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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 888/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RICCIOLI GIOVANNI e LA PERGOLA ENRICO, giusta procura in atti.
RECLAMANTE
pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 ; rappresentato e difeso CP_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_4
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ), domiciliato in Parte_2
PIAZZA TRENTO 2 ; rappresentato e difeso dall'avv. AUGELLO GIUSEPPE giusta CP_1
procura in atti.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025, esaurita la discussione orale delle parti, il reclamo è stato posto in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., la società in persona del Parte_1
legale rappr.te pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 74/2025 con la quale il Tribunale di Catania in data 12 maggio 2025 ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna reclamante per l'omologa di accordi pagina 2 di 12 di ristrutturazione con richiesta di “cram down” relativamente alla proposta di transazione fiscale ed ha accolto l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero.
La reclamante ha esposto che:
- con ricorso del 2.12.2024 la Procura della Repubblica di Catania aveva avanzato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della sulla scorta della presenza di debito erariale Parte_1
e previdenziale scaduto;
- aveva, già da parecchi mesi, avviato un percorso di risanamento volto alla definizione di accordi con i propri creditori, destinato a trovare il proprio momento conclusivo nell'adozione dello strumento disciplinato dagli artt. 57 e 63 CCII;
- nell'ambito del citato percorso, al fine di trattare anche l'indebitamento tributario e previdenziale, in data 20.3.2024 aveva formulato una proposta di transazione fiscale alle competenti Direzioni
Provinciali di dell' , dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'INAIL e CP_1 Controparte_1
dell' ; CP_3
- l' , con note del 18.6.2024 e del 2.7.2024, aveva comunicato il proprio “parere Controparte_1
sfavorevole” all'accoglimento della proposta di transazione fiscale, mentre nessun riscontro era pervenuto dagli altri enti destinatari della proposta;
- nelle more della conclusione delle trattative con i creditori, il Pubblico Ministero aveva formulato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ordine alla quale il Tribunale aveva fissato l'udienza del 14.1.2025;
- definite le trattative con i creditori, in data 10.1.2025, aveva depositato ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII con contestuale richiesta di “cram down” relativa al diniego/silenzio opposto dagli enti destinatari della proposta di transazione fiscale;
pagina 3 di 12 - nel rispetto della previsione di cui all'art. 7 CCII, l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale veniva rinviata all'esito della delibazione del ricorso relativo allo strumento di regolazione della crisi;
- in seno al citato ricorso per omologa degli accordi di ristrutturazione veniva richiesta anche la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCI, stante la presenza del debito tributario iscritto
Cont a ruolo, dunque assistito da efficacia esecutiva, e del rischio di iniziative giudiziarie da parte dell' e dell' ; CP_5
- in coerenza con tale ultima richiesta, il Giudice Delegato aveva fissato l'udienza di comparizione del debitore e dei creditori per il giorno 24.1.2025 e, all'esito, con provvedimento del 30.1.2025 aveva concesso le misure richieste;
- stante l'opposizione alla omologazione formulata dall' , il Collegio aveva fissato Controparte_1
una udienza camerale nella quale le parti avevano insistito nelle rispettive deduzioni ed il Pubblico
Ministero si era rimesso alle valutazioni del Collegio, che si era riservato di decidere;
- con sentenza del 12.5.2025 il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di omologa e, stante la pendenza dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero,
aveva dichiarato l'apertura di tale ultima procedura.
Tanto premesso e dopo avere ricostruito le caratteristiche del proposto accordo di ristrutturazione,
ha articolato due distinti motivi di reclamo, con i quale ha censurato la decisione Parte_1
del Giudice di prime cure in merito alla carenza dei presupposti di fattibilità giuridica ed economica.
Ritualmente notificati il reclamo ed il decreto di fissazione udienza si è costituita la liquidazione giudiziale di in persona del curatore pro tempore, per eccepire l'infondatezza Parte_1
della proposta impugnazione.
pagina 4 di 12 Anche l' si è costituita per contestare la fondatezza del reclamo, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
In data 18.7.2025 la Procura Generale presso questa Corte d'appello ha depositato una memoria conclusiva con la quale ha instato per il rigetto del reclamo.
Agenzia delle Entrate Riscossione ed , pur ritualmente citati, non si sono costituiti e vanno, CP_3
pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza feriale dell'1.8.2025, su concorde richiesta delle parti, sono stati concessi termini per il deposito di note difensive e di replica. Quindi, alla successiva udienza del 17.9.2025 il reclamo è stato introitato in decisione.
Tanto esposto, rileva questa Corte la infondatezza dei motivi di reclamo con i quali la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto carenti i requisiti di fattibilità
giuridica ed economica.
Ed invero, per come ripetutamente esposto dalla reclamante, “Il percorso di risanamento intrapreso
dalla (che, ci si auspica, all'esito del presente procedimento potrà proseguire Parte_1
nell'interesse dei creditori) è finalizzato a garantire la continuità dell'attività aziendale consistente
nella vendita all'ingrosso di articoli di abbigliamento. La caratteristica essenziale sia degli accordi di
ristrutturazione raggiunti con i creditori sia della proposta di transazione fiscale consiste nell'utilizzo
dello strumento dell'immissione di finanza (c.d. esogena) proveniente da soggetti terzi rispetto alla
proponente”. In particolare, le risorse esogene per il pagamento dei debiti verrebbero messe a disposizione da tre società del gruppo Incatasciato: SI. CP_6 Controparte_7
e ed ammonterebbero alla complessiva
[...] Controparte_8
somma di euro 2.037.919,00, a fronte di un passivo dichiarato dalla società di 5,1 milioni, ove le voci pagina 5 di 12 più significative sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti previdenziali ed assicurativi per 3,7 milioni e debiti verso fornitori per 980 mila euro.
Al riguardo il Tribunale di Catania, richiamando quanto esposto in ricorso, ha dapprima evidenziato che: “Orbene, quanto alle condizioni esposte dalla ricorrente, emerge quanto segue.
A fronte di un passivo dichiarato dalla società proponente di 5,1 milioni, ove le voci più significative
sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti previdenziali ed
assicurativi per 3,7 milioni e debiti verso fornitori per 980 mila euro:
- i debiti verso fornitori pari a 980 mila euro, la ricorrente stima di poterli comunque adempiere
tramite la gestione caratteristica in continuità (la società acquista per vendere alle altre società del
gruppo che, a loro volta, vendono al dettaglio);
- la proponente ha già concluso accordi per il pagamento di debiti verso 10 fornitori pari a 181 mila
euro con il pagamento di 97 mila euro;
- la proposta del debito erariale prevede il pagamento di quasi 1,8 milioni, inclusi interessi, pari al
50,60 % del totale del debito erariale, mentre del debito previdenziale -di 366 mila euro- è previsto il
pagamento integrale dei crediti divenuti esigibili entro il 2024 e quelli esigibili negli esercizi successivi
sono oggetto di un piano di rottamazione (quater) e verranno pagati alle rispettive scadenze;
- i debiti previdenziali non previsti nel piano di rottamazione verranno integralmente soddisfatti in 24
rate mensili. Anche per gli aggi dell'ente della riscossione è previsto il pagamento nella misura del 40
%.
Quanto alle risorse esogene per il pagamento dei debiti, il ricorrente prevede che esse vengano messe
a disposizione da tre società del gruppo: SI. CP_6 Controparte_7
pagina 6 di 12 ed ammonteranno alla complessiva somma di euro Controparte_9
2.037.919 (solo per questa procedura).
A tal riguardo, va osservato quanto segue:
CP_
- ha disponibilità liquide di oltre 1 milione di euro ed un credito di 850 mila euro verso per Pt_3
un preliminare immobiliare e non ha dichiara debiti;
destinerebbe all'accordo la somma di 252 mila
euro;
CP_
- ha un patrimonio di 5 immobili stimati 2,3 milioni che la ricorrente conta di liquidare nell'arco
temporale in un anno;
non ha debiti verso terzi (a parte quello verso ); destinerebbe all'accordo Pt_3
la somma di 407 mila euro;
- più complessa la situazione della società che conduce in locazione finanziaria un CP_8
immobile stimato in oltre 10 milioni giusta contratto di leasing in scadenza nel 2032, per il quale paga
un canone annuo di 550 mila euro. L'immobile è concesso in affitto alla società per Controparte_10
il canone annuo di 695 mila. Poiché nel contratto di leasing è previsto il riscatto anticipato, la società
dichiara di avere avviato trattative per giungere alla vendita dell'immobile entro il 2027 o, in
alternativa, la cessione del contratto di leasing. Tale disinvestimento consentirebbe di ricavare la
somma di 7,1 milioni di euro, di cui 1,3 desinati all'accordo di ristrutturazione. La società CP_8
ha comunque un debito nei confronti della ricorrente di 1,9 milioni che però viene svalutato
[...]
nella misura di 665 mila euro nell'ipotesi di alternativa liquidatoria. Si assume, infatti, ove il credito
venisse preteso nella sua interezza dalla ricorrente, che la società avendo perso il CP_8
capitale sociale e non disponendo di risorse liquide sufficienti, sarebbe destinata pure essa
all'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente stima, quindi, che dalla liquidazione del
patrimonio della , nella migliore delle ipotesi, la percentuale di soddisfazione del ceto CP_8
pagina 7 di 12 chirografario sarebbe del 36,05 % che corrisponde appunto a 665 mila euro sul maggior credito
vantato.
- Il termine di adempimento degli accordi è proposto in 4 anni dall'omologa, con offerta di garanzia
ipotecaria sul compendio immobiliare o la istituzione di un trust”.
Quindi, nel rigettare l'accordo, il Tribunale ha così motivato: “Ciò premesso, la proposta non può
essere omologata, in primo luogo per grave carenza in ordine alla fattibilità giuridica ed economica.
A tal riguardo, va osservato che la parte più significativa delle risorse esposte proviene dalla società
che verserebbe la somma di 1,3 milioni a fronte di un debito verso la proponente di CP_8
1,9 milioni, per una pregressa fornitura di merce non pagata.
La stessa parte ricorrente afferma, tuttavia, che la società ha perso il capitale sociale CP_8
ed ha un patrimonio netto negativo, oltre che debiti per più di 7 milioni di euro.
Afferma, inoltre, che, se il credito della proponente venisse richiesto: “la prima non sarebbe nelle
condizioni di pagare integralmente il proprio debito” e, per logica conseguenza “la
[...]
… non potrebbe far altro che chiedere l'apertura della propria liquidazione Controparte_8
giudiziale”. A riprova, va notato che, nell'esporre l'ipotesi di una eventuale azione di responsabilità
contro (socio unico di tutte le società del gruppo), la ricorrente dichiara e Persona_1
osserva, quanto al valore della sua partecipazione totalitaria nella che… “ Orbene, CP_8
considerato che la ad oggi, non annovera il capannone al proprio Controparte_8
patrimonio (lo stesso è detenuto in forza di contratto di leasing), ed al contrario presenta ingenti
passività, va da sé che, in presenza di un patrimonio netto negativo, il valore della quota non può che
essere pari a zero.”.
pagina 8 di 12 In sostanza, la società è una società -all'attualità- in stato di insolvenza, che CP_8
apporterebbe finanza esterna pagando parzialmente un proprio debito, in modo preferenziale rispetto
agli altri creditori.
Ciò detto rispetto alla fattibilità giuridica, non meno criticità emergono con riguardo alla concreta
fattibilità economica: le risorse proposte risultano legate alla divisata operazione immobiliare avente
ad oggetto l'immobile condotto in leasing dalla società . CP_8
Detta operazione viene sottoposta all'attenzione del Collegio secondo modalità e tempistiche
ipotetiche, allo stato del tutto astratte, non verificabili, né verificate.
Significativamente, quanto alla evidente ipoteticità delle cd. risorse da finanza esterna, basta
richiamare le stesse allegazioni della ricorrente, la quale apoditticamente e laconicamente ha
dichiarato che: “la ha già avviato delle trattative per giungere alla Controparte_8
vendita – previo riscatto – dell'immobile in questione entro il 2027 o, in alternativa, alla cessione del
contratto di leasing stesso a fronte del pagamento del valore del compendio al netto del debito
residuo”; offrendo, peraltro, rispetto alla astratta operazione liquidatoria dell'asset più significativo
ai fini de quibus, due alternative incompatibili tra di loro.
Giova, comunque ribadire, che allo stato degli atti nessuna trattativa specifica e concreta e alcun
effettivo impegno all'acquisto da parte di soggetti terzi sono stati allegati e provati dal ricorrente.
Tanto, non senza osservare, conclusivamente, che l'assunto dedotto circa la possibilità di riuscire a
vendere -in meno di 4 anni- il suddetto immobile (asseritamente stimato in oltre 10 milioni) a 9 milioni
di euro -per come dedotto in proposta- esprime una mera aspirazione non suffragata da alcun
riscontro concreto, espressione di un grado di rischio elevatissimo di mancato raggiungimento
pagina 9 di 12 dell'obiettivo economico indicato, anche considerando lo stato del mercato immobiliare e l'entità
dell'investimento in considerazione, prerogativa solo di grandi imprese.
Quanto alla stima del suddetto immobile si deve anche rilevare che, probabilmente per un refuso (non
rilevato da nessuna delle parti), la suddetta stima in realtà non esiste agli atti del procedimento.
L'all.to n. 49 del ricorso è in realtà una stima di sole tre pagine (oltre alla documentazione che segue)
relativa ai 4 immobili della e non riguarda il suddetto capannone. È singolare che identico CP_7
refuso si riscontra tra gli allegati della attestazione del professionista (all.to doc. 30 del terzo allegato
alla attestazione in formato zip): segue che tanto il ricorso che l'attestazione si fondano -per la parte
più rilevante dell'apporto patrimoniale- su una relazione di stima che non risulta prodotta.
Peraltro, l'assenza della relazione di stima non costituisce, comunque, un elemento dirimente per la
decisione, atteso che, anche ipotizzando che la stima sia corretta e rispondente a quanto allegato dal
ricorrente, comunque, come si è detto prima, e per come si dirà anche appresso, ad avviso del
Collegio, l'omologa va rigettata”.
Superata l'osservazione in merito al mancato deposito della relazione di stima dell'immobile sito in
SA OV La PU che, per mero errore, non era stata allegata al ricorso, è ferma opinione di questa Corte che, per il resto, le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale in merito alla carenza dei requisiti di fattibilità giuridica ed economica siano assolutamente fondate e meritevoli di integrale condivisione.
E', invero, innegabile che la parte prevalente di finanza esterna da apportare per garantire l'integrale attuazione dell'accordo è quella derivante dalla vendita del compendio immobiliare sito in SA
OV La PU detenuto dalla in forza di un contratto di locazione Controparte_8
finanziaria e condotto in locazione da una società terza per un canone annuo superiore al canone del pagina 10 di 12 leasing. Detto immobile risulta essere stato stimato per un valore di €.10.000.000,00 circa e la società
GTI srl ritiene di riuscire a venderlo entro 4 anni al prezzo di €.9.000.000,00.
L'alea e la totale indeterminatezza del suddetto programma, dalla cui attuazione dipende, in sostanza,
l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, sono state ampiamente segnalate nella sentenza reclamata ed appaiono, invero, insuperabili.
Né, del resto, a diverse considerazioni consente di pervenire il doc. a) allegato alla memoria difensiva depositata il 9.9.2025. Ed invero, a prescindere dalla ammissibilità della produzione documentale, non autorizzata dalla Corte con l'ordinanza dell'1.8.2025, il contenuto della intitolata “manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare sito in SA OV La PU, via Cristoforo
Colombo”, a firma di attuale conduttrice dell'immobile, tutto rappresenta eccetto che CP_10
una proposta di acquisto. In essa, infatti, dopo una iniziale ed apparente manifestazione di interesse all'acquisto al prezzo di €.10.000.000,00, viene precisato che “La in particolare, potrà CP_10
formulare una proposta vincolante per l'acquisto dell'immobile oggi (in parte) condotto in locazione,
offrendo un prezzo che verrà determinato in misura a quanto sopra indicato anche in considerazione
delle risultanze che discenderanno dalla necessaria due diligence. La scrivente società, poi, si riserva
la facoltà di formulare, in alternativa alla proposta di acquisto, una proposta di subentro nei correnti
contratti di leasing immobiliare relativi a quanto in oggetto. La presente non è da considerarsi
proposta vincolante all'acquisto. La presente proposta viene formulata quale manifestazione di
concreto interesse all'acquisto e senza recesso e/o rinuncia alcuna al diritto di prelazione spettante
che comunque si riserva di eventualmente esercitare”. Enfatizzare il contenuto della nota ed attribuirle il significato di proposta di acquisto risulta davvero arduo.
pagina 11 di 12 In definitiva, per come già chiarito dal Tribunale, l'esecuzione del piano è rimessa ad una serie di circostanze, tra cui, in primis, la vendita dell'immobile di SA OV La PU, che, per un verso, si connotano per un elevatissimo grado di aleatorietà ed indeterminatezza e, per altro, non consentono di affermare che “il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta” (v. art.63 CCII).
Per le superiori argomentazioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Parte_1
Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita liquidazione giudiziale e dell' liquidate, per ciascuno, in euro 6.500,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il
24.9.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 888/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RICCIOLI GIOVANNI e LA PERGOLA ENRICO, giusta procura in atti.
RECLAMANTE
pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 ; rappresentato e difeso CP_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_4
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ), domiciliato in Parte_2
PIAZZA TRENTO 2 ; rappresentato e difeso dall'avv. AUGELLO GIUSEPPE giusta CP_1
procura in atti.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025, esaurita la discussione orale delle parti, il reclamo è stato posto in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., la società in persona del Parte_1
legale rappr.te pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 74/2025 con la quale il Tribunale di Catania in data 12 maggio 2025 ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna reclamante per l'omologa di accordi pagina 2 di 12 di ristrutturazione con richiesta di “cram down” relativamente alla proposta di transazione fiscale ed ha accolto l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero.
La reclamante ha esposto che:
- con ricorso del 2.12.2024 la Procura della Repubblica di Catania aveva avanzato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della sulla scorta della presenza di debito erariale Parte_1
e previdenziale scaduto;
- aveva, già da parecchi mesi, avviato un percorso di risanamento volto alla definizione di accordi con i propri creditori, destinato a trovare il proprio momento conclusivo nell'adozione dello strumento disciplinato dagli artt. 57 e 63 CCII;
- nell'ambito del citato percorso, al fine di trattare anche l'indebitamento tributario e previdenziale, in data 20.3.2024 aveva formulato una proposta di transazione fiscale alle competenti Direzioni
Provinciali di dell' , dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'INAIL e CP_1 Controparte_1
dell' ; CP_3
- l' , con note del 18.6.2024 e del 2.7.2024, aveva comunicato il proprio “parere Controparte_1
sfavorevole” all'accoglimento della proposta di transazione fiscale, mentre nessun riscontro era pervenuto dagli altri enti destinatari della proposta;
- nelle more della conclusione delle trattative con i creditori, il Pubblico Ministero aveva formulato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ordine alla quale il Tribunale aveva fissato l'udienza del 14.1.2025;
- definite le trattative con i creditori, in data 10.1.2025, aveva depositato ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII con contestuale richiesta di “cram down” relativa al diniego/silenzio opposto dagli enti destinatari della proposta di transazione fiscale;
pagina 3 di 12 - nel rispetto della previsione di cui all'art. 7 CCII, l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale veniva rinviata all'esito della delibazione del ricorso relativo allo strumento di regolazione della crisi;
- in seno al citato ricorso per omologa degli accordi di ristrutturazione veniva richiesta anche la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCI, stante la presenza del debito tributario iscritto
Cont a ruolo, dunque assistito da efficacia esecutiva, e del rischio di iniziative giudiziarie da parte dell' e dell' ; CP_5
- in coerenza con tale ultima richiesta, il Giudice Delegato aveva fissato l'udienza di comparizione del debitore e dei creditori per il giorno 24.1.2025 e, all'esito, con provvedimento del 30.1.2025 aveva concesso le misure richieste;
- stante l'opposizione alla omologazione formulata dall' , il Collegio aveva fissato Controparte_1
una udienza camerale nella quale le parti avevano insistito nelle rispettive deduzioni ed il Pubblico
Ministero si era rimesso alle valutazioni del Collegio, che si era riservato di decidere;
- con sentenza del 12.5.2025 il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di omologa e, stante la pendenza dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero,
aveva dichiarato l'apertura di tale ultima procedura.
Tanto premesso e dopo avere ricostruito le caratteristiche del proposto accordo di ristrutturazione,
ha articolato due distinti motivi di reclamo, con i quale ha censurato la decisione Parte_1
del Giudice di prime cure in merito alla carenza dei presupposti di fattibilità giuridica ed economica.
Ritualmente notificati il reclamo ed il decreto di fissazione udienza si è costituita la liquidazione giudiziale di in persona del curatore pro tempore, per eccepire l'infondatezza Parte_1
della proposta impugnazione.
pagina 4 di 12 Anche l' si è costituita per contestare la fondatezza del reclamo, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
In data 18.7.2025 la Procura Generale presso questa Corte d'appello ha depositato una memoria conclusiva con la quale ha instato per il rigetto del reclamo.
Agenzia delle Entrate Riscossione ed , pur ritualmente citati, non si sono costituiti e vanno, CP_3
pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza feriale dell'1.8.2025, su concorde richiesta delle parti, sono stati concessi termini per il deposito di note difensive e di replica. Quindi, alla successiva udienza del 17.9.2025 il reclamo è stato introitato in decisione.
Tanto esposto, rileva questa Corte la infondatezza dei motivi di reclamo con i quali la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto carenti i requisiti di fattibilità
giuridica ed economica.
Ed invero, per come ripetutamente esposto dalla reclamante, “Il percorso di risanamento intrapreso
dalla (che, ci si auspica, all'esito del presente procedimento potrà proseguire Parte_1
nell'interesse dei creditori) è finalizzato a garantire la continuità dell'attività aziendale consistente
nella vendita all'ingrosso di articoli di abbigliamento. La caratteristica essenziale sia degli accordi di
ristrutturazione raggiunti con i creditori sia della proposta di transazione fiscale consiste nell'utilizzo
dello strumento dell'immissione di finanza (c.d. esogena) proveniente da soggetti terzi rispetto alla
proponente”. In particolare, le risorse esogene per il pagamento dei debiti verrebbero messe a disposizione da tre società del gruppo Incatasciato: SI. CP_6 Controparte_7
e ed ammonterebbero alla complessiva
[...] Controparte_8
somma di euro 2.037.919,00, a fronte di un passivo dichiarato dalla società di 5,1 milioni, ove le voci pagina 5 di 12 più significative sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti previdenziali ed assicurativi per 3,7 milioni e debiti verso fornitori per 980 mila euro.
Al riguardo il Tribunale di Catania, richiamando quanto esposto in ricorso, ha dapprima evidenziato che: “Orbene, quanto alle condizioni esposte dalla ricorrente, emerge quanto segue.
A fronte di un passivo dichiarato dalla società proponente di 5,1 milioni, ove le voci più significative
sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti previdenziali ed
assicurativi per 3,7 milioni e debiti verso fornitori per 980 mila euro:
- i debiti verso fornitori pari a 980 mila euro, la ricorrente stima di poterli comunque adempiere
tramite la gestione caratteristica in continuità (la società acquista per vendere alle altre società del
gruppo che, a loro volta, vendono al dettaglio);
- la proponente ha già concluso accordi per il pagamento di debiti verso 10 fornitori pari a 181 mila
euro con il pagamento di 97 mila euro;
- la proposta del debito erariale prevede il pagamento di quasi 1,8 milioni, inclusi interessi, pari al
50,60 % del totale del debito erariale, mentre del debito previdenziale -di 366 mila euro- è previsto il
pagamento integrale dei crediti divenuti esigibili entro il 2024 e quelli esigibili negli esercizi successivi
sono oggetto di un piano di rottamazione (quater) e verranno pagati alle rispettive scadenze;
- i debiti previdenziali non previsti nel piano di rottamazione verranno integralmente soddisfatti in 24
rate mensili. Anche per gli aggi dell'ente della riscossione è previsto il pagamento nella misura del 40
%.
Quanto alle risorse esogene per il pagamento dei debiti, il ricorrente prevede che esse vengano messe
a disposizione da tre società del gruppo: SI. CP_6 Controparte_7
pagina 6 di 12 ed ammonteranno alla complessiva somma di euro Controparte_9
2.037.919 (solo per questa procedura).
A tal riguardo, va osservato quanto segue:
CP_
- ha disponibilità liquide di oltre 1 milione di euro ed un credito di 850 mila euro verso per Pt_3
un preliminare immobiliare e non ha dichiara debiti;
destinerebbe all'accordo la somma di 252 mila
euro;
CP_
- ha un patrimonio di 5 immobili stimati 2,3 milioni che la ricorrente conta di liquidare nell'arco
temporale in un anno;
non ha debiti verso terzi (a parte quello verso ); destinerebbe all'accordo Pt_3
la somma di 407 mila euro;
- più complessa la situazione della società che conduce in locazione finanziaria un CP_8
immobile stimato in oltre 10 milioni giusta contratto di leasing in scadenza nel 2032, per il quale paga
un canone annuo di 550 mila euro. L'immobile è concesso in affitto alla società per Controparte_10
il canone annuo di 695 mila. Poiché nel contratto di leasing è previsto il riscatto anticipato, la società
dichiara di avere avviato trattative per giungere alla vendita dell'immobile entro il 2027 o, in
alternativa, la cessione del contratto di leasing. Tale disinvestimento consentirebbe di ricavare la
somma di 7,1 milioni di euro, di cui 1,3 desinati all'accordo di ristrutturazione. La società CP_8
ha comunque un debito nei confronti della ricorrente di 1,9 milioni che però viene svalutato
[...]
nella misura di 665 mila euro nell'ipotesi di alternativa liquidatoria. Si assume, infatti, ove il credito
venisse preteso nella sua interezza dalla ricorrente, che la società avendo perso il CP_8
capitale sociale e non disponendo di risorse liquide sufficienti, sarebbe destinata pure essa
all'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente stima, quindi, che dalla liquidazione del
patrimonio della , nella migliore delle ipotesi, la percentuale di soddisfazione del ceto CP_8
pagina 7 di 12 chirografario sarebbe del 36,05 % che corrisponde appunto a 665 mila euro sul maggior credito
vantato.
- Il termine di adempimento degli accordi è proposto in 4 anni dall'omologa, con offerta di garanzia
ipotecaria sul compendio immobiliare o la istituzione di un trust”.
Quindi, nel rigettare l'accordo, il Tribunale ha così motivato: “Ciò premesso, la proposta non può
essere omologata, in primo luogo per grave carenza in ordine alla fattibilità giuridica ed economica.
A tal riguardo, va osservato che la parte più significativa delle risorse esposte proviene dalla società
che verserebbe la somma di 1,3 milioni a fronte di un debito verso la proponente di CP_8
1,9 milioni, per una pregressa fornitura di merce non pagata.
La stessa parte ricorrente afferma, tuttavia, che la società ha perso il capitale sociale CP_8
ed ha un patrimonio netto negativo, oltre che debiti per più di 7 milioni di euro.
Afferma, inoltre, che, se il credito della proponente venisse richiesto: “la prima non sarebbe nelle
condizioni di pagare integralmente il proprio debito” e, per logica conseguenza “la
[...]
… non potrebbe far altro che chiedere l'apertura della propria liquidazione Controparte_8
giudiziale”. A riprova, va notato che, nell'esporre l'ipotesi di una eventuale azione di responsabilità
contro (socio unico di tutte le società del gruppo), la ricorrente dichiara e Persona_1
osserva, quanto al valore della sua partecipazione totalitaria nella che… “ Orbene, CP_8
considerato che la ad oggi, non annovera il capannone al proprio Controparte_8
patrimonio (lo stesso è detenuto in forza di contratto di leasing), ed al contrario presenta ingenti
passività, va da sé che, in presenza di un patrimonio netto negativo, il valore della quota non può che
essere pari a zero.”.
pagina 8 di 12 In sostanza, la società è una società -all'attualità- in stato di insolvenza, che CP_8
apporterebbe finanza esterna pagando parzialmente un proprio debito, in modo preferenziale rispetto
agli altri creditori.
Ciò detto rispetto alla fattibilità giuridica, non meno criticità emergono con riguardo alla concreta
fattibilità economica: le risorse proposte risultano legate alla divisata operazione immobiliare avente
ad oggetto l'immobile condotto in leasing dalla società . CP_8
Detta operazione viene sottoposta all'attenzione del Collegio secondo modalità e tempistiche
ipotetiche, allo stato del tutto astratte, non verificabili, né verificate.
Significativamente, quanto alla evidente ipoteticità delle cd. risorse da finanza esterna, basta
richiamare le stesse allegazioni della ricorrente, la quale apoditticamente e laconicamente ha
dichiarato che: “la ha già avviato delle trattative per giungere alla Controparte_8
vendita – previo riscatto – dell'immobile in questione entro il 2027 o, in alternativa, alla cessione del
contratto di leasing stesso a fronte del pagamento del valore del compendio al netto del debito
residuo”; offrendo, peraltro, rispetto alla astratta operazione liquidatoria dell'asset più significativo
ai fini de quibus, due alternative incompatibili tra di loro.
Giova, comunque ribadire, che allo stato degli atti nessuna trattativa specifica e concreta e alcun
effettivo impegno all'acquisto da parte di soggetti terzi sono stati allegati e provati dal ricorrente.
Tanto, non senza osservare, conclusivamente, che l'assunto dedotto circa la possibilità di riuscire a
vendere -in meno di 4 anni- il suddetto immobile (asseritamente stimato in oltre 10 milioni) a 9 milioni
di euro -per come dedotto in proposta- esprime una mera aspirazione non suffragata da alcun
riscontro concreto, espressione di un grado di rischio elevatissimo di mancato raggiungimento
pagina 9 di 12 dell'obiettivo economico indicato, anche considerando lo stato del mercato immobiliare e l'entità
dell'investimento in considerazione, prerogativa solo di grandi imprese.
Quanto alla stima del suddetto immobile si deve anche rilevare che, probabilmente per un refuso (non
rilevato da nessuna delle parti), la suddetta stima in realtà non esiste agli atti del procedimento.
L'all.to n. 49 del ricorso è in realtà una stima di sole tre pagine (oltre alla documentazione che segue)
relativa ai 4 immobili della e non riguarda il suddetto capannone. È singolare che identico CP_7
refuso si riscontra tra gli allegati della attestazione del professionista (all.to doc. 30 del terzo allegato
alla attestazione in formato zip): segue che tanto il ricorso che l'attestazione si fondano -per la parte
più rilevante dell'apporto patrimoniale- su una relazione di stima che non risulta prodotta.
Peraltro, l'assenza della relazione di stima non costituisce, comunque, un elemento dirimente per la
decisione, atteso che, anche ipotizzando che la stima sia corretta e rispondente a quanto allegato dal
ricorrente, comunque, come si è detto prima, e per come si dirà anche appresso, ad avviso del
Collegio, l'omologa va rigettata”.
Superata l'osservazione in merito al mancato deposito della relazione di stima dell'immobile sito in
SA OV La PU che, per mero errore, non era stata allegata al ricorso, è ferma opinione di questa Corte che, per il resto, le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale in merito alla carenza dei requisiti di fattibilità giuridica ed economica siano assolutamente fondate e meritevoli di integrale condivisione.
E', invero, innegabile che la parte prevalente di finanza esterna da apportare per garantire l'integrale attuazione dell'accordo è quella derivante dalla vendita del compendio immobiliare sito in SA
OV La PU detenuto dalla in forza di un contratto di locazione Controparte_8
finanziaria e condotto in locazione da una società terza per un canone annuo superiore al canone del pagina 10 di 12 leasing. Detto immobile risulta essere stato stimato per un valore di €.10.000.000,00 circa e la società
GTI srl ritiene di riuscire a venderlo entro 4 anni al prezzo di €.9.000.000,00.
L'alea e la totale indeterminatezza del suddetto programma, dalla cui attuazione dipende, in sostanza,
l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, sono state ampiamente segnalate nella sentenza reclamata ed appaiono, invero, insuperabili.
Né, del resto, a diverse considerazioni consente di pervenire il doc. a) allegato alla memoria difensiva depositata il 9.9.2025. Ed invero, a prescindere dalla ammissibilità della produzione documentale, non autorizzata dalla Corte con l'ordinanza dell'1.8.2025, il contenuto della intitolata “manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare sito in SA OV La PU, via Cristoforo
Colombo”, a firma di attuale conduttrice dell'immobile, tutto rappresenta eccetto che CP_10
una proposta di acquisto. In essa, infatti, dopo una iniziale ed apparente manifestazione di interesse all'acquisto al prezzo di €.10.000.000,00, viene precisato che “La in particolare, potrà CP_10
formulare una proposta vincolante per l'acquisto dell'immobile oggi (in parte) condotto in locazione,
offrendo un prezzo che verrà determinato in misura a quanto sopra indicato anche in considerazione
delle risultanze che discenderanno dalla necessaria due diligence. La scrivente società, poi, si riserva
la facoltà di formulare, in alternativa alla proposta di acquisto, una proposta di subentro nei correnti
contratti di leasing immobiliare relativi a quanto in oggetto. La presente non è da considerarsi
proposta vincolante all'acquisto. La presente proposta viene formulata quale manifestazione di
concreto interesse all'acquisto e senza recesso e/o rinuncia alcuna al diritto di prelazione spettante
che comunque si riserva di eventualmente esercitare”. Enfatizzare il contenuto della nota ed attribuirle il significato di proposta di acquisto risulta davvero arduo.
pagina 11 di 12 In definitiva, per come già chiarito dal Tribunale, l'esecuzione del piano è rimessa ad una serie di circostanze, tra cui, in primis, la vendita dell'immobile di SA OV La PU, che, per un verso, si connotano per un elevatissimo grado di aleatorietà ed indeterminatezza e, per altro, non consentono di affermare che “il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta” (v. art.63 CCII).
Per le superiori argomentazioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Parte_1
Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita liquidazione giudiziale e dell' liquidate, per ciascuno, in euro 6.500,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il
24.9.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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