Art. 1.
Il termine di cui all' art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429 , recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, e' elevato ad anni otto.
Corrispondentemente, e' elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.
Il termine di cui all' art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429 , recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, e' elevato ad anni otto.
Corrispondentemente, e' elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.