Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 44915 2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16/12/2024 e vertente
TRA
), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. DE RUBERTO ANIELLO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SCOTTI MARINA NELLA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19/12/2024
Precisazione delle conclusioni parti: ricorrente:
3) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, con ogni effetto di legge, anche in ordine alla divisione di tutti gli eventuali beni in comune fra i coniugi;
4) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come già accade allo stato, sussistendo fra gli stessi una separazione di fatto;
5) Affidare i figli minori , di 8 anni, e , di 4 anni, in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori;
6) Disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre con possibilità per il padre di averli con sé a weekend alternati e durante la settimana secondo le esigenze e/o preferenze dei minori, determinando gli orari e le modalità di consegna, in considerazione delle esigenze, anche scolastiche, dei bambini;
7) Disporre secondo giustizia, tenendo conto delle esigenze e/o preferenze dei minori, i periodi e le modalità con cui i bambini trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori i periodi di Natale e Capodanno, Pasqua e le vacanze estive, oltre ai giorni dei loro rispettivi compleanni;
8) Assegnare alla madre la casa familiare, sita in Milano alla via Sardegna 44, dando atto che attualmente la stessa sta già vivendo lì con i bambini;
9) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile, quale contributo per il suo mantenimento, in misura non inferiore ad € 500,00 mensili, parametrati al tenore di vita sempre osservato dalla famiglia durante il periodo novennale di matrimonio trascorso, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
10) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze alimentari, sanitarie (anche in considerazione della patologia del piccolo ), di istruzione, corsi di inglese e sportive, Per_2
necessarie per il loro equilibrato sviluppo psico-fisico, in misura non inferiore ad € 2.540,00 mensili per entrambi i minori, o per l'importo di € 1.270,00 mensili per ogni figlio, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce delle effettive esigenze dei figli, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
11) Porre a carico del marito tutte le spese straordinarie mediche, anche specialistiche, chirurgiche e/o odontoiatriche, oltre a quelle di istruzione, stages formativi, apprendimento delle lingue straniere e formazione sportiva, eventualmente con un concorso del 20% a carico della moglie;
12) Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione, e per l'effetto:
A) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile divorzile in misura non inferiore ad € 500,00 mensili, sussistendo i presupposti di legge, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
B) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze alimentari, sanitarie (anche in considerazione della patologia del piccolo ), di istruzione, corsi di inglese e sportive, Per_2
necessarie per il loro equilibrato sviluppo psico-fisico, in misura non inferiore ad € 2.540,00 mensili per entrambi i minori, o per l'importo di € 1.270,00 mensili per ogni figlio, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce delle effettive esigenze dei figli, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
13) Condannare il resistente ing. al risarcimento equitativo del danno da lite Controparte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c., in relazione alla prospettazione al Giudice di una situazione economica e patrimoniale scientemente alterata e non veritiera.
14) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
resistente:
Pronunciare la separazione ai sensi dell'art. 151, I comma, c.c. e il divorzio tra i coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
2) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e I Per_1 Per_2
genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Disporre il collocamento dei figli minori presso la madre.
4) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come segue: a fine settimana alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 19 della domenica oltre ad un giorno infrasettimanale di norma il mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 21,30 ed un giorno infrasettimanale di norma il lunedì dalle ore 19,30 alle ore 21,30
(dopo cena);
durante le vacanze estive, 2 settimane anche non consecutive in periodo da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, in via alternata, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio, dando atto che, al fine dell'inizio dell'alternanza, il primo periodo sarà di spettanza del padre nel 2025 avendo la madre trascorso con i figli il Natale 2024;
vacanze di Pasqua ad anni alterni e ai fini dell'alternanza dare atto che nel 2025 le vacanze saranno di spettanza paterna;
ponti accorpati al fine settimana;
le frequentazioni ordinarie genitori-figli saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli fuori dalla residenza abituale. L'alternanza riprenderà al termine dei suddetti periodi e i minori trascorreranno quel fine settimana con l'altro genitore;
in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori.
5) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Signora la somma di Euro CP_1 Pt_1
500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da versarsi Per_1 Per_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat- costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
6) Assegnare la casa coniugale sita in Milano, Via Sardegna n. 44, alla Signora in qualità di Pt_1
genitore collocatario della prole per la quale il Sig. continuerà a pagare il mutuo per la CP_1
quota di sua proprietà di oltre 1.000 € mensile.
7) Dare atto che l'assegno unico e universale per i figli sarà di spettanza della madre.
8) Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento né di un assegno di mantenimento né di un assegno divorzile dell'uno a favore dell'altro.
9) Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, ogni diversa domanda e/o richiesta avanzata da controparte.
10) Restituzione dei beni di proprietà del resistente e divisione dei regali di nozze.
11) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a Menaggio in data 25/7/2015 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Menaggio - A. 2015 -N. 5 – P. II – S. A) con Controparte_1
dalla cui unione sono nati in data 22/4/2016 e 15/7/2020, ha chiesto a questo Per_1 Per_2
Tribunale di dichiarare la separazione e, decorso il termine di legge, il divorzio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 19/12/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 24/3/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottati i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti in data
2/4/2025 e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 9/4/2025.
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente. Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Menaggio in data
[...]
25/7/2015 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Menaggio - A. 2015 -
N. 5 – P. II – S. A)
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Menaggio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/4/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato