Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.01.1971 e , cod. fisc. nato a [...] Parte_2 C.F._2
DI (PA) il 10.02.1969, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Cipollina Lavinia, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
(p. iva e cod. fisc. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.ti Ornati Andrea P.IVA_2
e Zurlo Raffaele, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.);
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FATTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, ha ad oggetto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo, del Parte_2
Tribunale di Termini Imerese n. 83/2020 emesso in data 28.01.2020 dal Tribunale
di Termini Imerese (R.G. n. 24/2020), con cui è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 26.409,33, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno rappresentato che, in esecuzione del suddetto titolo e successivamente alla notificazione dell'atto di precetto, la creditrice ha promosso una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. In tale contesto, il Giudice dell'Esecuzione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, ha avvertito i debitori della possibilità di proporre opposizione tardiva al predetto decreto ingiuntivo. Gli opponenti hanno dunque esercitato tale facoltà.
Nel presente giudizio, gli opponenti hanno preliminarmente chiesto — previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo — di “dichiarare
improcedibile la domanda monitoria ed ogni ulteriore domanda della creditrice in questa sede, in quanto non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs 28/2010”. Nel merito, hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo sia la carenza di legittimazione attiva della società opposta, sia la natura vessatoria di alcune clausole contrattuali contenute
Pag. 2 di 9 nelle condizioni generali del contratto di finanziamento, segnatamente agli artt. 3,
8, 10, 12 e 18.
Si è costituita in giudizio la società con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata il 24.07.2024, contestando integralmente le domande avversarie.
In particolare, ha rivendicato la propria legittimazione processuale e la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per aver gli opponenti sollevato questioni di merito coperte da giudicato, nonché l'inapplicabilità al presente procedimento di opposizione del rito introdotto dal D.lgs. n. 149/2022, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso anteriormente all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. In ogni caso,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Trattandosi di controversia avente ad oggetto “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, con decreto ex art. art. 171-bis c.p.c. del 15.10.2024, il Giudice ha rilevato la mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e ha rinviato all'udienza del 14.05.2025, fissata successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 14.05.2025, le parti hanno confermato di non aver intrapreso alcun procedimento di mediazione. Il Giudice, pertanto, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., informandole che la sentenza sarebbe stata pubblicata entro il termine previsto dall'ultimo comma della citata disposizione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla parte opposta in ordine al rito applicabile.
Pag. 3 di 9 Trattandosi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta mediante atto di citazione notificato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022
(c.d. riforma Cartabia), deve ritenersi corretta l'applicazione del nuovo rito, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 1.
Occorre ricordare che l'opposizione “ordinaria” a decreto ingiuntivo, disciplinata dall'art. 645 c.p.c., rappresenta lo strumento tipico attraverso il quale il destinatario del decreto può contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria. Essa
costituisce una naturale (seppur eventuale) prosecuzione del giudizio introdotto con ricorso per ingiunzione e deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto (salvo che quest'ultimo non preveda un termine diverso, ai sensi dell'art. 641, comma 2, c.p.c.).
Decorso detto termine, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo, su istanza della parte istante, viene dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con effetti sostanzialmente assimilabili a quelli di un titolo giudiziale passato in giudicato:
esso, infatti, diventa definitivo e non più suscettibile di contestazione con il rimedio
“ordinario”.
L'opposizione ordinaria ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione,
sicché ad esso non può attribuirsi una valenza impugnatoria (v., sul punto, Cass,
Sez. Un., 13/01/2022, n. 927).
La stessa Suprema Corte, con la sentenza 10.07.2015, n. 14475, ha chiarito che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo “completa il giudizio di primo grado”, trattandosi di “giudizio di primo grado bifasico”, sicché “le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio”, con la conseguenza che
Pag. 4 di 9 la proposizione dell'opposizione integra una mera prosecuzione del procedimento introdotto con ricorso monitorio.
Tale impostazione era già stata recepita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
con la storica sentenza 7.07.1993, n. 7448, secondo cui “l'opposizione prevista
dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei
confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”.
Ne consegue che il giudizio di opposizione non si configura come autonomo, bensì
come fase successiva — seppur eventuale — di un procedimento unitario, bifasico e strutturalmente aperto alla successiva instaurazione del contraddittorio.
Ciò trova conferma nella disciplina della litispendenza, atteso che, in caso di opposizione ordinaria, gli effetti della pendenza della lite — che si consolidano al momento del perfezionamento della notifica dell'ingiunzione (art. 643, comma 3,
c.p.c.) — retroagiscono al momento del deposito del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un.,
n. 20596/2007).
Diversamente dall'opposizione ordinaria, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. si configura, invece, quale rimedio eccezionale, previsto per consentire al debitore di rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione tempestiva, ove tale decadenza sia dipesa da una causa a lui non imputabile, vale a dire nei casi in cui egli dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento per irregolarità della notificazione, ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito.
Siffatto strumento trova, inoltre, applicazione anche all'esito del controllo da parte del G.E. sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto concluso tra un consumatore e un professionista (v. Cass., Sez. Un., n. 9479/2023). In tale
Pag. 5 di 9 evenienza il consumatore può rimettere in discussione l'ingiunzione al solo fine di fare valere l'abusività delle clausole contrattuali che incidano sulla esistenza o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Orbene, tale rimedio, per come strutturato, non costituisce una naturale prosecuzione del procedimento monitorio, ma si presenta come un nuovo ed autonomo giudizio, introdotto per contrastare l'efficacia di un provvedimento ormai divenuto stabile e definitivo.
Ne consegue che, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sotto la vigenza della normativa previgente, l'opposizione tardiva introdotta successivamente al 28.02.2023 (v. art. 35 D.lgs. n. 149/2022) è soggetta al nuovo rito, trattandosi di procedimento autonomo e non di una prosecuzione di quello monitorio. È dunque irrilevante, ai fini della determinazione del rito applicabile, la data di introduzione del giudizio monitorio, dovendosi invece fare riferimento alla data di instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c..
Detto altrimenti, nell'opposizione tardiva la pendenza della lite si ha con l'introduzione dell'opposizione.
Da ciò discende che, in conformità alla ratio dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, è
l'opponente a dover attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di colui che propone la domanda giudiziale diretta a ottenere un accertamento in senso demolitorio nei confronti del titolo. La mancata attivazione della mediazione, in tal caso, determina l'improcedibilità dell'opposizione, senza alcuna ripercussione sulla stabilità del titolo.
Pag. 6 di 9 Se così non fosse, si giungerebbe ad una conclusione sistematicamente incoerente,
dal momento che un titolo giudiziale ormai definitivo potrebbe essere travolto per il solo fatto che non sia stata attivata una condizione di procedibilità (la mediazione), prima ancora di analizzare il merito della lite e verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'introduzione stessa dell'opposizione tardiva. Ciò determinerebbe un'ingiustificata compressione del principio di stabilità
dei provvedimenti giurisdizionali, oltre che una irragionevole frustrazione delle esigenze di certezza del diritto.
A ciò si aggiunga che l'art. 5-bis del D.lgs. n. 28/2010 — che recepisce i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18.09.2020,
n. 19596, secondo cui è onere della parte che ha proposto il ricorso per ingiunzione attivare il procedimento di mediazione obbligatoria — riguarda il solo giudizio di opposizione ordinaria, e non può ritenersi applicabile all'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., per evidenti ragioni sistematiche.
Basti considerare che l'art. 5-bis cit. richiama, quale ambito di applicazione, il procedimento nel quale il giudice “provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
È evidente, allora, che tale dinamica è propria del giudizio ex art. 645 c.p.c., ove il decreto ingiuntivo non è ancora definitivamente esecutivo. Nell'opposizione ex art. 650 c.p.c., invece, il decreto ha acquisito stabilità e, di regola, è già stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., sicché non ha ragione di darsi alcuna pronuncia sulla sospensione o concessione della provvisoria esecuzione, non sussistendo margine per un simile intervento.
Pag. 7 di 9 Alla luce di ciò, appare evidente che l'opposizione tardiva costituisce un giudizio autonomo, che si pone al di fuori della sequenza fisiologica del procedimento monitorio, ed è l'opponente a essere onerato dell'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010. In difetto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, la questione era stata tempestivamente segnalata alle parti con il decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. e il Giudice aveva rinviato l'udienza indicata in citazione al fine di consentire l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Tuttavia, all'udienza di rinvio, le parti hanno dato atto del mancato avvio del tentativo obbligatorio di composizione, con conseguente improcedibilità
dell'opposizione.
In considerazione dell'esito del giudizio, nonché del rigetto dell'eccezione relativa al rito applicabile, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande avanzate da e Parte_2
; Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 10/06/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Pag. 8 di 9 Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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