Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1847/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 20/21.05.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMMATTEO RONA,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. MARIA SIMONETTA CP_1 C.F._2
INTONATO 1,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 20.03.2025 e di seguito riportate.
Per la ricorrente: come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art.185-bis c.p.c. all'udienza celebrata in data 20.03.2025 per la regolamentazione consensuale dei rapporti da coniugi separati:
e verifica del percorso al SERD prescritto al resistente, l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori e la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite per come liquidate dal Collegio”.
Per il resistente:
“che l'adito Tribunale Voglia- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
In via principale nel merito
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i minori e secondo il CP_1 Per_1 Per_2
seguente calendario:
A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando preleverà i minori da scuola / centro estivo sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20.30;
Nelle settimane in cui il weekend non è di spettanza del padre, il Sig. potrà vedere e tenere CP_1
con sé i minori due giorni infrasettimanali, attualmente individuati nel martedì e nel giovedì, di cui una con pernotto, quando preleverà i minori dall'uscita da scuola / centro estivo sino alla mattina del giorno successivo (quando è previsto il pernottamento) o sino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza del padre, il Sig. potrà vedere e tenere con CP_1
sé i minori una sera infrasettimanale, quando preleverà i minori all'uscita da scuola / centro estivo sino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
Per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori, ad anni alterni, salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori, trascorreranno il periodo dalla chiusura della scuola sino alle 19.00 del 30/12 con un genitore e dalle 19.00 del 30/12 a sino alla riapertura del nido (e poi della scuola) con l'altro genitore.
Pag. 2 di 14 Nel 2024, e comunque negli anni pari, i minori trascorreranno con il padre il periodo dalla chiusura delle scuole al 30/12 e con la madre dalle ore 19.00 del 30/12 alla riapertura dell'asilo (e poi della scuola);
Per quanto concerne le vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori, trascorreranno il periodo della chiusura della scuola sino alle 19 del giorno di Pasqua conun genitore e dalle 19 del giorno di Pasqua alla riapertura del nido (e poi della scuola) con l'altro genitore.
Nel 2025, e comunque negli anni dispari, i minori trascorreranno il periodo dalla chiusura dell'asilo alle
19 del giorno di Pasqua col padre;
Per quanto concerne le feste di compleanno dei genitori, i minori trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato;
circa il compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno lo stesso con ciascun genitore (pranzo con un genitore e cena con l'altro genitore ad anni alterni). Nel 2025 i minori trascorreranno il pranzo di compleanno con la madre e con il padre la cena e il pernotto;
I ponti e le festività verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con ciascun genitore;
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i minori due settimane, anche consecutive, in località da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno.
3. Porre a carico del Sig. il versamento dell'importo mensile di €.300,00= quale contributo al CP_1
mantenimento in favore di e da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente Per_1 Per_2
intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Nel predetto importo saranno Parte_1
ricomprese le spese relative al vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessaria alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presente nell'organizzazione familiari prima delle separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura di animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
4. Disporsi che il Sig. versi, nella CP_1
misura del 50%, le seguenti spese straordinarie per i figli e Per_1 Per_2
Spese extra assegno obbligatorie (da documentare) per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese
Pag. 3 di 14 per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protestiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Spese extra assegno (da documentare) subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'approfondimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
a. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Pag. 4 di 14 b. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
a. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
b. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta, riepilogativa di tutte le spese effettuate e condivise, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi entro e non oltre quindici giorni dall'effettuazione della spesa condivisa ed almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine dovranno essere soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. c.
In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di spettanza.
PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO
DEI GENITORI
Le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro, i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso.
In via istruttoria:
1. Disporre l'effettuazione di test tossicologici sulle parti, volti ad accertare l'uso da parte degli stessi di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, nominare un C.T.U. il quale dica, esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuate le indagini anche strumentali ritenute necessarie sulle persone dei genitori e sui minori, proceduto all'ascolto dei minori, osservato il rapporto di discernimento degli stessi, osservato il rapporto tra ciascun genitore e i figli minori, sentiti i familiari, gli insegnanti di e e tutti gli altri Per_2 Per_1
Pag. 5 di 14 adulti di riferimento per gli stessi, acquisita altresì tutta l'eventuale documentazione relativa alle parti e ai minori ritenuta necessaria:
1) quali siano le condizioni psicologiche delle parti, evidenziando se sussistano tratti patologici ovvero dinamiche psicologiche in grado di significativamente incidere, limitandone o compromettendone, la capacità genitoriale;
2) quali siano le condizioni dei minori, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, verificandone le ragioni e individuandone e prospettando la tipologia di interventi ritenuti necessari;
3) quale sia la qualità della relazione dei minori con entrambi i genitori e se e quale dei due genitori sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita degli stessi, in rapporto alle specifiche esigenze dei minori medesimi, anche in un'ottica di complessivo accompagnamento nel suo percorso evolutivo;
4) se sussistano le condizioni per un affidamento condiviso o se sia necessario prevedere un affidamento monogenitoriale dei minori, ovvero se vi siano elementi di pregiudizio psicologico o psicofisico per gli stessi che rendano necessario l'intervento dei Servizi Sociali e un affidamento all'Ente ed indichi la migliore soluzione di collocamento dei minori già nel corso della consulenza tecnica d'ufficio;
5) provveda a regolamentare la frequentazione di e con il genitore non collocatario;
Per_2 Per_1
6) richieda la presa in carico e/o proceda con gli accertamenti ritenuti necessari per verificare lo stato psicologico dei genitori e dei minori;
7) indichi, infine, ogni intervento ritenuto utile nell'interesse delle parti e dei minori.
- In caso di ammissione delle prove che verranno eventualmente richieste da controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze che non trovassero già specifiche controdeduzioni, con i testi che ci si riserva di indicare nei termini di cui all'art. 473bis. 17;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15 % delle spese generali, C.P.A e IVA e alle spese successive ed occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 12.07.2018 in AR
RT (VA) e dalla loro unione sono nati i figli (il 10.05.2019) e (il Per_1 Per_2
19.01.2021). La casa coniugale sita in AR RT (VA), Largo Mozart n. 98, di
Pag. 6 di 14 proprietà di entrambi i coniugi, era gravata da mutuo trentennale contratto nel 2016 ed è stata venduta nel mese di luglio dell'anno 2024.
A mezzo del ricorso depositato in data 20.05.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato di aver scoperto nel dicembre 2019 la dipendenza da cocaina del marito che le ha frequentemente mentito sulla sua occupazione che spesso ha perso per assenze non giustificate e ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito, disporre l'affido esclusivo a sé dei minori e il loro collocamento prevalente presso di sé, essere autorizzata a percepire l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole e quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio in data 02.08.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato di lavorare quale metalmeccanico con contratto a tempo determinato fino al 20.09.2024, di percepire uno stipendio mensile netto medio dell'importo mensile di € 1.700,00 circa, di versare l'importo mensile di € 350,00 per la locazione dell'immobile dove si è trasferito a vivere dopo avere rilasciato la casa familiare, ha aderito alla domanda sullo status e ha chiesto quantificare nell'importo mensile complessivo di € 300,00 il suo contributo al mantenimento ordinario indiretto dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***
Alla prima udienza celebrata in data 25.09.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di vivere con i minori nella casa dei genitori in AR RT, di essere alla ricerca di un immobile da condurre in locazione, che entrambi i bambini frequentano la scuola dell'infanzia statale a AR RT, che attualmente il padre non frequenta i minori regolarmente, che i minori non hanno mai dormito a casa del padre, che tendenzialmente il padre tiene i minori il sabato o la domenica a weekend alternati dalle 09:00 circa alle
18:00, mentre in settimana li porta dal padre verso le 18:00 e li recupera verso le
21:00/21:30 senza la presenza della nonna paterna, che il resistente le ha versato importi mensili tra € 200,00 ed € 400,00 e il 50% degli extra, di percepire il 50% dell'assegno unico che ammonta all'importo mensile di € 150,00. Il resistente ha dichiarato di avere avuto il rinnovo del contratto di lavoro con la società fino al 20.12.2024, di lavorare Parte_2
dalle 08:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e, a volte, il sabato, di essersi presentato al SERD
Pag. 7 di 14 di Saronno nei mesi di maggio, giugno e luglio e di essersi sottoposto volontariamente agli esami delle urine prescrittigli, di non avere chiesto l'attestazione del percorso fatto, di essere disponibile a ripresentarsi al SERD per i controlli ritenuti necessari e che non gli è stato concesso di pernottare con i figli senza la presenza di sua madre.
Il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: (dopo avere autorizzato i coniugi a vivere separati), tra l'altro, “2) dispone l'affido esclusivo dei figli minorenni alla madre e il loro collocamento prevalente presso la madre attualmente nell'abitazione dei nonni materni sita in AR RT (VA), Via S. Pellico n. 825 sino al reperimento di altra soluzione abitativa nel medesimo Comune o in altro limitrofo;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di e versando alla madre l'importo Per_1 Per_2
mensile di € 200,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) autorizza la ricorrente a chiedere e percepire dall CP_2
l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5) invita il resistente a depositare la documentazione comprovante gli esami eseguiti presso il SERD di Saronno, comunque, a presentarsi al
SERD territorialmente competente per sottoporsi a tutti gli accertamenti/esami necessari per escludere l'uso di sostanze allegato dalla ricorrente e a depositare relazione a firma dei referenti del SERD non appena a sue mani e, comunque, entro il 30.11.2024; 6) invita le parti a depositare relazione a firma delle insegnanti della scuola dell'infanzia frequentata dai figli minorenni per verificarne le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali e la capacità di relazione con i pari e con gli adulti di riferimento entro il
30.11.2024 unitamente a certificato del medico pediatra;
7) allo stato, dispone che il padre frequenti i figli minorenni due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00/18:30 circa alle ore 21:00/21:30 e, alternativamente, o il sabato o la domenica, di tutti i weekend, dalle ore 09:30 circa alle ore
21:00/21:30”.
In data 19.11.2024 le insegnanti di hanno relazionato quanto segue: Per_1
Pag. 8 di 14 In data 18.11.2024 le insegnanti di Per_2
hanno relazionato quanto segue:
Pag. 9 di 14 Il medico pediatra ha certificato buone condizioni di salute per entrambi i minori.
In data 13.12.2024 il difensore del resistente ha rinunciato al mandato.
All'udienza celebrata in data 19.12.2024, la ricorrente ha dichiarato che il padre ha versato l'importo di € 300,00 per il mese di settembre e l'intera mensilità di ottobre, di percepire l'intero importo dell'AU dal corrente mese che ammonta all'importo di € 303,00, che il padre non frequenta regolarmente i figli minori come da provvedimenti vigenti, di avere appreso che il resistente ha perso nuovamente il lavoro e di farsi carico degli accompagnamenti dei minori presso il padre e del loro recupero.
Il giudice relatore ha ritenuto necessario verificare le condizioni personali, abitative, lavorative e sociali del resistente e la sua effettiva adesione al (e ripresa del) percorso presso il SERD di Saronno e, all'uopo, ha incaricato i Servizi Sociali competenti per il Comune di AR RT di svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
Pag. 10 di 14 Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali in data 12.03.2025 emerge che “Il Signor CP_1
all'appuntamento del 13/02/2025 ha contattato l'ufficio riferendo la sua impossibilità a presentarsi per problemi lavorativi, in data 27/02/2025 non si è presentato e non ha avvisato come anche in data odierna. La Signora si è presentata in data 16/01/2025 ed in data 11/03/2025 con buona Parte_1
collaborazione e disponibilità al dialogo e alle riflessioni […] Rispetto alla donna, con cui abbiamo colloquiato solo due volte, il servizio si sente di riferire in merito alla sua condizione psico emotivo che sembra essere ben salda e centrata sul benessere personale e dei bambini. Nei racconti della Signora non emergono pensieri e/o riletture svalutanti o pregiudizievoli nei confronti dell'uomo, anzi sembra porsi sempre con spirito di mediazione e di coinvolgimento. Sembra infatti sia la donna a tenere aggiornato il in merito alle visite con i bambini quasi in un tentativo di mantenerlo coinvolto nel suo ruolo di CP_1
padre. Non sono state spese parole rivendicativi e/o giudicanti nei confronti dell'uomo, appare maggiormente orientata alla mediazione ed alla riparazione, intesa in termini di riparazione nella relazione con i figli. La Signora racconta che vede i bambini in maniera saltuaria ed incostante. CP_1
Non riuscirebbe quasi mai a mantenere gli accordi che prendono in autonomia ad inizio settimana. In questo momento sembra che la gestione della quotidianità e della vita dei figli sia totalmente in capo alla donna che governa ed accudisce i piccoli in autonomia e con una piena baricentratura rispetto ai loro bisogni materiali e immateriali. Rispetto al benessere dei minori non sono state segnalate patologie e/o fragilità rilevanti. La Signora riferisce di una richiesta del primogenito nel vedere maggiormente il padre Per_1
mentre la piccola sembrerebbe più evitante. La Signora porta un'interessante lettura nella Per_2
dinamica tra ed i bambini: “Secondo me fa fatica a STARE nella relazione con i CP_1 CP_1
bambini” come se non avesse strumenti e/o conoscenze oltre a legami affettivi importanti che gli permettano di trascorrere del tempo con loro in autonomia, da adulto responsabile dei minori. Rispetto a ciò riferisce di una difficoltà emersa anche durante la loro relazione. “quando andavo a lavorare il sabato mattina era una tragedia, lui mi chiedeva di tornare presto a casa” come se l'uomo si trovasse in una situazione di difficoltà nel dover passare del tempo con i figli in autonomia. Tali letture non sembrano essere portatrici di preoccupazione e/o di rancore verso l'ex marito, peraltro la signora non ha mai parlato di essere preoccupata della frequentazione tra ed i bambini quanto più rispetto ad un'immaturità dell'uomo CP_1
di fronte al ruolo adulto di genitore”.
Successivamente, nell'udienza celebrata in data 20.03.2025, il giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che la ricorrente ha accettato.
Pag. 11 di 14 ***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
***
Il padre non ha mantenuto fede agli impegni assunti alla prima udienza e non ha documentato di essersi presentato presso i servizi specialistici per gli esami/accertamenti imprescindibili a fronte di quanto allegato dalla ricorrente.
La ricorrente si è fatta carico di tutti i molteplici bisogni dei minori e, persino, di preservare la frequentazione paterna e, a differenza del resistente, si è mostrata da subito collaborativa e disponibile nei confronti dei referenti dei SS.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre che sta cercando di contenere i pregiudizi loro derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e deve poter assumere celermente tutte le decisioni necessarie a garantire ad e il Per_1 Per_2
diritto alla salute, educazione, istruzione e al possesso di d. i. validi per l'espatrio e del passaporto.
La regolamentazione della relazione padre/figli deve essere affidata ai SS che, completata l'indagine loro affidata in data 19.12.2024, ove il resistente si manifesti a tanto disponibile, anche avviando il percorso presso il SERD cui si era impegnato, attiveranno il servizio di
SN per garantire, sostenere e guidare la relazione con e , indicheranno Per_1 Per_2
i tempi, le modalità, i luoghi e la durata degli incontri e, confrontandosi con i referenti del
SERD, con la ricorrente e con gli insegnanti dei minori, valuteranno se e in che termini sia possibile procedere alla graduale esternalizzazione degli incontri (all'aperto e/o presso l'abitazione paterna) e alla loro successiva liberalizzazione progressiva.
A tutela dei minori deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS depositeranno semestralmente le relazioni attestanti l'adempimento del mandato loro conferito e gli esiti dello stesso (la prima entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza).
I maggiori oneri di cura e accudimento assunti dalla madre, il soddisfacimento pressocché esclusivo delle esigenze della prole da parte della ricorrente e la scarsa presenza del padre
Pag. 12 di 14 nella vita dei minori (che non soddisfa direttamente neppure in parte le esigenze abitative dei minori) impongono la conferma dei provvedimenti economici provvisori vigenti.
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi per ciascuna delle quattro fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta e/o rinunciata:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minorenni alla madre per le decisioni relative alla salute, istruzione ed educazione e il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. anche validi per l'espatrio e dei passaporti;
4) CONFERMA il loro collocamento prevalente presso la madre attualmente nell'abitazione dei nonni materni sita in AR RT (VA), Via S. Pellico n. 825, sino al reperimento di altra soluzione abitativa nel medesimo Comune o in altro limitrofo;
5) AFFIDA all'Ente (individuato nel Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale attualmente il Comune di AR RT) il compito di regolamentare la relazione padre/figlio come in parte motiva, assicurare la presa in carico del resistente da parte del SERD, monitorare l'andamento del percorso e relazionare al GT come in parte motiva;
6) INVITA il resistente a presentarsi presso il SERD territorialmente competente per la sua presa in carico e a sottoporsi a tutti gli accertamenti/esami necessari;
7) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minorenni, di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, di
Pag. 13 di 14 mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) dinanzi al GT di Per_3 Persona_4
questo Tribunale;
9) CONFERMA l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento indiretto ordinario di e versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per Per_1 Per_2
figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
10) CONFERMA il diritto della ricorrente (quale genitore affidatario in via super esclusiva) a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale CP_2
spettante per la prole;
11) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di AR
RT e al GT per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
27.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che ha allegato di avere rinunciato al mandato in data 13.12.2024 2 2) dispone l'affido esclusivo dei figli minorenni alla madre e il loro collocamento prevalente presso la madre attualmente nell'abitazione dei nonni materni sita in AR RT (VA), Via S. Pellico n. 825 sino al reperimento di altra soluzione abitativa nel medesimo Comune o in altro limitrofo;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di e versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno Per_1 Per_2 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% CP_ come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) autorizza la ricorrente a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole