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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Minorenni
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel.
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Matteo Capecchi Esperto
dott. Claudia Carfagna Esperto
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nelle cause di impugnazione ai sensi dell'art. 17 legge n.184/1983 iscritte a ruolo e riunite sub n. 3 del R.G. Affari Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data
10.10.2024 nel proc. iscritto con il RG 1049/2024,
promosse, rispettivamente, da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
Serena Fusilli che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
(causa n. R.G. 3/2025 V.G.) elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_2
Michela Gelli che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
(causa n. R.G. 15/2025 V.G.)
- parti impugnanti –
Nei confronti, reciprocamente, di
.s. rappresentata e difesa Parte_2
c.s. rappresentato e difeso Parte_1
Nonché, per entrambe le parti impugnanti, nei confronti di Avv. Chiara Donzellini, quale tutore e difensore del minore , Persona_1 nato a [...] il [...]
Controparte_1
[...]
e parenti entro il quarto grado del minore,
[...] CP_2 già costituiti in primo grado
- parti impugnate – in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: impugnazione sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte impugnante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previa acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado, compresi i verbali di udienza del14/06/024:
-In via preliminare concedere la sospensione, inaudita altera parte, dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado del 10/10/2024, notificata il 5/12/2024 (doc.
n. 1 sentenza appellata);
- In via principale previo esperimento della CTU, dichiarare, in accoglimento dell'appello, riformata la sentenza del 10/10/2024 emessa dal Tribunale dei Minorenni di Firenze, rg 1049/2024, notificata in data 5/12/2024 qui impugnata con rimozione degli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non dichiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge e di conseguenza ordinare che il minore sia collocato dal padre e dalla madre, Sig e Parte_1
Sig.ra al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, Parte_2
dettandone eventualmente le modalità e supervisione;
- In denegata ipotesi, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità
e disporre che il minore rimanga provvisoriamente presso la famiglia in affido e venga disposto un progetto di incontri frequenti con i genitori a cadenza bisettimanale alla
2 presenza di operatori ed educatori diretti a facilitare il rientro del minore nella famiglia di origine.
- In via istruttoria
Si chiede che la Corte disponga audizione dei nonni paterni nonché dei genitori del piccol . ER
- In ogni caso si chiede che venga disposto CTU psicologica volta ad accertare la capacità genitoriale dei Sigg.ri e e psicologica sul minore per Pt_1 Parte_2
accertare il rapporto interiore d nei confronti dei genitori e la compatibilità ER
dello stato di salute del piccolo con l'inserimento in una nuova famiglia, nonché accertare anche la mancanza di volontà di abbandonare del figlio da parte del Sig.
. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi legali.
Con pronuncia immediatamente esecutiva”; per la parte impugnante : Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previa acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado, compresi i verbali di udienza del 14.06.2024 nel procedimento n.1049/2024 RG:
1. In via preliminare concedere la sospensione, inaudita altera parte, dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado del 10.10.2024 notificata il 12.12.2024; 2. in via principale previo esperimento della CTU come richiesta, in accoglimento dell'appello riformare la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 10.10.2024 nel procedimento n.1049/2024 RGVG e notificata alla madre presso il difensore costituito in data 12.12.2024 qui impugnata, con rimozione degli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non dichiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge
3. e per l'effetto, disporre l'affidamento e la collocazione del minor Persona_1
presso i genitori Sigg.r nell'abitazione di Parte_2 Parte_1
Monsummano Terme (PT), Via Battisti 770, attuale domicilio, con assistenza e monitoraggio da parte Servizi Sociali territoriali competenti;
3 4. in denegata ipotesi, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità e disporre che l'affidamento ai Servizi Sociali competenti e collocazione esclusiva con i genitori presso la casa familiare, con monitoraggio dei Servizi Sociali;
5. in ulteriore subordine, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità e disporre che l'affidamento del minore al Servizio Sociale ed il collocamento dello stesso presso una Struttura/casa famiglia con la madre, sig.ra con supporto del Servizio, al fine di facilitare il rientro del Parte_2
minore nella famiglia di origine;
6. in ulteriore subordine, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità e disporre che la permanenza del minore presso la famiglia collocataria e con diritto della madre e/o dei genitori ad almeno n.3 incontri settimanali, anche alla presenza di operatori ed educatori diretti a facilitare il rientro del minore nella famiglia di origine
In ogni caso, si chiede che venga disposta CTU psicologica volta ad accertare la capacità genitoriale della sig.ra e del compagno padre del Parte_2
minore, sig. , nonché la transitorietà della attuale condizione di Parte_1
difficoltà della appellante. SI chiede altresì che venga disposta consulenza psicologica sul minore per accertare il rapporto interiore d nei confronti dei genitori e la ER
compatibilità dello stato di salute del piccolo con l'inserimento in una nuova famiglia.
Con vittoria di spese e compensi legali.
Con pronuncia immediatamente esecutiva”; per il difensore del minore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello –Sezione per i Minorenni
-adita ogni contraria istanza e ritenuti fondati i motivi esposti,
In via preliminare, rigettare la richiesta di CTU per i motivi già esposti in atti,
Nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dai Signori e Parte_1
e conseguentemente confermare Sentenza emessa dal Tribunale Parte_2
per i Minorenni di Firenze in data 10.10.2024.”
4 per il Pubblico Ministero interveniente: “rigetto dei motivi d'appello e la conferma della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale per i Minorenni di Firenze, pronunciando su ricorso proposto dal Pubblico Ministero in data 2 aprile 2024 ai sensi dell'art. 12 L. n. 184/1983, dichiarava lo stato di adottabilità del minore ER
, nato a [...] il [...], confermando il suo affidamento al
[...]
Servizio Sociale con collocamento provvisorio presso la coppia Controparte_1
attualmente designata fino alla individuazione da parte del settore adozioni dell di idonea coppia scelta tra quelle proponenti domanda di adozione, Pt_3
conferendo allo scopo apposito mandato;
dava inoltre mandato al Servizio sociale di riferimento della coppia collocataria, in collaborazione con il Servizio sociale di riferimento del nucleo originario del minore e relativa , di Persona_2
provvedere alla organizzazione degli incontri tra il minore e i genitori e nonni materni, in un'unica occasione - anche se separatamente - una volta ogni due mesi ovvero secondo le esigenze del minore (per i genitori solo in caso di stabile adesione da parte degli stessi alle indicazioni degli operatori), in forma osservata e in luogo neutro e idoneo, indicato dal Servizio sociale di riferimento del suo domicilio
(dovendo rimanere segreto quello definitivo); dava infine mandato al Servizio Sociale
e UFSMIA di riferimento della coppia collocataria di monitorare e valutare se permanente l'interesse del minore alla prosecuzione del rapporto con i familiari di origine e, conseguentemente, le modalità più consone nel tempo (eventualmente diradando gli incontri ovvero attivando un sistema di videochiamate ogni tre/quattro mesi con scambio di informazioni, scritti e oggetti attivato e mediato dai Servizi tra la coppia collocataria e la famiglia di origine); richiamava, a connotazione del regime indicato, l'interpretazione adeguatrice al dettato costituzionale dell'art. 27, terzo comma, L. 184/1983 sostenuta dalla sentenza Corte Cost. n. 183 del 2023 in relazione
5 alla previsione del mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine del minore pur in presenza di adozione piena e legittimante;
confermava la nomina quale tutore provvisorio del minore dell'Avv. Chiara Donzellini del Foro di Pistoia;
dichiarava la immediata efficacia della sentenza.
Il TM ricostruiva la vicenda del minore ripercorrendo le fasi del pregresso procedimento instaurato dal PM ex art. 333 c.c. richiamando il decreto emesso in data 2.11.2023, ai sensi dell'art. 10 L. n. 184/1983, con il quale era dichiarata la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei genitori di , ER Parte_2
e con nomina quale Tutore dell'Avv. Chiara Donzellini,
[...] Parte_1
già curatore speciale, ritenuta una marcata compromissione della funzione genitoriale della coppia;
evidenziava che l'originario procedimento era stato instaurato a seguito di una segnalazione proveniente dal nonno materno del minore, Sig.
[...]
risalente al dicembre 2022, ove questi riportava, insieme alla moglie Per_3 CP_2
le preoccupazioni nutrite circa le condizioni del piccolo , tenuto buona
[...] ER
parte della giornata in un lettino con le sbarre posto vicino alla porta di ingresso, non venendo fatto uscire dall'abitazione, alimentato ancora all'età di tre anni solo con latte artificiale e tuttora dipendente dal pannolino e non iscritto alla Scuola dell'Infanzia,
nonché in relazione a talune condotte materne (avendo riscontrato che la madre era solita uscire di notte con la macchina facendo rientro a casa al mattino presto); tale segnalazione aveva trovato riscontro nella visita domiciliare eseguita dai Servizi
Sociali in data 16.1.2023, con il supporto dei CC di Monsummano, e nelle informazioni acquisite dal pediatra di riferimento circa le condizioni di salute del minore;
in quella sede avevano altresì trovato conferma taluni comportamenti anomali della madre, seguita dal Servizio di Salute Mentale dal 2007 per disturbo schizoaffettivo, e le difficoltà di relazione con la coppia (che rifiutava l'attivazione di un servizio educativo domiciliare per il minore, non iscritto alla Scuola dell'Infanzia per volontà del padre,
il quale spiegava le difficoltà di rapporto con la famiglia di origine della compagna con un sentimento di diffidenza di costoro, a causa delle proprie origini meridionali).
6 Nel corso di tale procedimento, a seguito di una serie di accertamenti eseguiti presso il SOC Oncologia, Ematologia e Trapianto di Cellule dell'Ospedale YE di Firenze,
era diagnosticata a Yoseph una Leucemia Acuta Linfoblastica, facendo seguito il collocamento del minore insieme alla madre presso la Casa Matilde della Fondazione
YE di Firenze, al fine di supportare la giovane donna per le gravi difficoltà da essa manifestate nella gestione del figlio nel percorso di cura (cfr. relazione Servizi Sociali del 17.4.2023); nel corso di detta permanenza era offerta al padre l'opportunità di essere ospitato presso la suddetta struttura nei fine settimana in modo da mantenere una relazione con il figlio e supportare la compagna, ma questi non coglieva tale opportunità; con successiva ordinanza in data 27.4.2023 il TM, confermato in via provvisoria e urgente l'affidamento del minore ai Servizi Sociali con delega sanitaria,
scolastica e burocratica-amministrativa, disponeva il collocamento del minore in idonea comunità dando alla madre la possibilità di permanervi, attribuendo altresì ai
Servizi sociali compiti di monitoraggio e di organizzazione della frequentazione padre/figlio alla presenza di un operatore, per la opportuna osservazione della relazione (analoghe modalità dovevano essere adottate per la relazione madre/figlio ove la non avesse aderito al collocamento in comunità). Parte_2
Tuttavia dalle successive relazioni dei Servizi Sociali e della Comunità Parte_4
dalla nota dell'Ospedale, nonché dalla relazione Centro affidi e dalle effettuate audizioni, emergeva che durante l'inserimento nella Casa famiglia, con periodi di ricovero del minore presso l'Ospedale YE, il padre non aveva prestato alcuna collaborazione per dare il cambio alla madre, nonostante fosse a ciò stato invitato,
mentre la madre aveva riferito agli operatori di non essere in grado di gestire da sola i ricoveri del minore manifestando piuttosto la volontà di seguire il compagno in caso di suo stabile trasferimento a Bolzano, ove lo stesso già si trovava per motivi di lavoro,
occupandosi del figlio solo nei momenti di ricovero.
Faceva seguito l'episodio del 29 settembre 2023 quando la madre rifiutava la presenza dell'educatrice presso l'Ospedale YE chiudendosi con il minore all'interno della camera ospedaliera e impedendone l'accesso al personale per le cure;
inibita la
7 presenza della madre nel reparto, con comunicazione del 3 ottobre 2023, il bambino veniva collocato presso la famiglia affidataria ove tuttora si trova.
Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale, con la citata sentenza oggetto di impugnativa, valutava la sussistenza dello stato di abbandono del minore rilevando che i tentativi di fornire supporto al nucleo si erano rivelati privi di effetti concreti e che permaneva l'incapacità della madre di farsi carico delle esigenze del minore, anche in ragione del suo stato di fragilità e dipendenza rispetto al compagno e alla luce della sostanziale mancanza di attenzione alle esigenze del minore manifestata da quest'ultimo.
Ha proposto impugnazione il Sig. contestando preliminarmente Parte_1
la lettura dei fatti espressa dal TM, assumendo che il giudizio ivi espresso trascurava le difficoltà anche emotive che la coppia genitoriale aveva dovuto affrontare a seguito della scoperta della leucemia del piccolo , e ometteva di contestualizzare gli ER
atteggiamenti posti in essere alla luce della drammatica situazione del minore.
Ad avviso dell'impugnante, il giudizio formulato dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze sarebbe basato su fatti e comportamenti superati e non più attuali, essendo stata omessa la valutazione dei cambiamenti positivi della madre (espressi in sede di udienza anche dalla psichiatra della Sig.ra Dott.ssa Parte_2 Per_4
e dello stesso padre;
sarebbero inoltre state ignorate le deduzioni e le richieste
[...]
formulate in comparsa di risposta in relazione ai seguenti profili: 1) la famiglia di origine di attualmente dimorante in Germania, sarebbe disponibile Parte_1
a rientrare in Italia e prendersi cura del minore, anche mediante aiuti economici ai genitori (alla luce delle difficoltà del padre di reperire una stabile occupazione); 2)
l'incidenza nella vicenda del conflittuale rapporto tra e i propri Parte_2
genitori; 3) la insussistenza dei presupposti dello stato di abbandono sulla base di rigorosa valutazione in termini conformi alla relativa funzione del tutto residuale;
4)
la richiesta di CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale del Sig.
[...]
sul piccolo , con accertamento del rapporto interiore col Parte_5 ER
padre e la madre.
8 Ha pertanto censurato la gravata sentenza per “omessa motivazione e/o valutazione di fatti determinanti” evidenziando che la conservazione del provvedimento determinerebbe un grave pregiudizio per il minore, il quale si vedrebbe esposto a un ambiente nuovo, ancora diverso dall'attuale famiglia di affido;
inoltre non sarebbero state adeguatamente indagate le ragioni del conflitto tra la e la propria Parte_2
famiglia di origine, individuabili nella mancata accettazione da parte del nonno materno di una figlia malata psichiatrica, abbandonata a sé stessa fin dall'infanzia,
tanto da coinvolgere gli Assistenti Sociali nelle iniziative assunte contro la medesima ed il nipote, senza peraltro prendersi cura del piccolo;
era inoltre trascurato il ER
fatto che le gravi condizioni di salute del bambino erano ascrivibili alla grave patologia che gli sarebbe stata diagnosticata solo successivamente e che i genitori erano stati comunque costantemente presenti in considerazione delle esigenze del minore (senza che tali circostanze, seppure riportate dai Servizi, fossero adeguatamente valutate nel provvedimento impugnato), tanto escludendo la stessa sussistenza della situazione di abbandono del minore, intesa come assoluta inidoneità della coppia genitoriale ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e a garantire al minore le cure materiali e il sostegno affettivo essenziale per la equilibrata crescita psico-fisica della prole.
Tanto premesso, ha insistito ai fini dell'espletamento di indagine approfondita sulla capacità genitoriale della coppia e sul rapporto affettivo con il figlio , ER
chiedendo, in termini preliminari, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e pertanto concludendo come in epigrafe, anche in via istruttoria.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione anche la madre del minore,
, formulando un unico, articolato, motivo così rubricato: Parte_2
ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DELLO
STATO di del figlio minore sotto il profilo della capacità genitoriale Per_5
materna ovvero della non transitorietà della dichiarata non capacità – mancata ammissione consulenza d'ufficio.
9 Assume l'impugnante che il Tribunale dei Minorenni non avrebbe effettuato un compiuto accertamento dello stato di abbandono del minore né avrebbe acquisito approfondita valutazione della capacità genitoriale della sig.ra Parte_2
anche sotto il profilo della transitorietà dell'attuale condizione personale della madre,
ponendo a fondamento della propria decisione esclusivamente le relazioni depositate dai Servizi incaricati, contenenti conclusioni condizionate da forme di pregiudizio nei confronti della coppia genitoriale e altresì indotte da fallaci dichiarazioni dei componenti della famiglia di origine della madre, comunque riferibili a situazioni prive di attualità, attesa la successiva presa di coscienza di essa comparente;
rileva a tale riguardo che, nonostante la ostilità della propria famiglia di origine alla stessa attuazione di un progetto familiare con il compagno, ella – dopo la nascita del figlio
– aveva preso consapevolezza della propria condizione psichica e del proprio ruolo di madre (come peraltro emerso dalle relazioni del Servizio Sociale e confermato dalla dott.ssa psichiatra del Servizio di Salute Mentale, anche in sede di Persona_4
audizione, in relazione alla condizione di equilibrio raggiunta mediante l'assunzione di terapia farmacologica con prestazione di adeguato accudimento del minore), emergendo le obiettive difficoltà solo a seguito della emersione della patologia di
. ER
A fronte di tale situazione, ad avviso della impugnante, il TM non avrebbe effettuato un proprio autonomo accertamento mediante l'espletamento di Ctu volta ad indagare se la condizione di difficoltà della madre sia o meno temporanea, né avrebbe vagliato la possibilità di soluzioni alternative all'adozione, quali un effettivo sostegno alla madre ovvero l'inserimento della coppia madre/figlio in struttura idonea;
a tale riguardo censura la sentenza nella parte in cui valorizzava la volontà espressa dalla in alcuni colloqui con il Servizio di seguire il padre del minore, Parte_2 Parte_1
, in caso di suo trasferimento in Trentino per lavoro trascurando la
[...]
spiegazione fornita a riguardo dalla dott.ssa (in relazione e verbalmente Per_4
all'udienza del 14.06.2024) circa la valenza di tale scelta, sintomatica delle difficoltà
che la madre, senza il proprio compagno, si troverebbe ad affrontare nella gestione
10 della condizione di , e pertanto tale da sottintendere di fatto una richiesta di ER
aiuto da parte della medesima.
Sulla scorta di tali motivi ha pertanto concluso come in epigrafe, anche in via istruttoria.
Disposta, con provvedimento presidenziale del 17 gennaio 2025, la riunione delle cause come sopra instaurate, si è costituito il tutore del minore, Avv. Chiara
Donzellini, chiedendo la conferma della sentenza impugnata alla luce degli elementi acquisiti;
ha evidenziato a riguardo che, a seguito della segnalazione delle significative carenze della coppia genitoriale nella capacità di accudimento del minore, attivata dalla famiglia d'origine della era stata disposta la presa in carico del Parte_2
nucleo da parte dei Servizi Sociali emergendo, anche in seguito a valutazione del pediatra di famiglia Dott. la necessità di un supporto educativo domiciliare e Per_6
l'opportunità dell'iscrizione del minore alla scuola dell'Infanzia (interventi entrambi rifiutati dai genitori e di seguito attuati solo a seguito di ordinanza del TM del
31.03.2023); che, intervenuta la diagnosi della malattia, erano emerse le gravi difficoltà
della madre nella gestione del percorso di cura del figlio, venendo pertanto la stessa collocata insieme al minore presso la struttura Casa Matilde della Fondazione YE
di Firenze, con attivazione di intensivo supporto educativo delle funzioni genitoriali
(e possibilità per il padre di essere ospitato presso la struttura nel fine settimana, senza che questi cogliesse tale opportunità); che, a seguito di ordinanza del TM del
27.04.2023, era disposto il collocamento del minore in idonea comunità (Casa
Famiglia “I Piccoli Passi”) dando alla madre la facoltà di permanervi con attivazione di un ulteriore supporto educativo all' interno della struttura registrandosi tuttavia, in occasione dei ricoveri del bambino presso l' Ospedale YE, nel corso di tale periodo, che il Signor non era mai rimasto accanto al figlio in ospedale per Pt_1
dare il cambio alla madre, rimanendo assente per tutto il mese di luglio 2023, in occasione di un periodo di prova di lavoro in Trentino Alto Adige, né si era mai recato in tale periodo a fare visita al figlio in ospedale;
che la madre manifestava di non essere in grado di gestire i ricoveri da sola, affermando che se il compagno si fosse trasferito
11 a Bolzano lo avrebbe seguito occupandosi del figlio solo nei momenti di ricovero, come da relazione della Comunità Piccoli Passi del 05.09.2023(doc.5); che in data 29.09.2023
la Signora rifiutava la presenza dell'Educatrice all' Ospedale YE e nelle Parte_2
mattine successive si chiudeva nella camera ospedaliera con senza consentire ER
l'accesso del personale, facendo seguito, in data 03.10.2023, la comunicazione del
Servizio Sociale in ordine alla impossibilità per la madre di fare rientro nel reparto di oncologia, non determinando tale notizia particolari reazioni nella coppia genitoriale
(la madre ribadiva, anzi, in tale contesto, che la sua intenzione era quella di fare rientro a casa con il compagno); che a seguito di ciò, il minore veniva collocato presso la coppia dei genitori affidatari, ove attualmente si trova.
Tanto premesso, ha dedotto la sussistenza dello stato di abbandono del minore, alla stregua della dimostrata incapacità della coppia genitoriale la quale, nonostante gli interventi di sostegno posti in essere, compreso anche l'inserimento del minore in comunità con la madre, non aveva mostrato di essere in grado di comprendere e occuparsi concretamente delle esigenze del minore, considerando anche la grave situazione sanitaria di , come evidenziato anche nella relazione dei Servizi ER
Sociali del 04.02.2025.
Quanto alla richiesta di Ctu, ha evidenziato la superfluità di tale mezzo istruttorio,
tenuto conto degli elementi già raccolti dal TM (in particolare richiamando la relazione della Dott.ssa del 16.01.2023 (doc.8) e le valutazioni ivi espresse in Per_4
ordine al disturbo psichiatrico della madre e alle dinamiche disfunzionali con il compagno, anche a discapito delle esigenze del figlio minore, nonché le valutazioni delle competenze genitoriali effettuate, quanto alla madre, dallo psicologo Dott.
operante nel servizio tutela minori della , del CP_3 Controparte_1
13.07.2023 (doc. 9) e, quanto al padre, dallo psicologo Dott. Controparte_4
operante nel servizio tutela minori della , (doc.10) del 13.07.2023, Controparte_1
laddove entrambi i Professionisti esprimevano forti dubbi sulla recuperabilità delle competenze genitoriali;
ha infine osservato che, a seguito di tali valutazioni, era stato attivato un percorso di supporto alle residue competenze genitoriali con la psicologa
12 Dott.ssa , operante nel servizio tutela minori della CP_5 Controparte_1
(doc.11) e che, tuttavia, tale percorso si era concluso con esito fallimentare in ragione della mancata adesione da parte del padre (come dallo stesso esplicitato all' udienza del 14.06.2024 adducendo asseriti impegni di trasloco e lavoro) mentre la madre, pur manifestando la propria adesione, non era tuttavia riuscita ad affrontare le problematiche del figlio ed a prendere consapevolezza delle proprie carenze.
Quanto, infine, alla sussistenza di ulteriori risorse familiari idonee a fornire supporto alla coppia genitoriale ha richiamato la sostanziale indisponibilità dei nonni paterni,
residenti in [...], anche per le addotte ragioni di salute, e la manifestazione di consapevolezza da parte dei nonni materni circa l'impossibilità di fornire un proprio contributo in termini di progettualità futura per il bambino per ragioni anagrafiche e per le patologie sofferte (pur manifestando l'intento di rimanere un punto di riferimento per sul piano emotivo e relazionale e, allo stato, la propria Per_7
riconoscenza nei confronti della famiglia affidataria).
Ha conclusivamente rilevato l'esito altamente positivo del progetto di collocamento di presso la famiglia affidataria e i progressi raggiunti dal minore nel suo ER
percorso di crescita sino al supporto decisivo ricevuto dalla coppia affidataria in occasione della recidiva della malattia, successivamente manifestatasi, avendo i suddetti confermato la loro ferma volontà di accompagnare il bambino nel difficile percorso finalizzato al trapianto (in tale contesto, secondo le indicazioni dei medici,
i Servizi si determinavano, in vista del prossimo trapianto, a non modificare gli incontri con i genitori e i nonni, al fine di evitare qualsiasi cambiamento della routine quotidiana suscettibile di negativa incidenza sul benessere psico-fisico del minore).
Tanto esposto, ha pertanto concluso come in epigrafe anche con riferimento alle istanze istruttorie formulate ex adverso.
La coppia affidataria faceva pervenire il proprio scritto “Memorie di un affido” ove erano descritti i momenti salienti della vicenda del minore, i relativi inaspettati progressi e l'intensità del legame affettivo instaurato con il bambino.
13 Non si costituivano in questa fase i nonni materni del minore, e Controparte_1
già costituiti in primo grado, aderendo in quella sede alla richiesta di CP_2
dichiarazione di adottabilità del minore, come formulata dal tutore nominato, nelle forme dell'adozione aperta.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, era acquisita relazione di aggiornamento pervenuta dai Servizi Sociali in data 10 febbraio 2025 con la quale, ripercorsa la storia del minore, sino alla recidiva precoce di leucemia linfoblastica acuta emersa nel novembre 2024 con programmazione di un piano terapeutico della durata di almeno 12 mesi e ricerca di un donatore compatibile per trapianto, si dava atto della allegata nota dell'Ospedale YE (ove era evidenziata la necessità di garantire al minore, in tale arco temporale, la conservazione del positivo rapporto con gli affidatari ma anche con i genitori biologici e i nonni); riferivano inoltre i Servizi
Sociali che in data 13 gennaio 2025 si era tenuta una riunione tra i sanitari del YE, il Servizio Sociale affidatario, il Centro affidi e la stessa Avv. Donzellini, tutore del minore, nel corso della quale era stato comunicato il reperimento di un donatore compatibile con possibilità di un trapianto di cellule staminali nel breve termine
(durante tale incontro era pure adottata la scelta di non apportare modifiche agli incontri con le figure familiari, ritenendo che qualsiasi modifica della rete di relazioni affettive in atto potesse rilevarsi altamente pregiudizievole per l'equilibrio emotivo del minore).
Alla stregua di quanto sopra i Servizi evidenziavano che non risultava possibile, allo stato, ottemperare al disposto della sentenza al fine di diradare gli incontri proprio in considerazione delle indicazioni dei medici (in relazione agli incontri programmati ogni 15 giorni con i genitori e ogni mese con i nonni materni), dovendosi pertanto soprassedere alle indicazioni della sentenza di un progressivo diradamento di tali incontri;
si dava peraltro atto dell'atteggiamento della coppia genitoriale che, pur intervenendo agli incontri, mostrava di avere un atteggiamento più concentrato sulle proprie esigenze che sui bisogni del minore;
rilevavano che il padre non aveva poi terminato l'iter per le valutazioni genitoriali con il Dott. adducendo un CP_4
14 trasferimento in Alto Adige per una opportunità lavorativa ivi reperita;
pure la richiesta di subordine di rimuovere lo stato di adottabilità e disporre l'affidamento del minore ai servizi con collocamento in casa famiglia, ad avviso dei Servizi, risultava incompatibile con le sue attuali condizioni di salute, ostative alla vita in comunità, per il rischio di esposizione a eventuali infezioni.
I Servizi Sociali, pertanto, pur rilevato che la prosecuzione del processo adottivo costituisca la soluzione migliore per il minore, sottolineavano che essa potrà avere attuazione solo non appena il bambino avrà superato la fase critica del trapianto,
rinviando ad esito l'accesso a una progettualità adottiva che tenga conto della rete affettiva in essere.
Sulla scorta degli elementi come sopra acquisiti, e sentite le parti, la intestata Corte
provvedeva sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata pronunciandone l'accoglimento in quanto rimedio strumentalmente diretto ad evitare l'immediata attuazione del progetto adottivo come delineato dalla sentenza oggetto di gravame, integrante l'obiettivo immediato indicato dai Servizi
Sociali nella citata relazione, per le ragioni ivi indicate, disponendo rinvio ad altra udienza per aggiornamento sulla condizione del minore.
Alla successiva udienza del 25 giugno 2025, acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, ad esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo stato di abbandono del minore
La valutazione delle risultanze istruttorie – La richiesta di Ctu
Risulta opportuno ripercorrere preliminarmente le principali tappe della vicenda in esame.
L'odierno procedimento traeva origine dagli esiti della indagine svolta nella procedura n.163/23 VG dalla quale emergevano una marcata compromissione della funzione genitoriale e una assenza di risorse adeguate nel nucleo allargato, cosicché
con il decreto in data 2/11/2023, sopra richiamato, il TM disponeva la sospensione dei
15 genitori dalla responsabilità genitoriale, nominando Tutore l'Avv. già CP_6
Curatore Speciale, e confermando l'affidamento del minore al Servizio sociale, con suo collocamento provvisorio presso la coppia formata da e Testimone_1 Per_8
nonché attribuendo ai Servizi Sociali il potere di eseguire e mantenere
[...]
detto collocamento, nonché di dare attuazione ai mandati loro conferiti per l'attuazione di interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio, con presa in carico del minore e dei genitori da parte rispettivamente di e e CP_7 CP_8
programmazione della frequentazione tra il minore e la famiglia di origine.
Significative carenze nell'accudimento del minore erano emerse sin dalle prime indagini seguite alla segnalazione pervenuta nel dicembre 2022 da parte del nonno materno del minore, tanto che solo a seguito della ordinanza del Controparte_1
TM del 31.03.2023 il bambino veniva iscritto alla scuola dell'infanzia e veniva attivato l'intervento di educativa domiciliare.
Gli ulteriori approfondimenti diagnostici, a seguito della situazione di malessere segnalata dalla madre del minore, consentivano il riscontro di una Leucemia Acuta
Linfoblastica, come riferito con relazione dei Servizi Sociali del 07.04.2023 ove pure si dava atto della situazione di forte conflittualità connotante i rapporti tra la coppia genitoriale e i nonni materni, tale da non garantire alle problematiche del minore la necessaria centralità dell'interesse degli adulti;
faceva seguito l'inserimento del minore unitamente alla madre presso la struttura della Fondazione YE “Casa
Matilde”, nell'impossibilità di reperire nell'immediatezza una comunità idonea per le specifiche esigenze del minore, con attivazione di ore giornaliere di educativa domiciliare (presso “Casa Matilde” e/o Ospedale YE in relazione al ricovero del minore alla struttura ospedaliera); in tale contesto emergevano in modo significativo le lacune della madre nell'assolvimento dei compiti di accudimento del minore e la limitata presenza del padre che non si avvaleva dell'ospitalità concessagli presso la struttura nei giorni festivi (come riportato nella relazione dei Servizi Sociali del 17 aprile 2023).
16 Quindi, il collocamento del minore presso la Casa Famiglia “I Piccoli Passi”, con facoltà della madre di permanervi e l'attivazione di un ulteriore supporto educativo presso la comunità nonché durante i ricoveri presso l' Ospedale YE, costituiva il momento di emersione di significative criticità della coppia genitoriale rispetto alle esigenze di accudimento del minore (mentre il padre rimaneva assente per tutto il mese di luglio 2023 in quanto impegnato in un periodo di prova in Trentino Alto
Adige, la madre manifestava la propria difficoltà a gestire da sola i ricoveri del minore e il proprio desiderio di seguire il compagno, lasciando il bambino in comunità).
Tanto emerge dalla relazione redatta dalla Comunità in data 5 settembre 2023 ove si afferma quanto segue: ha espresso la volontà di seguire il compagno in Parte_2
Trentino Alto Adige e lasciare il figli in struttura. La Signora, a seguito di ER
questo colloquio, ha riferito all'educatrice che la motivazione di tale richiesta è dovuta alla fragilità psichica e la paura che la malattia abbia il sopravvento nella sua vita quotidiana, ma anche i continui ricoveri del figlio che lei non riesce più a sostenere perché privata totalmente della sua libertà, oltre al forte desiderio si stare con il compagno, visto che è grazie alla sua presenza che lei sta meglio…TI sottolinea all' educatrice l'impossibilità di stare lontana dal compagno che lei dichiara essere una figura fondamentale per la sua vita e di non riuscire a pensarsi separata da lui e così tanto distanti. Mentre conferma di potersi separare dal figlio ed eventualmente seguirlo solo per la parte sanitaria”. “Quando l'educatrice riflette insieme Parte_2
sull'importanza della sua presenza per il figlio, soprattutto in questa fase della terapia così delicata rimane irremovibile rispetto alla sua decisione di partire insieme al compagno, non appena verrà comunicata la data di assunzione e l'assegnazione dell'alloggio, con l'intenzione di lasciare il figlio in struttura”.
Tale condizione di difficoltà culminava nel sopra richiamato episodio del 29.09.2023
quando la Signora rifiutava la presenza dell'Educatrice presso l'Ospedale Parte_2
YE e nelle mattine successive si chiudeva nella camera ospedaliera con ER
impedendo l'accesso del personale;
faceva seguito la comunicazione in data
03.10.2023 dell'impossibilità per la stessa di far rientro al reparto di oncologia (in
17 seguito, sarebbe pervenuta la nota del 24 ottobre 2023 con cui l'Ospedale YE
segnalava che i genitori si rendevano spesso irreperibili, tanto creando notevoli problematiche nella gestione delle questioni sanitarie).
Tutte tali vicende conducevano quindi al richiamato provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale con il contestuale collocamento del minore presso la famiglia affidataria appartenente al Progetto Gabbianella del Comune di Prato, che aveva dato la propria disponibilità temporanea ad accogliere il minore, attesa la sua condizione sanitaria e le particolari cautele necessarie a relativa tutela.
Intervenuta la richiesta del Pm presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, recante data 1 aprile 2024, faceva seguito l'aggiornamento della situazione di con relazione dei Servizi Sociali ER
del 6 giugno 2024 ove si dava atto della prosecuzione delle terapie necessarie presso l'Ospedale YE , con presa in carico del minore preso l'UFSMIA della CP_1
(nella persona della Neuropsichiatra infantile Dott.ssa Manuela Rita Casarano) e della programmazione degli incontri protetti con i genitori e i nonni materni (dando atto che al colloquio del 23 aprile 2024 la madre non si era presentata perché ”stanca” a seguito del rientro da un viaggio fuori Regione riferendo in seguito, in sede di colloquio in data 9 maggio 2024, il ripensamento delle proprie scelte circa la vicinanza al minore affermando “Voglio tornare con lui, non lo lascerò più”; nel successivo colloquio del 20 maggio 2024 la stessa, peraltro, affermava di aver interrotto l'ultimo colloquio con la psicologa perché le procurava malessere, riservandosi sulla eventuale prosecuzione degli incontri); quanto al padre emergeva l'indisponibilità del medesimo ad intraprendere il percorso di presa in carico per sostegno alla genitorialità adducendo propri impegni di trasloco e lavoro. Tale relazione rendeva inoltre conto dei contatti instaurati con le rispettive famiglie di origine della coppia genitoriale,
riferendo in ordine alla sostanziale consapevolezza dei nonni di non poter Parte_2
garantire una progettualità futura per mentre i nonni , residenti in ER Pt_1
Germania, affermavano le proprie difficoltà a recarsi in Italia per ragioni di salute della
18 nonna paterna (emergeva in tale contesto che i suddetti non si recavano in Italia da un anno e mezzo e che il figlio era stato in Germania, l'ultima volta, nel 2017).
Conclusivamente, i Servizi Sociali, richiamando le relazioni allegate del 13 luglio 2023 aventi ad oggetto le valutazioni della capacità genitoriali della Sig. e del Parte_2
Sig. nonché la mancata adesione di quest'ultimo al percorso di supporto alle Pt_1
competenze genitoriali, davano atto della non ipotizzabilità di un rientro del minore presso i propri genitori in termini compatibili con le sue esigenze di crescita escludendo anche l'ipotesi di un rientro in comunità madre/bambino, già ampiamente sperimentato con esiti fallimentari (la madre non riusciva a farsi carico della complessità delle esigenze del figlio, anche di carattere sanitario, tanto da aver abbandonato il progetto proprio quando il figlio aveva maggiormente bisogno di lei,
delegandone ad altri accudimento e cura).
Tali valutazioni erano fatte proprie dal Tribunale per i Minorenni che riteneva la sussistenza di una situazione di abbandono del minore in quanto i genitori,
nonostante gli interventi di sostegno posti in essere, non erano stati capaci di assolvere alle fondamentali esigenze del bambino, nella fattispecie particolarmente pressanti in termini di accudimento, vista la gravità della patologia diagnosticata;
valutava in tale contesto il ruolo decisivo della famiglia affidataria che aveva potuto offrire al minore un contesto nel quale affrontare in modo adeguato la dolorosa esperienza di vita che egli si trovava ad attraversare (richiamando la condizione di maggior benessere del minore raggiunta in tale contesto familiare, come riconosciuto dagli stessi nonni materni); dava atto che il tentativo di coinvolgimento delle famiglie di origine della coppia genitoriale non aveva dato risultati idonei ad ovviare alle carenze di assistenza morale e materiale da parte dei genitori;
riteneva peraltro il TM la configurabilità di un interesse del bambino a vedere salvaguardato il suo rapporto con alcune figure familiari, essendo emerso un legame affettivo reciproco tra , i genitori e i Per_7
nonni materni, quali unici riferimenti fermi per il minore cosicché la relazione con tali figure, appartenenti alla sua storia di origine, poteva costituire anche elemento di facilitazione nella costruzione di nuovi legami di attaccamento.
19 Tanto premesso, venendo alla disamina delle censure sollevate nel presente gravame si osserva che esse risultano sostanzialmente incentrate sulla insussistenza di una oggettiva e approfondita valutazione della capacità genitoriale della coppia e di una adeguata analisi del ruolo delle famiglie di origine giungendo a interpretare la fragilità genitoriale (soprattutto della madre, per ragioni di salute) con la volontà di abbandono del minore;
sotto tale profilo si contesta la sussistenza dello stato di abbandono del minore assumendo che nella fattispecie proprio l'iniziativa dei genitori nel rivolgersi tempestivamente al medico, aveva consentito la diagnosi della patologia sofferta dal bambino, fermo restando che la soluzione adottiva costituisce l'extrema ratio laddove ricorra una condizione di assoluta privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (sempre che detta mancanza non sia ascrivibile a causa di forza maggiore di carattere transitorio). In linea con tali deduzioni entrambi gli opponenti lamentano il mancato espletamento della Ctu volta all'accertamento della capacità genitoriale della coppia e la mancata valutazione dei progressi da essi raggiunti nel percorso di consapevolezza intrapreso
(mentre il giudizio del TM era sostanzialmente fondato su dati ormai privi di attualità).
Osserva la Corte che, quanto alla connotazione dello stato di abbandono, risulta opportuno richiamare l'arresto della S.C. (Cass., sez. I , 01/02/2022 , n. 3059) secondo il quale “La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo
20 sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l'adottabilità di una minore, in considerazione di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per la figlia, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, tenuti dalla madre, affetta da un disturbo della personalità, nonché della infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura della minore).”
Nel caso in esame l'originaria segnalazione dei nonni materni e le relazioni dei S.S.
trovano coerente riscontro in un articolato complesso di elementi acquisiti attraverso le relazioni delle strutture ove il minore con la madre erano ospitati nonché dalle valutazioni dei genitori sia sotto il profilo psicologico che delle capacità genitoriali espresse dalle figure professionali di riferimento operanti sul territorio (comprensive della relazione clinica elaborata dalla Dott.ssa psichiatra del Servizio di Persona_4
Salute Mentale Valdinievole, in relazione alla presa in carico della Sig. Parte_2
già dal 2016), oltre che dall'attività istruttoria espletata dal Collegio
[...]
mediante audizione diretta dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.
Tale, articolato, complesso di acquisizioni, consente di ritenere che le valutazioni espresse dal TM in ordine alla mancanza di capacità genitoriali, al configurabile rischio evolutivo del minore, nonché in tema di assenza di figure vicarianti, siano pienamente condivisibili.
Si osserva a riguardo come sia emersa la situazione di inadeguatezza dei genitori ad occuparsi del minore in considerazione degli obiettivi limiti caratterizzanti la coppia ai fini dell'assolvimento dei compiti di accudimento e cura del minore pur in presenza di un autentico attaccamento affettivo al bambino da essi manifestato;
tale giudizio risulta fondato – oltre che sul dato obiettivo derivante dalle carenze compiutamente descritte nelle relazioni dei Servizi Sociali – sulle specifiche valutazioni espresse dalle
Figure professionali competenti intervenute nel corso della lunga vicenda (connotata dal reiterato tentativo di recupero delle risorse genitoriali della coppia).
21 Assume significativo rilievo la relazione clinica del 16 gennaio 2023 elaborata dalla psichiatra Dott.ssa la quale, pur dando atto del progressivo miglioramento della Per_4
condizione della madre, affetta da disturbo schizoaffettivo, mediante l'assunzione terapia psico-farmacologica che le aveva consentito di realizzare il desiderio di avere un figlio mantenendo una buona situazione di compenso fio all'estate 2022, riferiva tuttavia di un più recente scadimento nell'efficacia e adeguatezza dell'accudimento del minore non ascrivibile al disturbo sofferto dalla giovane donna bensì a dinamiche disfunzionali con il compagno;
evidenziava a riguardo il ruolo manipolatorio svolto da quest'ultimo imponendo alla madre del minore il proprio stile di vita e le proprie scelte in termini spesso non conformi ai modelli comportamentali e morali socialmente condivisi (tale giudizio era confermato dalla Psichiatra anche in sede di audizione innanzi al TM all'udienza del 24.6.2024, ove era approfondita la tematica dei condizionamenti materni derivanti dalla percezioni di sensazioni a “carattere delirante” tali da spingerla a condotte di carattere preventivo, volte ad evitare situazioni percepite come pregiudizievoli, inserendosi in tale contesto la percezione del proprio compagno come l'unica persona disponibile a starle accanto in termini indispensabili per evitare il rischio di isolamento sino ad appoggiarne incondizionatamente le scelte).
L'istruttoria espletata dal TM ha ulteriormente approfondito l'attività di osservazione psicologica della coppia mediante l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla capacità genitoriale;
segnatamente nella relazione datata 13 luglio 2023 il Dott.
ad esito di approfondita analisi delle dinamiche nell'interazione CP_3
madre/figlio, perveniva alla individuazione di criticità derivanti da aspetti strutturali del funzionamento psichico, con manifestazione di forti dubbi in ordine alla concreta recuperabilità, pur dando atto il Professionista del “legame intenso e genuino che lega la madre e il figlio”; con relazione in pari data era elaborata la relazione del Dott.
i fini della valutazione della capacità genitoriale del padre da essa emergendo CP_4
significative carenze sul piano della comunicazione emotiva unitamente al difetto di consapevolezza della reale entità dei problemi affrontati, con la tendenza a
22 minimizzare o rielaborare le situazioni di criticità, in termini tali da destare, anche in tal caso, dubbi circa l'effettivo margine di recuperabilità delle risorse residue in termini coerenti con le tappe evolutive della crescita del minore.
Infine, assume significativo rilievo la relazione redatta dalla psicologa Dott.ssa
[...]
, operante nel servizio tutela minori della , circa gli esiti del CP_5 Controparte_1
percorso di supporto alla genitorialità svoltosi in tempi successivi a tali valutazioni, dando atto che il padre non aveva ad esso aderito (lo stesso, sentito all' udienza del
14.06.2024, dichiarava di non essersi recato a tali colloqui di sostegno adducendo di non aver avuto tempo, a causa di un trasloco che pure non era poi avvenuto e per asseriti impegni di lavoro, pertanto sottraendosi anche a tale significativa opportunità); quanto alla madre, questa aveva effettuato alcuni colloqui con la
Dott.ssa , ma, pur aderendo al percorso, non era tuttavia riuscita ad affrontare CP_5
le problematiche emerse dal punto di vista genitoriale (doc. 11 – Avv. Donzellini).
L'articolata indagine effettuata nei termini sopra riportati consente l'acquisizione di elementi sufficienti ai fini della decisione escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti mediante l'espletamento di Ctu.
Le censure espresse dalla difesa di in ordine alla valorizzazione Parte_2
della volontà da essa espressa in alcuni colloqui con il Servizio di seguire il padre del bambino, , in caso di suo trasferimento in Trentino per lavoro, non Parte_1
assumono decisivo rilievo;
secondo la prospettazione da essa formulata sarebbe stata trascurata la spiegazione che la dott.ssa avrebbe fornito in merito alla posizione Per_4
così assunta dalla madre nel senso che il trasferimento in Trentino non risultava diretto ad abbandonare , e non poteva pertanto essere interpretato come ER
volontà di non occuparsi del figlio, manifestando piuttosto la difficoltà della madre ad affrontare la cura del minore senza il compagno.
Risulta significativo rilevare che l'episodio richiamato, letto nel contesto delle valutazioni coma sopra espresse, a prescindere da una espressa volontà abbandonica, costituiva evidente espressione delle difficoltà della madre ad affrontare il percorso di crescita e di cura del figlio minore, senza il supporto (pure caratterizzato dalle
23 richiamate criticità) della figura paterna, tanto confermando la marcata compromissione delle capacità genitoriali della coppia, dimostratasi inidonea a garantire un adeguato progetto di vita familiare (mostrando in particolare di non avere compiuta consapevolezza della situazione sanitaria e personale del bambino nel coltivare progetti di trasferimento in altra regione, lontano dal luogo di cura del minore, e facendogli, di fatto, mancare la vicinanza affettiva ed emotiva necessaria nei momenti di maggiore fragilità del percorso terapeutico).
Non risulta peraltro apprezzabile, alla stregua dell'evoluzione della vicenda, anche attraverso la lettura qualificata offerta dalle suddette valutazioni, un effettivo superamento delle criticità come dedotto dalla difesa del Sig. (ove Parte_1
si lamenta la valorizzazione di dati ormai privi di attualità) emergendo piuttosto elementi significativi anche al fine di escluderne la natura meramente transitoria.
Si osserva a riguardo che le ulteriori censure in tema di mancato approfondimento di tale ultimo profilo, anche in relazione alla necessità di vagliare opzioni dirette al recupero delle risorse genitoriali e alla conservazione del rapporto con i genitori biologici, risultano destituite di fondamento.
A tale riguardo deve essere richiamato il fondamentale criterio di necessaria compatibilità temporale dei possibili interventi da attuarsi sui genitori secondo i tempi fisiologici del minore rispetto alle esigenze di sviluppo psicofisico della propria persona nel rispetto delle tappe evolutive della crescita.
Risulta opportuno segnalare in proposito le pronunce della S. C. che pongono in risalto il consolidato criterio di bilanciamento degli interessi in vista della tutela dei diritti del minore nella delicata fase evolutiva;
tra essi si richiama Cassazione civile sez. I , 30/06/2022 , n. 20948 secondo la quale “In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo,
24 risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità”.
Nel caso in esame, fermo restando che l'indagine in ordine alle capacità genitoriali della coppia e alle relative possibilità di recupero si concludeva con la segnalazione di deficit strutturali del funzionamento psichico, con assoluta incertezza in ordine alla possibilità di effettivo superamento di tali carenze in tempi idonei rispetto alle esigenze del minore, si osserva che numerosi e reiterati sono stati, nel considerevole arco di tempo decorrente dalla presa in carico della situazione del minore, i tentativi di supporto e accompagnamento dei genitori del piccolo in un percorso di ER
adeguata consapevolezza del proprio ruolo e delle esigenze, particolarmente complesse, del figlio minore, anche in ragione della grave patologia da cui egli è
affetto, evidentemente risultati vani.
Gli ulteriori aggiornamenti in ordine alla situazione del nucleo, che saranno di seguito affrontati e al cui contenuto si rinvia, non consentono peraltro di pervenire a diverse conclusioni rispetto alla decisione oggetto di gravame anche alla luce dei fatti sopravvenuti.
Le figure vicariali.
La difesa del Sig. incentra in primo luogo le proprie censure in Parte_1
ordine alla mancata valutazione del ruolo attribuibile alla famiglia di origine paterna,
assumendo che il suddetto ha un ottimo rapporto con i propri genitori, i quali sarebbero disposti a tornare in Italia e prendersi cura del minore nonché, fin quando necessario, a prestare aiuto economico alla coppia genitoriale;
formula poi specifiche censure alla gravata sentenza in considerazione della mancanza di una adeguata analisi di tale nucleo familiare richiamando nella sostanza il possibile ruolo vicariale ascrivibile ai nonni paterni.
Tali deduzioni risultano tuttavia contraddette dalle circostanze riferite nella relazione dei Servizi Sociali del del 6 giugno 2024 in relazione al colloquio intercorso
25 in data 21 maggio 2024 con i nonni paterni;
in tale occasione gli stessi, residenti in
Germania, affermavano di essere stati informati dal figlio dell'udienza rappresentando di non poter essere presenti per la patologia sofferta dalla nonna, Sig.
che impediva alla stessa e al nonno di viaggiare (assolvendo Persona_9
quest'ultimo ai relativi compiti di assistenza oltre che a propri impegni di lavoro);
nella circostanza i medesimi riferivano di essere stati l'ultima volta in Italia circa un anno e mezzo prima mentre il figlio li aveva raggiunti in Germania nel 2017, Pt_1
e contestavano espressamente quanto relazionato dai Servizi assumendo che le segnalazioni dei nonni paterni non corrisponderebbero a verità.
Tanto premesso, risulta evidente una situazione di sostanziale indisponibilità dei nonni paterni a un effettivo coinvolgimento nella vicenda in esame, ancorché
ascrivibile alle obiettive condizioni di salute della nonna materna e alle connesse difficoltà di spostamento della coppia, fermo restando che il mero contributo economico non avrebbe significativo rilievo rispetto alle segnalate criticità delle risorse genitoriali.
Nella fattispecie, assume peraltro specifico rilievo la stessa natura dei rapporti tra costoro e il nucleo del figlio tali da non integrare l'effettiva esistenza di un Pt_1
legame affettivo, connotato da consuetudine di vita e di frequentazione, tra i nonni paterni e il piccolo , in termini idonei a garantire lo svolgimento di un ruolo ER
vicariale rispetto alle compromesse funzioni genitoriali.
A tale riguardo giova richiamare l'orientamento espresso da Cassazione civile sez. I,
28/02/2022, n. 6533, secondo il quale “ … Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità, dovendo il giudice verificare in primo luogo la effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.”
26 Alla stregua di tali considerazioni risulta superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al ruolo e al possibile contributo dei nonni paterni nei termini prospettati dall'impugnante.
Si osserva, infine, che l'indagine in ordine alla esistenza di potenziali funzioni vicariali era opportunamente estesa dal TM anche in relazione all'ambito familiare materno,
dandosi atto della impossibilità dei nonni materni di occuparsi di per ragioni Per_7
anagrafiche e di salute, fermo restando il desiderio degli stessi di rimanere un punto di riferimento dal punto di vista affettivo per il bambino, e della indisponibilità dello zio materno, il quale esprimeva la necessità di allontanarsi dalla situazione familiare per crearsi una vita autonoma.
Ne consegue l'insussistenza di risorse familiari di riferimento che possano vantare rapporti significativi con il bambino e si siano altresì rese disponibili alla sua cura ed educazione, ai fini della necessaria valutazione delle figure vicariali nella cerchia dei parenti più stretti del minore.
La relazione di aggiornamento sulla situazione del minore.
Con relazione 27 maggio 2025 i Servizi Sociali hanno fornito un aggiornamento sulla situazione del piccolo allegando relazione clinica dell'Ospedale YE, ER
emessa in pari data, da cui emerge che il bambino - sottoposto in data 25 febbraio
2025 al trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche – veniva dimesso in data 26 marzo
2025 trovandosi attualmente in una situazione di follow-up post trapianto, con controlli clinico-ematochimici periodici;
il personale sanitario del YE rappresenta, inoltre, che “Il follow-up trapiantologico – come da prassi – avrà durata minima di 5 anni, durante i quali il paziente sarà sottoposto a monitoraggi strumentali, accertamenti specialistici ed eventuali ricoveri per gestione di complicanze infettive, tossiche o immunologiche (ex GvHD). Da programmare a breve la rivalutazione di malattia con esecuzione di aspirato midollare e rachicentesi esplorativa e lo screening immunologico dei 100 giorni, sul quale potremo definire il rischio infettivo del bambino e il suo progressivo reinserimento in ambienti comunitari”.
27 L'informativa del Centro Affidi allegata rende conto del valore significativo rivestito per dal progetto di affidamento, tale da garantirgli un contesto affettivo sicuro Per_7
e stabile in ogni fase del suo percorso clinico.
I Servizi Sociali, alla luce del progressivo miglioramento delle condizioni di salute del minore, prospettano l'opportunità di attuazione di un progetto adottivo che possa garantire stabilità, continuità affettiva e un ambiente familiare in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi e di cura del minore, rilevando la persistenza dei profili problematici già riscontrati nella coppia, in termini di mancata consapevolezza delle proprie difficoltà genitoriali, con tendenza costante alla deresponsabilizzazione,
attribuendo a figure esterne la responsabilità della situazione familiare e così negandosi a una relazione d'aiuto efficace con i Servizi (si richiamano a riguardo i contenuti del colloquio del 19 maggio 2025, a cui peraltro il padre non si presentava ritenendo l'inutilità dell'incontro, sulla base di quanto riferito dalla compagna, nonché
l'andamento delle videochiamate connotato, come da relazione elaborata dall'educatore di riferimento, da reiterati ritardi dei genitori rispetto all'orario prefissato e dalla scarsa partecipazione del padre nell'interazione con il minore).
Sulla base di tali elementi, i Servizi Sociali, ritenuta la incompatibilità
dell'atteggiamento complessivo della coppia, anche allo stato, rispetto a qualsiasi intervento di supporto finalizzato al recupero delle competenze genitoriali, hanno ritenuto necessario prevedere un graduale percorso di distanziamento dagli attuali rapporti con la famiglia d'origine, ai fini dell'avvio di un possibile progetto adottivo,
programmando a partire dal mese di giugno, con la ripresa degli incontri in presenza,
la relativa cadenza ogni tre settimane con i genitori e ogni mese con i nonni.
Ne consegue, anche alla luce degli elementi emersi dalle citate relazioni,
l'insussistenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare il quadro complessivo,
come già valutato dal Tribunale per i Minorenni con la gravata sentenza, che deve pertanto essere integralmente confermata anche con riferimento alla previsione di adozione aperta, volta a salvaguardare il legame affettivo tra il minore e i genitori e nonni materni, restando pertanto fermi anche gli ampi mandati attribuiti allo scopo ai
28 Servizi Sociali incaricati (tanto confliggendo con la richiesta di intensificazione degli incontri genitori/figlio formulata all'udienza di discussione dalla difesa di Pt_1
nonché con quella di inserimento in comunità della madre insieme al
[...]
minore al fine di consentire il recupero delle competenze genitoriali).
Alla integrale conferma della sentenza consegue la riacquisizione della sua immediata efficacia esecutiva.
Le spese della presente fase di giudizio sono integralmente compensate alla stregua della natura della causa e degli interessi coinvolti.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando,
respinge le impugnazioni proposte e per l'effetto conferma integralmente la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 10.10.2024 nel procedimento iscritto con il n. R.G. 1049/2024, con conseguente riacquisizione della sua immediata efficacia esecutiva;
spese di lite integralmente compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali incaricati.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1 quater DPR
115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il procedimento è esente da contributo unificato.
Firenze 25 giugno 2025
Il Presidente est.
Nota: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata alla eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e successive modifiche e integrazioni.
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Minorenni
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel.
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Matteo Capecchi Esperto
dott. Claudia Carfagna Esperto
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nelle cause di impugnazione ai sensi dell'art. 17 legge n.184/1983 iscritte a ruolo e riunite sub n. 3 del R.G. Affari Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data
10.10.2024 nel proc. iscritto con il RG 1049/2024,
promosse, rispettivamente, da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
Serena Fusilli che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
(causa n. R.G. 3/2025 V.G.) elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_2
Michela Gelli che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
(causa n. R.G. 15/2025 V.G.)
- parti impugnanti –
Nei confronti, reciprocamente, di
.s. rappresentata e difesa Parte_2
c.s. rappresentato e difeso Parte_1
Nonché, per entrambe le parti impugnanti, nei confronti di Avv. Chiara Donzellini, quale tutore e difensore del minore , Persona_1 nato a [...] il [...]
Controparte_1
[...]
e parenti entro il quarto grado del minore,
[...] CP_2 già costituiti in primo grado
- parti impugnate – in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: impugnazione sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte impugnante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previa acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado, compresi i verbali di udienza del14/06/024:
-In via preliminare concedere la sospensione, inaudita altera parte, dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado del 10/10/2024, notificata il 5/12/2024 (doc.
n. 1 sentenza appellata);
- In via principale previo esperimento della CTU, dichiarare, in accoglimento dell'appello, riformata la sentenza del 10/10/2024 emessa dal Tribunale dei Minorenni di Firenze, rg 1049/2024, notificata in data 5/12/2024 qui impugnata con rimozione degli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non dichiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge e di conseguenza ordinare che il minore sia collocato dal padre e dalla madre, Sig e Parte_1
Sig.ra al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, Parte_2
dettandone eventualmente le modalità e supervisione;
- In denegata ipotesi, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità
e disporre che il minore rimanga provvisoriamente presso la famiglia in affido e venga disposto un progetto di incontri frequenti con i genitori a cadenza bisettimanale alla
2 presenza di operatori ed educatori diretti a facilitare il rientro del minore nella famiglia di origine.
- In via istruttoria
Si chiede che la Corte disponga audizione dei nonni paterni nonché dei genitori del piccol . ER
- In ogni caso si chiede che venga disposto CTU psicologica volta ad accertare la capacità genitoriale dei Sigg.ri e e psicologica sul minore per Pt_1 Parte_2
accertare il rapporto interiore d nei confronti dei genitori e la compatibilità ER
dello stato di salute del piccolo con l'inserimento in una nuova famiglia, nonché accertare anche la mancanza di volontà di abbandonare del figlio da parte del Sig.
. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi legali.
Con pronuncia immediatamente esecutiva”; per la parte impugnante : Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previa acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado, compresi i verbali di udienza del 14.06.2024 nel procedimento n.1049/2024 RG:
1. In via preliminare concedere la sospensione, inaudita altera parte, dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado del 10.10.2024 notificata il 12.12.2024; 2. in via principale previo esperimento della CTU come richiesta, in accoglimento dell'appello riformare la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 10.10.2024 nel procedimento n.1049/2024 RGVG e notificata alla madre presso il difensore costituito in data 12.12.2024 qui impugnata, con rimozione degli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non dichiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge
3. e per l'effetto, disporre l'affidamento e la collocazione del minor Persona_1
presso i genitori Sigg.r nell'abitazione di Parte_2 Parte_1
Monsummano Terme (PT), Via Battisti 770, attuale domicilio, con assistenza e monitoraggio da parte Servizi Sociali territoriali competenti;
3 4. in denegata ipotesi, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità e disporre che l'affidamento ai Servizi Sociali competenti e collocazione esclusiva con i genitori presso la casa familiare, con monitoraggio dei Servizi Sociali;
5. in ulteriore subordine, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità e disporre che l'affidamento del minore al Servizio Sociale ed il collocamento dello stesso presso una Struttura/casa famiglia con la madre, sig.ra con supporto del Servizio, al fine di facilitare il rientro del Parte_2
minore nella famiglia di origine;
6. in ulteriore subordine, rimuovere gli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità e disporre che la permanenza del minore presso la famiglia collocataria e con diritto della madre e/o dei genitori ad almeno n.3 incontri settimanali, anche alla presenza di operatori ed educatori diretti a facilitare il rientro del minore nella famiglia di origine
In ogni caso, si chiede che venga disposta CTU psicologica volta ad accertare la capacità genitoriale della sig.ra e del compagno padre del Parte_2
minore, sig. , nonché la transitorietà della attuale condizione di Parte_1
difficoltà della appellante. SI chiede altresì che venga disposta consulenza psicologica sul minore per accertare il rapporto interiore d nei confronti dei genitori e la ER
compatibilità dello stato di salute del piccolo con l'inserimento in una nuova famiglia.
Con vittoria di spese e compensi legali.
Con pronuncia immediatamente esecutiva”; per il difensore del minore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello –Sezione per i Minorenni
-adita ogni contraria istanza e ritenuti fondati i motivi esposti,
In via preliminare, rigettare la richiesta di CTU per i motivi già esposti in atti,
Nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dai Signori e Parte_1
e conseguentemente confermare Sentenza emessa dal Tribunale Parte_2
per i Minorenni di Firenze in data 10.10.2024.”
4 per il Pubblico Ministero interveniente: “rigetto dei motivi d'appello e la conferma della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale per i Minorenni di Firenze, pronunciando su ricorso proposto dal Pubblico Ministero in data 2 aprile 2024 ai sensi dell'art. 12 L. n. 184/1983, dichiarava lo stato di adottabilità del minore ER
, nato a [...] il [...], confermando il suo affidamento al
[...]
Servizio Sociale con collocamento provvisorio presso la coppia Controparte_1
attualmente designata fino alla individuazione da parte del settore adozioni dell di idonea coppia scelta tra quelle proponenti domanda di adozione, Pt_3
conferendo allo scopo apposito mandato;
dava inoltre mandato al Servizio sociale di riferimento della coppia collocataria, in collaborazione con il Servizio sociale di riferimento del nucleo originario del minore e relativa , di Persona_2
provvedere alla organizzazione degli incontri tra il minore e i genitori e nonni materni, in un'unica occasione - anche se separatamente - una volta ogni due mesi ovvero secondo le esigenze del minore (per i genitori solo in caso di stabile adesione da parte degli stessi alle indicazioni degli operatori), in forma osservata e in luogo neutro e idoneo, indicato dal Servizio sociale di riferimento del suo domicilio
(dovendo rimanere segreto quello definitivo); dava infine mandato al Servizio Sociale
e UFSMIA di riferimento della coppia collocataria di monitorare e valutare se permanente l'interesse del minore alla prosecuzione del rapporto con i familiari di origine e, conseguentemente, le modalità più consone nel tempo (eventualmente diradando gli incontri ovvero attivando un sistema di videochiamate ogni tre/quattro mesi con scambio di informazioni, scritti e oggetti attivato e mediato dai Servizi tra la coppia collocataria e la famiglia di origine); richiamava, a connotazione del regime indicato, l'interpretazione adeguatrice al dettato costituzionale dell'art. 27, terzo comma, L. 184/1983 sostenuta dalla sentenza Corte Cost. n. 183 del 2023 in relazione
5 alla previsione del mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine del minore pur in presenza di adozione piena e legittimante;
confermava la nomina quale tutore provvisorio del minore dell'Avv. Chiara Donzellini del Foro di Pistoia;
dichiarava la immediata efficacia della sentenza.
Il TM ricostruiva la vicenda del minore ripercorrendo le fasi del pregresso procedimento instaurato dal PM ex art. 333 c.c. richiamando il decreto emesso in data 2.11.2023, ai sensi dell'art. 10 L. n. 184/1983, con il quale era dichiarata la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei genitori di , ER Parte_2
e con nomina quale Tutore dell'Avv. Chiara Donzellini,
[...] Parte_1
già curatore speciale, ritenuta una marcata compromissione della funzione genitoriale della coppia;
evidenziava che l'originario procedimento era stato instaurato a seguito di una segnalazione proveniente dal nonno materno del minore, Sig.
[...]
risalente al dicembre 2022, ove questi riportava, insieme alla moglie Per_3 CP_2
le preoccupazioni nutrite circa le condizioni del piccolo , tenuto buona
[...] ER
parte della giornata in un lettino con le sbarre posto vicino alla porta di ingresso, non venendo fatto uscire dall'abitazione, alimentato ancora all'età di tre anni solo con latte artificiale e tuttora dipendente dal pannolino e non iscritto alla Scuola dell'Infanzia,
nonché in relazione a talune condotte materne (avendo riscontrato che la madre era solita uscire di notte con la macchina facendo rientro a casa al mattino presto); tale segnalazione aveva trovato riscontro nella visita domiciliare eseguita dai Servizi
Sociali in data 16.1.2023, con il supporto dei CC di Monsummano, e nelle informazioni acquisite dal pediatra di riferimento circa le condizioni di salute del minore;
in quella sede avevano altresì trovato conferma taluni comportamenti anomali della madre, seguita dal Servizio di Salute Mentale dal 2007 per disturbo schizoaffettivo, e le difficoltà di relazione con la coppia (che rifiutava l'attivazione di un servizio educativo domiciliare per il minore, non iscritto alla Scuola dell'Infanzia per volontà del padre,
il quale spiegava le difficoltà di rapporto con la famiglia di origine della compagna con un sentimento di diffidenza di costoro, a causa delle proprie origini meridionali).
6 Nel corso di tale procedimento, a seguito di una serie di accertamenti eseguiti presso il SOC Oncologia, Ematologia e Trapianto di Cellule dell'Ospedale YE di Firenze,
era diagnosticata a Yoseph una Leucemia Acuta Linfoblastica, facendo seguito il collocamento del minore insieme alla madre presso la Casa Matilde della Fondazione
YE di Firenze, al fine di supportare la giovane donna per le gravi difficoltà da essa manifestate nella gestione del figlio nel percorso di cura (cfr. relazione Servizi Sociali del 17.4.2023); nel corso di detta permanenza era offerta al padre l'opportunità di essere ospitato presso la suddetta struttura nei fine settimana in modo da mantenere una relazione con il figlio e supportare la compagna, ma questi non coglieva tale opportunità; con successiva ordinanza in data 27.4.2023 il TM, confermato in via provvisoria e urgente l'affidamento del minore ai Servizi Sociali con delega sanitaria,
scolastica e burocratica-amministrativa, disponeva il collocamento del minore in idonea comunità dando alla madre la possibilità di permanervi, attribuendo altresì ai
Servizi sociali compiti di monitoraggio e di organizzazione della frequentazione padre/figlio alla presenza di un operatore, per la opportuna osservazione della relazione (analoghe modalità dovevano essere adottate per la relazione madre/figlio ove la non avesse aderito al collocamento in comunità). Parte_2
Tuttavia dalle successive relazioni dei Servizi Sociali e della Comunità Parte_4
dalla nota dell'Ospedale, nonché dalla relazione Centro affidi e dalle effettuate audizioni, emergeva che durante l'inserimento nella Casa famiglia, con periodi di ricovero del minore presso l'Ospedale YE, il padre non aveva prestato alcuna collaborazione per dare il cambio alla madre, nonostante fosse a ciò stato invitato,
mentre la madre aveva riferito agli operatori di non essere in grado di gestire da sola i ricoveri del minore manifestando piuttosto la volontà di seguire il compagno in caso di suo stabile trasferimento a Bolzano, ove lo stesso già si trovava per motivi di lavoro,
occupandosi del figlio solo nei momenti di ricovero.
Faceva seguito l'episodio del 29 settembre 2023 quando la madre rifiutava la presenza dell'educatrice presso l'Ospedale YE chiudendosi con il minore all'interno della camera ospedaliera e impedendone l'accesso al personale per le cure;
inibita la
7 presenza della madre nel reparto, con comunicazione del 3 ottobre 2023, il bambino veniva collocato presso la famiglia affidataria ove tuttora si trova.
Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale, con la citata sentenza oggetto di impugnativa, valutava la sussistenza dello stato di abbandono del minore rilevando che i tentativi di fornire supporto al nucleo si erano rivelati privi di effetti concreti e che permaneva l'incapacità della madre di farsi carico delle esigenze del minore, anche in ragione del suo stato di fragilità e dipendenza rispetto al compagno e alla luce della sostanziale mancanza di attenzione alle esigenze del minore manifestata da quest'ultimo.
Ha proposto impugnazione il Sig. contestando preliminarmente Parte_1
la lettura dei fatti espressa dal TM, assumendo che il giudizio ivi espresso trascurava le difficoltà anche emotive che la coppia genitoriale aveva dovuto affrontare a seguito della scoperta della leucemia del piccolo , e ometteva di contestualizzare gli ER
atteggiamenti posti in essere alla luce della drammatica situazione del minore.
Ad avviso dell'impugnante, il giudizio formulato dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze sarebbe basato su fatti e comportamenti superati e non più attuali, essendo stata omessa la valutazione dei cambiamenti positivi della madre (espressi in sede di udienza anche dalla psichiatra della Sig.ra Dott.ssa Parte_2 Per_4
e dello stesso padre;
sarebbero inoltre state ignorate le deduzioni e le richieste
[...]
formulate in comparsa di risposta in relazione ai seguenti profili: 1) la famiglia di origine di attualmente dimorante in Germania, sarebbe disponibile Parte_1
a rientrare in Italia e prendersi cura del minore, anche mediante aiuti economici ai genitori (alla luce delle difficoltà del padre di reperire una stabile occupazione); 2)
l'incidenza nella vicenda del conflittuale rapporto tra e i propri Parte_2
genitori; 3) la insussistenza dei presupposti dello stato di abbandono sulla base di rigorosa valutazione in termini conformi alla relativa funzione del tutto residuale;
4)
la richiesta di CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale del Sig.
[...]
sul piccolo , con accertamento del rapporto interiore col Parte_5 ER
padre e la madre.
8 Ha pertanto censurato la gravata sentenza per “omessa motivazione e/o valutazione di fatti determinanti” evidenziando che la conservazione del provvedimento determinerebbe un grave pregiudizio per il minore, il quale si vedrebbe esposto a un ambiente nuovo, ancora diverso dall'attuale famiglia di affido;
inoltre non sarebbero state adeguatamente indagate le ragioni del conflitto tra la e la propria Parte_2
famiglia di origine, individuabili nella mancata accettazione da parte del nonno materno di una figlia malata psichiatrica, abbandonata a sé stessa fin dall'infanzia,
tanto da coinvolgere gli Assistenti Sociali nelle iniziative assunte contro la medesima ed il nipote, senza peraltro prendersi cura del piccolo;
era inoltre trascurato il ER
fatto che le gravi condizioni di salute del bambino erano ascrivibili alla grave patologia che gli sarebbe stata diagnosticata solo successivamente e che i genitori erano stati comunque costantemente presenti in considerazione delle esigenze del minore (senza che tali circostanze, seppure riportate dai Servizi, fossero adeguatamente valutate nel provvedimento impugnato), tanto escludendo la stessa sussistenza della situazione di abbandono del minore, intesa come assoluta inidoneità della coppia genitoriale ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e a garantire al minore le cure materiali e il sostegno affettivo essenziale per la equilibrata crescita psico-fisica della prole.
Tanto premesso, ha insistito ai fini dell'espletamento di indagine approfondita sulla capacità genitoriale della coppia e sul rapporto affettivo con il figlio , ER
chiedendo, in termini preliminari, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e pertanto concludendo come in epigrafe, anche in via istruttoria.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione anche la madre del minore,
, formulando un unico, articolato, motivo così rubricato: Parte_2
ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DELLO
STATO di del figlio minore sotto il profilo della capacità genitoriale Per_5
materna ovvero della non transitorietà della dichiarata non capacità – mancata ammissione consulenza d'ufficio.
9 Assume l'impugnante che il Tribunale dei Minorenni non avrebbe effettuato un compiuto accertamento dello stato di abbandono del minore né avrebbe acquisito approfondita valutazione della capacità genitoriale della sig.ra Parte_2
anche sotto il profilo della transitorietà dell'attuale condizione personale della madre,
ponendo a fondamento della propria decisione esclusivamente le relazioni depositate dai Servizi incaricati, contenenti conclusioni condizionate da forme di pregiudizio nei confronti della coppia genitoriale e altresì indotte da fallaci dichiarazioni dei componenti della famiglia di origine della madre, comunque riferibili a situazioni prive di attualità, attesa la successiva presa di coscienza di essa comparente;
rileva a tale riguardo che, nonostante la ostilità della propria famiglia di origine alla stessa attuazione di un progetto familiare con il compagno, ella – dopo la nascita del figlio
– aveva preso consapevolezza della propria condizione psichica e del proprio ruolo di madre (come peraltro emerso dalle relazioni del Servizio Sociale e confermato dalla dott.ssa psichiatra del Servizio di Salute Mentale, anche in sede di Persona_4
audizione, in relazione alla condizione di equilibrio raggiunta mediante l'assunzione di terapia farmacologica con prestazione di adeguato accudimento del minore), emergendo le obiettive difficoltà solo a seguito della emersione della patologia di
. ER
A fronte di tale situazione, ad avviso della impugnante, il TM non avrebbe effettuato un proprio autonomo accertamento mediante l'espletamento di Ctu volta ad indagare se la condizione di difficoltà della madre sia o meno temporanea, né avrebbe vagliato la possibilità di soluzioni alternative all'adozione, quali un effettivo sostegno alla madre ovvero l'inserimento della coppia madre/figlio in struttura idonea;
a tale riguardo censura la sentenza nella parte in cui valorizzava la volontà espressa dalla in alcuni colloqui con il Servizio di seguire il padre del minore, Parte_2 Parte_1
, in caso di suo trasferimento in Trentino per lavoro trascurando la
[...]
spiegazione fornita a riguardo dalla dott.ssa (in relazione e verbalmente Per_4
all'udienza del 14.06.2024) circa la valenza di tale scelta, sintomatica delle difficoltà
che la madre, senza il proprio compagno, si troverebbe ad affrontare nella gestione
10 della condizione di , e pertanto tale da sottintendere di fatto una richiesta di ER
aiuto da parte della medesima.
Sulla scorta di tali motivi ha pertanto concluso come in epigrafe, anche in via istruttoria.
Disposta, con provvedimento presidenziale del 17 gennaio 2025, la riunione delle cause come sopra instaurate, si è costituito il tutore del minore, Avv. Chiara
Donzellini, chiedendo la conferma della sentenza impugnata alla luce degli elementi acquisiti;
ha evidenziato a riguardo che, a seguito della segnalazione delle significative carenze della coppia genitoriale nella capacità di accudimento del minore, attivata dalla famiglia d'origine della era stata disposta la presa in carico del Parte_2
nucleo da parte dei Servizi Sociali emergendo, anche in seguito a valutazione del pediatra di famiglia Dott. la necessità di un supporto educativo domiciliare e Per_6
l'opportunità dell'iscrizione del minore alla scuola dell'Infanzia (interventi entrambi rifiutati dai genitori e di seguito attuati solo a seguito di ordinanza del TM del
31.03.2023); che, intervenuta la diagnosi della malattia, erano emerse le gravi difficoltà
della madre nella gestione del percorso di cura del figlio, venendo pertanto la stessa collocata insieme al minore presso la struttura Casa Matilde della Fondazione YE
di Firenze, con attivazione di intensivo supporto educativo delle funzioni genitoriali
(e possibilità per il padre di essere ospitato presso la struttura nel fine settimana, senza che questi cogliesse tale opportunità); che, a seguito di ordinanza del TM del
27.04.2023, era disposto il collocamento del minore in idonea comunità (Casa
Famiglia “I Piccoli Passi”) dando alla madre la facoltà di permanervi con attivazione di un ulteriore supporto educativo all' interno della struttura registrandosi tuttavia, in occasione dei ricoveri del bambino presso l' Ospedale YE, nel corso di tale periodo, che il Signor non era mai rimasto accanto al figlio in ospedale per Pt_1
dare il cambio alla madre, rimanendo assente per tutto il mese di luglio 2023, in occasione di un periodo di prova di lavoro in Trentino Alto Adige, né si era mai recato in tale periodo a fare visita al figlio in ospedale;
che la madre manifestava di non essere in grado di gestire i ricoveri da sola, affermando che se il compagno si fosse trasferito
11 a Bolzano lo avrebbe seguito occupandosi del figlio solo nei momenti di ricovero, come da relazione della Comunità Piccoli Passi del 05.09.2023(doc.5); che in data 29.09.2023
la Signora rifiutava la presenza dell'Educatrice all' Ospedale YE e nelle Parte_2
mattine successive si chiudeva nella camera ospedaliera con senza consentire ER
l'accesso del personale, facendo seguito, in data 03.10.2023, la comunicazione del
Servizio Sociale in ordine alla impossibilità per la madre di fare rientro nel reparto di oncologia, non determinando tale notizia particolari reazioni nella coppia genitoriale
(la madre ribadiva, anzi, in tale contesto, che la sua intenzione era quella di fare rientro a casa con il compagno); che a seguito di ciò, il minore veniva collocato presso la coppia dei genitori affidatari, ove attualmente si trova.
Tanto premesso, ha dedotto la sussistenza dello stato di abbandono del minore, alla stregua della dimostrata incapacità della coppia genitoriale la quale, nonostante gli interventi di sostegno posti in essere, compreso anche l'inserimento del minore in comunità con la madre, non aveva mostrato di essere in grado di comprendere e occuparsi concretamente delle esigenze del minore, considerando anche la grave situazione sanitaria di , come evidenziato anche nella relazione dei Servizi ER
Sociali del 04.02.2025.
Quanto alla richiesta di Ctu, ha evidenziato la superfluità di tale mezzo istruttorio,
tenuto conto degli elementi già raccolti dal TM (in particolare richiamando la relazione della Dott.ssa del 16.01.2023 (doc.8) e le valutazioni ivi espresse in Per_4
ordine al disturbo psichiatrico della madre e alle dinamiche disfunzionali con il compagno, anche a discapito delle esigenze del figlio minore, nonché le valutazioni delle competenze genitoriali effettuate, quanto alla madre, dallo psicologo Dott.
operante nel servizio tutela minori della , del CP_3 Controparte_1
13.07.2023 (doc. 9) e, quanto al padre, dallo psicologo Dott. Controparte_4
operante nel servizio tutela minori della , (doc.10) del 13.07.2023, Controparte_1
laddove entrambi i Professionisti esprimevano forti dubbi sulla recuperabilità delle competenze genitoriali;
ha infine osservato che, a seguito di tali valutazioni, era stato attivato un percorso di supporto alle residue competenze genitoriali con la psicologa
12 Dott.ssa , operante nel servizio tutela minori della CP_5 Controparte_1
(doc.11) e che, tuttavia, tale percorso si era concluso con esito fallimentare in ragione della mancata adesione da parte del padre (come dallo stesso esplicitato all' udienza del 14.06.2024 adducendo asseriti impegni di trasloco e lavoro) mentre la madre, pur manifestando la propria adesione, non era tuttavia riuscita ad affrontare le problematiche del figlio ed a prendere consapevolezza delle proprie carenze.
Quanto, infine, alla sussistenza di ulteriori risorse familiari idonee a fornire supporto alla coppia genitoriale ha richiamato la sostanziale indisponibilità dei nonni paterni,
residenti in [...], anche per le addotte ragioni di salute, e la manifestazione di consapevolezza da parte dei nonni materni circa l'impossibilità di fornire un proprio contributo in termini di progettualità futura per il bambino per ragioni anagrafiche e per le patologie sofferte (pur manifestando l'intento di rimanere un punto di riferimento per sul piano emotivo e relazionale e, allo stato, la propria Per_7
riconoscenza nei confronti della famiglia affidataria).
Ha conclusivamente rilevato l'esito altamente positivo del progetto di collocamento di presso la famiglia affidataria e i progressi raggiunti dal minore nel suo ER
percorso di crescita sino al supporto decisivo ricevuto dalla coppia affidataria in occasione della recidiva della malattia, successivamente manifestatasi, avendo i suddetti confermato la loro ferma volontà di accompagnare il bambino nel difficile percorso finalizzato al trapianto (in tale contesto, secondo le indicazioni dei medici,
i Servizi si determinavano, in vista del prossimo trapianto, a non modificare gli incontri con i genitori e i nonni, al fine di evitare qualsiasi cambiamento della routine quotidiana suscettibile di negativa incidenza sul benessere psico-fisico del minore).
Tanto esposto, ha pertanto concluso come in epigrafe anche con riferimento alle istanze istruttorie formulate ex adverso.
La coppia affidataria faceva pervenire il proprio scritto “Memorie di un affido” ove erano descritti i momenti salienti della vicenda del minore, i relativi inaspettati progressi e l'intensità del legame affettivo instaurato con il bambino.
13 Non si costituivano in questa fase i nonni materni del minore, e Controparte_1
già costituiti in primo grado, aderendo in quella sede alla richiesta di CP_2
dichiarazione di adottabilità del minore, come formulata dal tutore nominato, nelle forme dell'adozione aperta.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, era acquisita relazione di aggiornamento pervenuta dai Servizi Sociali in data 10 febbraio 2025 con la quale, ripercorsa la storia del minore, sino alla recidiva precoce di leucemia linfoblastica acuta emersa nel novembre 2024 con programmazione di un piano terapeutico della durata di almeno 12 mesi e ricerca di un donatore compatibile per trapianto, si dava atto della allegata nota dell'Ospedale YE (ove era evidenziata la necessità di garantire al minore, in tale arco temporale, la conservazione del positivo rapporto con gli affidatari ma anche con i genitori biologici e i nonni); riferivano inoltre i Servizi
Sociali che in data 13 gennaio 2025 si era tenuta una riunione tra i sanitari del YE, il Servizio Sociale affidatario, il Centro affidi e la stessa Avv. Donzellini, tutore del minore, nel corso della quale era stato comunicato il reperimento di un donatore compatibile con possibilità di un trapianto di cellule staminali nel breve termine
(durante tale incontro era pure adottata la scelta di non apportare modifiche agli incontri con le figure familiari, ritenendo che qualsiasi modifica della rete di relazioni affettive in atto potesse rilevarsi altamente pregiudizievole per l'equilibrio emotivo del minore).
Alla stregua di quanto sopra i Servizi evidenziavano che non risultava possibile, allo stato, ottemperare al disposto della sentenza al fine di diradare gli incontri proprio in considerazione delle indicazioni dei medici (in relazione agli incontri programmati ogni 15 giorni con i genitori e ogni mese con i nonni materni), dovendosi pertanto soprassedere alle indicazioni della sentenza di un progressivo diradamento di tali incontri;
si dava peraltro atto dell'atteggiamento della coppia genitoriale che, pur intervenendo agli incontri, mostrava di avere un atteggiamento più concentrato sulle proprie esigenze che sui bisogni del minore;
rilevavano che il padre non aveva poi terminato l'iter per le valutazioni genitoriali con il Dott. adducendo un CP_4
14 trasferimento in Alto Adige per una opportunità lavorativa ivi reperita;
pure la richiesta di subordine di rimuovere lo stato di adottabilità e disporre l'affidamento del minore ai servizi con collocamento in casa famiglia, ad avviso dei Servizi, risultava incompatibile con le sue attuali condizioni di salute, ostative alla vita in comunità, per il rischio di esposizione a eventuali infezioni.
I Servizi Sociali, pertanto, pur rilevato che la prosecuzione del processo adottivo costituisca la soluzione migliore per il minore, sottolineavano che essa potrà avere attuazione solo non appena il bambino avrà superato la fase critica del trapianto,
rinviando ad esito l'accesso a una progettualità adottiva che tenga conto della rete affettiva in essere.
Sulla scorta degli elementi come sopra acquisiti, e sentite le parti, la intestata Corte
provvedeva sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata pronunciandone l'accoglimento in quanto rimedio strumentalmente diretto ad evitare l'immediata attuazione del progetto adottivo come delineato dalla sentenza oggetto di gravame, integrante l'obiettivo immediato indicato dai Servizi
Sociali nella citata relazione, per le ragioni ivi indicate, disponendo rinvio ad altra udienza per aggiornamento sulla condizione del minore.
Alla successiva udienza del 25 giugno 2025, acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, ad esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo stato di abbandono del minore
La valutazione delle risultanze istruttorie – La richiesta di Ctu
Risulta opportuno ripercorrere preliminarmente le principali tappe della vicenda in esame.
L'odierno procedimento traeva origine dagli esiti della indagine svolta nella procedura n.163/23 VG dalla quale emergevano una marcata compromissione della funzione genitoriale e una assenza di risorse adeguate nel nucleo allargato, cosicché
con il decreto in data 2/11/2023, sopra richiamato, il TM disponeva la sospensione dei
15 genitori dalla responsabilità genitoriale, nominando Tutore l'Avv. già CP_6
Curatore Speciale, e confermando l'affidamento del minore al Servizio sociale, con suo collocamento provvisorio presso la coppia formata da e Testimone_1 Per_8
nonché attribuendo ai Servizi Sociali il potere di eseguire e mantenere
[...]
detto collocamento, nonché di dare attuazione ai mandati loro conferiti per l'attuazione di interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio, con presa in carico del minore e dei genitori da parte rispettivamente di e e CP_7 CP_8
programmazione della frequentazione tra il minore e la famiglia di origine.
Significative carenze nell'accudimento del minore erano emerse sin dalle prime indagini seguite alla segnalazione pervenuta nel dicembre 2022 da parte del nonno materno del minore, tanto che solo a seguito della ordinanza del Controparte_1
TM del 31.03.2023 il bambino veniva iscritto alla scuola dell'infanzia e veniva attivato l'intervento di educativa domiciliare.
Gli ulteriori approfondimenti diagnostici, a seguito della situazione di malessere segnalata dalla madre del minore, consentivano il riscontro di una Leucemia Acuta
Linfoblastica, come riferito con relazione dei Servizi Sociali del 07.04.2023 ove pure si dava atto della situazione di forte conflittualità connotante i rapporti tra la coppia genitoriale e i nonni materni, tale da non garantire alle problematiche del minore la necessaria centralità dell'interesse degli adulti;
faceva seguito l'inserimento del minore unitamente alla madre presso la struttura della Fondazione YE “Casa
Matilde”, nell'impossibilità di reperire nell'immediatezza una comunità idonea per le specifiche esigenze del minore, con attivazione di ore giornaliere di educativa domiciliare (presso “Casa Matilde” e/o Ospedale YE in relazione al ricovero del minore alla struttura ospedaliera); in tale contesto emergevano in modo significativo le lacune della madre nell'assolvimento dei compiti di accudimento del minore e la limitata presenza del padre che non si avvaleva dell'ospitalità concessagli presso la struttura nei giorni festivi (come riportato nella relazione dei Servizi Sociali del 17 aprile 2023).
16 Quindi, il collocamento del minore presso la Casa Famiglia “I Piccoli Passi”, con facoltà della madre di permanervi e l'attivazione di un ulteriore supporto educativo presso la comunità nonché durante i ricoveri presso l' Ospedale YE, costituiva il momento di emersione di significative criticità della coppia genitoriale rispetto alle esigenze di accudimento del minore (mentre il padre rimaneva assente per tutto il mese di luglio 2023 in quanto impegnato in un periodo di prova in Trentino Alto
Adige, la madre manifestava la propria difficoltà a gestire da sola i ricoveri del minore e il proprio desiderio di seguire il compagno, lasciando il bambino in comunità).
Tanto emerge dalla relazione redatta dalla Comunità in data 5 settembre 2023 ove si afferma quanto segue: ha espresso la volontà di seguire il compagno in Parte_2
Trentino Alto Adige e lasciare il figli in struttura. La Signora, a seguito di ER
questo colloquio, ha riferito all'educatrice che la motivazione di tale richiesta è dovuta alla fragilità psichica e la paura che la malattia abbia il sopravvento nella sua vita quotidiana, ma anche i continui ricoveri del figlio che lei non riesce più a sostenere perché privata totalmente della sua libertà, oltre al forte desiderio si stare con il compagno, visto che è grazie alla sua presenza che lei sta meglio…TI sottolinea all' educatrice l'impossibilità di stare lontana dal compagno che lei dichiara essere una figura fondamentale per la sua vita e di non riuscire a pensarsi separata da lui e così tanto distanti. Mentre conferma di potersi separare dal figlio ed eventualmente seguirlo solo per la parte sanitaria”. “Quando l'educatrice riflette insieme Parte_2
sull'importanza della sua presenza per il figlio, soprattutto in questa fase della terapia così delicata rimane irremovibile rispetto alla sua decisione di partire insieme al compagno, non appena verrà comunicata la data di assunzione e l'assegnazione dell'alloggio, con l'intenzione di lasciare il figlio in struttura”.
Tale condizione di difficoltà culminava nel sopra richiamato episodio del 29.09.2023
quando la Signora rifiutava la presenza dell'Educatrice presso l'Ospedale Parte_2
YE e nelle mattine successive si chiudeva nella camera ospedaliera con ER
impedendo l'accesso del personale;
faceva seguito la comunicazione in data
03.10.2023 dell'impossibilità per la stessa di far rientro al reparto di oncologia (in
17 seguito, sarebbe pervenuta la nota del 24 ottobre 2023 con cui l'Ospedale YE
segnalava che i genitori si rendevano spesso irreperibili, tanto creando notevoli problematiche nella gestione delle questioni sanitarie).
Tutte tali vicende conducevano quindi al richiamato provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale con il contestuale collocamento del minore presso la famiglia affidataria appartenente al Progetto Gabbianella del Comune di Prato, che aveva dato la propria disponibilità temporanea ad accogliere il minore, attesa la sua condizione sanitaria e le particolari cautele necessarie a relativa tutela.
Intervenuta la richiesta del Pm presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, recante data 1 aprile 2024, faceva seguito l'aggiornamento della situazione di con relazione dei Servizi Sociali ER
del 6 giugno 2024 ove si dava atto della prosecuzione delle terapie necessarie presso l'Ospedale YE , con presa in carico del minore preso l'UFSMIA della CP_1
(nella persona della Neuropsichiatra infantile Dott.ssa Manuela Rita Casarano) e della programmazione degli incontri protetti con i genitori e i nonni materni (dando atto che al colloquio del 23 aprile 2024 la madre non si era presentata perché ”stanca” a seguito del rientro da un viaggio fuori Regione riferendo in seguito, in sede di colloquio in data 9 maggio 2024, il ripensamento delle proprie scelte circa la vicinanza al minore affermando “Voglio tornare con lui, non lo lascerò più”; nel successivo colloquio del 20 maggio 2024 la stessa, peraltro, affermava di aver interrotto l'ultimo colloquio con la psicologa perché le procurava malessere, riservandosi sulla eventuale prosecuzione degli incontri); quanto al padre emergeva l'indisponibilità del medesimo ad intraprendere il percorso di presa in carico per sostegno alla genitorialità adducendo propri impegni di trasloco e lavoro. Tale relazione rendeva inoltre conto dei contatti instaurati con le rispettive famiglie di origine della coppia genitoriale,
riferendo in ordine alla sostanziale consapevolezza dei nonni di non poter Parte_2
garantire una progettualità futura per mentre i nonni , residenti in ER Pt_1
Germania, affermavano le proprie difficoltà a recarsi in Italia per ragioni di salute della
18 nonna paterna (emergeva in tale contesto che i suddetti non si recavano in Italia da un anno e mezzo e che il figlio era stato in Germania, l'ultima volta, nel 2017).
Conclusivamente, i Servizi Sociali, richiamando le relazioni allegate del 13 luglio 2023 aventi ad oggetto le valutazioni della capacità genitoriali della Sig. e del Parte_2
Sig. nonché la mancata adesione di quest'ultimo al percorso di supporto alle Pt_1
competenze genitoriali, davano atto della non ipotizzabilità di un rientro del minore presso i propri genitori in termini compatibili con le sue esigenze di crescita escludendo anche l'ipotesi di un rientro in comunità madre/bambino, già ampiamente sperimentato con esiti fallimentari (la madre non riusciva a farsi carico della complessità delle esigenze del figlio, anche di carattere sanitario, tanto da aver abbandonato il progetto proprio quando il figlio aveva maggiormente bisogno di lei,
delegandone ad altri accudimento e cura).
Tali valutazioni erano fatte proprie dal Tribunale per i Minorenni che riteneva la sussistenza di una situazione di abbandono del minore in quanto i genitori,
nonostante gli interventi di sostegno posti in essere, non erano stati capaci di assolvere alle fondamentali esigenze del bambino, nella fattispecie particolarmente pressanti in termini di accudimento, vista la gravità della patologia diagnosticata;
valutava in tale contesto il ruolo decisivo della famiglia affidataria che aveva potuto offrire al minore un contesto nel quale affrontare in modo adeguato la dolorosa esperienza di vita che egli si trovava ad attraversare (richiamando la condizione di maggior benessere del minore raggiunta in tale contesto familiare, come riconosciuto dagli stessi nonni materni); dava atto che il tentativo di coinvolgimento delle famiglie di origine della coppia genitoriale non aveva dato risultati idonei ad ovviare alle carenze di assistenza morale e materiale da parte dei genitori;
riteneva peraltro il TM la configurabilità di un interesse del bambino a vedere salvaguardato il suo rapporto con alcune figure familiari, essendo emerso un legame affettivo reciproco tra , i genitori e i Per_7
nonni materni, quali unici riferimenti fermi per il minore cosicché la relazione con tali figure, appartenenti alla sua storia di origine, poteva costituire anche elemento di facilitazione nella costruzione di nuovi legami di attaccamento.
19 Tanto premesso, venendo alla disamina delle censure sollevate nel presente gravame si osserva che esse risultano sostanzialmente incentrate sulla insussistenza di una oggettiva e approfondita valutazione della capacità genitoriale della coppia e di una adeguata analisi del ruolo delle famiglie di origine giungendo a interpretare la fragilità genitoriale (soprattutto della madre, per ragioni di salute) con la volontà di abbandono del minore;
sotto tale profilo si contesta la sussistenza dello stato di abbandono del minore assumendo che nella fattispecie proprio l'iniziativa dei genitori nel rivolgersi tempestivamente al medico, aveva consentito la diagnosi della patologia sofferta dal bambino, fermo restando che la soluzione adottiva costituisce l'extrema ratio laddove ricorra una condizione di assoluta privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (sempre che detta mancanza non sia ascrivibile a causa di forza maggiore di carattere transitorio). In linea con tali deduzioni entrambi gli opponenti lamentano il mancato espletamento della Ctu volta all'accertamento della capacità genitoriale della coppia e la mancata valutazione dei progressi da essi raggiunti nel percorso di consapevolezza intrapreso
(mentre il giudizio del TM era sostanzialmente fondato su dati ormai privi di attualità).
Osserva la Corte che, quanto alla connotazione dello stato di abbandono, risulta opportuno richiamare l'arresto della S.C. (Cass., sez. I , 01/02/2022 , n. 3059) secondo il quale “La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo
20 sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l'adottabilità di una minore, in considerazione di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per la figlia, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, tenuti dalla madre, affetta da un disturbo della personalità, nonché della infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura della minore).”
Nel caso in esame l'originaria segnalazione dei nonni materni e le relazioni dei S.S.
trovano coerente riscontro in un articolato complesso di elementi acquisiti attraverso le relazioni delle strutture ove il minore con la madre erano ospitati nonché dalle valutazioni dei genitori sia sotto il profilo psicologico che delle capacità genitoriali espresse dalle figure professionali di riferimento operanti sul territorio (comprensive della relazione clinica elaborata dalla Dott.ssa psichiatra del Servizio di Persona_4
Salute Mentale Valdinievole, in relazione alla presa in carico della Sig. Parte_2
già dal 2016), oltre che dall'attività istruttoria espletata dal Collegio
[...]
mediante audizione diretta dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.
Tale, articolato, complesso di acquisizioni, consente di ritenere che le valutazioni espresse dal TM in ordine alla mancanza di capacità genitoriali, al configurabile rischio evolutivo del minore, nonché in tema di assenza di figure vicarianti, siano pienamente condivisibili.
Si osserva a riguardo come sia emersa la situazione di inadeguatezza dei genitori ad occuparsi del minore in considerazione degli obiettivi limiti caratterizzanti la coppia ai fini dell'assolvimento dei compiti di accudimento e cura del minore pur in presenza di un autentico attaccamento affettivo al bambino da essi manifestato;
tale giudizio risulta fondato – oltre che sul dato obiettivo derivante dalle carenze compiutamente descritte nelle relazioni dei Servizi Sociali – sulle specifiche valutazioni espresse dalle
Figure professionali competenti intervenute nel corso della lunga vicenda (connotata dal reiterato tentativo di recupero delle risorse genitoriali della coppia).
21 Assume significativo rilievo la relazione clinica del 16 gennaio 2023 elaborata dalla psichiatra Dott.ssa la quale, pur dando atto del progressivo miglioramento della Per_4
condizione della madre, affetta da disturbo schizoaffettivo, mediante l'assunzione terapia psico-farmacologica che le aveva consentito di realizzare il desiderio di avere un figlio mantenendo una buona situazione di compenso fio all'estate 2022, riferiva tuttavia di un più recente scadimento nell'efficacia e adeguatezza dell'accudimento del minore non ascrivibile al disturbo sofferto dalla giovane donna bensì a dinamiche disfunzionali con il compagno;
evidenziava a riguardo il ruolo manipolatorio svolto da quest'ultimo imponendo alla madre del minore il proprio stile di vita e le proprie scelte in termini spesso non conformi ai modelli comportamentali e morali socialmente condivisi (tale giudizio era confermato dalla Psichiatra anche in sede di audizione innanzi al TM all'udienza del 24.6.2024, ove era approfondita la tematica dei condizionamenti materni derivanti dalla percezioni di sensazioni a “carattere delirante” tali da spingerla a condotte di carattere preventivo, volte ad evitare situazioni percepite come pregiudizievoli, inserendosi in tale contesto la percezione del proprio compagno come l'unica persona disponibile a starle accanto in termini indispensabili per evitare il rischio di isolamento sino ad appoggiarne incondizionatamente le scelte).
L'istruttoria espletata dal TM ha ulteriormente approfondito l'attività di osservazione psicologica della coppia mediante l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla capacità genitoriale;
segnatamente nella relazione datata 13 luglio 2023 il Dott.
ad esito di approfondita analisi delle dinamiche nell'interazione CP_3
madre/figlio, perveniva alla individuazione di criticità derivanti da aspetti strutturali del funzionamento psichico, con manifestazione di forti dubbi in ordine alla concreta recuperabilità, pur dando atto il Professionista del “legame intenso e genuino che lega la madre e il figlio”; con relazione in pari data era elaborata la relazione del Dott.
i fini della valutazione della capacità genitoriale del padre da essa emergendo CP_4
significative carenze sul piano della comunicazione emotiva unitamente al difetto di consapevolezza della reale entità dei problemi affrontati, con la tendenza a
22 minimizzare o rielaborare le situazioni di criticità, in termini tali da destare, anche in tal caso, dubbi circa l'effettivo margine di recuperabilità delle risorse residue in termini coerenti con le tappe evolutive della crescita del minore.
Infine, assume significativo rilievo la relazione redatta dalla psicologa Dott.ssa
[...]
, operante nel servizio tutela minori della , circa gli esiti del CP_5 Controparte_1
percorso di supporto alla genitorialità svoltosi in tempi successivi a tali valutazioni, dando atto che il padre non aveva ad esso aderito (lo stesso, sentito all' udienza del
14.06.2024, dichiarava di non essersi recato a tali colloqui di sostegno adducendo di non aver avuto tempo, a causa di un trasloco che pure non era poi avvenuto e per asseriti impegni di lavoro, pertanto sottraendosi anche a tale significativa opportunità); quanto alla madre, questa aveva effettuato alcuni colloqui con la
Dott.ssa , ma, pur aderendo al percorso, non era tuttavia riuscita ad affrontare CP_5
le problematiche emerse dal punto di vista genitoriale (doc. 11 – Avv. Donzellini).
L'articolata indagine effettuata nei termini sopra riportati consente l'acquisizione di elementi sufficienti ai fini della decisione escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti mediante l'espletamento di Ctu.
Le censure espresse dalla difesa di in ordine alla valorizzazione Parte_2
della volontà da essa espressa in alcuni colloqui con il Servizio di seguire il padre del bambino, , in caso di suo trasferimento in Trentino per lavoro, non Parte_1
assumono decisivo rilievo;
secondo la prospettazione da essa formulata sarebbe stata trascurata la spiegazione che la dott.ssa avrebbe fornito in merito alla posizione Per_4
così assunta dalla madre nel senso che il trasferimento in Trentino non risultava diretto ad abbandonare , e non poteva pertanto essere interpretato come ER
volontà di non occuparsi del figlio, manifestando piuttosto la difficoltà della madre ad affrontare la cura del minore senza il compagno.
Risulta significativo rilevare che l'episodio richiamato, letto nel contesto delle valutazioni coma sopra espresse, a prescindere da una espressa volontà abbandonica, costituiva evidente espressione delle difficoltà della madre ad affrontare il percorso di crescita e di cura del figlio minore, senza il supporto (pure caratterizzato dalle
23 richiamate criticità) della figura paterna, tanto confermando la marcata compromissione delle capacità genitoriali della coppia, dimostratasi inidonea a garantire un adeguato progetto di vita familiare (mostrando in particolare di non avere compiuta consapevolezza della situazione sanitaria e personale del bambino nel coltivare progetti di trasferimento in altra regione, lontano dal luogo di cura del minore, e facendogli, di fatto, mancare la vicinanza affettiva ed emotiva necessaria nei momenti di maggiore fragilità del percorso terapeutico).
Non risulta peraltro apprezzabile, alla stregua dell'evoluzione della vicenda, anche attraverso la lettura qualificata offerta dalle suddette valutazioni, un effettivo superamento delle criticità come dedotto dalla difesa del Sig. (ove Parte_1
si lamenta la valorizzazione di dati ormai privi di attualità) emergendo piuttosto elementi significativi anche al fine di escluderne la natura meramente transitoria.
Si osserva a riguardo che le ulteriori censure in tema di mancato approfondimento di tale ultimo profilo, anche in relazione alla necessità di vagliare opzioni dirette al recupero delle risorse genitoriali e alla conservazione del rapporto con i genitori biologici, risultano destituite di fondamento.
A tale riguardo deve essere richiamato il fondamentale criterio di necessaria compatibilità temporale dei possibili interventi da attuarsi sui genitori secondo i tempi fisiologici del minore rispetto alle esigenze di sviluppo psicofisico della propria persona nel rispetto delle tappe evolutive della crescita.
Risulta opportuno segnalare in proposito le pronunce della S. C. che pongono in risalto il consolidato criterio di bilanciamento degli interessi in vista della tutela dei diritti del minore nella delicata fase evolutiva;
tra essi si richiama Cassazione civile sez. I , 30/06/2022 , n. 20948 secondo la quale “In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo,
24 risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità”.
Nel caso in esame, fermo restando che l'indagine in ordine alle capacità genitoriali della coppia e alle relative possibilità di recupero si concludeva con la segnalazione di deficit strutturali del funzionamento psichico, con assoluta incertezza in ordine alla possibilità di effettivo superamento di tali carenze in tempi idonei rispetto alle esigenze del minore, si osserva che numerosi e reiterati sono stati, nel considerevole arco di tempo decorrente dalla presa in carico della situazione del minore, i tentativi di supporto e accompagnamento dei genitori del piccolo in un percorso di ER
adeguata consapevolezza del proprio ruolo e delle esigenze, particolarmente complesse, del figlio minore, anche in ragione della grave patologia da cui egli è
affetto, evidentemente risultati vani.
Gli ulteriori aggiornamenti in ordine alla situazione del nucleo, che saranno di seguito affrontati e al cui contenuto si rinvia, non consentono peraltro di pervenire a diverse conclusioni rispetto alla decisione oggetto di gravame anche alla luce dei fatti sopravvenuti.
Le figure vicariali.
La difesa del Sig. incentra in primo luogo le proprie censure in Parte_1
ordine alla mancata valutazione del ruolo attribuibile alla famiglia di origine paterna,
assumendo che il suddetto ha un ottimo rapporto con i propri genitori, i quali sarebbero disposti a tornare in Italia e prendersi cura del minore nonché, fin quando necessario, a prestare aiuto economico alla coppia genitoriale;
formula poi specifiche censure alla gravata sentenza in considerazione della mancanza di una adeguata analisi di tale nucleo familiare richiamando nella sostanza il possibile ruolo vicariale ascrivibile ai nonni paterni.
Tali deduzioni risultano tuttavia contraddette dalle circostanze riferite nella relazione dei Servizi Sociali del del 6 giugno 2024 in relazione al colloquio intercorso
25 in data 21 maggio 2024 con i nonni paterni;
in tale occasione gli stessi, residenti in
Germania, affermavano di essere stati informati dal figlio dell'udienza rappresentando di non poter essere presenti per la patologia sofferta dalla nonna, Sig.
che impediva alla stessa e al nonno di viaggiare (assolvendo Persona_9
quest'ultimo ai relativi compiti di assistenza oltre che a propri impegni di lavoro);
nella circostanza i medesimi riferivano di essere stati l'ultima volta in Italia circa un anno e mezzo prima mentre il figlio li aveva raggiunti in Germania nel 2017, Pt_1
e contestavano espressamente quanto relazionato dai Servizi assumendo che le segnalazioni dei nonni paterni non corrisponderebbero a verità.
Tanto premesso, risulta evidente una situazione di sostanziale indisponibilità dei nonni paterni a un effettivo coinvolgimento nella vicenda in esame, ancorché
ascrivibile alle obiettive condizioni di salute della nonna materna e alle connesse difficoltà di spostamento della coppia, fermo restando che il mero contributo economico non avrebbe significativo rilievo rispetto alle segnalate criticità delle risorse genitoriali.
Nella fattispecie, assume peraltro specifico rilievo la stessa natura dei rapporti tra costoro e il nucleo del figlio tali da non integrare l'effettiva esistenza di un Pt_1
legame affettivo, connotato da consuetudine di vita e di frequentazione, tra i nonni paterni e il piccolo , in termini idonei a garantire lo svolgimento di un ruolo ER
vicariale rispetto alle compromesse funzioni genitoriali.
A tale riguardo giova richiamare l'orientamento espresso da Cassazione civile sez. I,
28/02/2022, n. 6533, secondo il quale “ … Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità, dovendo il giudice verificare in primo luogo la effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.”
26 Alla stregua di tali considerazioni risulta superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al ruolo e al possibile contributo dei nonni paterni nei termini prospettati dall'impugnante.
Si osserva, infine, che l'indagine in ordine alla esistenza di potenziali funzioni vicariali era opportunamente estesa dal TM anche in relazione all'ambito familiare materno,
dandosi atto della impossibilità dei nonni materni di occuparsi di per ragioni Per_7
anagrafiche e di salute, fermo restando il desiderio degli stessi di rimanere un punto di riferimento dal punto di vista affettivo per il bambino, e della indisponibilità dello zio materno, il quale esprimeva la necessità di allontanarsi dalla situazione familiare per crearsi una vita autonoma.
Ne consegue l'insussistenza di risorse familiari di riferimento che possano vantare rapporti significativi con il bambino e si siano altresì rese disponibili alla sua cura ed educazione, ai fini della necessaria valutazione delle figure vicariali nella cerchia dei parenti più stretti del minore.
La relazione di aggiornamento sulla situazione del minore.
Con relazione 27 maggio 2025 i Servizi Sociali hanno fornito un aggiornamento sulla situazione del piccolo allegando relazione clinica dell'Ospedale YE, ER
emessa in pari data, da cui emerge che il bambino - sottoposto in data 25 febbraio
2025 al trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche – veniva dimesso in data 26 marzo
2025 trovandosi attualmente in una situazione di follow-up post trapianto, con controlli clinico-ematochimici periodici;
il personale sanitario del YE rappresenta, inoltre, che “Il follow-up trapiantologico – come da prassi – avrà durata minima di 5 anni, durante i quali il paziente sarà sottoposto a monitoraggi strumentali, accertamenti specialistici ed eventuali ricoveri per gestione di complicanze infettive, tossiche o immunologiche (ex GvHD). Da programmare a breve la rivalutazione di malattia con esecuzione di aspirato midollare e rachicentesi esplorativa e lo screening immunologico dei 100 giorni, sul quale potremo definire il rischio infettivo del bambino e il suo progressivo reinserimento in ambienti comunitari”.
27 L'informativa del Centro Affidi allegata rende conto del valore significativo rivestito per dal progetto di affidamento, tale da garantirgli un contesto affettivo sicuro Per_7
e stabile in ogni fase del suo percorso clinico.
I Servizi Sociali, alla luce del progressivo miglioramento delle condizioni di salute del minore, prospettano l'opportunità di attuazione di un progetto adottivo che possa garantire stabilità, continuità affettiva e un ambiente familiare in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi e di cura del minore, rilevando la persistenza dei profili problematici già riscontrati nella coppia, in termini di mancata consapevolezza delle proprie difficoltà genitoriali, con tendenza costante alla deresponsabilizzazione,
attribuendo a figure esterne la responsabilità della situazione familiare e così negandosi a una relazione d'aiuto efficace con i Servizi (si richiamano a riguardo i contenuti del colloquio del 19 maggio 2025, a cui peraltro il padre non si presentava ritenendo l'inutilità dell'incontro, sulla base di quanto riferito dalla compagna, nonché
l'andamento delle videochiamate connotato, come da relazione elaborata dall'educatore di riferimento, da reiterati ritardi dei genitori rispetto all'orario prefissato e dalla scarsa partecipazione del padre nell'interazione con il minore).
Sulla base di tali elementi, i Servizi Sociali, ritenuta la incompatibilità
dell'atteggiamento complessivo della coppia, anche allo stato, rispetto a qualsiasi intervento di supporto finalizzato al recupero delle competenze genitoriali, hanno ritenuto necessario prevedere un graduale percorso di distanziamento dagli attuali rapporti con la famiglia d'origine, ai fini dell'avvio di un possibile progetto adottivo,
programmando a partire dal mese di giugno, con la ripresa degli incontri in presenza,
la relativa cadenza ogni tre settimane con i genitori e ogni mese con i nonni.
Ne consegue, anche alla luce degli elementi emersi dalle citate relazioni,
l'insussistenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare il quadro complessivo,
come già valutato dal Tribunale per i Minorenni con la gravata sentenza, che deve pertanto essere integralmente confermata anche con riferimento alla previsione di adozione aperta, volta a salvaguardare il legame affettivo tra il minore e i genitori e nonni materni, restando pertanto fermi anche gli ampi mandati attribuiti allo scopo ai
28 Servizi Sociali incaricati (tanto confliggendo con la richiesta di intensificazione degli incontri genitori/figlio formulata all'udienza di discussione dalla difesa di Pt_1
nonché con quella di inserimento in comunità della madre insieme al
[...]
minore al fine di consentire il recupero delle competenze genitoriali).
Alla integrale conferma della sentenza consegue la riacquisizione della sua immediata efficacia esecutiva.
Le spese della presente fase di giudizio sono integralmente compensate alla stregua della natura della causa e degli interessi coinvolti.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando,
respinge le impugnazioni proposte e per l'effetto conferma integralmente la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 10.10.2024 nel procedimento iscritto con il n. R.G. 1049/2024, con conseguente riacquisizione della sua immediata efficacia esecutiva;
spese di lite integralmente compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali incaricati.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1 quater DPR
115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il procedimento è esente da contributo unificato.
Firenze 25 giugno 2025
Il Presidente est.
Nota: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata alla eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e successive modifiche e integrazioni.
29