TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/07/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Monaldi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2023 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Parte_1 C.F._1
Apolloni, C.F. e dall'Avv. Simona Batori e presso gli stessi elettivamente C.F._2 domiciliata
PARTE ATTRICE contro
(codice fiscale e partita IVA ) in persona del suo Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29.10.2010 in autentica dr. , Notaio in Bologna, rep. n. 115840 e racc. n. 33105 Per_1 dall'Avv. Giovanni Ferrini e presso lo stesso elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
(C.F. ),. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO CP_2 C.F._3
GIULIO CIANCI e presso lo stesso elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Il procuratore dell'attrice ha così concluso: “In via principale: - dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'annullamento del contratto quadro per tutti i motivi descritti in narrativa e comunque perché privo di forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF e art 37 Reg. Consob n. 16190/2007, anche perchè non contenente la clausola di recesso ex art. 30, comma VI TUF né la parte normativa;
- dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione degli ordini aventi ad oggetto le operazioni per cui è causa per tutti i motivi descritti in narrativa e poiché mai disposti da
[...]
Parte_1
- quand'anche sia provata l'esistenza degli originali dei presunti contratti quadro ed ordini trasmessi in copia, dichiarare la nullità degli stessi in quanto non recanti la clausola di recesso ai sensi dell'art. 30
TUF, comma VI;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per tutti i motivi esposti in narrativa e per aver violato tutte le norme Controparte_1 previste dal TUF, dal regolamento intermediari Consob n. 16190/2007 e tutte le circolari Consob, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate e/o inappropriate, per non aver rispettato alcuna norma posta a disciplina della prestazione del servizio di consulenza e di quello di gestione e per aver posto in essere le operazioni oggetto di causa senza l'autorizzazione della cliente;
- dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la violazione degli articoli 21 TUF e 27 e 29 Reg. Consob n. 16190/2007 per non Controparte_1 avere l'istituto di credito fornito delle informazioni corrette, chiare e non fuorvianti all'attrice;
- dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, in Controparte_1 particolare dell'art. 2049 c.c., nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede;
- dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale dell'istituto di credito per tutti i motivi sopra esposti ed, in ogni caso, per avere la banca violato le disposizioni di cui agli articoli 21, 23, 30 TUF, ed agli articoli 27, 29, 31, 37,39,40, 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007;
- dichiarare l'annullamento di tutte le operazioni oggetto di causa ex artt. 1427-1428-1429 C.C. per vizio del consenso;
in via gradata:
- dichiarare la risoluzione del contratto quadro e di tutte le operazioni oggetto di causa per tutti i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, per il grave inadempimento della Banca e/o per la violazione di tutte le normative di settore richiamate in narrativa;
pagina 2 di 8 e per l'effetto, in ogni caso, condannare alla restituzione delle somme e/o al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni e quindi:
-alla restituzione della somma di € 480.991,76 o la minore o maggiore somma che il giudice riterrà di giustizia oltre agli interessi determinati nella misura stabilita dall'art. 1284, 4° comma, c.c., e rivalutazione monetaria dal momento dell'uscita delle somme di denaro dal conto sino al pagamento.
- al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati, allo stato, nella misura di € 480.991,76 oltre il maggior danno ex art. 1224 comma 2, oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato, spese di mediazione e spese legali per l'attività stragiudiziale prestata in relazione al predetto procedimento di mediazione, ai sensi del DM 55/2014;
- al versamento, in favore dell'istante, anche degli interessi anatocistici che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente domanda giudiziaria, fino al saldo effettivo, sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 del Codice Civile.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 15% del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi”;
Il procuratore della convenuta ha così concluso: “nel merito in via principale: respingere le domande tutte proposte dalla Signora con l'atto di citazione;
- Parte_1 nel merito in via subordinata: nel caso di accoglimento delle domande di nullità degli investimenti contestati in causa, subordinare la condanna della convenuta al pagamento di qualsivoglia CP_3 somma alla contestuale restituzione, da parte dell'attrice, degli strumenti finanziari oggetto della pronuncia di nullità; in ogni caso, limitare la condanna restitutoria di alla differenza, se CP_1 negativa, tra i guadagni ottenuti dall'attrice e tutte le perdite subite dalla stessa relativamente a tutti gli investimenti eseguiti sul deposito titolo oggetto di causa;
nel merito, in via parimenti subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistere qualsivoglia responsabilità di nei confronti dell'attrice in relazione ai CP_1 fatti dedotti nell'atto di citazione, accertare e dichiarare il concorso causale della condotta dell'attrice stessa, con conseguente graduazione della responsabilità risarcitoria della ai sensi dell'art. 1227, CP_3 comma 1, c.c., e limitazione del quantum risarcibile nei limiti del danno, in denegata ipotesi, imputabile in via esclusiva ad con esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio di Controparte_1
pagina 3 di 8 in relazione agli eventuali danni ritenuti sussistenti che l'attrice avrebbe potuto evitare Controparte_1 usando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., determinando il quantum del preteso danno risarcibile nei limiti dell'effettivo pregiudizio concreto ritenuto provato e imputabile alla CP_3
- nel merito, in via parimenti subordinata: in tutte le ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, accertare che l'operato del Signor in relazione agli CP_2 investimenti contestati in causa, non è stato conforme alle disposizioni di legge disciplinanti l'intermediazione finanziaria ed è stato comunque caratterizzato da negligenza e conseguentemente condannare lo stesso a tenere indenne delle somme che CP_1 quest'ultima fossa condannata a corrispondere all'attrice per i fatti di causa.
Per scrupolo di difensivo e qualora non fosse ritenuto superfluo, si chiede l'ammissione di prova testimoniale”
Il procuratore del terzo chiamato ha così concluso: “accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti di
- accertare l'efficacia della Transazione intercorsa tra e in sede di CP_1 CP_2 CP_1 conciliazione giudiziale in data 9 aprile 2015 (Trib. Perugia, Sez. Lav., Giud. Dott. M. Medoro, R.G.
1735/2014) anche sul rapporto oggetto del presente giudizio, a preclusione delle domande esplicate da nei confronti di e, per l'effetto, e in ogni caso, rigettare le domande esplicate CP_1 CP_2 da nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto. Con riserva di CP_1 CP_2 integrazioni ed ulteriori istanze istruttorie. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
***
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.a)L'attrice indicata in epigrafe ha domandato la restituzione delle somme investite e comunque il risarcimento di tutti i danni arrecati – quantificati complessivamente in € 480.991,76, oltre interessi, spese legali e maggior danno - in conseguenza delle perdite subite a seguito degli investimenti in strumenti finanziari speculativi, inadeguati e/o inappropriati al proprio profilo di rischio che CP_1 aveva operato senza la sua autorizzazione della cliente ed in violazione di tutte le normative di settore.
In particolare, ha dedotto che i funzionari dell'istituto di credito convenuto, pur consapevoli della sua assenza di propensione al rischio, della sua inadeguata formazione personale e della non conoscenza dei mercati finanziari, avevano reiteratamente investito tutto il suo patrimonio, derivante da una successione testamentaria, in operazioni fortemente volatili, registrate sul suo conto deposito nel periodo ricompreso tra il 12 giugno 2008 ed il 15 marzo 2012 e tutto ciò in assenza di un contratto quadro in quanto non redatto in forma scritta e non sottoscritto e comunque in violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 21 TUF.
pagina 4 di 8 Ha dedotto che la banca aveva preteso la sottoscrizione di tre contratti in un unico contesto ( un contratto di conto corrente;
un value program;
un servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari e servizio di ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari) violando la normativa in materia di trasparenza;
che il contratto quadro era nullo per mancata indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 TUB;
che erano inesistenti gli ordini impartiti alla banca, mai sottoscritti;
che erano stati violati gli artt. 39, 40 e 41 reg. consob n. 16190/07; che era assente una procedura interna diretta a garantire l'ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento.
Dedotto, infine, di non mai eseguito alcun acquisto di propria volontà e di essere stata vittima del comportamento della banca, la quale aveva di fatto operato “come se avesse di fronte un fondo di investimento in quanto sceglieva gli investimenti e li acquistava per conto della cliente”, ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
1.b)Si è costituita la convenuta che, dopo aver eccepito come l'attrice avesse operato un'accurata CP_3 cernita degli investimenti da contestare alla mettendo in discussione solamente quelli che le CP_3 avrebbero provocato delle assunte perdite e non contestando quelli (aventi ad oggetto prodotti del tutto analoghi a quelli impugnati) da cui aveva invece ricavato profitto, ha dedotto come l'attrice avesse consapevolmente operato al di fuori della normativa dalla quale pretendeva di essere tutelata in quanto non solo aveva atteso un lungo lasso temporale prima di far valere la pretesa invalidità degli investimenti operati, ma soprattutto aveva agito tramite il proprio coniuge il quale, già dipendente della medesima filiale, era dotato, per la professione svolta, delle competenze professionali idonee a comprendere pienamente gli investimenti contestati.
Eccepita sotto più profili la prescrizione delle richieste avanzate e attribuita al coniuge dell'attrice la responsabilità dell'occorso, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultimo.
Ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
1.c) si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione delle pretese fatte valere nei CP_2 suoi confronti e la loro infondatezza comunque l'efficacia della transazione intercorsa tra CP_2
e in sede di conciliazione giudiziale in data 9 aprile 2015 (Trib. Perugia, Sez. Lav.,
[...] CP_1
Giud. Dott. R.G. 1735/2014) anche sul rapporto oggetto del presente giudizio, a CP_4 preclusione delle domande esplicate da nei confronti di CP_1 CP_2
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. , senza necessità di attività istruttoria, superflua ai fini della decisione, in merito alle conclusioni trascritte in epigrafe, deve essere rilevato quanto segue.
2. La domanda dell'attrice, nelle plurime articolazioni che sotto differenti profili prospetta attraverso una diffusa (ma generica e non pertinente al caso prospettato) digressione in merito alle diverse pagina 5 di 8 questioni del contenzioso in materia di servizi mobiliari, deve fronteggiare un dato di fatto non contestabile: ella ha agito in giudizio assumendo che un non meglio individuato dipendente di
– o meglio “funzionari” di - avrebbero posto in essere molteplici operazioni CP_1 CP_1
d'investimento, prelevando per un ammontare complessivo di circa € 480.000 la necessaria provvista dal suo conto corrente acceso presso ed utilizzandola, a sua insaputa, per investimenti in CP_1 titoli depositati nel suo conto deposito, molti dei quali speculativi e rivelatisi poi dannosi.
In disparte la francamente evidente inverosimiglianza di una simile prospettazione, in quanto nessuna persona, anche minimamente accorta, potrebbe non accorgersi, per un periodo così lungo, di una tale mole di operazioni, è da rilevare come la documentazione prodotta dalla banca convenuta abbia riscontrato, in ragione delle contabili prodotte (doc. 21) che in quel periodo erano eseguiti da quel conto pagamenti ordinari, non inerenti agli investimenti contestati: risulta così smentita la prospettazione di una serie prolungata ed indisturbata di manovre sul conto dell'attrice che assume, ma infondatamente, di essere stata priva di alcuna capacità di controllo.
E innegabile – ed in effetti non è stato contestato – che ossia l'ex-dipendente che aveva CP_2 definito in via conciliativa la posizione conseguente all'interruzione del rapporto di lavoro presso era - e per quanto consta è tuttora, in quanto l'atto di citazione per la chiamata del signor CP_1 in causa è stato notificato presso la residenza di entrambi i coniugi ed è stato ricevuto CP_2 dall'attrice - il marito dell'attrice. E tale dato non solo attesta una comunanza di interessi tra l'”ignara” cliente e colui che aveva operato sul conto a lei intestato ma è indicativo di un consenso ad operare gli investimenti con accettazione del loro risultato che trova poi conferma nei documenti in atti.
Quello che l'attrice sostiene essere un contratto quadro, rispetto al quale predica le conseguenze derivanti dalla violazione degli articoli del TUF citati e delle regole di comportamento degli intermediari finanziari, è in effetti una contratto di apertura di conto corrente sul quale era regolato un conto deposito titoli per un servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari, trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto di clienti mediante negoziazione per conto proprio.
In merito alla differenza di un conto deposito titoli rispetto ad un contratto quadro per la gestione di un servizio di investimento immobiliare è sufficiente considerare che il contratto quadro di intermediazione finanziaria dà origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione e disciplina i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente, mentre un deposito titoli è un servizio che permette di detenere, gestire e negoziare strumenti finanziari tramite ordini impartiti alla banca per il cliente che abbia necessità di negoziare titoli o sottoscrivere fondi in autonomia. Con la conseguenza che in assenza di un contratto di promozione pagina 6 di 8 finanziaria e di intermediazione in servizi di investimento, la responsabilità contrattuale della banca ove erano accesi i rapporti bancari – conto corrente e deposito titoli – ove il marito dell'attrice – e dipendente – aveva operato, sarebbe configurabile ove fosse stato allegato «un comportamento negligente della banca, che nella specie non avrebbe esercitato la dovuta sorveglianza» in merito alle operazioni di acquisto titoli scoperto ed ove fosse accertato, in punto di fatto, come effettuate «senza che al riguardo fosse stata fornita la prova che tale evento era stato autorizzato da un preventivo accordo preso con il cliente» (cfr. Cass. 18928/2027). Ma nel caso in esame, va invece considerato che, tra gli allegati al doc. 2 della banca, vi è l'autorizzazione che l'attrice aveva rilasciato in favore del marito ad operare sul conto 60050401; che dagli estratti conto del deposito titoli prodotti in causa dalla stessa (doc. 17 dell'attrice) risulta il “private banker” era proprio il sig. che la Parte_1 CP_2 provvista utilizzata per gli assunti investimenti era stata di volta in volta costituita sul c/c in capo all'attrice mediante bonifici e giroconti eseguiti da un c/c cointestato tra la stessa e il marito (vds. doc.
20 della produzione della banca); che l'attrice era una investitrice abituale ed aveva operato con conti presso altro istituto (la Banca di Roma ove parimenti aveva lavorato il coniuge;
vds. doc. 14 della produzione della banca) viene inevitabilmente meno l'impalcatura teorica sulla quale era costruita la domanda dell'attrice. Il tutto, poi, senza considerare che l'attrice aveva eseguito, nel periodo considerato, moltissimi ordini di investimento – che stando alla sua ricostruzione dovrebbe ascriversi all'opera dei non identificati “funzionari - non contestati (doc. 19 della produzione della CP_1 banca).
Non merita alcun commento – essendone evidente la pretestuosità – l'affermazione dell'attrice allorquando contesta la sussistenza di un conflitto d'interessi da parte della banca per l'assegnazione del coniuge come private banker, cosicché anche in relazione a questo estremo profilo di responsabilità
– come del resto in relazione a tutte le altre allegazioni – la domanda si appalesa assolutamente infondata.
3.a) Le spese di lite sono da porre a carico dell'attrice in applicazione del principio di soccombenza quanto alla convenuta e di quello di causalità quanto al terzo chiamato, la cui citazione in giudizio è stata resa necessaria dalla necessità di resistere alla domanda infondate;
le spese sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 in relazione al valore della domanda disattesa (in conformità, del resto, alla nota spese depositata dalla stessa attrice per l'ipotesi di una sua eventuale vittoria).
3.b) Sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., in quanto la consapevole prospettazione di una domanda infondata, basata su una artefatta rappresentazione dei fatti posti a fondamento della stessa, costituisce comportamento temerario, fonte di responsabilità aggravata da commisurare, equitativamente, nella metà di quanto liquidato a titolo di spese processuali;
il comma pagina 7 di 8 IV non è applicabile solo perché il giudizio è anteriore al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 35 comma 1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice, restando assorbita nel rigetto la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida – per ciascuna parte - in euro
22.5000,00 per compenso professionale, oltre rimborso in misura del 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge;
- Condanna altresì l'attrice al pagamento dell'ulteriore somma di euro 11.250,00 ai sensi dell'art.96 comma III c.p.c..
Perugia, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Stefania Monaldi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Monaldi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2023 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Parte_1 C.F._1
Apolloni, C.F. e dall'Avv. Simona Batori e presso gli stessi elettivamente C.F._2 domiciliata
PARTE ATTRICE contro
(codice fiscale e partita IVA ) in persona del suo Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29.10.2010 in autentica dr. , Notaio in Bologna, rep. n. 115840 e racc. n. 33105 Per_1 dall'Avv. Giovanni Ferrini e presso lo stesso elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
(C.F. ),. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO CP_2 C.F._3
GIULIO CIANCI e presso lo stesso elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Il procuratore dell'attrice ha così concluso: “In via principale: - dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'annullamento del contratto quadro per tutti i motivi descritti in narrativa e comunque perché privo di forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF e art 37 Reg. Consob n. 16190/2007, anche perchè non contenente la clausola di recesso ex art. 30, comma VI TUF né la parte normativa;
- dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione degli ordini aventi ad oggetto le operazioni per cui è causa per tutti i motivi descritti in narrativa e poiché mai disposti da
[...]
Parte_1
- quand'anche sia provata l'esistenza degli originali dei presunti contratti quadro ed ordini trasmessi in copia, dichiarare la nullità degli stessi in quanto non recanti la clausola di recesso ai sensi dell'art. 30
TUF, comma VI;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per tutti i motivi esposti in narrativa e per aver violato tutte le norme Controparte_1 previste dal TUF, dal regolamento intermediari Consob n. 16190/2007 e tutte le circolari Consob, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate e/o inappropriate, per non aver rispettato alcuna norma posta a disciplina della prestazione del servizio di consulenza e di quello di gestione e per aver posto in essere le operazioni oggetto di causa senza l'autorizzazione della cliente;
- dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la violazione degli articoli 21 TUF e 27 e 29 Reg. Consob n. 16190/2007 per non Controparte_1 avere l'istituto di credito fornito delle informazioni corrette, chiare e non fuorvianti all'attrice;
- dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, in Controparte_1 particolare dell'art. 2049 c.c., nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede;
- dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale dell'istituto di credito per tutti i motivi sopra esposti ed, in ogni caso, per avere la banca violato le disposizioni di cui agli articoli 21, 23, 30 TUF, ed agli articoli 27, 29, 31, 37,39,40, 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007;
- dichiarare l'annullamento di tutte le operazioni oggetto di causa ex artt. 1427-1428-1429 C.C. per vizio del consenso;
in via gradata:
- dichiarare la risoluzione del contratto quadro e di tutte le operazioni oggetto di causa per tutti i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, per il grave inadempimento della Banca e/o per la violazione di tutte le normative di settore richiamate in narrativa;
pagina 2 di 8 e per l'effetto, in ogni caso, condannare alla restituzione delle somme e/o al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni e quindi:
-alla restituzione della somma di € 480.991,76 o la minore o maggiore somma che il giudice riterrà di giustizia oltre agli interessi determinati nella misura stabilita dall'art. 1284, 4° comma, c.c., e rivalutazione monetaria dal momento dell'uscita delle somme di denaro dal conto sino al pagamento.
- al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati, allo stato, nella misura di € 480.991,76 oltre il maggior danno ex art. 1224 comma 2, oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato, spese di mediazione e spese legali per l'attività stragiudiziale prestata in relazione al predetto procedimento di mediazione, ai sensi del DM 55/2014;
- al versamento, in favore dell'istante, anche degli interessi anatocistici che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente domanda giudiziaria, fino al saldo effettivo, sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 del Codice Civile.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 15% del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi”;
Il procuratore della convenuta ha così concluso: “nel merito in via principale: respingere le domande tutte proposte dalla Signora con l'atto di citazione;
- Parte_1 nel merito in via subordinata: nel caso di accoglimento delle domande di nullità degli investimenti contestati in causa, subordinare la condanna della convenuta al pagamento di qualsivoglia CP_3 somma alla contestuale restituzione, da parte dell'attrice, degli strumenti finanziari oggetto della pronuncia di nullità; in ogni caso, limitare la condanna restitutoria di alla differenza, se CP_1 negativa, tra i guadagni ottenuti dall'attrice e tutte le perdite subite dalla stessa relativamente a tutti gli investimenti eseguiti sul deposito titolo oggetto di causa;
nel merito, in via parimenti subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistere qualsivoglia responsabilità di nei confronti dell'attrice in relazione ai CP_1 fatti dedotti nell'atto di citazione, accertare e dichiarare il concorso causale della condotta dell'attrice stessa, con conseguente graduazione della responsabilità risarcitoria della ai sensi dell'art. 1227, CP_3 comma 1, c.c., e limitazione del quantum risarcibile nei limiti del danno, in denegata ipotesi, imputabile in via esclusiva ad con esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio di Controparte_1
pagina 3 di 8 in relazione agli eventuali danni ritenuti sussistenti che l'attrice avrebbe potuto evitare Controparte_1 usando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., determinando il quantum del preteso danno risarcibile nei limiti dell'effettivo pregiudizio concreto ritenuto provato e imputabile alla CP_3
- nel merito, in via parimenti subordinata: in tutte le ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, accertare che l'operato del Signor in relazione agli CP_2 investimenti contestati in causa, non è stato conforme alle disposizioni di legge disciplinanti l'intermediazione finanziaria ed è stato comunque caratterizzato da negligenza e conseguentemente condannare lo stesso a tenere indenne delle somme che CP_1 quest'ultima fossa condannata a corrispondere all'attrice per i fatti di causa.
Per scrupolo di difensivo e qualora non fosse ritenuto superfluo, si chiede l'ammissione di prova testimoniale”
Il procuratore del terzo chiamato ha così concluso: “accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti di
- accertare l'efficacia della Transazione intercorsa tra e in sede di CP_1 CP_2 CP_1 conciliazione giudiziale in data 9 aprile 2015 (Trib. Perugia, Sez. Lav., Giud. Dott. M. Medoro, R.G.
1735/2014) anche sul rapporto oggetto del presente giudizio, a preclusione delle domande esplicate da nei confronti di e, per l'effetto, e in ogni caso, rigettare le domande esplicate CP_1 CP_2 da nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto. Con riserva di CP_1 CP_2 integrazioni ed ulteriori istanze istruttorie. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
***
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.a)L'attrice indicata in epigrafe ha domandato la restituzione delle somme investite e comunque il risarcimento di tutti i danni arrecati – quantificati complessivamente in € 480.991,76, oltre interessi, spese legali e maggior danno - in conseguenza delle perdite subite a seguito degli investimenti in strumenti finanziari speculativi, inadeguati e/o inappropriati al proprio profilo di rischio che CP_1 aveva operato senza la sua autorizzazione della cliente ed in violazione di tutte le normative di settore.
In particolare, ha dedotto che i funzionari dell'istituto di credito convenuto, pur consapevoli della sua assenza di propensione al rischio, della sua inadeguata formazione personale e della non conoscenza dei mercati finanziari, avevano reiteratamente investito tutto il suo patrimonio, derivante da una successione testamentaria, in operazioni fortemente volatili, registrate sul suo conto deposito nel periodo ricompreso tra il 12 giugno 2008 ed il 15 marzo 2012 e tutto ciò in assenza di un contratto quadro in quanto non redatto in forma scritta e non sottoscritto e comunque in violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 21 TUF.
pagina 4 di 8 Ha dedotto che la banca aveva preteso la sottoscrizione di tre contratti in un unico contesto ( un contratto di conto corrente;
un value program;
un servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari e servizio di ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari) violando la normativa in materia di trasparenza;
che il contratto quadro era nullo per mancata indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 TUB;
che erano inesistenti gli ordini impartiti alla banca, mai sottoscritti;
che erano stati violati gli artt. 39, 40 e 41 reg. consob n. 16190/07; che era assente una procedura interna diretta a garantire l'ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento.
Dedotto, infine, di non mai eseguito alcun acquisto di propria volontà e di essere stata vittima del comportamento della banca, la quale aveva di fatto operato “come se avesse di fronte un fondo di investimento in quanto sceglieva gli investimenti e li acquistava per conto della cliente”, ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
1.b)Si è costituita la convenuta che, dopo aver eccepito come l'attrice avesse operato un'accurata CP_3 cernita degli investimenti da contestare alla mettendo in discussione solamente quelli che le CP_3 avrebbero provocato delle assunte perdite e non contestando quelli (aventi ad oggetto prodotti del tutto analoghi a quelli impugnati) da cui aveva invece ricavato profitto, ha dedotto come l'attrice avesse consapevolmente operato al di fuori della normativa dalla quale pretendeva di essere tutelata in quanto non solo aveva atteso un lungo lasso temporale prima di far valere la pretesa invalidità degli investimenti operati, ma soprattutto aveva agito tramite il proprio coniuge il quale, già dipendente della medesima filiale, era dotato, per la professione svolta, delle competenze professionali idonee a comprendere pienamente gli investimenti contestati.
Eccepita sotto più profili la prescrizione delle richieste avanzate e attribuita al coniuge dell'attrice la responsabilità dell'occorso, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultimo.
Ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
1.c) si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione delle pretese fatte valere nei CP_2 suoi confronti e la loro infondatezza comunque l'efficacia della transazione intercorsa tra CP_2
e in sede di conciliazione giudiziale in data 9 aprile 2015 (Trib. Perugia, Sez. Lav.,
[...] CP_1
Giud. Dott. R.G. 1735/2014) anche sul rapporto oggetto del presente giudizio, a CP_4 preclusione delle domande esplicate da nei confronti di CP_1 CP_2
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. , senza necessità di attività istruttoria, superflua ai fini della decisione, in merito alle conclusioni trascritte in epigrafe, deve essere rilevato quanto segue.
2. La domanda dell'attrice, nelle plurime articolazioni che sotto differenti profili prospetta attraverso una diffusa (ma generica e non pertinente al caso prospettato) digressione in merito alle diverse pagina 5 di 8 questioni del contenzioso in materia di servizi mobiliari, deve fronteggiare un dato di fatto non contestabile: ella ha agito in giudizio assumendo che un non meglio individuato dipendente di
– o meglio “funzionari” di - avrebbero posto in essere molteplici operazioni CP_1 CP_1
d'investimento, prelevando per un ammontare complessivo di circa € 480.000 la necessaria provvista dal suo conto corrente acceso presso ed utilizzandola, a sua insaputa, per investimenti in CP_1 titoli depositati nel suo conto deposito, molti dei quali speculativi e rivelatisi poi dannosi.
In disparte la francamente evidente inverosimiglianza di una simile prospettazione, in quanto nessuna persona, anche minimamente accorta, potrebbe non accorgersi, per un periodo così lungo, di una tale mole di operazioni, è da rilevare come la documentazione prodotta dalla banca convenuta abbia riscontrato, in ragione delle contabili prodotte (doc. 21) che in quel periodo erano eseguiti da quel conto pagamenti ordinari, non inerenti agli investimenti contestati: risulta così smentita la prospettazione di una serie prolungata ed indisturbata di manovre sul conto dell'attrice che assume, ma infondatamente, di essere stata priva di alcuna capacità di controllo.
E innegabile – ed in effetti non è stato contestato – che ossia l'ex-dipendente che aveva CP_2 definito in via conciliativa la posizione conseguente all'interruzione del rapporto di lavoro presso era - e per quanto consta è tuttora, in quanto l'atto di citazione per la chiamata del signor CP_1 in causa è stato notificato presso la residenza di entrambi i coniugi ed è stato ricevuto CP_2 dall'attrice - il marito dell'attrice. E tale dato non solo attesta una comunanza di interessi tra l'”ignara” cliente e colui che aveva operato sul conto a lei intestato ma è indicativo di un consenso ad operare gli investimenti con accettazione del loro risultato che trova poi conferma nei documenti in atti.
Quello che l'attrice sostiene essere un contratto quadro, rispetto al quale predica le conseguenze derivanti dalla violazione degli articoli del TUF citati e delle regole di comportamento degli intermediari finanziari, è in effetti una contratto di apertura di conto corrente sul quale era regolato un conto deposito titoli per un servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari, trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto di clienti mediante negoziazione per conto proprio.
In merito alla differenza di un conto deposito titoli rispetto ad un contratto quadro per la gestione di un servizio di investimento immobiliare è sufficiente considerare che il contratto quadro di intermediazione finanziaria dà origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione e disciplina i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente, mentre un deposito titoli è un servizio che permette di detenere, gestire e negoziare strumenti finanziari tramite ordini impartiti alla banca per il cliente che abbia necessità di negoziare titoli o sottoscrivere fondi in autonomia. Con la conseguenza che in assenza di un contratto di promozione pagina 6 di 8 finanziaria e di intermediazione in servizi di investimento, la responsabilità contrattuale della banca ove erano accesi i rapporti bancari – conto corrente e deposito titoli – ove il marito dell'attrice – e dipendente – aveva operato, sarebbe configurabile ove fosse stato allegato «un comportamento negligente della banca, che nella specie non avrebbe esercitato la dovuta sorveglianza» in merito alle operazioni di acquisto titoli scoperto ed ove fosse accertato, in punto di fatto, come effettuate «senza che al riguardo fosse stata fornita la prova che tale evento era stato autorizzato da un preventivo accordo preso con il cliente» (cfr. Cass. 18928/2027). Ma nel caso in esame, va invece considerato che, tra gli allegati al doc. 2 della banca, vi è l'autorizzazione che l'attrice aveva rilasciato in favore del marito ad operare sul conto 60050401; che dagli estratti conto del deposito titoli prodotti in causa dalla stessa (doc. 17 dell'attrice) risulta il “private banker” era proprio il sig. che la Parte_1 CP_2 provvista utilizzata per gli assunti investimenti era stata di volta in volta costituita sul c/c in capo all'attrice mediante bonifici e giroconti eseguiti da un c/c cointestato tra la stessa e il marito (vds. doc.
20 della produzione della banca); che l'attrice era una investitrice abituale ed aveva operato con conti presso altro istituto (la Banca di Roma ove parimenti aveva lavorato il coniuge;
vds. doc. 14 della produzione della banca) viene inevitabilmente meno l'impalcatura teorica sulla quale era costruita la domanda dell'attrice. Il tutto, poi, senza considerare che l'attrice aveva eseguito, nel periodo considerato, moltissimi ordini di investimento – che stando alla sua ricostruzione dovrebbe ascriversi all'opera dei non identificati “funzionari - non contestati (doc. 19 della produzione della CP_1 banca).
Non merita alcun commento – essendone evidente la pretestuosità – l'affermazione dell'attrice allorquando contesta la sussistenza di un conflitto d'interessi da parte della banca per l'assegnazione del coniuge come private banker, cosicché anche in relazione a questo estremo profilo di responsabilità
– come del resto in relazione a tutte le altre allegazioni – la domanda si appalesa assolutamente infondata.
3.a) Le spese di lite sono da porre a carico dell'attrice in applicazione del principio di soccombenza quanto alla convenuta e di quello di causalità quanto al terzo chiamato, la cui citazione in giudizio è stata resa necessaria dalla necessità di resistere alla domanda infondate;
le spese sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 in relazione al valore della domanda disattesa (in conformità, del resto, alla nota spese depositata dalla stessa attrice per l'ipotesi di una sua eventuale vittoria).
3.b) Sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., in quanto la consapevole prospettazione di una domanda infondata, basata su una artefatta rappresentazione dei fatti posti a fondamento della stessa, costituisce comportamento temerario, fonte di responsabilità aggravata da commisurare, equitativamente, nella metà di quanto liquidato a titolo di spese processuali;
il comma pagina 7 di 8 IV non è applicabile solo perché il giudizio è anteriore al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 35 comma 1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice, restando assorbita nel rigetto la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida – per ciascuna parte - in euro
22.5000,00 per compenso professionale, oltre rimborso in misura del 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge;
- Condanna altresì l'attrice al pagamento dell'ulteriore somma di euro 11.250,00 ai sensi dell'art.96 comma III c.p.c..
Perugia, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Stefania Monaldi
pagina 8 di 8