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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6086/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO GRIMAUDO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI,
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dall'infortunio di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 8%, già riconosciuta, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 corrispondente.
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo alla stessa all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 18.1.2021, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorsa nel suddetto infortunio in virtù della CP_ propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' col riconoscimento di postumi permanenti quantificati al 3%, quindi in misura inferiore a quella normativamente richiesta per accedere alla tutela assicurativa. Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta, sostenendo di aver subito conseguenze permanenti quantificate nel 8%.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza, senza contestare la CP_1 natura professionale dell'infortunio ma sostenendo che dallo stesso non sarebbero residuati postumi permanenti.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dalla parte ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa al gomito e al braccio destro. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “Nel caso specifico l'infortunio lavorativo del giorno 18 gennaio 2021, ha determinato un danno di una certa rilevanza, come si può vedere dalle risultanze dell'esame obiettivo (Apparato locomotore: dismorfismo del ventre muscolare distale del bicipite brachiale, ipotonotrofia moderata del tricipite e bicipite brachiale, riduzione della forza), eseguito in sede d'indagini peritali. Nel caso in discussione non ci troviamo di fronte ad una perdita anatomica, ma ad un danno funzionale, che riduce in misura moderata l'integrità anatomica e la utile funzionalità dell'arto superiore destro.
Nel caso di specie, ai fini della valutazione del danno biologico permanente, si è prestata precipua attenzione e rigoroso riferimento alle tabelle di legge così come previsto dall'art. 13 del decreto delegato n. 38 del 23 febbraio 2000, emanato in attuazione della legge delega n. 144 del 17 maggio 1999. Come noto tale Tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità, alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche. In sede valutativa è compito del medico legale assegnare la menomazione all'integrità psicofisica riscontrata alla fattispecie tecnico giuridica prevista dalla legge, evidenziando la percentuale di danno biologico prevista dal Legislatore. In particolare per quel che concerne le menomazioni tendinee dell'arto superiore, la Tabella di Legge prevede al punto 228 la seguente fattispecie tecnica: “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda del deficit di forza): fino al 6%”. Nel caso di specie l'esame clinico del periziando ha evidenziato dolore in sede di rottura e oggettiva riduzione della forza, per cui si ritiene equo riconoscere come concretizzata nel caso in esame la Fattispecie tabellare più su riportata, assegnando la percentuale di danno biologico massima della fascia valutativa ovvero del 6%.”.
7. Il consulente no si è espresso sulla decorrenza, da ritenersi coincidente con la stabilizzazione del quadro clinico e quindi con la ripresa dell'attività lavorativa avvenuta, secondo le incontestate allegazioni del ricorrente, il 6.7.2021, profilo tuttavia irrilevante vista l'entità dei postumi permanenti, che danno diritto ad indennizzo e non a rendita. 8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6086/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 8%, a decorrere dal 6.7.2021;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 2.697,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6086/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO GRIMAUDO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI,
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dall'infortunio di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 8%, già riconosciuta, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 corrispondente.
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo alla stessa all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 18.1.2021, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorsa nel suddetto infortunio in virtù della CP_ propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' col riconoscimento di postumi permanenti quantificati al 3%, quindi in misura inferiore a quella normativamente richiesta per accedere alla tutela assicurativa. Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta, sostenendo di aver subito conseguenze permanenti quantificate nel 8%.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza, senza contestare la CP_1 natura professionale dell'infortunio ma sostenendo che dallo stesso non sarebbero residuati postumi permanenti.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dalla parte ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa al gomito e al braccio destro. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “Nel caso specifico l'infortunio lavorativo del giorno 18 gennaio 2021, ha determinato un danno di una certa rilevanza, come si può vedere dalle risultanze dell'esame obiettivo (Apparato locomotore: dismorfismo del ventre muscolare distale del bicipite brachiale, ipotonotrofia moderata del tricipite e bicipite brachiale, riduzione della forza), eseguito in sede d'indagini peritali. Nel caso in discussione non ci troviamo di fronte ad una perdita anatomica, ma ad un danno funzionale, che riduce in misura moderata l'integrità anatomica e la utile funzionalità dell'arto superiore destro.
Nel caso di specie, ai fini della valutazione del danno biologico permanente, si è prestata precipua attenzione e rigoroso riferimento alle tabelle di legge così come previsto dall'art. 13 del decreto delegato n. 38 del 23 febbraio 2000, emanato in attuazione della legge delega n. 144 del 17 maggio 1999. Come noto tale Tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità, alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche. In sede valutativa è compito del medico legale assegnare la menomazione all'integrità psicofisica riscontrata alla fattispecie tecnico giuridica prevista dalla legge, evidenziando la percentuale di danno biologico prevista dal Legislatore. In particolare per quel che concerne le menomazioni tendinee dell'arto superiore, la Tabella di Legge prevede al punto 228 la seguente fattispecie tecnica: “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda del deficit di forza): fino al 6%”. Nel caso di specie l'esame clinico del periziando ha evidenziato dolore in sede di rottura e oggettiva riduzione della forza, per cui si ritiene equo riconoscere come concretizzata nel caso in esame la Fattispecie tabellare più su riportata, assegnando la percentuale di danno biologico massima della fascia valutativa ovvero del 6%.”.
7. Il consulente no si è espresso sulla decorrenza, da ritenersi coincidente con la stabilizzazione del quadro clinico e quindi con la ripresa dell'attività lavorativa avvenuta, secondo le incontestate allegazioni del ricorrente, il 6.7.2021, profilo tuttavia irrilevante vista l'entità dei postumi permanenti, che danno diritto ad indennizzo e non a rendita. 8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6086/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 8%, a decorrere dal 6.7.2021;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 2.697,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IL NI