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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1565 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. ZUCCARO SONIA, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. MAESTRINI BARBARA, Parte_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.11.2025, hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vernio in data 21.09.2000, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune al n. 19 parte II serie A, anno
2000.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime della separazione dei beni;
(2) che dalla loro Per_ unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(3) di aver
1 ottenuto la separazione personale su domanda congiunta con sentenza n. 51/2025 pubblicata il
05.03.2025 RG n. 94/2025 Sentenza n. 875/2025; (4) che i coniugi sono economicamente indipendenti;
(5) che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1. La Sig.ra continuerà a risiedere presso la casa ex domicilio coniugale sita in Parte_2
Cantagallo, Via degli Artigiani n. 11, con i mobili che la arredano;
2. Il sig. , al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire la Parte_1 risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in si trova, alla sig.ra , che accetta la quota di ½ della piena Parte_2 proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cantagallo, Via degli Artigiani n. 11, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al
- foglio n.79, particella 460, sub 502, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale n 92 mq rendita € 395,09;
-foglio n. 79 particella 460, sub 7, categoria C/6, Classe 1, consistenza 12 mq, rendita € 25,41;
-foglio n.79, particella 460, sub 8, categoria C/6, Classe 1, consistenza 11 mq, rendita € 23,29:
3. Le spese necessarie al trasferimento della quota immobiliare (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili ecc…), saranno interamente a carico del sig. che se le assume;
Parte_1
4. La Sig.ra , al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire Parte_2 la risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Sig. che accetta, la piena proprietà del Parte_1 compendio immobiliare sito in Cantagallo, Via degli Artigiani n. 1 come di seguito identificato al: foglio 79 particella 208, subalterno 500 foglio 79, particella 459 categoria C/3 , Classe 2 Consistenza 223 mq, superficie totale 235 mq, rendita euro 644, 95; foglio 79, particella 754, semin. Arb., superficie h 45, reddito dominicale € 0,26, reddito agrario €
0,12 foglio 79, particella 755, semin. Arb., superficie h 5, reddito dominicale € 0,03, reddito agrario €
0,01 foglio 79, particella 805, semin. Arb., superficie h 71, reddito dominicale € 0,40, reddito agrario €
0,18
I predetti trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, gli accessori, le accensioni, le pertinenze nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato quali risultano dall'art. 1117 c.c., dallo stato dei luoghi e dal titolo di provenienza, sopra richiamato, alla quale i
2 sottoscritti si riportano per una migliore individuazione delle parti comuni e della proprietà esclusiva.
5. Le spese necessarie al trasferimento del suddetto immobile (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….) saranno interamente a carico del sig. e che se le assume;
il sig. i Parte_1 Pt_1 assume altresì la spesa inerente la Tari dell'immobile di cui al punto 4) anche per gli anni pregressi;
la Sig.ra si assume tutte le spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo Imu, Tari Parte_2 dell'immobile di cui al punto 2) anche per gli anni pregressi laddove vi fossero e/o comunque provvedere al rimborso a favore del sig. delle predette spese con riferimento all'anno 2024- Pt_1
2025 laddove fossero già state dal medesimo sostenute.
6. Le condizioni di cui ai predetti punti dal n.2) al n.5) che erano già state concordate dalle parti in sede di separazione, sono state di comune accordo posticipate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, rappresentano condicio sine qua non del medesimo accordo.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere
l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento.
8. Con la conferma del divorzio alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Vernio in data 21.09.2000, trascritto nel registro degli atti del predetto Parte_2
Comune al n. 19 parte II serie A, anno 2000;
3 Omologa le seguenti condizioni:
1. La Sig.ra continuerà a risiedere presso la casa ex domicilio coniugale sita in Cantagallo, Parte_2
Via degli Artigiani n. 11, con i mobili che la arredano
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento.
8. Con la conferma del divorzio alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
2. Il sig. al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire la Parte_1 risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in si trova, alla sig.ra , che accetta la quota di ½ della piena proprietà Parte_2 dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cantagallo, Via degli Artigiani n. 11, identificato al
Catasto fabbricati di detto Comune al
- foglio n.79, particella 460, sub 502, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale n 92 mq rendita € 395,09;
-foglio n. 79 particella 460, sub 7, categoria C/6, Classe 1, consistenza 12 mq, rendita € 25,41;
-foglio n.79, particella 460, sub 8, categoria C/6, Classe 1, consistenza 11 mq, rendita € 23,29:
3. Le spese necessarie al trasferimento della quota immobiliare (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili ecc…), saranno interamente a carico del sig. che se le assume;
Parte_1
4. La Sig.ra , al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire la Parte_2 risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Sig. che accetta, la piena proprietà del compendio Parte_1 immobiliare sito in Cantagallo, Via degli Artigiani n. 1 come di seguito identificato al: foglio 79 particella 208, subalterno 500 foglio 79, particella 459 categoria C/3 , Classe 2 Consistenza 223 mq, superficie totale 235 mq, rendita euro 644, 95; foglio 79, particella 754, semin. Arb., superficie h 45, reddito dominicale € 0,26, reddito agrario €
0,12 foglio 79, particella 755, semin. Arb., superficie h 5, reddito dominicale € 0,03, reddito agrario € 0,01 foglio 79, particella 805, semin. Arb., superficie h 71, reddito dominicale € 0,40, reddito agrario €
0,18
4 I predetti trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, gli accessori, le accensioni, le pertinenze nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato quali risultano dall'art. 1117
c.c., dallo stato dei luoghi e dal titolo di provenienza, sopra richiamato, alla quale i sottoscritti si riportano per una migliore individuazione delle parti comuni e della proprietà esclusiva.
5. Le spese necessarie al trasferimento del suddetto immobile (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….) saranno interamente a carico del sig. e che se le assume;
il sig. si Parte_1 Pt_1 assume altresì la spesa inerente la Tari dell'immobile di cui al punto 4) anche per gli anni pregressi;
la Sig.ra si assume tutte le spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo Imu, Tari Parte_2 dell'immobile di cui al punto 2) anche per gli anni pregressi laddove vi fossero e/o comunque provvedere al rimborso a favore del sig. delle predette spese con riferimento all'anno 2024- Pt_1
2025 laddove fossero già state dal medesimo sostenute.
6. Le condizioni di cui ai predetti punti dal n.2) al n.5) che erano già state concordate dalle parti in sede di separazione, sono state di comune accordo posticipate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, rappresentano condicio sine qua non del medesimo accordo.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vernio (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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