Rileva di non avere preso posizione sulla questione dell'addebito in primo grado proprio perché non era stata espressamente proposta una domanda in tal senso. L'appellante ritiene quindi che il Giudicante abbia deciso, sotto questo profilo, ultra petita, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
L'appellante impugna anche la condanna alle spese di lite (€ 5.331,00 più accessori), ritenendola ingiustificata. Afferma che la motivazione del Tribunale ("sostanziale soccombenza ex art. 91 c.p.c.") è laconica e non spiega quali domande accolte o respinte abbiano determinato tale condanna. Ritiene che la condanna alle spese sia collegata all'erroneo accoglimento della domanda di addebito. Poiché l'addebito sarebbe stato erroneamente pronunciato, anche la condanna alle spese dovrebbe essere riformata, con l'eliminazione o la riduzione dell'importo.
L'appellata evidenzia che, contrariamente a quanto riferito dalla controparte, la richiesta di addebito era stata formulata nel ricorso introduttivo del 3.10.2022 in cui, nella parte motiva, era stato dedicato nello specifico il paragrafo 1 rubricato, appunto, “Domanda di separazione con addebito”. Non solo, dunque, la domanda di addebito era stata espressamente proposta e specificamente motivata ma la stessa è stata reiterata nel corpo motivazionale di ciascuno degli atti successivi al ricorso.
L'appello è parzialmente fondato e parzialmente va accolto.
Nella sentenza appellata, il Tribunale ha osservato che “… la richiesta di addebito è stata argomentata dalla parte nel corpo dei propri scritti difensivi e sin dall'atto introduttivo, evidenziandone i presupposti per l'accoglimento ed esplicitando la volontà di richiederla (si vedano pag. 7 ricorso, pag. 2 della memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc e pag. 1 della memoria ex art. 183.6 n. 3 cpc;
pag. 5 della comparsa conclusionale), il che basta per considerare la domanda ritualmente formulata …”. 3 Nella specie, permane un equivoco di fondo che non si è mai risolto: la domanda di addebito non è mai stata espressamente indicata nelle conclusioni della signora pur essendo stata menzionata e ampiamente trattata nella parte Parte_2 motivazionale dei suoi atti difensivi. A fronte di tale oggettiva equivocità, il Tribunale avrebbe potuto invitare la ricorrente, in limine litis, a chiarire e precisare la portata della domanda, evidenziando se intendesse o meno richiedere l'addebito. In mancanza di una simile precisazione, era legittimo, per la controparte, ritenere la richiesta di addebito estranea all'oggetto del contendere, cosa effettivamente verificatasi. Ed infatti, al di là del dato formale dell'omessa indicazione della richiesta di addebito nelle conclusioni rassegnate in primo grado dalla Difesa della signora v'è da osservare, in Parte_2 concreto, che nessun contraddittorio si è mai svolto sul punto, tanto che, nella comparsa conclusionale del marito, si legge: “…si osserva come la controparte, ritenendo prioritaria la separazione, che poggiava sulle difficoltà riferite nella convivenza tra i coniugi, non abbia mosso alcuna domanda di addebito e pertanto diventa davvero superfluo insistere sulle reali cause della fine del matrimonio”. Proprio l'assenza di contraddittorio sulla questione dell'addebito comporta la violazione, da parte del Tribunale, del principio tra il chiesto e il pronunciato, che non è un vuoto orpello formalistico ma un concreto presidio posto a protezione del fondamentale diritto al giusto processo.
Il motivo di appello relativo all'addebito della separazione è pertanto fondato e va accolto, dovendosi annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la separazione addebitabile al marito.
Quanto alle spese del primo grado, la decisione del Tribunale appare coerente con la maggior soccombenza del signor Ed infatti: Parte_2
- sull'affidamento del figlio minore, la ricorrente aveva chiesto l'affidamento esclusivo "rafforzato" del figlio alla madre. Il marito aveva chiesto l'affidamento condiviso del figlio. Il Collegio ha accolto la domanda della ricorrente, confermando l'affidamento esclusivo "rafforzato" del minore alla madre, motivando la Per_2 decisione con l'inadeguatezza genitoriale del resistente, evidenziata dalle gravi violenze commesse anche alla presenza del figlio, con la scarsa consapevolezza e riflessione critica dell'uomo sulle vicende che hanno portato alla sua condanna penale, oggi definitiva, e con il risultato positivo dell'esame tricologico per la ricerca di ETG, indicativo di consumo di alcol, in contrasto con le dichiarazioni del
Parte_2
- sul regime di visita al figlio, la ricorrente aveva chiesto che il padre potesse vedere il figlio una volta ogni quindici giorni in ambiente neutro. Il resistente aveva chiesto di poter vedere e tenere il figlio almeno una volta alla settimana, mantenendo contatti telefonici quotidiani. Il Tribunale ha disposto che gli incontri padre-figlio avvengano secondo modalità protette con tempistiche valutate dagli operatori psico-sociali, prioritariamente per il benessere del minore, autorizzando graduali ampliamenti e liberalizzazioni solo se compatibili con il benessere del ragazzo. Anche i contatti telefonici saranno gestiti dagli operatori incaricati;
- sul contributo per il mantenimento del figlio, la ricorrente aveva chiesto un contributo di €250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Il resistente aveva chiesto determinarsi il contributo in €100,00 mensili, con decorrenza dal momento del reperimento di un'attività lavorativa. Il Collegio ha confermato il contributo al mantenimento del figlio già posto a carico del marito con il Per_2 provvedimento presidenziale, ovvero €170,00 mensili oltre il 50% delle spese
4 straordinarie. Questo importo è superiore a quanto proposto dal marito e non è esplicitamente subordinato al reperimento di un'attività lavorativa;
- sulla richiesta di produzione di estratti conto, il resistente aveva chiesto al Tribunale di ordinare alla ricorrente la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni. Questa richiesta istruttoria è stata respinta dal Collegio, il quale ha ritenuto la causa matura per la decisione e non bisognosa di ulteriore attività istruttoria.
La sentenza va quindi confermata in punto spese e il relativo motivo di appello respinto perché infondato.
Le spese del grado di appello vanno integralmente compensate fra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello proposto:
1. ANNULLA la parte della sentenza n. 5711/2024 resa in data 8/11/2024 dal Tribunale di Torino, Settima Sezione Civile, e pubblicata il 14/11/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 18037/2022, in cui si dichiara la separazione addebitabile al marito, confermando, nel resto, detta sentenza.
2. DICHIARA le spese del grado di appello integralmente compensate fra le parti.
Così deciso il 13 giugno 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1465/2024 promossa in sede di appello da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Monica Maria Friolo del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura del 3 gennaio 2023 agli atti
Parte appellante
contro
:
(n. DRAGAN) nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: residente in [...] ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso l'Avv. Virginia Siragusa del Foro di Torino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per separazione
Parte appellata
avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 5711/2024 resa in data 8/11/2024 dal Tribunale di Torino, Settima Sezione Civile, e pubblicata il 14/11/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 18037/2022.
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Nicoletta Quaglino.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO adita, contrariis rejectis, …
- DICHIARARE la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
senza addebito a carico del marito
[...]
- CONDANNARE la parte appellata alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge, iva e cpa. IN OGNI CASO: CONDANNARE la parte appellata a rifondere all'appellante le spese legali del presente giudizio di gravame”.
Per l'appellata: Respinta ogni avversaria contraria istanza eccezione e deduzione, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 5711/2024 pubblicata il 14.11.2024 (R.G. n. 18037/2022) resa fra le parti e per l'effetto respingersi l'appello avversario, con il favore delle spese, oltre 12,5% contributo spese ex T.F. ed oltre IVA e c.p.a.
Per il Procuratore Generale: Respingersi l'appello.
MOTIVAZIONE
Mihalache e hanno contratto matrimonio in Romania il Pt_1 Parte_2
27 giugno 1996. Dalla loro unione sono nati due figli: , che è maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, e , minorenne, nato il [...]. I due si Per_2 sono trasferiti in Italia sin dall'inizio degli anni Duemila.
Durante il matrimonio, il signor ha iniziato a bere e a tenere comportamenti Parte_1 per i quali è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Torino (essendo stato il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile) alla pena 2 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale aggravata ai danni della moglie (artt. 81 cpv, 609 bis, 609 ter, comma 5 quater c.p.) e maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del figlio minore (art. 572 commi 1 e 2 c.p.), reati commessi tra il 2014 e il 20 luglio 2022, giorno dell'arresto del Michalache.
Il 3 ottobre 2022, la signora ha depositato un ricorso per la Parte_2 separazione giudiziale presso il Tribunale Ordinario di Torino.
Il 14 novembre 2024 è stata pubblicata la Sentenza n. 5711/2024 del Tribunale di Torino, sezione VII, qui appellata, con la quale, inter alia, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con la quale il signor è stato condannato all'integrale rifusione delle spese di lite a favore della Parte_1 moglie ricorrente.
2 Il signor ha interposto appello chiedendo la riforma parziale della Parte_1 sentenza sotto vari aspetti, mentre la signora ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_2 avversario e l'integrale conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 13 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e rinunciato ai termini per il deposito di memorie. In tale sede, l'appellante ha dichiarato di rinunciare al motivo di appello inizialmente proposto, relativo al contributo di mantenimento del figlio minore, e di coltivare l'appello soltanto relativamente all'addebito della separazione e alle spese del primo grado. La parte appellata ha insistito per la totale reiezione dell'appello.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Tribunale di accogliere la domanda di addebito della separazione al marito, evidenziando che tale richiesta non sarebbe mai stata riportata nelle conclusioni avversarie. Sostiene che il Tribunale abbia travisato il principio giurisprudenziale avversariamente citato (Cass. Civ. 12756/2024, secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda), che si applica quando una domanda formulata in precedenza non viene riproposta, non quando non è mai stata formulata nelle conclusioni. D'altronde secondo l'art. 151, comma secondo, c.c., l'addebito non può essere pronunciato d'ufficio. Rileva di non avere preso posizione sulla questione dell'addebito in primo grado proprio perché non era stata espressamente proposta una domanda in tal senso. L'appellante ritiene quindi che il Giudicante abbia deciso, sotto questo profilo, ultra petita, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
L'appellante impugna anche la condanna alle spese di lite (€ 5.331,00 più accessori), ritenendola ingiustificata. Afferma che la motivazione del Tribunale ("sostanziale soccombenza ex art. 91 c.p.c.") è laconica e non spiega quali domande accolte o respinte abbiano determinato tale condanna. Ritiene che la condanna alle spese sia collegata all'erroneo accoglimento della domanda di addebito. Poiché l'addebito sarebbe stato erroneamente pronunciato, anche la condanna alle spese dovrebbe essere riformata, con l'eliminazione o la riduzione dell'importo.
L'appellata evidenzia che, contrariamente a quanto riferito dalla controparte, la richiesta di addebito era stata formulata nel ricorso introduttivo del 3.10.2022 in cui, nella parte motiva, era stato dedicato nello specifico il paragrafo 1 rubricato, appunto, “Domanda di separazione con addebito”. Non solo, dunque, la domanda di addebito era stata espressamente proposta e specificamente motivata ma la stessa è stata reiterata nel corpo motivazionale di ciascuno degli atti successivi al ricorso.
L'appello è parzialmente fondato e parzialmente va accolto.
Nella sentenza appellata, il Tribunale ha osservato che “… la richiesta di addebito è stata argomentata dalla parte nel corpo dei propri scritti difensivi e sin dall'atto introduttivo, evidenziandone i presupposti per l'accoglimento ed esplicitando la volontà di richiederla (si vedano pag. 7 ricorso, pag. 2 della memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc e pag. 1 della memoria ex art. 183.6 n. 3 cpc;
pag. 5 della comparsa conclusionale), il che basta per considerare la domanda ritualmente formulata …”. 3 Nella specie, permane un equivoco di fondo che non si è mai risolto: la domanda di addebito non è mai stata espressamente indicata nelle conclusioni della signora pur essendo stata menzionata e ampiamente trattata nella parte Parte_2 motivazionale dei suoi atti difensivi. A fronte di tale oggettiva equivocità, il Tribunale avrebbe potuto invitare la ricorrente, in limine litis, a chiarire e precisare la portata della domanda, evidenziando se intendesse o meno richiedere l'addebito. In mancanza di una simile precisazione, era legittimo, per la controparte, ritenere la richiesta di addebito estranea all'oggetto del contendere, cosa effettivamente verificatasi. Ed infatti, al di là del dato formale dell'omessa indicazione della richiesta di addebito nelle conclusioni rassegnate in primo grado dalla Difesa della signora v'è da osservare, in Parte_2 concreto, che nessun contraddittorio si è mai svolto sul punto, tanto che, nella comparsa conclusionale del marito, si legge: “…si osserva come la controparte, ritenendo prioritaria la separazione, che poggiava sulle difficoltà riferite nella convivenza tra i coniugi, non abbia mosso alcuna domanda di addebito e pertanto diventa davvero superfluo insistere sulle reali cause della fine del matrimonio”. Proprio l'assenza di contraddittorio sulla questione dell'addebito comporta la violazione, da parte del Tribunale, del principio tra il chiesto e il pronunciato, che non è un vuoto orpello formalistico ma un concreto presidio posto a protezione del fondamentale diritto al giusto processo.
Il motivo di appello relativo all'addebito della separazione è pertanto fondato e va accolto, dovendosi annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la separazione addebitabile al marito.
Quanto alle spese del primo grado, la decisione del Tribunale appare coerente con la maggior soccombenza del signor Ed infatti: Parte_2
- sull'affidamento del figlio minore, la ricorrente aveva chiesto l'affidamento esclusivo "rafforzato" del figlio alla madre. Il marito aveva chiesto l'affidamento condiviso del figlio. Il Collegio ha accolto la domanda della ricorrente, confermando l'affidamento esclusivo "rafforzato" del minore alla madre, motivando la Per_2 decisione con l'inadeguatezza genitoriale del resistente, evidenziata dalle gravi violenze commesse anche alla presenza del figlio, con la scarsa consapevolezza e riflessione critica dell'uomo sulle vicende che hanno portato alla sua condanna penale, oggi definitiva, e con il risultato positivo dell'esame tricologico per la ricerca di ETG, indicativo di consumo di alcol, in contrasto con le dichiarazioni del
Parte_2
- sul regime di visita al figlio, la ricorrente aveva chiesto che il padre potesse vedere il figlio una volta ogni quindici giorni in ambiente neutro. Il resistente aveva chiesto di poter vedere e tenere il figlio almeno una volta alla settimana, mantenendo contatti telefonici quotidiani. Il Tribunale ha disposto che gli incontri padre-figlio avvengano secondo modalità protette con tempistiche valutate dagli operatori psico-sociali, prioritariamente per il benessere del minore, autorizzando graduali ampliamenti e liberalizzazioni solo se compatibili con il benessere del ragazzo. Anche i contatti telefonici saranno gestiti dagli operatori incaricati;
- sul contributo per il mantenimento del figlio, la ricorrente aveva chiesto un contributo di €250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Il resistente aveva chiesto determinarsi il contributo in €100,00 mensili, con decorrenza dal momento del reperimento di un'attività lavorativa. Il Collegio ha confermato il contributo al mantenimento del figlio già posto a carico del marito con il Per_2 provvedimento presidenziale, ovvero €170,00 mensili oltre il 50% delle spese
4 straordinarie. Questo importo è superiore a quanto proposto dal marito e non è esplicitamente subordinato al reperimento di un'attività lavorativa;
- sulla richiesta di produzione di estratti conto, il resistente aveva chiesto al Tribunale di ordinare alla ricorrente la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni. Questa richiesta istruttoria è stata respinta dal Collegio, il quale ha ritenuto la causa matura per la decisione e non bisognosa di ulteriore attività istruttoria.
La sentenza va quindi confermata in punto spese e il relativo motivo di appello respinto perché infondato.
Le spese del grado di appello vanno integralmente compensate fra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello proposto:
1. ANNULLA la parte della sentenza n. 5711/2024 resa in data 8/11/2024 dal Tribunale di Torino, Settima Sezione Civile, e pubblicata il 14/11/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 18037/2022, in cui si dichiara la separazione addebitabile al marito, confermando, nel resto, detta sentenza.
2. DICHIARA le spese del grado di appello integralmente compensate fra le parti.
Così deciso il 13 giugno 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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