Articolo 2 della Legge 24 novembre 1949, n. 920
Articolo 1Articolo 3
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25 dicembre 1949
Art. 2.
A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari e' concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati alla esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non piu' utilizzabili.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1949