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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13.12.2023 e segnata al n. R.G. 1082/2023, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LARDIERI SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA L. ARIOSTO N. 11,
CAGLIARI, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CATTE ADRIANO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA N. 85, NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Orosei in data 20.11.2010, trascritto nel registro CP_1
Pag. 1 di 6 dell'Ufficio di stato civile al n. 10, Parte I, dell'anno 2010; che dall'unione sono nati a
Nuoro i tre figli il 15.1.2008, il 22.5.2012 e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 3.2.2015; che tra le parti è venuta meno la comunione coniugale e il signor
[...]
ha trasferito altrove la propria dimora d'intesa con la moglie, anche per non CP_1 pregiudicare ulteriormente i rapporti già tesi tra i conniugi;
che la ricorrente si occupa di ogni esigenza dei tre minori senza ricevere alcun contributo né economico né di gestione da parte di;
che sostiene la spesa mensile di € 400,00 per CP_1 Parte_1 il canone di locazione dell'appartamento dove vive insieme ai tre figli;
che il signor CP_1
è titolare dell'attività denominata “Trattoria S'Arjola” in Orosei, mentre la signora
è disoccupata;
che la ricorrente percepisce l'assegno unico nella misura di € Pt_1
659,00 mensili;
che i coniugi sono comproprietari del veicolo targato FR371EC, nell'esclusiva disponibilità del . CP_1
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
disporre a carico di un assegno CP_1 mensile di mantenimento in favore dei figli pari ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% del pagamento delle spese straordinarie concordate;
prevedere che il padre possa vedere i figli quando vorrà e, in difetto di accordo, almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21.00 della domenica, 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
disporre la vendita del veicolo in comproprietà targato FR371EC e la successiva divisione del ricavato tra le parti;
in alternativa stabilire che il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra la somma di euro 8.000,00 CP_1 Pt_1 come corrispettivo della metà del valore del veicolo.
Con memoria depositata il 3.5.2024 ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione dei coniugi con addebito alla signora l'affidamento condiviso dei Pt_1 minori con possibilità di tenerli con sé compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, con pernottamento per due fine settimana alternati al mese, dal sabato pomeriggio al lunedì, un ulteriore giorno alla settimana da concordarsi, una settimana continuativa
Pag. 2 di 6 durante le vacanza di Natale, alternando le altre festività e 20 giorni consecutivi d'estate in periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
disporre il mantenimento diretto dei minori;
con vittoria delle spese di lite.
Il resistente ha dedotto che la cessazione della convivenza e la separazione dei coniugi sono avvenuti per fatto addebitabile alla signora che per tre mesi si è Pt_1 allontanata dall'abitazione coniugale e che nel corso del matrimonio è venuta meno al dovere di fedeltà intrattenendo delle relazioni extraconiugali;
che il signor si è CP_1 trasferito a vivere altrove dopo che la signora ha cambiato la serratura Pt_1 dell'abitazione familiare, impedendogli di farvi rientro;
che per tale fatto il resistente ha proposto denuncia-querela e che il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione per particolare tenuità del fatto;
che l'attività di ristorazione di cui il era titolare è CP_1 stata chiusa per difficoltà finanziarie imputabili alla che il resistente ha Pt_1 un'esposizione debitoria di circa 70.000,00 euro;
che ogni mese il sig. versa alla CP_1 moglie il 50% dell'assegno unico che riceve in favore dei figli per un totale di circa
360,00 euro e che la percepisce circa 3.000,00 euro l'anno a titolo di sussidi Pt_1 comunali per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare;
che il veicolo in comproprietà tra le parti è stato ottenuto con permuta del precedente veicolo di proprietà del solo e che egli ha pagato la differenza di prezzo tra le due vetture. CP_1
Esperita la conciliazione delle parti con esito negativo, all'udienza del 25.6.2024 il
Giudice ha proceduto all'audizione dei minori e . Persona_1 Persona_2
Con ordinanza del 28.8.2024 il Giudice ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Orosei di relazionare il Tribunale sulla situazione complessiva dei minori , Persona_1
e nonché i Servizi Sociali di Nuoro sugli interventi attivati a Per_2 Persona_3 favore di . Per_1
Svolte le prove testimoniali, acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Orosei, nelle note di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha chiesto disporsi la separazione dei coniugi;
l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
stabilire che il padre possa vedere i figli quando vorrà e, in mancanza di accordo, almeno due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alle h. 20.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con
Pag. 3 di 6 l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del e in favore dei figli CP_1 nella misura di 500,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre la vendita del veicolo in comproprietà targato FR371EC e la successiva divisione del ricavato tra le parti;
in alternativa stabilire che il SI. dovrà CP_1 corrispondere alla SI.ra la somma di euro 8.000,00 come corrispettivo della Pt_1 metà del valore del veicolo.
La parte resistente ha chiesto pronunciare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità alla SI.ra disporre l'affidamento condiviso dei minori Parte_1 con collocazione presso la madre;
disporre di poter tenere presso di sé i minori previo preavviso, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, con pernottamento per due fine settimana alternati al mese, dal sabato pomeriggio al lunedì quando verranno riaccompagnati a scuola dal padre e un ulteriore giorno alla settimana da concordarsi, nonché una settimana continuativa durante le vacanze di Natale, alternando le altre festività e 20 giorni consecutivi d'estate in periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
disporre il mantenimento diretto dei minori;
con vittoria di spese e compensi.
Nella comparsa conclusionale depositata il 17.4.2025 ha esposto di CP_1 essersi trasferito a Buddusò, dove attualmente lavora;
di aver appreso dai minori che essi vengono spesso lasciati dalla madre soli in casa in orario serale e notturno;
di essere stato informato da terze persone che la ricorrente è spesso vista in locali serali di Orosei, talvolta in stato di ebbrezza alcolica. Sulla base di tali circostanze, ha chiesto in via preliminare che la causa sia rimessa in istruttoria al fine di valutare la situazione dei minori attraverso i Servizi Sociali di Orosei.
All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno confermato le rispettive domande e il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
1) La domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Come emerge dalle dichiarazioni delle parti, i coniugi non hanno più alcuna unione affettiva e sentimentale.
Pag. 4 di 6 Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) La domanda avanzata dal convenuto di addebito della separazione a Parte_1 non può essere accolta.
[...]
Il sig. ha sostenuto che nel mese di maggio 2023 è venuto a conoscenza che CP_1 la SI.ra intratteneva una relazione extraconiugale con tale . Pt_1 Persona_4
Nonostante tale scoperta ha cercato di salvare il rapporto e la relazione è proseguita da luglio a ottobre 2023. In data 28.10.2023 ha visto la moglie alle 3,00 di notte presentarsi sotto l'abitazione familiare in compagnia di un altro uomo baciandolo sulle labbra;
il
31.10.2023 la SI.ra ha raccolto i vestiti del marito, li ha inseriti in dei bustoni di Pt_1 plastica nera e li ha lasciati nel pianerottolo dell'abitazione; il sig. è stato costretto a CP_1 lasciare l'abitazione familiare e in data 2.11.2023 ha scoperto che la ricorrente aveva cambiato la serratura, per cui non è più potuto rientrare a casa.
Sotto il profilo giuridico va rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità
(Cass., n. 11032/2024).
Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria svolta, non può ritenersi dimostrato che la relazione extraconiugale abbia determinato l'intollerabilità della convivenza: i testi hanno dichiarato di aver visto dei messaggi di una terza persona in cui questi dichiarava di avere una relazione con la ricorrente;
ha Parte_2 affermato di aver visto la signora scambiarsi dei baci con un altro. Tuttavia non Pt_1
è stato allegato, né risulta che la scoperta della relazione extraconiugale abbia determinato l'intollerabilità della convivenza. Nella denuncia ai Carabinieri del 3.11.2023 il sig. CP_1 ha dichiarato che la relazione con la moglie si era incrinata sin dal mese di marzo 2023 a causa di litigi e problemi relazionali, tanto che per tre mesi la ricorrente ha dormito a casa dei genitori con i figli;
alla fine di maggio la signora è rientrata nell'abitazione, Pt_1 ma “il rapporto era già i crisi a causa di svariate bugie che mi erano state raccontate”.
Nella comparsa di costituzione è stato lo stesso convenuto a sostenere che, nonostante la scoperta della relazione nel maggio 2023, ha voluto proseguire il rapporto con la moglie fino al mese di ottobre.
Pag. 5 di 6 Per gli stessi motivi non può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia dovuta al fatto che la signora ha costretto il sig. ad abbandonare la casa Pt_1 CP_1 familiare: a parte la circostanza che i testimoni non hanno assistito personalmente agli episodi riferiti dal convenuto, va evidenziato che la crisi coniugale era già in atto dal marzo 2023, per cui non può ritenersi che, anche là dove dimostrate, tali vicende abbiano avuto efficacia causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda volta a pronunciare l'addebito della separazione alla ricorrente deve essere rigettata.
3) Con riferimento alle domande delle parti dirette a disciplinare l'affidamento e il diritto di visita dei minori, nonché la previsione dell'assegno di mantenimento in loro favore, considerate le osservazioni svolte dal convenuto nella comparsa conclusionale sull'esistenza di una situazione pregiudizievole per i minori, si ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo al fine di verificare, anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali del comune di Orosei, la situazione abitativa e scolastica dei ragazzi, il rapporto con i genitori e con i conviventi, nonché, stante la nuova occupazione del sig. , la CP_1 situazione economica del convenuto.
4) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) respinge la domanda di addebito della separazione avanzata da : CP_1
4) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13.12.2023 e segnata al n. R.G. 1082/2023, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LARDIERI SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA L. ARIOSTO N. 11,
CAGLIARI, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CATTE ADRIANO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA N. 85, NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Orosei in data 20.11.2010, trascritto nel registro CP_1
Pag. 1 di 6 dell'Ufficio di stato civile al n. 10, Parte I, dell'anno 2010; che dall'unione sono nati a
Nuoro i tre figli il 15.1.2008, il 22.5.2012 e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 3.2.2015; che tra le parti è venuta meno la comunione coniugale e il signor
[...]
ha trasferito altrove la propria dimora d'intesa con la moglie, anche per non CP_1 pregiudicare ulteriormente i rapporti già tesi tra i conniugi;
che la ricorrente si occupa di ogni esigenza dei tre minori senza ricevere alcun contributo né economico né di gestione da parte di;
che sostiene la spesa mensile di € 400,00 per CP_1 Parte_1 il canone di locazione dell'appartamento dove vive insieme ai tre figli;
che il signor CP_1
è titolare dell'attività denominata “Trattoria S'Arjola” in Orosei, mentre la signora
è disoccupata;
che la ricorrente percepisce l'assegno unico nella misura di € Pt_1
659,00 mensili;
che i coniugi sono comproprietari del veicolo targato FR371EC, nell'esclusiva disponibilità del . CP_1
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
disporre a carico di un assegno CP_1 mensile di mantenimento in favore dei figli pari ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% del pagamento delle spese straordinarie concordate;
prevedere che il padre possa vedere i figli quando vorrà e, in difetto di accordo, almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21.00 della domenica, 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
disporre la vendita del veicolo in comproprietà targato FR371EC e la successiva divisione del ricavato tra le parti;
in alternativa stabilire che il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra la somma di euro 8.000,00 CP_1 Pt_1 come corrispettivo della metà del valore del veicolo.
Con memoria depositata il 3.5.2024 ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione dei coniugi con addebito alla signora l'affidamento condiviso dei Pt_1 minori con possibilità di tenerli con sé compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, con pernottamento per due fine settimana alternati al mese, dal sabato pomeriggio al lunedì, un ulteriore giorno alla settimana da concordarsi, una settimana continuativa
Pag. 2 di 6 durante le vacanza di Natale, alternando le altre festività e 20 giorni consecutivi d'estate in periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
disporre il mantenimento diretto dei minori;
con vittoria delle spese di lite.
Il resistente ha dedotto che la cessazione della convivenza e la separazione dei coniugi sono avvenuti per fatto addebitabile alla signora che per tre mesi si è Pt_1 allontanata dall'abitazione coniugale e che nel corso del matrimonio è venuta meno al dovere di fedeltà intrattenendo delle relazioni extraconiugali;
che il signor si è CP_1 trasferito a vivere altrove dopo che la signora ha cambiato la serratura Pt_1 dell'abitazione familiare, impedendogli di farvi rientro;
che per tale fatto il resistente ha proposto denuncia-querela e che il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione per particolare tenuità del fatto;
che l'attività di ristorazione di cui il era titolare è CP_1 stata chiusa per difficoltà finanziarie imputabili alla che il resistente ha Pt_1 un'esposizione debitoria di circa 70.000,00 euro;
che ogni mese il sig. versa alla CP_1 moglie il 50% dell'assegno unico che riceve in favore dei figli per un totale di circa
360,00 euro e che la percepisce circa 3.000,00 euro l'anno a titolo di sussidi Pt_1 comunali per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare;
che il veicolo in comproprietà tra le parti è stato ottenuto con permuta del precedente veicolo di proprietà del solo e che egli ha pagato la differenza di prezzo tra le due vetture. CP_1
Esperita la conciliazione delle parti con esito negativo, all'udienza del 25.6.2024 il
Giudice ha proceduto all'audizione dei minori e . Persona_1 Persona_2
Con ordinanza del 28.8.2024 il Giudice ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Orosei di relazionare il Tribunale sulla situazione complessiva dei minori , Persona_1
e nonché i Servizi Sociali di Nuoro sugli interventi attivati a Per_2 Persona_3 favore di . Per_1
Svolte le prove testimoniali, acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Orosei, nelle note di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha chiesto disporsi la separazione dei coniugi;
l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
stabilire che il padre possa vedere i figli quando vorrà e, in mancanza di accordo, almeno due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alle h. 20.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con
Pag. 3 di 6 l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del e in favore dei figli CP_1 nella misura di 500,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre la vendita del veicolo in comproprietà targato FR371EC e la successiva divisione del ricavato tra le parti;
in alternativa stabilire che il SI. dovrà CP_1 corrispondere alla SI.ra la somma di euro 8.000,00 come corrispettivo della Pt_1 metà del valore del veicolo.
La parte resistente ha chiesto pronunciare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità alla SI.ra disporre l'affidamento condiviso dei minori Parte_1 con collocazione presso la madre;
disporre di poter tenere presso di sé i minori previo preavviso, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, con pernottamento per due fine settimana alternati al mese, dal sabato pomeriggio al lunedì quando verranno riaccompagnati a scuola dal padre e un ulteriore giorno alla settimana da concordarsi, nonché una settimana continuativa durante le vacanze di Natale, alternando le altre festività e 20 giorni consecutivi d'estate in periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
disporre il mantenimento diretto dei minori;
con vittoria di spese e compensi.
Nella comparsa conclusionale depositata il 17.4.2025 ha esposto di CP_1 essersi trasferito a Buddusò, dove attualmente lavora;
di aver appreso dai minori che essi vengono spesso lasciati dalla madre soli in casa in orario serale e notturno;
di essere stato informato da terze persone che la ricorrente è spesso vista in locali serali di Orosei, talvolta in stato di ebbrezza alcolica. Sulla base di tali circostanze, ha chiesto in via preliminare che la causa sia rimessa in istruttoria al fine di valutare la situazione dei minori attraverso i Servizi Sociali di Orosei.
All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno confermato le rispettive domande e il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
1) La domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Come emerge dalle dichiarazioni delle parti, i coniugi non hanno più alcuna unione affettiva e sentimentale.
Pag. 4 di 6 Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) La domanda avanzata dal convenuto di addebito della separazione a Parte_1 non può essere accolta.
[...]
Il sig. ha sostenuto che nel mese di maggio 2023 è venuto a conoscenza che CP_1 la SI.ra intratteneva una relazione extraconiugale con tale . Pt_1 Persona_4
Nonostante tale scoperta ha cercato di salvare il rapporto e la relazione è proseguita da luglio a ottobre 2023. In data 28.10.2023 ha visto la moglie alle 3,00 di notte presentarsi sotto l'abitazione familiare in compagnia di un altro uomo baciandolo sulle labbra;
il
31.10.2023 la SI.ra ha raccolto i vestiti del marito, li ha inseriti in dei bustoni di Pt_1 plastica nera e li ha lasciati nel pianerottolo dell'abitazione; il sig. è stato costretto a CP_1 lasciare l'abitazione familiare e in data 2.11.2023 ha scoperto che la ricorrente aveva cambiato la serratura, per cui non è più potuto rientrare a casa.
Sotto il profilo giuridico va rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità
(Cass., n. 11032/2024).
Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria svolta, non può ritenersi dimostrato che la relazione extraconiugale abbia determinato l'intollerabilità della convivenza: i testi hanno dichiarato di aver visto dei messaggi di una terza persona in cui questi dichiarava di avere una relazione con la ricorrente;
ha Parte_2 affermato di aver visto la signora scambiarsi dei baci con un altro. Tuttavia non Pt_1
è stato allegato, né risulta che la scoperta della relazione extraconiugale abbia determinato l'intollerabilità della convivenza. Nella denuncia ai Carabinieri del 3.11.2023 il sig. CP_1 ha dichiarato che la relazione con la moglie si era incrinata sin dal mese di marzo 2023 a causa di litigi e problemi relazionali, tanto che per tre mesi la ricorrente ha dormito a casa dei genitori con i figli;
alla fine di maggio la signora è rientrata nell'abitazione, Pt_1 ma “il rapporto era già i crisi a causa di svariate bugie che mi erano state raccontate”.
Nella comparsa di costituzione è stato lo stesso convenuto a sostenere che, nonostante la scoperta della relazione nel maggio 2023, ha voluto proseguire il rapporto con la moglie fino al mese di ottobre.
Pag. 5 di 6 Per gli stessi motivi non può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia dovuta al fatto che la signora ha costretto il sig. ad abbandonare la casa Pt_1 CP_1 familiare: a parte la circostanza che i testimoni non hanno assistito personalmente agli episodi riferiti dal convenuto, va evidenziato che la crisi coniugale era già in atto dal marzo 2023, per cui non può ritenersi che, anche là dove dimostrate, tali vicende abbiano avuto efficacia causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda volta a pronunciare l'addebito della separazione alla ricorrente deve essere rigettata.
3) Con riferimento alle domande delle parti dirette a disciplinare l'affidamento e il diritto di visita dei minori, nonché la previsione dell'assegno di mantenimento in loro favore, considerate le osservazioni svolte dal convenuto nella comparsa conclusionale sull'esistenza di una situazione pregiudizievole per i minori, si ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo al fine di verificare, anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali del comune di Orosei, la situazione abitativa e scolastica dei ragazzi, il rapporto con i genitori e con i conviventi, nonché, stante la nuova occupazione del sig. , la CP_1 situazione economica del convenuto.
4) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) respinge la domanda di addebito della separazione avanzata da : CP_1
4) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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