Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2368/2021
Verbale di udienza del 07/02/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Sabrina Mautone che si riporta al ricorso e alle note conclusionali in atti chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Lidya D'Amore che si riporta alla memoria difensiva e alle note conclusionali chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Avellino, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 7.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. R.G. 2368/2021, avente ad oggetto “altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. indicato: ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 indicato: ), (c.f. indicato: C.F._3 Parte_4
, (c.f. indicato: C.F._4 Parte_5
, (c.f. indicato: C.F._5 Parte_6
), (c.f. indicato: C.F._6 Parte_7
), (C.F. indicato: C.F._7 Parte_8
, (c.f. indicato: C.F._8 Parte_9
), (c.f. indicato: ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f. indicato: ), (c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12 indicato: ), (c.f. indicato: C.F._12 Parte_13
, (c.f. indicato: ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. indicato: ), rappresentati e Parte_15 C.F._15 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati in Avellino, Piazza Libertà, n. 11, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTI
CONTRO
2 ON
(c.f. e P.IVA ), in persona del D.G. p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti e di delibera di incarico n. 932 dell'01/09/2022 dall'Avv. Lydia D'Amore, con cui è elettivamente domicilia presso la sede legale dell'Ente in Avellino, alla C.da Amoretta, (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.09.2021, le parti ricorrenti in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- condannare l' , in ON persona del Direttore p.t., ad assegnare ai ricorrenti in via esclusiva a mansioni corrispondenti alla categoria D, con profilo di “infermiere” di cui alla relativa declaratoria contrattuale con il ripristino di condizioni di lavoro idonee ad evitare loro la necessità dello svolgimento continuativo e capillare delle sopra indicate mansioni inferiori. - - Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno svolto continuativamente, sistematicamente e quotidianamente dalla data di assegnazione all'UOC di Anestesia e Rianimazione ( per la maggior parte di loro ed alle altre Unità come sopra indicate) a tutt'oggi e continuano a svolgere – attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto OSS (operatore socio sanitario) di carattere igienico- sanitarie, domestico alberghiere, consistenti: nella cura quotidiana igienica del paziente e vestizione del medesimo;
nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
nella sistemazione del materiale in medicheria;
nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
nell'effettuazione del c.d. “giro letti” che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
nel rispondere ai campanelli del paziente;
nel rispondere al telefono del reparto;
nel rispondere al citofono del reparto;
nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione
3 spontanea del medesimo;
nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la dequalificazione professionale subita dai ricorrenti in violazione dell'art. 2103 c.c.; Per l'effetto condannare l' in persona del Direttore Generale p.t. ON al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al 50% delle retribuzioni mensili percepite moltiplicato per il numero dei mesi dell'arco temporale in cui il demansionamento si è consumato ovvero quantificato ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali il tutto nel limite del termine prescrizionale decennale con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Per
l'effetto condannare l' in persona del ON
Direttore Generale p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti in una somma inferiore ovvero superiore, ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno professionale e morale”.
In punto di fatto, i ricorrenti, dipendenti dell' ON
, inquadrati nella categoria D, profilo Operatore Professionale
[...]
Sanitario e figura di infermiere, esponevano di aver svolto la propria attività lavorativa presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione occupandosi di mansioni non inerenti la propria qualifica professionale, consistenti nell'assistenza generale del malato, dall'arrivo in reparto sino alle dimissioni, oltre che del trasporto delle salme presso la
. Parte_16
Deducevano, pertanto, il proprio demansionamento, evidenziando che le attività svolte rientravano in quelle proprie del personale O.S.S., di ausiliari specializzati e di altro personale di supporto infermieristico, di cui rilevavano la grave carenza in organico, precisando che al Reparto di Anestesia e Rianimazione risultavano assegnate solo due unità O.S.S. e rappresentando di aver diffidato l' con istanza del 14.3.2021 CP_1 chiedendo il ristoro dei danni subiti.
Eccepivano la violazione dell'art. 2103 c.c., deducendo il diritto al risarcimento del danno professionale e del danno morale da perdita di chance subito, da determinarsi in misura pari al 50% della retribuzione, per ogni mese di inattività a decorrere dal gennaio 2010 e fino al settembre 2021, o in misura da determinarsi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo.
4 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 12.09.2022, si costituiva in giudizio l' resistente, instando ON per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, rappresentava che i ricorrenti e Parte_17 Parte_7
non avevano mai prestato attività lavorativa presso l'
[...] Controparte_2
che veniva ivi incardinata dal mese di novembre 2019
[...] Parte_6
e che e vi erano state assegnate fino al 2019. Parte_10 Parte_13
Contestava la sussistenza del dedotto demansionamento, evidenziando che, anche in ragione delle peculiarità del Reparto di Anestesia e Rianimazione, le attività svolte dall'infermiere professionale in collaborazione con altre figure rientrano nelle mansioni proprie e deontologicamente corrette dell'infermiere osservando, in particolare, che il malato in Rianimazione può essere movimentato solo da un lavoratore specializzato, quale l'infermiere.
Rappresentava che con nota del 21.05.2013, il Direttore dell' Controparte_2 aveva espresso la disponibilità a cedere l'unico resente in reparto
[...] Pt_18 in cambio di un infermiere.
Rilevava, inoltre, che il demansionamento non era mai stato lamentato all' sino CP_1 al 2015 e riteneva insussistente la carenza in organico di O.S.S., allegando i contratti di esternalizzazione di servizi ai quali aveva fatto ricorso sin dal 2011.
Contestava, in ogni caso, che le attività rivendicate fossero svolte dai ricorrenti in maniera sistematica, continuativa e prevalente evidenziando, altresì, che l' non Pt_18 svolge, per contratto, turni notturni e che, dunque, in sua assenza, è l'infermiere a dover rispondere alle eventuali chiamate con campanello del paziente o ad altre sue necessità.
Riferiva che dal 2018 erano stati strutturati piani di lavoro con indicazioni precise rispetto alle competenze delle varie qualifiche e che l'art. 2, comma 2-bis del D.L. n.125 del 5 agosto 2010, convertito con modificazioni dalla L. n.163 del 10 ottobre 2010, aveva disposto il blocco automatico del turn-over del personale dipendente e del personale convenzionato, oltre al divieto di effettuare spese non obbligatorie.
Riteneva l'insussistenza del danno professionale e da perdita di chance dedotto, eccependo il difetto di allegazione e contestandone la quantificazione operata.
Eccepiva, infine, la parziale prescrizione del diritto vantato ai sensi dell'art. 2948 c.c.
5 All'udienza del 6.10.2023, veniva disposta l'interruzione del processo nei confronti del ricorrente rilevatone il decesso avvenuto in data 21.09.2023, Parte_17 come da certificato di morte allegato all'istanza del 15.09.2023.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, nonché mediante l'assunzione della prova orale ammessa, all'esito della odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimo demansionamento subito dai ricorrenti, infermieri inquadrati nella Categoria D del profilo operatore professionale sanitario, per aver svolto, nell'espletamento delle proprie attività nel reparto di anestesia e rianimazione dell' resistente, in via CP_1 continuativa e sistematica dal mese di gennaio 2010 sino al mese di settembre 2021, mansioni attinenti alla inferiore qualifica professionale di O.S.S..
I ricorrenti chiedono, pertanto, previa assegnazione in via esclusiva alle attività di infermiere corrispondenti alla categoria di appartenenza, condannarsi l'
[...]
al pagamento, in proprio favore, del danno da dequalificazione CP_1 professionale subito.
4. Deve premettersi, in punto di diritto, che nel pubblico impiego, al pari di quanto previsto per il rapporto di lavoro privato vige, in materia di mansioni, il principio secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento...”
(art. 52 co.1 d.lgs. 165/2001).
Inoltre, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, secondo costante giurisprudenza «non può ritenersi che lo svolgimento occasionale e residuale rispetto ai compiti propri della qualifica, sia sufficiente ad integrare un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge. Per aversi demansionamento, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 è infatti necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione» (v. Corte appello Roma sez.
X, 02/12/2015, n. 8132).
Più precisamente, sia nel lavoro privato che in quello pubblico privatizzato, ai fini dell'accertamento del demansionamento quale fatto costitutivo del danno non
6 patrimoniale sofferto, la Suprema Corte ha affermato che il limite di legittimità dell'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori a quelle del proprio inquadramento contrattuale va individuato nel carattere accessorio delle mansioni rispetto allo svolgimento dell'obbligazione legittimamente assunta e, altresì, nella sussistenza di esigenze organizzative del datore di lavoro [è legittima «la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo»)], (cfr. Cass. 7/08/2006 n. 17774; Cass. civ. Sez. lavoro,
17/09/2020, n. 19419).
Più in dettaglio, nel caso di specie i ricorrenti lamentano che, in ragione dell'assenza degli ausiliari in determinati turni, ovvero a causa della insufficienza del loro numero in organico, sono stati costretti a svolgere, in aggiunta alle mansioni di pertinenza, anche le mansioni improprie e dequalificanti elencate.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo recente giurisprudenza, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori -oltre al caso in cui tale adibizione sia solo parziale e temporanea- anche qualora tali attività siano affini alla sua professionalità e nel caso in cui ricorrano obiettive esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, rimanendo, in tal caso irrilevante la mancata integrale copertura di organico e prevalendo, invece, il dovere di leale collaborazione del lavoratore, nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività («Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività, cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, n. 19419).
In sintesi, quanto all'espletamento di mansioni inferiori possono, dunque, individuarsi i seguenti requisiti di legittimità: a) marginalità delle mansioni rispetto a quelle
7 concernenti la qualifica di appartenenza, che devono continuare ad essere espletate in modo prevalente ed assorbente;
b) rispondenza delle mansioni ad esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza;
c) in ogni caso, la non completa estraneità delle mansioni alla professionalità del lavoratore (v.
Cass. 21 febbraio 2013 nr. 4301; Cass. 7 agosto 2006, n. 17774).
Ciò posto, al fine di accertare l'effettività del demansionamento lamentato dagli odierni ricorrenti, risulta, in primo luogo, necessario vagliare le attività da questi in concreto svolte nel periodo dedotto in giudizio, per poi verificare se siano stati loro affidati, in via prevalente e costante, compiti riconducibili al livello inferiore di O.S.S., non completamente estranei alle professionalità dell'infermiere.
Preliminarmente, appare utile operare un raffronto tra le mansioni del profilo professionale di appartenenza e le mansioni proprie della qualifica inferiore di O.S.S.
Secondo la declaratoria contrattuale del livello di appartenenza dell'infermiere professionale (Categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998-2001) “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
In base al D.M. n. 739/1994, specificamente richiamato dal C.C.N.L. di categoria,
l'infermiere professionale è «responsabile dell'assistenza generale infermieristica»
(art. 1 del D.M.).
Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 3 del D.M. richiamato «L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale».
Il profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), è invece disciplinato dall'accordo conferenza Stato-Regioni del 22/02/2001.
8 L'art. 1 c. 2 di detto accordo definisce l'Operatore Socio-Sanitario come «l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente».
L'art. 5, rubricato “Attività” prevede che «1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
L'allegato A elenca, di poi, le seguenti principali attività del profilo professionale dell'operatore Socio-Sanitario: «1. Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico- fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
2. Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni- comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3. Supporto gestionale, organizzativo e formativo utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici».
Orbene, le parti ricorrenti hanno dedotto in giudizio di aver svolto, nel corso della quotidiana attività lavorativa, mansioni che, alla luce della disamina normativa
9 effettuata, risultano effettivamente riconducibili alla inferiore qualifica professionale di O.S.S. e, nello specifico le seguenti attività: «… cura quotidiana igienica del paziente e vestizione del medesimo;
nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparti (farmaci e presidi); nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
nella sistemazione del materiale in medicheria;
nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
nell'effettuazione del c.d. “giro letti” che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
nel rispondere ai campanelli del paziente;
nel rispondere al telefono del reparto;
nel rispondere al citofono del reparto;
nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo» (cfr. conclusioni del ricorso).
5. Ciò posto, vale, a questo punto, riportare le risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
Il teste ha dichiarato: “ADR Sono dipendente dell'azienda Testimone_1 ospedaliera e presto servizio presso UOC anestesia e rianimazione, CP_1 all'attualità terapia intensiva. Sono stato assunto nel novembre del 2006 e lavoro in rianimazione dal luglio del 2007. Non ho giudizi pendenti col Preciso solo CP_1 che nell'anno 2007 richiesi l'intervento dell'Ispettorato perché il mio datore di lavoro, che è il pretendeva che dopo un turno di 18 ore, riprendessi a lavorare dopo CP_1 solo 6 ore di riposo, il tutto con un illegittimo ordine di servizio. ADR Conosco i ricorrenti ad eccezione di perché siamo colleghi del reparto Parte_7 rianimazione. Siamo tutti infermieri. ADR Sono un infermiere professionale. Quando sono stato assunto il reparto rianimazione si chiamava UOC Anestesia e rianimazione. Da gennaio 2023, pur essendo sempre lo stesso il reparto, la denominazione è stata cambiata in “UOC terapia intensiva”. Relativamente al capo 1 di pag 17 del ricorso introduttivo rispondo si è vero, ci sono due figure, una di OSS
(operatore socio sanitario) e una amministrativa, nei giorni festivi i turni di OSS non erano sempre coperti per mancanza di personale, soprattutto di notte, mancavano entrambe le figure. ADR Detta carenza è stata costante dal 2007 al 2019 ossia fino a
10 quando sono stati assunti alcuni OSS. ADR non so l'altra figura amministrativa quale inquadramento abbia, so solo che chi rivestiva detta figura ha sempre detto di non poter assistere i pazienti. ADR Noi dovevamo fare mansioni che non erano di nostra competenza, come accompagnare i pazienti in radiologia. In questo caso erano necessarie due figure per il trasporto della barella dalla rianimazione alla radiologia.
Detta attività era di competenza dei portantini e non rientra nelle mansioni infermieristiche. Oggi detta mansione rientra nella competenza degli OSS anche se attualmente nell'Ospedale c'è un servizio trasporto gestito in appalto. ADR Se non ricordo male detto servizio è in essere dal 2015. Preciso che nonostante sia stato istituito detto servizio, i medici pretendono che almeno un infermiere si sposti con il paziente, il medico e i trasportatori. ADR Ancora ricordo che se nel reparto non erano presenti OSS, e cadevano liquidi organici, ci occupavamo anche della pulizia per mantenere l'igiene. ADR Preciso che attualmente il servizio di pulizie è gestito da ditta esterna che viene solo in alcuni orari. Non ricordo da quando vi è questo servizio esterno di pulizia, forse dal 2009 o dal 2010. ADR. Ricordo che durante il giorno davamo da mangiare anche ai pazienti e, in caso di necessità, anche in terapia intensiva in caso di pazienti con la tracheostomia, in caso di mancanza di OSS. ADR
Preciso che dette attività di dare da mangiare ai pazienti le continuiamo a fare anche attualmente, ma con una frequenza minore e limitatamente ai casi più complessi o più delicati che richiedono maggiore attenzione ad esempio nel caso di paziente disfagici, con difficoltà di deglutizione. ADR preciso che gli OSS sono presenti in numero maggiore dal 2019 circa. Solo dall'ultimo anno, ossia dal 2023, gli OSS sono presenti anche di notte. Sporadicamente venivano ragazzi che facevano il servizio civile, venivano per una settimana o per alcuni giorni. -Questo prima del 2019. ADR
Per la tanatologia fino al 2013/2014 ossia fino a quando è stato istituito il servizio trasporto infermi, accompagnavamo noi infermieri i pazienti deceduti, anche nel nuovo ospedale. ADR Prima del 2019, quando non c'erano queste figure che ci aiutavano, ossia gli OSS, spendevamo molto tempo accanto ai pazienti, per assisterli e nella pulizia, anche più volte al giorno. Preciso che un paziente grave di terapia intensiva non potrebbe essere aiutato da un OSS da solo, ma è necessario un infermiere, in caso di pazienti critici. Preciso che in rianimazione giunge il paziente in stato critico, anche con insufficienza respiratoria e dopo il trattamento pur non rientrando nella categoria critica, resta comunque in terapia intensiva fino a quando non si trova la giusta collocazione. ADR In rianimazione i pazienti sono suddivisi in
11 gravi a rischio di morte, paziente grave, paziente non a rischio e i pazienti non critici.
ADR Ma preciso che trattasi di valutazioni mediche e quindi non posso essere più preciso. ADR Ricordo che negli anni dal 2007 al 2010 se non ricordo male, andavamo a ritirare i farmaci in farmacia, questa attività ora non la facciamo più perché la farmacia interna ha istituito il servizio di consegna farmaci in Ospedale. ADR Preciso che tutt'ora io e i miei colleghi portiamo i pazienti dal reparto rianimazione alla sala operatoria, anche se ciò non rientra nella nostra competenza, trattandosi di competenza del servizio trasporto infermi (cd. STIR) e analogamente provvediamo a prenderli in sala operatoria per portarli in rianimazione. ADR Preciso che provvedevamo e provvediamo all'evacuazione delle feci e alla pulizia dei pazienti più volte al giorno. ADR Questo perché anche attualmente in turno c'è uno o due o tre
OSS, dipende dai giorni e dai turni e quindi se l'unico OSS è impegnato con altro paziente e vi è un paziente diverso che ha bisogno di essere pulito, provvediamo noi infermieri ADR Il citofono c'è sempre stato, esiste ed è all'ingresso. In merito ai contenitori per le urine abbiamo sempre fatto noi infermieri lo svuotamento o il cambio delle sacche, finché non c'erano gli OSS. Il campanello c'è ma non viene dato ai pazienti. ADR Ricordo che mettevamo a posto gli scatoloni con i farmaci, mi Contr riferisco al periodo dal 2007 al 2019 circa. C'è sempre stata una coordinatrice che si occupava di mansioni amministrative. Ci siamo lamentati che mancavano gli
OSS con la coordinatrice. ADR In relazione alla differenza tra paziente critico e non, circa l'assistenza, con un paziente con lesioni a più organi, l'impegno da 1 a 10 è alto.
Nel caso il paziente abbia bisogno di meno assistenza, come il catetere venoso, gli infermieri possono mettere il catetere venoso periferico, poi ci sono i cateteri venosi centrali che sono di competenza esclusiva del medico. Non è competenza degli OSS, i quali somministrano compresse e pasti, mettono a posto i farmaci, puliscono i carrelli, cose che prima facevamo noi, intendo dire dal 2007 al 2019. ADR Tutte queste incombenze ulteriori erano costantemente effettuate da noi infermieri, avvenivano tutti i giorni. Espletavo le mie mansioni di infermiere nel momento in cui il paziente necessitava di cure, il tempo che mi rimaneva era limitato, finché non c'erano OSS, quindi dal 2019. Preciso che la movimentazione dei pazienti può essere fatta anche dagli OSS, basta che gli stessi pazienti siano vigili, come nel caso della tracheostomia. ADR Null'altro posso riferire”.
Il teste ha riferito: “ADR Sono direttore dell'UOC anestesia e Testimone_2 rianimazione dal 2018, prima del 2018 ero dirigente medico nel reparto di anestesia
12 e rianimazione, dal 2015-2016 sono stato esclusivamente nel reparto rianimazione, che è composto dalla sala operatoria (anestesia) e dalla rianimazione, prima del 2015 lavoravo in sala operatoria ed ero turnista presso la rianimazione. In merito al capo
1 della memoria di parte resistente: "il reparto di anestesia e rianimazione è di emergenza e urgenza, si lavora in equipe, si parla di pazienti con importanti lesioni, per questo vanno rispettati i ruoli, però alcune attività sono proprie di tutti.
L'infermiere non fa l'attività dell'oss, ma in caso di necessità svolge anche altre mansioni. Lo stesso discorso vale anche peri medici. ADR il lavoro deve essere fatto da un'equipe. Ad esempio anche il medico partecipa alla movimentazione dei pazienti.
ADR i nostri malati provengono dal pronto soccorso o si trovano in situazioni particolarmente gravi, ad esempio hanno anche fratture midollari e quindi anche per collocarli dalla barella al letto della rianimazione occorre un lavoro di equipe. ADR
Preciso che ad esempio nel caso di fratture midollari, il controllo delle vie aree e del collo viene fatto dal medico, così come anche spostare l'ammalato dalla barella al letto richiede almeno tre persone. ADR Il nostro reparto non è un reparto di degenza, ma un reparto in cui i pazienti per la maggioranza non sono autonomi. Quelli autonomi sono quelli operati che in genere vengono spostati il giorno dopo l'intervento in altro reparto, in genere quello di provenienze. ADR Al capo 2:"Nel periodo dal 2007 o comunque prima del 2010, gli infermieri non svolgevano le attività proprie degli OSS. Preciso che in Ospedale c'erano due figure di OSS, ed erano in servizio una la mattina e uno il pomeriggio e venivano aiutati dalla coordinatrice nella sistemazione di farmaci, nella pulizia dei carrelli ed in altre attività che rientravano nelle competenze degli OSS. ADR Gli infermieri pulivano lavavano e spostavano i pazienti tutti i giorni e in queste attività erano aiutati dagli OSS. Preciso che la pulizia e lo spostamento degli ammalati nel nostro reparto va fatta necessariamente da un infermiere. Al capo 3:" il problema è che il reparto è un reparto di emergenza, ci sono sempre state lamentele per la mancanza di personale, la richiesta di personale era continua. Si chiedevano infermieri. In quanto solo fino al 2019 la è stata commissariata e c'era il blocco del tunrnover, Parte_19 con l'impossibilità della di procedere a nuove assunzioni. ADR Su Parte_19 domanda dell'avv. Mautone e cioè come faceva a sapere delle problematiche del reparto di anestesia e rianimazione? Il teste risponde: Il reparto di anestesia e rianimazione è unico, non ci sono due organici, noi siamo turnisti anche di notte e quindi lavoriamo anche in rianimazione. Io ero turnista e quindi avendo un solo
13 reparto ero a conoscenza delle problematiche che interessavano il detto reparto. Nel reparto quando si finisce in sala operatoria si passa in rianimazione, sapevo della carenza di personale. Al capo 4 risponde: "anche la precedente capo sala aveva predisposto un piano lavoro, ovvero la coordinatrice stabilisce le mansioni, da quando ci sono io questo piano è sicuramente affisso, dal 2018, c'era anche prima come anche quello degli infermieri. Il piano prevede anche una colorazione. Il piano contiene le mansioni che devono svolgere gli infermieri nei vari orari ad esempio
8:30-10 assistenza ai pazienti, sostituzione sacche alimentazione, pulizia dei device, rinnovo medicazioni piaghe da decubito. ADR assistenza ai pazienti significa lavare, pulire e spostare il paziente. Detta attività viene svolta in caso di criticità anche con l'ausilio del medico e in caso contrario dagli infermieri aiutati dagli OSS. Al riguardo preciso che quasi tutti i nostri degenti sono intubati perciò l'assistenza ai pazienti va fatta con l'ausilio di tutti, medici infermieri e OSS al fine evitare ulteriori complicanze.
ADR ad esempio la cannula tracheostomica non deve sposizionarsi cosa questa che potrebbe accadere ove la testa fosse spostata in maniera incongrua. ADR gli OSS ci sono sempre stati, uno la mattina e uno il pomeriggio fino al 2019 ma non ricordo con esattezza, ma attualmente ve ne sono dodici se non ricordo male. ADR Preciso che le attività di assistenza al paziente ossia lavaggio, pulizia e spostamento possono essere materialmente eseguite dagli OSS quale personale di ausilio all'infermiere di solito e del medico se necessario, perché i nostri ammalati sono particolarmente fragili. ADR per pulizia intendo riferirmi alla pulizia corporale come anche al rinnovo delle medicazioni. ADR Le medicazioni e la pulizia delle cannule devono necessariamente essere svolte da un infermiere e la pulizia corporale può essere fatta da un OSS ma sempre con l'ausilio dell'infermiere stante la fragilità dei pazienti che giungono nel nostro reparto. Sul punto 5:"si è vero, ci sono ditte esterne, per la pulizia dell'ospedale, ad orari stabiliti, quotidianamente. E ci sono sempre state, che io sappia, da sempre. Sul capo 6:" dal 2018 sempre perché ho firmato io, come direttore di struttura, le richieste di aggiornamento professionale, ma so che anche da prima gli infermieri usufruivano di questi permessi, ossia permessi aggiornamento professionale perché in alcuni congressi siamo andati insieme e in alcuni io sono stato docente. ADR null'altro ho da riferire.”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco quasi tutti i ricorrenti tranne Testimone_3
e . Ho lavorato con loro presso il el reparto Parte_7 Parte_14 CP_1 anestesia e rianimazione da agosto 2007 a giugno 2018 come infermiere CPSI
14 (collaboratore professionale sanitario infermiere). Attualmente da giugno 2021 lavoro all'Ospedale di Nola. ADR Non ho, né ho mai avuto contenziosi con il CP_1
ADR “Ricordo che quando ho lavorato nel reparto di anestesia e rianimazione, noi infermieri avevamo varie incombenze, oltre a quelle proprie degli infermieri anche quelle proprie degli OSS. Difatti svolgevamo l'assistenza alberghiera al paziente, dargli da mangiare, tagliargli le unghie, fare la barba, lo shampoo e soprattutto portare i prelievi e ritirare esami quando erano assenti l'OSS e l'Ausiliario generico.
Al riguardo preciso che nel reparto vi erano un OSS e un Ausiliario, dei quali uno la mattina e uno il pomeriggio e la notte invece nessuno. Preciso altresì che siccome erano solo due unità che si alternavano la mattina e il pomeriggio, poteva accadere che in caso di malattia o di permesso o di ferie dell'OSS o dell'Ausiliario, rimaneva scoperto un turno oppure due. Ricordo che la caposala assicurava una figura la mattina e una il pomeriggio, ma poteva capitare che per far osservare i turni di riposo, il turno degli OSS rimaneva scoperto e l'assistenza alberghiera doveva essere assicurata da noi infermieri. Ricordo che tra le incombenze dell'OSS vi è quella di dar da mangiare ai pazienti svegli tracheostomizzati e non, mentre l'Ausiliario non può farlo e quindi quando mancava l'OSS l'incombenza de qua veniva svolta da noi infermieri. ADR Queste mansioni ulteriori, che si aggiungevano a quelle ordinariamente svolte come infermieri non venivano svolte tutti i giorni, ma solo quando mancava l'OSS o l'Ausiliario come ho detto in precedenza, oppure quando l'OSS pur presente, veniva mandato dalla caposala o dai medici o anche da noi infermieri a svolgere compiti diversi comunque rientranti nelle mansioni dell'OSS.
ADR Non so dire con quale frequenza fosse assente l'OSS né con quale frequenza all'OSS fosse demandato di svolgere gli di cui ho detto sopra altri compiti. Preciso al riguardo che si trattava di un reparto di emergenza in cui era previsto un solo OSS e un solo Ausiliario. ADR Lo stesso discorso vale per l'Ausiliario. Ricordo ad esempio che quando venivano i parenti dei pazienti nell'orario di visita (per 12-14 posti letto) se mancava l'OSS o l'Ausiliario toccava a noi vestirli. ADR Non so quantificare quante volte mancavano l'OSS o l'Ausiliario nell'arco di una settimana o nell'arco di un mese.
ADR Non so dire nella pianta organica del quanti OSS e quanti Ausiliari CP_1 fossero previsti. So che in servizio al reparto rianimazione erano assegnati e un
Ausiliario e un OSS. Ricordo che noi infermieri del reparto segnalammo diverse volte sia verbalmente, alla caposala e al , all'epoca , sia per Per_1 Persona_2 iscritto, il numero insufficiente di OSS e Ausiliari. ADR Il paziente di terapia intensiva
15 è particolare, perché è più delicato di altri pazienti ricoverati in altri e diversi reparti di degenza normale. Ciò in quanto il paziente di terapia intensiva è più grave e spesso collegato a macchinari per poter vivere, ad esempio il polmone che viene sostituito dal ventilatore che esegue una ventilazione invasiva. Preciso che la maggior parte dei pazienti del reparto rianimazione era del tipo che ho detto.”.
Il teste ha riferito: “ADR Non ho liti pendenti col In passato Testimone_4 CP_1 ho fatto causa al con il sindacato per i tempi di vestizione. ADR “Lavoro CP_1 presso l'azienda ospedaliera Preciso che ho lavorato in chirurgia generale, CP_1 terapia del dolore, che sei anni fa ha chiuso e attualmente mi trovo a lavorare in riabilitazione a Solofra. Preciso che ho lavorato per 4 mesi nella palazzina covid.”
ADR “Preciso che l'OSS di notte non c'era. Oltre a fare l'infermiere, quotidianamente svolgevo mansioni di pulizia del paziente, cambio letto, cambio pannolone, vestizione del paziente, trasporto in sala operatoria in caso ad esempio di tac, radioterapia, eco, radiologia, sollevamento del paziente per la sua mobilità a seguito di intervento chirurgico. Preciso che ad esempio in chirurgia accompagnavo il paziente in sala e lo andavo a prendere a termine dell'operazione, a peso morto lo prendevo dalla barella e lo mettevo sul letto. Queste attività le svolgevo insieme a un collega infermiere, dipendeva chi era di turno. ADR Ricordo di essere stata di turno più volte con
, , , e altri. Parte_7 Persona_3 Parte_20 Persona_4
ADR. Non conosco , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, nè . Conosco invece
[...] Parte_6 Parte_9 Parte_3
, e . è
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_8 il capo sala rianimazione e gli altri sono colleghi appartenenti al mio stesso sindacato. ADR “Preciso che di notte eravamo due infermieri. ADR “Preciso che c'era un oss in turno di mattina e uno di pomeriggio. Non c'erano OSS di notte.” ADR preciso che nel reparto di chirurgia c'erano 27 pazienti. ADR “Preciso di aver prestato la mia attività nel reparto di chirurgia generale fino al 2010, poi successivamente presso il reparto di terapia del dolore, che ha chiuso 6 anni fa. Presso il reparto di terapia del dolore erano 8 posti letto inizialmente, poi sono stati ridotti a 5 perché era stato diminuito il personale quindi molti turni li ho fatti da sola.” ADR “In generale non so qual è il rapporto tra numero di pazienti e infermieri. ADR “Io facevo l'infermiera. La maggior parte del tempo lo passavo a preparare e fare la terapia e a rispondere ai campanelli che spesso suonavano.” ADR “Queste mansioni che io svolgevo non mi consentivano di formarmi adeguatamente.” ADR “Preciso che sono
16 iscritta all'albo degli infermieri, so che la formazione è obbligatoria, io infatti andavo per i crediti, ma i congedi me li stanno dando solo ora.” ADR “Preciso che quando ero in chirurgia che ho fatto presente verbalmente alla direzione sanitaria questa circostanza di carenza di Oss. Tale circostanza era pacificamente conosciuta dalla caposala, ma non so se lei o il sindacato l'hanno mai messo per iscritto. Anzi ricordo che il sindacato lo mise per iscritto. ADR “Gli OSS prima facevano gli ausiliari e poi hanno fatto un concorso interno di formazione per diventare oss, ma erano comunque pochi. Preciso che nel 2001 è stata istituita questa figura degli OSS. Gli
OSS del ono ex ausiliari che hanno superato un concorso interno e sono tutti
CP_1 alle dirette dipendenze del Preciso altresì che da circa cinque o sei anni il
CP_1 ha espletato i concorsi al fine di assumere gli OSS nei reparti. ADR Preciso
CP_1 che gli OSS di nuova assunzione a seguito del concorso lavorano nei reparti dell'ospedale da circa cinque o sei anni. Invece per il traporto della barella con il paziente vi erano, da quando ha aperto la città ospedaliera, gli OSS esterni, intendo dire non dipendenti del Preciso anche che quando è stata aperta la città
CP_1 ospedaliera non sono stati aperti subito tutti i reparti, che mi pare di ricordare sono stati aperti solo nel 2011. ADR Gli OSS addetti al trasporto pazienti, che io sappia non dipendenti del non lavoravano nei reparti, ma si dedicavano al trasporto
CP_1 dei pazienti nella città ospedaliera. ADR Non so quanti sono gli ex Ausiliari diventati
OSS. Nel reparto di terapia del dolore vi erano due OSS ex ausiliari, che però erano idonei al lavoro con limitazioni, e . ADR Non so quanti Persona_5 Persona_6 erano gli OSS nel reparto di Anestesia e rianimazione perché non ci ho mai lavorato.
Nel reparto chirurgia generale, negli ultimi anni in cui io ho lavorato presso il reparto, ossia tra il 2005 e il 2010 vi erano due OSS. ADR Ho lavorato nel reparto di terapia del dolore dal 2010 al 2017. Non ho mai lavorato nel reparto di rianimazione e anestesia. Nel reparto di chirurgia ho lavorato dal 1991 al 2010. ADR Preciso che non ho mai lavorato nel reparto di anestesia e rianimazione. ADR svolgendo queste mansioni, spesso non riuscivo a svolgere le attività di mia competenza, per esempio capitava che la terapia che era nel mio orario di lavoro doveva essere completata poi nel turno successivo. ADR Null'altro posso riferire.”.
6. Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, di cui non vi è motivo di dubitare, può, anzitutto, rilevarsi che talune delle mansioni attinenti alla figura professionale di O.S.S. dedotte dai ricorrenti, in specie quelle relative all'igiene e alla pulizia del paziente, fossero normalmente affidate e svolte dagli infermieri.
17 La circostanza, peraltro, appare pacifica e non contestata, anche in ragione del particolare stato di salute dei pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione con terapia intensiva cui gli infermieri erano adibiti.
Inoltre, dall'esame testimoniale emerge che, nel periodo dedotto in giudizio, i ricorrenti hanno sempre continuato a svolgere le mansioni proprie della figura professionale dell'infermiere e, soltanto in aggiunta, quelle attinenti alla figura di
O.S.S..
In specie, il teste ha, sul punto, dichiarato che «Tutte queste Testimone_1 incombenze ulteriori erano costantemente effettuate da noi infermieri, avvenivano tutti i giorni. Espletavo le mie mansioni di infermiere nel momento in cui il paziente necessitava di cure, il tempo che mi rimaneva era limitato, finché non c'erano OSS, quindi dal 2019».
Il teste ha, inoltre, affermato che: «ADR “Ricordo che quando ho Testimone_3 lavorato nel reparto di anestesia e rianimazione, noi infermieri avevamo varie incombenze, oltre a quelle proprie degli infermieri anche quelle proprie degli OSS. …
ADR Queste mansioni ulteriori, che si aggiungevano a quelle ordinariamente svolte come infermieri non venivano svolte tutti i giorni, ma solo quando mancava l'OSS o l'Ausiliario come ho detto in precedenza, oppure quando l'OSS pur presente, veniva mandato dalla caposala o dai medici o anche da noi infermieri a svolgere compiti diversi comunque rientranti nelle mansioni dell'OSS».
Infine, il teste ha dichiarato: «Oltre a fare l'infermiere, quotidianamente Testimone_4 svolgevo mansioni di pulizia del paziente, cambio letto, cambio pannolone, vestizione del paziente, trasporto in sala operatoria in caso ad esempio di tac, radioterapia, eco, radiologia, sollevamento del paziente per la sua mobilità a seguito di intervento chirurgico».
Non può, dunque, affermarsi, a parere del Tribunale, la prevalenza delle attività di ausilio e, dunque, un effettivo demansionamento dei ricorrenti nel periodo dedotto in ricorso.
A ciò va soggiunto che, dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio,
è emerso che le attività ulteriori che gli odierni ricorrenti erano chiamati a svolgere -in collaborazione con altri infermieri, con l'ausiliario o, in assenza, da soli- consistevano in taluni compiti di assistenza domestico-alberghiera quali, ad esempio, provvedere alla pulizia, all'igiene e all'alimentazione di pazienti degenti che, in ogni caso,
18 consistevano in mansioni di carattere genericamente assistenziale, collaterali a quelle più prettamente infermieristiche demandate.
Ad esempio, la somministrazione del vitto o il controllo dell'igiene personale del paziente sono attività che possono rientrare, seppure non ne costituiscano certo il nucleo fondante, nelle mansioni proprie del profilo di appartenenza dell'infermiere, nella misura in cui l'infermiere partecipa all'individuazione dei bisogni di salute del paziente e cura e gestisce l'intervento assistenziale infermieristico;
in altri termini, trattasi di attività prettamente materiali che possono tuttavia rilevare quale strumento di conoscenza diretta dei bisogni assistenziali ed infermieristici del paziente (cfr. in termini App. Roma n. 4102/20 e n. 2375/18; Trib. Palermo 1219/21).
Peraltro, come già osservato, le attività in parola erano svolte in un reparto, quello di
Anestesia e Rianimazione che, per stessa ammissione dei testi escussi, può definirsi di particolare criticità vitale, per cui i pazienti ivi ospitati richiedono cure e professionalità maggiori e più intense che in altri reparti.
Con particolare riferimento, poi, alle attività di movimentazione e trasporto intraospedaliero dei pazienti ricoverati, comprese quelle di trasporto delle salme in tanatologia, sorveglianza ed assistenza dei pazienti in attesa di esami diagnostico- strumentali, parte resistente ha allegato in atti i contratti di esternalizzazione del servizio conclusi a far data dal 2011 (v. all. da 9 a 12 in produzione di parte resistente).
Per contro, l'espletamento delle attività di deposito farmaci o quelle relative al rispondere al telefono e al campanello, non risulta dimostrato.
Pertanto, stante l'insussistenza di una assoluta inconferenza delle mansioni svolte dai ricorrenti rispetto a quelle effettivamente spettanti e rimanendo indimostrato il loro carattere assorbente rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, ne deriva che le mansioni accessorie svolte dai lavoratori, oltre a non potersi ritenere costanti e prevalenti, non siano neppure completamente estranee alla loro professionalità (arg. ex Cass. n.19419/2020; Cass. n. 17774/2006).
7. In definitiva, il demansionamento non appare configurabile in concreto, configurandosi le attività in concreto svolte dagli infermieri in termini di collaborazione con gli O.S.S. e, in ogni caso, di compiti rientranti nelle proprie competenze, involgenti un contatto diretto con il paziente, al fine di verificare le condizioni generali di salute dello stesso e di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, oltre che la necessità di un ulteriore intervento infermieristico.
19 Acclarato il carattere collaterale e, dunque, non assolutamente estraneo, delle mansioni inferiori svolte rispetto a quelle propriamente infermieristiche, deve darsi altresì atto che l' resistente ha comprovato la ricorrenza di esigenze CP_1 organizzative tali da giustificare tale utilizzo degli infermieri professionali, da ravvisarsi sia nell'insufficienza di personale ausiliario, sia nella necessità di ricorrere a personale maggiormente qualificato nell'espletamento di determinate attività di assistenza, stante le peculiarità del reparto di assegnazione.
Tutti i testi hanno infatti riferito che la necessità che gli infermieri si occupassero anche di mansioni proprie degli O.S.S., sia da soli che in collaborazione con questi ultimi, scaturiva dall'insufficiente presenza del personale ausiliario: infatti, gli O.S.S. erano solitamente presenti nei turni mattutini e pomeridiani, mentre di notte non ne era affatto assicurata la presenza: lo svolgimento delle attività cd alberghiere era dovuta alla mancanza di personale adeguato e non ad una organizzazione del lavoro volta a dequalificare gli appellanti.
In merito, deve evidenziarsi che la parte resistente ha dedotto l'impossibilità di assumere personale attraverso le procedure concorsuali nel periodo in oggetto, adducendo giustificate ragioni di carattere organizzativo quanto alle procedure di affidamento esterni avviate al fine di assicurare la continuità nei compiti assistenziali dei servizi sanitari. Sul punto, va dato atto che l'art. 2, comma 2-bis del D.L. n.125 del
5 agosto 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 163 del 10 ottobre 2010, ha disposto, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, il blocco automatico del turn-over del personale dipendente e del personale convenzionato e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. In ultimo, la rilevata insussistenza del demansionamento dedotto in giudizio può ritenersi assorbente in relazione alla domanda di risarcimento del danno professionale da dequalificazione formulata dai ricorrenti.
Accertata la insussistenza di profili di illegittimità nell'operato datoriale va, conseguentemente, esclusa la sussistenza di un danno risarcibile in merito al quale, peraltro, deve osservarsi l'assoluto difetto di una esauriente allegazione e prova del danno, solo genericamente dedotto.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'illegittimo demansionamento e, dunque, dei danni risarcibili, va, infatti, precisato che spetta al lavoratore l'onere di provare il tipo
20 e l'entità del pregiudizio subito, nonché il nesso eziologico tra il demansionamento e il danno (cfr. Cass. Sez. lav. 26 gennaio 2015 n. 1327).
Peraltro, nessun elemento emerso dalla prova testimoniale induce a ritenere che lo svolgimento anche delle mansioni sopra descritte abbia in qualche modo esposto i ricorrenti ad una mortificazione della propria dignità professionale o ne abbia cagionato un danno.
Al riguardo, deve condividersi il principio secondo cui «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale» (v. Cass. n. 21527 del 31/07/2024; 1327 del
26/01/2015; v. altresì C.A. Napoli sent. 2070/2024 pubblicata il 15/5/2024).
9. In conclusione, alla luce delle su espresse considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite data la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 7.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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