Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
636 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 636 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/06/2017 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall'avv. SARA BUCHERINI - Avv. M.
GIUDITTA MAZZOLI e dall'avv. FILIPPO RAFFAELLI;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 19/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
04/06/2017 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 26 parte II
Serie A dell'anno 2017; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
19/03/2024, che integralmente si riportano:
1. …omissis…;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Forlì, Via Martiri del Campo n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
I FIGLI MINORENNI Controparte_2
3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion
2 fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Confermare la collocazione paritaria e alternata della figlia Persona_1
richiamando i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore come di seguito indicati:
- starà con il padre dalla domenica mattina alle 10 al mercoledì quando verrà Per_1
prelevata da scuola dalla madre con la quale resterà fino alla domenica successiva.
- Durante il periodo in cui la scuola è chiusa il diritto di visita della madre inizierà a decorrere alle ore 10 del mercoledì mattina.
- Con cadenza quindicinale anticiperà il soggiorno dal padre al sabato sera Per_1
dalle ore 20.30.
- Festività comandate: a prescindere dall'alternanza sopra indicata Per_1
trascorrerà ad anni alterni Natale e Santo Stefano con un genitore con decorrenza per il Natale 2024 alla madre (al padre spetterà Natale e Santo Stefano 2025 e così di seguito), Capodanno ad anni alterni con spettanza del 2024 alla madre (al padre spetterà Capodanno 2025 e così di seguito),
Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni con decorrenza per il
2024 al padre (alla madre spetteranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2025 e così di seguito).
- Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un Per_1
massimo di due settimane non consecutive, con numero massimo di pernotti consecutivi pari a 7 inclusi quelli dell'alternanza ordinaria, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con mezzo scritto (incluso mail o messaggio).
5. L'assegno unico continuerà ad essere erogato nel conto corrente postale aperto nell'interesse di e i genitori si impegnano a farne uso previo accordo reciproco Per_1
3 per esclusive necessità della minore. I genitori concordano sul fatto che nessuno debba corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia considerando il tempo trascorso dalla bambina presso ciascun genitore e la capacità reddituale 6.
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Forlì al quale espressamente si rimanda.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento e divorzile per sé stessi rappresentando di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 30/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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