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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16343/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16343/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Renata COLOPI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 12.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 17.12.2024, cittadino indiano nato il [...], ha Parte_1 lamentato l'inerzia della sulla sua istanza (del 25.5.2024) di nulla osta per il Controparte_2 ricongiungimento famili ltre il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (90 giorni) e persistita nonostante i suoi diversi solleciti, chiedendo, in via principale, l'accertamento del suo diritto al predetto nulla osta con contestuale emissione del relativo titolo o, in via subordinata, la condanna dell'amministrazione all'adozione di una determinazione esplicita sulla sua istanza in un tempo ragionevole e comunque non superiore ai trenta giorni. Il tutto con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio il 31.1.2025, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 Stato, rappresentando che il 28.1.2025 è stato emesso il nulla osta richiesto e invocando, pertanto, declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese alla luce del leale contegno processuale dell'amministrazione e dell'enorme carico di lavoro da cui sarebbe dipeso il ritardo nella conclusione del procedimento. Contestualmente ha depositato il nulla osta emesso in favore del ricorrente.
3. L'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 12.6.2025, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. contenenti le sole istanze e conclusioni.
4. Con nota scritta tempestivamente depositata l'11.6.2025, parte ricorrente si associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, ma ha chiesto comunque la condanna
Pag. 1 di 3 dell'amministrazione al rimborso delle spese processuali sostenute, stante il suo comportamento omissivo e inerte.
5. Il Giudice, osservato:
− che l'intervenuto rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare rappresenta un fatto nuovo idoneo a modificare la situazione sostanziale su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
− che, in presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse;
− che, sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse»: Cass., sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530), conviene distinguere:
• il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» ((Cass., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 26537): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Cass., sez. V, 16 febbraio 2022, n. 5098; Cass., sez. V, 13 maggio 2022, n. 15432); in materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Cass., sez. VI, 24 giugno 2014, n. 14268; Cass., sez. I, 7 gennaio 2020, n. 109);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data; la fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale – come condizione dell'azione – deve persistere fino al momento della decisione (Cass., SS.UU., 28 aprile 2017, n. 10553) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Cass., sez. VI, 22 aprile 2020, n. 8034) in ogni stato e grado del processo (Cass., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3991);
− che, nel caso di specie, lo straniero ha integralmente soddisfatto la propria pretesa di ottenere il nulla osta per ricongiungere a sé i propri familiari rimasti in patria, come richiesto al Giudice;
− che, alla luce di quanto precede, tale situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere;
− che il codice di rito non contempla espressamente i due istituti in parola e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali;
− che, al contrario, l'art. 34 c.p.a. dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, 13 gennaio 2022, n. 230);
− che questa impostazione – adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo – può essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito;
− che in questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Cass., SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8980, affermando quanto segue: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui
Pag. 2 di 3 all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale]»;
− che, quindi, in presenza della cessazione della materia del contendere, si ritiene di dover emettere, secondo la terminologia utilizzata dal codice, una generica pronuncia definitiva di merito;
− che «alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 26537); ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione;
− che nel caso di specie è comunque possibile pervenire a una compensazione integrale delle spese di lite, atteso che l'amministrazione resistente – la quale ha verosimilmente tardato nel rilascio del nulla osta per il sovraccarico di domande pendenti – ha sùbito proceduto ad emettere il provvedimento, non appena venuta a conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Si comunichi.
Brescia, 15 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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