Articolo 3 della Legge 23 marzo 1998, n. 110
Articolo 2
Versione
5 maggio 1998
Art. 3. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varieta' vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'atto della conferenza diplomatica di revisione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Ginevra il 19 marzo 1991, nonche' a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costitutore ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonche' la durata della tutela, che dovra' essere articolata a seconda dei generi e delle specie;
b) provvedere alla definizione di costitutore e di varieta';
c) determinare la possibilita' di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorita' derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV - Union pour la protection des obtentions vegetales), determinando la documentazione necessaria;
d) prevedere il termine entro il quale la tutela sara' estesa a tutti i generi e le specie;
e) definire le ipotesi di nullita' e determinare le condizioni di decadenza;
f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;
g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.
Entrata in vigore il 5 maggio 1998